quando un'impresa è "inaffidabile"
e va esclusa ai sensi dell'art. 38 co. 1 lett. f)
del Codice degli Appalti Pubblici;
il sindacato estrinseco del G.A.
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 15 giugno 2015, n. 2928)
Massima
1. La causa di esclusione di cui
all’art. 38, lett. f) può essere desunta anche dagli esiti di una vertenza che
si sia conclusa con una transazione onerosa per l’appaltatore;
2. l’errore professionale può
essere dimostrato con qualunque mezzo di prova e non esige che sia
cristallizzato da un precedente giudicato;
3. la valutazione sull’affidabilità
dell’impresa in relazione al pregresso rapporto contrattuale costituisce
espressione dei poteri tecnico-discrezionali della stazione appaltante:
l’amministrazione è in grado di valutare se l’errore o la colpa grave del
precedente affidatario sia tale da comprometterne l’affidabilità precludendo la
stipula di qualsiasi altro nuovo rapporto negoziale;
4. ne consegue che in tema di
appalti pubblici, in presenza di una ragionevole scelta legislativa di
consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità
dell’impresa – indicate in ipotesi di mala fede o colpa grave emerse nella
esecuzione del pregresso rapporto o di serie carenze di professionalità
emergenti dal passato aziendale in relazione a rapporti cui sia estranea
l’amministrazione che procede all’esclusione – il sindacato di legittimità del
giudice amministrativo nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto deve
prendere atto della chiara scelta di rimettere alla stessa stazione appaltante
la individuazione del ‘punto di rottura’ dell’affidamento nel pregresso o
futuro contraente, in quanto il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve
essere mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della
valutazione degli elementi di fatto esibiti;
5. la mera non condivisibilità
della valutazione dell’amministrazione o la formulazione da parte del giudice
degli apprezzamenti e accertamenti demandati all’amministrazione, ove si
traduca in una sostituzione nel momento valutativo riservato
all’amministrazione, determina non già un mero errore di giudizio, ma uno
sconfinamento nell’area ex
lege riservata all’amministrazione;
6. volendo seguire i più recenti
approdi teorici relativi all’art. 38, lett. f), si evidenzia come la norma ivi
sancita, più che consentire alla stazione appaltante l’esercizio di una vera e
propria discrezionalità tecnico – amministrativa, affida ad essa una
valutazione in termini di affidabilità del contraente, imponendo preclusioni
che hanno la finalità di evitare la stipulazione di contratti con imprese che
non forniscono, per le più varie ragioni, le dovute garanzie.
7. In definitiva, ancora una volta, una
determinata qualificazione dell’attività oggetto del giudizio riverbera effetti
sul tipo di sindacato che può essere concretamente somministrato dal giudice,
secondo una relazione di implicazione fra valutazione opinabile, ambito di
apprezzamento riservato all’amministrazione e sindacato estrinseco.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1414 del 2015, proposto dalle società
Cosmopol s.p.a. e B.T.V. s.p.a., ciascuna in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria e mandante
dell’omonima a.t.i., rappresentate e difese dagli avvocati Donato Pennetta e
Riccardo Paparella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola
Petracca in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 20;
contro
Azienda
Napoletana Mobilità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Grassi e Loredana
Milone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via San Tommaso D'Aquino,
80;
nei
confronti di
Security
Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Roma, Via degli Avignonesi, 5;
per
la riforma
della
sentenza del T.a.r. per la Campania – Napoli - Sezione V, n. 6127 del 27
novembre 2014.
