PROCESSO
& APPALTI:
la competenza territoriale dei T.A.R., in materia di procedure di gara, si basa sul luogo di effettivo svolgimento dell'appalto
(Cons. St., Sez. IV, sentenza 9 giugno 2015, n. 2828)
Massima
1. In relazione ai criteri di determinazione della competenza
territoriale dei T.A.R. in sede di impugnazione delle procedure di gara, la
giurisprudenza ha assunto oramai un orientamento
consolidato, dato dalla necessità di individuare soluzioni facilmente ed
immediatamente utilizzabili, nate dalla considerazione di ridurre al minimo gli
sprechi delle limitate e preziose risorse giurisdizionali per la soluzione di
problemi meramente propedeutici rispetto alla vicenda sostanziale e dalla necessità
di distribuire con criteri uniformi e non penalizzanti le questioni tra i
diversi giudici territoriali.
2. Si tratta di un’argomentazione in linea con la
relazione al codice del processo amministrativo, dove “con riferimento alla
competenza per territorio, si è chiarito che il criterio ordinario è quello
della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere
oggetto della controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli
effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal
caso la competenza è del tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si
verificano. Ciò in linea con il più recente orientamento secondo cui deve in
tali ipotesi privilegiarsi il criterio connesso all'ambito territoriale di efficacia
diretta del potere esercitato, anche in ragione delle possibili connessioni tra
diversi giudizi, nonché per non accrescere oltremodo il carico del TAR del
Lazio, sede di Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le
controversie aventi ad oggetto l'attività delle amministrazioni che hanno sede
nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti
ambiti territoriali”.
3. In questo senso, le pronunce emesse nel corso
degli anni vanno lette in senso diacronico, come avvicinamento a una soluzione
tendenzialmente unica che soddisfi i due ordini di problemi sopra evidenziati.
È così che deve essere interpretato, ad esempio, l’abbandono del criterio
dell’efficacia territoriale del bando di gara, già sostenuto in precedenza.
4. Per cui, in generale, deve evidenziarsi come “ai fini
dell'individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente a
conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica
(ivi compresi i provvedimenti di esclusione) deve aversi riguardo al luogo di
produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della
procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività
dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di
aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione dei
lavori, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di
svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla gara”
(in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2014 n. 1917; id., sez. VI,
11 luglio 2012 n. 4105).
5. Per altro verso, il criterio di individuazione
dato dal luogo di esecuzione dei lavori, proprio perché funzionale alla pronta
individuazione del giudice competente, deve essere evincibile dal disciplinare
di gara e non dagli atti delle parti, che riguardano i modi di organizzazione
del servizio più confacenti all’imprenditore ed alla sua gestione dell’impresa.
Ciò perché, opinando diversamente, i criteri cogenti di distribuzione del
potere giurisdizionale verrebbero, di fatto, deviati dalle decisioni di una
delle possibili parti del giudizio.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso in appello n. 951 del 2015, proposto da
Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare e Francesco Vecchione,
ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso l’avv. Francesco
Bellini in Roma, via dei Tre Orologi n. 14/A, come da mandato a margine del
ricorso introduttivo;
contro
Recuperi
Pugliesi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Bianca Maria Caruso, ed elettivamente
domiciliata presso quest’ultima in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 436, come
da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Ecosistem s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ecosistem s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei
confronti di
ANAC
Autorità nazionale anticorruzione, in persona del presidente legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per
la riforma
della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
quarta, n. 6717 del 17 dicembre 2014, resa tra le parti e concernente
l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento rifiuti speciali e
pericolosi prodotti presso i siti industriali dell'impianto manutenzione
carrozze treni.
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Recuperi Pugliesi s.r.l.;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi
per le parti gli avvocati Vecchione e Renato Caruso (su delega di Maria Bianca
Caruso);
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con
ricorso iscritto al n. 951 del 2015, Trenitalia s.p.a. propone appello avverso
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
quarta, n. 6717 del 17 dicembre 2014, redatta in forma semplificata, con la
quale è stato accolto il ricorso proposto da Recuperi Pugliesi s.r.l. contro
l’appellante nonché Ecosistem s.r.l. e ANAC Autorità nazionale anticorruzione
per l’annullamento:
-
del provvedimento prot. TRNIT – DPLHPMACPLH / P / 2014 / 0049539UA del
29.9.2014 con cui la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente la
revoca dell'aggiudicazione definitiva;
-
della nuova aggiudicazione definitiva;
-
di ogni altro atto presupposto.
