PROCESSO:
l'improcedibilità del ricorso
è causata dall'autotutela della p.a.,
non dalla mera esecuzione
di un'ordinanza cautelare
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 29 maggio 2015, n. 2700)
Massima
1. Se non è configurabile l’improcedibilità del ricorso proposto per
l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale quando l’adozione del nuovo
atto regolante la fattispecie da parte dell’Amministrazione non è spontanea, ma
di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza
provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il
provvedimento impugnato sia o meno legittimo - nel caso in cui, viceversa, il
contenuto di detto provvedimento giurisdizionale sia tanto condiviso
dall’Amministrazione da indurla a ritirare il precedente provvedimento,
sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo
prevedibile annullamento, può senz’altro ritenersi che l’autonoma valutazione
dell’Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza
di interesse alla decisione avverso l’atto originariamente impugnato.
2. Nel caso in esame, non c’è stata autotutela,
tuttavia la motivazione dell’atto sopravvenuto indica una sostanziale adesione
a quanto indicato nei provvedimenti cautelari della Sezione.
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