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. e
della Security Service s.r.l.;
Viste
le memorie difensive depositate dagli appellanti (in data 5 maggio 2015),
dall’Amministrazione (in data 8 e 15 maggio 2015) e dalla società contro
interessata (in data 19 marzo e 14 e maggio 2015);
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il consigliere Vito Poli e
uditi per le parti gli avvocati Gaddi, su delega dell’avvocato Paparella,
Pennetta, Grassi e Abbamonte;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento
dell’amministratore delegato dell’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (in
prosieguo Anm), in data 30 giugno 2014, recante:
a)
l’esclusione, ex art. 38, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei
contratti pubblici), dell’a.t.i. costituita fra le società Cosmopol s.p.a. e
B.T.V. s.p.a. (in prosieguo ditta Cosmopol), dalla gara per l’affidamento
dell’appalto del servizio di vigilanza armata e non armata presso i siti e le
stazioni dell’Azienda, indetta il 28 dicembre 2011 dalla Metronapoli s.p.a.
(successivamente incorporata per fusione in Asm);
b)
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della su menzionata gara a suo
tempo disposta in favore della ditta Cosmopol (cfr. nota prot. AU 145/12 del 27
luglio 2012 della società Metronapoli);
c)
la comunicazione dell’esclusione ai sensi dell’art. 79 del codice dei contratti
pubblici.
1.1.
Nelle more del giudizio, la gara è stata aggiudicata alla Security Service
s.r.l. (in prosieguo ditta Security, cfr. aggiudicazione in data 24 dicembre
2014) ed è stato stipulato il relativo contratto (cfr. contratto n. 150024 – 15
– C del 30 gennaio 2015).
2.
L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Campania – Napoli - Sezione V, n. 6127 del
27 novembre 2014 – ha respinto con dovizia di argomenti tutti motivi posti a
sostegno della domanda di annullamento degli atti impugnati nonché la domanda
risarcitoria.
3.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 13 e
24 febbraio 2015), la ditta Cosmopol ha interposto appello avverso la su
menzionata sentenza contestandone tutti i capi sfavorevoli, deducendo la
nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi, sollevando
doglianze in parte nuove e insistendo per la condanna dell’Anm al risarcimento
del danno.
4.
Si sono costituite in giudizio l’Anm e la ditta Security, deducendo
l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
5.
All’udienza pubblica del 26 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in
decisione.
6.
L’appello è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente
il Collegio osserva che:
a)
è manifestamente infondata la dedotta nullità dell’impugnata sentenza sotto il
profilo della violazione delle regole che presiedono al c.d. assorbimento dei
motivi, sia in fatto (perché il T.a.r. ha sinteticamente, ex art. 120, co. 10,
c.p.a., ma esaustivamente affrontato tutte le questioni ad esso sottoposte),
sia in diritto (sul punto è sufficiente rinviare ai principi elaborati da
ultimo dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015);
b)
a seguito della proposizione dell’appello è riemerso l’intero thema
decidendum del giudizio di primo grado; il perimetro del giudizio di
appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado,
sicché non possono trovare ingresso le censure nuove proposte per la prima
volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito
dall’art. 104, co. 1, c.p.a. e della natura illustrativa delle memorie
conclusionali (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez.
V, n. 673 del 2015; n. 5253 del 2014); pertanto, per comodità espositiva,
saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno del ricorso
proposto in prime cure.
7.
Prima di procedere allo scrutinio dei singoli motivi è opportuno riportare
sinteticamente i principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr., ex
plurimis, Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2012, n. 2312; Cons. St., Sez. V, n.
5973 del 2014; Sez. VI, n. 4174 del 2013; Sez. V, n. 5063 del 2014; Sez. V, n.
3078 del 2012; Sez. V, n. 4 del 2012 cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88,
co. 2, lett. d), c.pa.), relativamente ai presupposti di applicabilità (ed al
sindacato esercitabile dal giudice amministrativo) dell’art. 38, co. 1, lett.