Il
giudice di prime cure, ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione di
una sentenza in forma semplificata, accoglieva il ricorso, rigettando la
preliminare eccezione di incompetenza territoriale e ritenendo sussistente la
vantata violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di
sanabilità delle violazioni formali e delle omissioni non rilevanti.
Contestando
le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata
ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure,
riproponendo come motivi di appello le proprie difese.
Nel
giudizio di appello, si è costituita Recuperi Pugliesi s.r.l., chiedendo di
dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza
del 17 marzo 2015, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n.
1234/2015.
Alla
pubblica udienza del 19 maggio 2015, il ricorso è stato discusso e assunto in
decisione.
DIRITTO
1.
- L’appello è fondato sulla base della preliminare questione dell’incompetenza
territoriale del T.A.R. della Campania e merita accoglimento entro i termini di
seguito precisati.
2.
- In relazione ai criteri di determinazione della competenza territoriale dei
T.A.R. in sede di impugnazione delle procedure di gara, la giurisprudenza di
questo Consiglio ha assunto oramai un orientamento consolidato, dato dalla
necessità di individuare soluzioni facilmente ed immediatamente utilizzabili,
nate dalla considerazione di ridurre al minimo gli sprechi delle limitate e
preziose risorse giurisdizionali per la soluzione di problemi meramente
propedeutici rispetto alla vicenda sostanziale e dalla necessità di distribuire
con criteri uniformi e non penalizzanti le questioni tra i diversi giudici
territoriali. Si tratta di un’argomentazione in linea con la relazione al
codice del processo amministrativo, dove “con riferimento alla competenza per
territorio, si è chiarito che il criterio ordinario è quello della sede
dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della
controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del
potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è
del tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano. Ciò in linea
con il più recente orientamento secondo cui deve in tali ipotesi privilegiarsi
il criterio connesso all'ambito territoriale di efficacia diretta del potere
esercitato, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi,
nonché per non accrescere oltremodo il carico del TAR del Lazio, sede di Roma,
sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi ad oggetto
l'attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando
tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali”.
In
questo senso, le pronunce emesse nel corso degli anni vanno lette in senso
diacronico, come avvicinamento a una soluzione tendenzialmente unica che
soddisfi i due ordini di problemi sopra evidenziati. È così che deve essere
interpretato, ad esempio, l’abbandono del criterio dell’efficacia territoriale
del bando di gara, già sostenuto in precedenza – vedi Consiglio di Stato, sez.
IV, 1 marzo 2006 n. 1003 – e ora ritenuto superato dello ius receptum – come
afferma Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011 n. 1018. Per cui, in
generale, deve evidenziarsi come “ai fini dell'individuazione del Tribunale amministrativo
regionale competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura
di evidenza pubblica (ivi compresi i provvedimenti di esclusione) deve aversi
riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto
finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione
dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto
di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione
dei lavori, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo
di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla
gara” (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2014 n. 1917; id.,
sez. VI, 11 luglio 2012 n. 4105).
Per
altro verso, il criterio di individuazione dato dal luogo di esecuzione dei
lavori, proprio perché funzionale alla pronta individuazione del giudice
competente, deve essere evincibile dal disciplinare di gara e non dagli atti
delle parti, che riguardano i modi di organizzazione del servizio più
confacenti all’imprenditore ed alla sua gestione dell’impresa. Ciò perché,
opinando diversamente, i criteri cogenti di distribuzione del potere
giurisdizionale verrebbero, di fatto, deviati dalle decisioni di una delle
possibili parti del giudizio.
3.
- Sulla scorta delle valutazioni appena svolte, appare quindi del tutto palese
l’erroneità delle affermazioni del T.A.R. della Campania che hanno condotto
questo giudice a ritenere esistente la sua competenza.
L’affermazione
di partenza (dove, riferendosi all’eccezione di incompetenza territoriale, si
afferma che “può essere accolta, sia che – ai fini della sua determinazione -
si adotti il criterio della sede della stazione appaltante, sia che si adotti
quello della produzione degli effetti cui è preordinato l’atto finale della
procedura”) contiene due diverse vautazioni del tutto opinabili.