f), che estromette le imprese concorrenti se <<f) …secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante>>:
a)
la causa di esclusione di cui all’art. 38, lett. f) può essere desunta anche
dagli esiti di una vertenza che si sia conclusa con una transazione onerosa per
l’appaltatore;
b)
l’errore professionale può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova e non
esige che sia cristallizzato da un precedente giudicato;
c)
la valutazione sull’affidabilità dell’impresa in relazione al pregresso rapporto
contrattuale costituisce espressione dei poteri tecnico-discrezionali della
stazione appaltante: l’amministrazione è in grado di valutare se l’errore o la
colpa grave del precedente affidatario sia tale da comprometterne
l’affidabilità precludendo la stipula di qualsiasi altro nuovo rapporto
negoziale;
d)
ne consegue che in tema di appalti pubblici, in presenza di una ragionevole
scelta legislativa di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di
inaffidabilità dell’impresa – indicate in ipotesi di mala fede o colpa grave
emerse nella esecuzione del pregresso rapporto o di serie carenze di
professionalità emergenti dal passato aziendale in relazione a rapporti cui sia
estranea l’amministrazione che procede all’esclusione – il sindacato di legittimità
del giudice amministrativo nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto
deve prendere atto della chiara scelta di rimettere alla stessa stazione
appaltante la individuazione del ‘punto di rottura’ dell’affidamento nel
pregresso o futuro contraente, in quanto il sindacato sulla motivazione del
rifiuto deve essere mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità
della valutazione degli elementi di fatto esibiti;
e)
la mera non condivisibilità della valutazione dell’amministrazione o la
formulazione da parte del giudice degli apprezzamenti e accertamenti demandati
all’amministrazione, ove si traduca in una sostituzione nel momento valutativo
riservato all’amministrazione, determina non già un mero errore di giudizio, ma
uno sconfinamento nell’area ex lege riservata
all’amministrazione;
f)
volendo seguire i più recenti approdi teorici relativi all’art. 38, lett. f),
si evidenzia come la norma ivi sancita, più che consentire alla stazione
appaltante l’esercizio di una vera e propria discrezionalità tecnico –
amministrativa, affida ad essa una valutazione in termini di affidabilità del
contraente, imponendo preclusioni che hanno la finalità di evitare la
stipulazione di contratti con imprese che non forniscono, per le più varie
ragioni, le dovute garanzie; in questi termini la norma ha compiuto una scelta
di campo netta, escludendo qualsiasi reale potere di apprezzamento, salva la
necessità di riempire in via interpretativa il significato dei concetti
giuridici utilizzati, sicché, ancora una volta, una determinata qualificazione
dell’attività oggetto del giudizio riverbera effetti sul tipo di sindacato che
può essere concretamente somministrato dal giudice, secondo una relazione di
implicazione fra valutazione opinabile, ambito di apprezzamento riservato
all’amministrazione e sindacato estrinseco.
7.1.
Con il primo motivo (pagine 9 – 12 del ricorso di primo grado), si lamenta la
violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 perché sarebbe stato posto in essere
un atto atipico (la caducazione dell’aggiudicazione definitiva dalla gara di
appalto) senza la preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento.
7.1.1.
Il motivo, sia in base alle risultanze istruttorie documentali acquisite al
fascicolo d’ufficio, sia in base ai consolidati principi elaborati da questo
Consiglio, è destituito di fondamento perché:
a)
è pacifico che è stato adottato un provvedimento di autotutela decisoria per la
riscontrata carenza del requisito soggettivo dell’affidabilità professionale
del contraente;
b)
l’a.t.i. Cosmopol è stata esclusa dalla gara indetta nel 2011 a cagione della
condotta gravemente negligente tenuta nell’esecuzione di un diverso rapporto
commerciale intrattenuto con la società Napoli Holding a seguito di un
affidamento diretto per 6 mesi del servizio di prelievo, trasporto, contazione,
smaltimento e accredito bancario di valori (cfr. lettera ordine prot. n.
330/g/2013 del 14 novembre 2013);
c)
Napoli Holding, poco dopo l’avvio del servizio (cfr. diffida in data 20
dicembre 2013), ha iniziato a contestare, in modo analitico e sotto varie
forme, una serie di inadempimenti e in particolare l’omessa tempestiva
contazione dei valori ritirati ed il mancato accredito di ingenti somme; la
ditta Cosmopol ha replicato puntualmente a tutte le contestazioni interloquendo
sugli elementi salienti (esistenza o meno dell’inadempimento contrattuale, sua
entità, eventuali cause di giustificazione ecc. ecc.);
e)
le norme di cui all’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, che impongono
all’amministrazione di favorire la partecipazione degli interessati al
procedimento, devono essere interpretate in modo sostanziale ovvero in
relazione alla finalità per cui esse sono previste dal legislatore, cioè la
conoscenza effettiva del procedimento, sicché il principio di democraticità del
procedimento amministrativo ed il conseguente rispetto delle garanzie
partecipative devono essere assicurati nella sostanza e non già nella mera
forma; in quest’ottica, l’obbligo di previo avviso d’inizio del procedimento,
non può essere inteso come un mero cavillo demolitorio, con la conseguenza che:
I)
la sua omissione è giuridicamente irrilevante se è comprovato che nessun serio
apporto collaborativo ulteriore sarebbe stato in grado di offrire il privato
interessato;
II)
ogni qualvolta l’interessato sia stato informato dell’esistenza di un
procedimento diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato
messo in condizione di utilmente rappresentare le proprie osservazioni e
deduzioni, che integrano la partecipazione procedimentale, non può ritenersi
violato alcun canone del giusto procedimento;
III)
la comunicazione (di avvio del procedimento) è da ritenersi (addirittura)
superflua, riprendendo rilievo i principi di economicità e di speditezza dai
quali è retta l’attività amministrativa, ogni qualvolta l’interessato è venuto
comunque a conoscenza di vicende che, per la loro natura, conducono
necessariamente all’adozione di provvedimenti obbligati (Cons. Stato, sez. IV,
10 marzo 2014, n. 1105; sez. IV, 29 agosto 2013, n. 4315; sez. IV, 26 settembre
2013, n. 4764; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 463);
e)
in definitiva, nel particolare caso di specie, è irrilevante che Anm non abbia
dato formale comunicazione di avvio del procedimento di decadenza
dall’aggiudicazione della gara indetta nel 2011 (in parte qua ad
esito vincolato), in quanto Cosmopol ha avuto piena contezza degli elementi
essenziali costitutivi della situazione di inaffidabilità professionale posta a
base del provvedimento di esclusione (sulla qualificazione del provvedimento
come decadenza infra § 7.3.1.).
7.2.
Con il secondo motivo (pagine 12 - 15 del ricorso di primo grado), si sostiene
che non sarebbe configurabile alcun inadempimento rilevabile nell’interesse
dell’Anm in quanto: I) l’accordo transattivo e la conseguente estinzione del
giudizio civile intentato da Napoli Holding avrebbero chiuso ogni contesa e
obliterato qualsiasi pretesa accampata dall’unico soggetto legittimato (ovvero
la stessa Napoli Holding); II) la risoluzione per inadempimento cui ha dato
corso Napoli Holding riguarda solo la ditta Cosmopol e non può sortire effetti
sull’a.t.i. costituita con la ditta BTV che è estranea, in quanto soggetto
giuridico autonomo, a qualsiasi pregresso inadempimento; III) Anm è priva della
legittimazione ad escludere l’a.t.i. Cosmopol – BTV dalla gara in questione
perché non ha a suo tempo risolto il contratto semestrale (avendolo risolto
Napoli Holding) ed a nulla valendo l’acquisto del relativo ramo di azienda da
quest’ultima.
7.2.1.