La
prima, di minor spessore, perché qui non rilevante, è l’affermazione che la
competenza, in ragione della sede della stazione appaltante, si radicherebbe comunque
presso il T.A.R. della Campania, in quanto “la Divisione Passeggeri Long Haul
di Trenitalia s.p.a., che ha bandito la gara, ha sede in Napoli”. È agevole
notare come, seguendo tale impostazione, venga sovrapposto il criterio
normativo (quello della sede dell’amministrazione, di cui all’art. 13 del
codice del processo amministrativo, che è in questo caso è in Roma, dove ha
sede Trenitalia s.p.a.) con quello organizzativo interno della stazione
appaltante (privilegiando così la sede di una divisione, ossia di una figura
soggettiva che non ha il rango di soggetto). Per cui, se anche si dovesse
concordare con il T.A.R. sulla preminenza della sede del soggetto appaltante,
la sentenza andrebbe comunque riformata.
Il
secondo errore, più rilevante, attiene alla mancata considerazione degli
effetti del contratto. Infatti, a parere del primo giudice, “la competenza non
può essere quella del Tar Reggio Calabria, posto che il servizio in questione
non si espleta unicamente presso i siti industriali dell’impianto di
manutenzione carrozze di Reggio Calabria, che costituisce solo il luogo di
raccolta dei rifiuti pericolosi, che poi possono essere smaltiti ovunque, come
si evince dall’art. 4 della ‘Proposta di contratto’ depositata dalla parte
ricorrente in sede di camera di consiglio.”
L’affermazione
non può essere condivisa.
Il
bando di gara così individuava il servizio richiesto: “operazioni di raccolta,
trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
provenienti dai cicli produttivi dell’impianto manutenzione corrente di Reggio
Calabria della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia s.p.a.”. Ne deriva
che, se è ben chiaro il punto di origine dei rifiuti da sottoporre ai vari tipi
di trattamento, è invece compito dell’imprenditore partecipante alla gara
quello di individuare il modo più competitivo per conseguire il risultato
voluto dall’amministrazione, anche con riferimento agli ambiti territoriali
dove svolgere i trattamenti.
Pertanto,
appare del tutto incongruo far discendere da tali private ed autonome scelte
organizzative del partecipante alla gara, conosciute ovviamente solo dopo
l’emanazione del bando di gara e quindi non in grado di incidere sulla sua
efficacia, la possibilità di incidere sulla competenza territoriale del giudice.
In concreto, ben può accadere che un concorrente sia capace di svolgere tutte
le operazioni richieste sul solo territorio della regione interessata e un
altro no. In questo caso, il criterio dell’ambito territoriale degli effetti
non discenderebbe dalla volontà della stazione appaltante (secondo il criterio
individuato dal citato art. 13), ma dalle decisioni e dalle necessità
organizzative dei singoli imprenditori che, sulla base delle loro esigenze,
sceglierebbero il loro giudice.
L’insostenibilità
di tale situazione rende evidente la ratio dell’accoglimento del ricorso, sotto
l’assorbente profilo dell’errata individuazione del giudice competente che deve
essere invece indicato nel T.A.R. della Calabria, Sezione di Reggio Calabria.
L’acclarata incompetenza impedisce a questa Sezione di esaminare le altre
questioni di merito, che dovranno così essere sottoposte, in caso di
riassunzione, al giudice di primo grado appena indicato.
4.
- Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione,
essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.,
in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le
affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260
e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio
ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare
una conclusione di tipo diverso.
5.
- L’appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1.
Accoglie l’appello n. 951 del 2015 e, per l’effetto, in riforma della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 6717
del 17 dicembre 2014, dichiara l'incompetenza territoriale del T.A.R. per la
Campania e indica come giudice competente il T.A.R. della Calabria, Sezione di
Reggio Calabria, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della
presente sentenza.
2.
Condanna Recuperi Pugliesi s.r.l. a rifondere a Trenitalia s.p.a. le spese del
doppio grado di giudizio, che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila) oltre
I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2015, dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei
signori:
Paolo
Numerico, Presidente
Raffaele
Greco, Consigliere
Diego
Sabatino, Consigliere, Estensore
Antonio
Bianchi, Consigliere
Giulio
Veltri, Consigliere
|
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||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
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||
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||
|
||
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
09/06/2015
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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