Il motivo è insuscettibile di favorevole esame atteso che:
a)
come evidenziato dalla giurisprudenza citata al § 7, l’eventuale atto di
transazione stipulato dall’impresa in relazione a diversi rapporti
contrattuali, non solo non chiude ogni contesa, ma consente all’amministrazione
(che sia la stessa che abbia stipulato la transazione, o altra, è indifferente)
di procedere all’esclusione utilizzando come prova proprio il contenuto della
transazione;
b)
in caso di partecipazione alla gara d’appalto di un’a.t.i., i requisiti
generali soggettivi devono essere riscontrati in capo a tutti i componenti
della medesima (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. plen. n. 17
del 2014; n. 8 del 2012; n. 1 del 2010);
c)
Anm era legittimata a procedere all’esclusione sia come stazione appaltante
terza rispetto al rapporto contrattuale corrente fra Napoli Holding e Cosmopol,
all’interno del quale si sono verificati i gravi inadempimenti e gli errori
professionali da parte di quest’ultima (giusta i principi riportati retro al
§ 7); sia in quanto cessionaria del relativo ramo di azienda, a seguito di
rogito notarile (n. rep. 129365 del 27 dicembre 2013) in virtù del quale ha
assunto la qualità di successore a titolo particolare in tutti i rapporti
contrattuali facenti capo al ramo d’azienda ceduto da Napoli Holding (nessuno
escluso e senza alcun limite derivante dalla clausola negoziale secondo cui <<sono
esclusi dal conferimento i crediti ed i debiti (ad eccezione di quelli sopra
indicati e gli immobili>>), e dunque anche la legittimazione diretta
ad escludere l’impresa Cosmopol per le gravi criticità riscontrate nella
gestione del servizio semestrale di trasporto e consegna valori.
7.3.
Con il terzo motivo (pagine 15 - 16 del ricorso di primo grado), si contesta
l’esistenza di due ulteriori presupposti applicativi della norma sancita dal
più volte menzionato art. 38, lett. f), ovvero che: I) non sarebbe stata a suo
tempo bandita una gara pubblica per il servizio semestrale di prelievo e
trasporto affidato in via diretta alla Cosmopol (in data 14 novembre 2013) e
poi risolto; II) l’inadempimento degli obblighi scaturenti da tale affidamento
diretto si sarebbe verificato (nel dicembre 2013), dopo l’indizione della gara
(nel dicembre 2011) da cui l’a.t.i. è stata esclusa, e non prima come imposto
dalla legge.
7.3.1.
L’assunto da cui muove l’appellante è smentito dal tenore letterale della norma
sancita dall’art. 38, lett. f), che in alcun modo subordina l’adozione del
provvedimento di esclusione al verificarsi di una situazione di inaffidabilità
professionale accertata in relazione ad un rapporto contrattuale scaturente
dall’aggiudicazione di una gara pubblica antecedente all’indizione della
procedura nel cui ambito è stato approvato il suddetto provvedimento di
esclusione.
Del
resto, l’obbiettivo perseguito dalla norma è quello di impedire che soggetti
professionalmente inaffidabili stipulino contratti con le amministrazioni
pubbliche; per tale ragione le cause di esclusione rilevano non solo al fine
della partecipazione alla gara, ma anche al fine della stipula del contratto e
del sub appalto; i requisiti generali soggettivi, pertanto, non devono essere
posseduti solo al momento della presentazione della domanda ed allo scadere del
termine di presentazione previsto dal bando, ma devono perdurare per tutto lo
svolgimento della procedura e fino alla stipula del contratto ovvero fino
all’autorizzazione del sub appalto; ne consegue che và pronunciata la decadenza
dall’aggiudicazione ove l’aggiudicatario, inizialmente in possesso del
requisito lo perda prima della stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato,
Ad. plen. nn. 15 e 20 del 2013; Ad. plen. n. 8 del 2012; Ad. plen. n. 1 del
2010; Autorità di vigilanza determinazione n. 1 del 2010).
7.4.
Con il quarto motivo (pagine 17 - 26 del ricorso di primo grado), si deduce
che: I) non è riscontrabile e addebitabile, a carico della ditta Cosmopol,
qualsivoglia negligenza o malafede o errore grave; II) non è ammissibile far
derivare la revoca dell’aggiudicazione di una gara d’appalto da un semplice
contrasto di posizioni commerciali, per giunta transatto; III) la revoca è
manifestamente sproporzionata in relazione al valore economico ed alla durata
del rapporto contrattuale intercorso con Napoli Holding; IV) l’Autorità di
vigilanza di settore ha preannunziato l’archiviazione del procedimento
sanzionatorio alla luce dell’intervenuta transazione.
7.4.1.
Il motivo è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua
globalità, perché:
a)
impinge il merito delle valutazioni fiduciarie riservate alla stazione
appaltante;
b)
dalla transazione stipulata a suo tempo (nonché da tutte le diffide inoltrate
alla Cosmopol e dall’atto di citazione in giudizio notificato da Napoli
Holding), emerge la serietà dell’inadempimento, la sua reiterazione nel tempo,
la sua incidenza sulle prestazioni di servizi che Cosmopol avrebbe dovuto
effettuare in favore di Anm;
c)
la società ricorrente persevera nell’errore di considerare il provvedimento
impugnato quale revoca discrezionale per ragioni di opportunità mentre trattasi
di decadenza adottata nel presupposto del venir meno del requisito soggettivo
dell’affidabilità professionale dell’impresa;
d)
la valutazione riservata alla stazione appaltante risponde a logiche diverse da
quelle proprie dell’Autorità di vigilanza, sicché è del tutto irrilevante che
quest’ultima abbia preannunziato di voler archiviare il procedimento a carico
di Cosmopol.
7.5.
Con il quinto motivo (pagine 26 – 27 del ricorso di primo grado), si lamenta la
mancanza di una effettiva comparazione e valutazione degli interessi in gioco.
7.5.1.
Il motivo è insuscettibile di favorevole esame atteso che:
a)
il provvedimento di esclusione ha motivato adeguatamente sui contrapposti
interessi in gioco in relazione alla peculiarità delle prestazioni dedotte in
contratto ed alla conseguente necessità di proteggere massimamente la sicurezza
dei passeggeri e del servizio di t.p.l.;
b)
l’assodata mancanza dei requisiti soggettivi dell’impresa con la quale
stipulare il contratto rende doverosa la decadenza dalla precedente
aggiudicazione.
7.6.
Con il sesto motivo (pagine 27 – 28 del ricorso di primo grado), si contesta lo
sviamento di potere in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante per aver
fatto riferimento, nel provvedimento di esclusione, a inadempimenti ulteriori
della ditta Cosmopol in analoghe commesse intrattenute con altre aziende di
trasporto pubblico locale.
7.6.1.
Il motivo è inammissibile perché.
a)
contesta un argomento pleonastico nell’economia del provvedimento di
esclusione;
b)
è completamente generico.
7.7.
Con il settimo motivo (pagina 28 del ricorso di primo grado), si contesta la
violazione dell’art. 75 del codice dei contratti pubblici sotto il profilo che
l’incameramento della cauzione sarebbe possibile solo in caso di mancata
sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
7.7.1.
Il motivo è palesemente infondato alla luce delle conclusioni cui è pervenuta
la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine ai presupposti applicativi
della cauzione provvisoria (cfr. Ad. plen. n. 34 del 2014; Ad. plen. n. 8 del
2012).
8.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello.
9.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della
soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti
dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, co. 1, c.p.a. (violazione
del dovere di sinteticità e manifesta infondatezza del motivi).
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per
l'effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna
le società Cosmopol s.p.a. e B.T.V. s.p.a., in solido fra loro, a rifondere in
favore dell’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. e della Security Service s.r.l.,
le spese e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in
complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge (I.V.A.,
C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), in favore di ciascuna
parte.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Mario
Luigi Torsello, Presidente
Vito
Poli, Consigliere, Estensore
Manfredo
Atzeni, Consigliere
Paolo
Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio
Amicuzzi, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
15/06/2015
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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