lunedì 1 giugno 2015

PROCESSO: i fatti non contestati dalla p.a. assurgono a piena prova (Cons.St., Sez. II - "ter", sentenza 29 maggio 2015, n. 7637).


PROCESSO: 
i fatti non contestati dalla p.a. 
assurgono a piena prova 
(Cons.St., Sez. II - "ter", 
sentenza 29 maggio 2015, n. 7637)


Massima

Alla luce anche dei principi generali dettati nell'ambito del processo amministrativo ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, secondo cui i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione della resistente Amministrazione costituita fa assurgere a prova piena quanto dedotto dal ricorrente, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione.
Infatti, l'art. 64 comma 2, c.p.a. — al pari dell'omologo disposto del codice di procedura civile — codifica un principio già emerso in via pretoria, circa la non necessità di prova dei fatti non contestati, con la conseguenza che i medesimi fatti devono essere posti a fondamento della decisione, senza che residui alcuna discrezionalità per il giudicante, cosa che invece è consentita solo dall'ultimo comma dell'art. 64 secondo cui "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.


Sentenza per esteso



INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 1998, proposto dalla Società NESTLE' ITALIANA Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Ferrari, Marco Sica e Giuseppe Sala, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via P. A. Micheli, 78; 
contro
AZIENDA di STATO per gli INTERVENTI nel MERCATO AGRICOLO – Aima (ora Agea), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento dell’Aima in data 6 novembre 1997, prot. n.2399, con cui è stato comunicato che l’importo relativo al pagamento in forma anticipata ai sensi dell’art. 12 del Reg. 2677/85 non può essere liquidato, in quanto la società risulta debitrice nei confronti dell’Aima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo – Aima (ora Agea);
Vista l’ordinanza n. 186/1998 con cui la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta nei limiti;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame la società Nestlè Italiana spa (d’ora in poi Nestlè) ha impugnato la nota dell’Aima in data 6 novembre 1997, prot. n. 2399 con cui è stato comunicato che l’importo relativo al pagamento in forma anticipata ai sensi dell’art. 12 del Reg. 2677/85 non può essere liquidato, in quanto la società risulta debitrice nei confronti dell’Aima medesima per somme ingenti.
La società espone i fatti relativi alla vicenda e riferisce di essere socia del Consorzio Olio Imperia S.r.l. (d’ora in poi Consorzio), costituito in data 27.10.1994, il quale ha proposto dinanzi a questo Tribunale due analoghi ricorsi RG n.13372/1996 e n.13375/1996 - all’esame dell’odierna udienza pubblica - con cui sono state impugnate le note dell’Aima n.1035 e n.1036 del 21 luglio 1996, recanti la esclusione per 18 mesi dal versamento degli aiuti in forma anticipata dovuti al Consorzio stesso a decorrere dalle domande relative al mese di maggio 1996 (essendo pervenuti all’Aima in data 6 maggio 1996 i verbali della Guardia di Finanza di Bari, relativi ad una indagine dalla quale sarebbero risultate indebite percezioni di aiuti comunitari da parte della società Sasso & Figli (d’ora in poi Sasso), successivamente incorporata dalla società Nestlè). Con ordinanze nn. 2827 e 2828 del 21 novembre 1996 questo Tribunale ha accolto le istanze di sospensione degli atti impugnati dal Consorzio, subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria per la somma pretesa dall’Aima.
Con deliberazione assembleare in data 30 aprile 1997, il Consorzio è stato posto in liquidazione e la società Nestlé ha comunicato ciò all’Aima con la richiesta che il numero di riconoscimento (043-IM/03) che contraddistingue le imprese confezionatrici di olio di oliva nei rapporti con l’Aima, già assegnato al Consorzio in liquidazione, le venisse assegnato con decorrenza 1° maggio 1997, assumendosi a tal fine ogni responsabilità patrimoniale nei confronti dell’Aima relativamente agli aiuti al consumo dell’olio d’oliva che dovessero essere stati percepiti dal Consorzio.
Successivamente la società Nestlé ha constatato che a partire dal 1° maggio 1997 non sono stati versati gli aiuti comunitari oggetto delle domande presentate all’Aima ed ha inviato lettera di sollecito, alla quale l’Aima ha fornito riscontro con la nota impugnata prot. n. 2399 del 6 novembre 1997.
1.1. La società Nestlè ha allegato al ricorso il seguente articolato motivo di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 par.2 del Reg. CEE n.2677/85. Eccesso di potere per sviamento e difetto assoluto di presupposti: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché negli anni 1989, 1990 e 1991 sarebbero stati indebitamente corrisposti aiuti comunitari alla società Sasso per i fatti menzionati nei predetti verbali della Guardia di Finanza di Bari e l’Aima non potendo più tenere fermi i provvedimenti adottati nei confronti del Consorzio per le domande di aiuto presentate dal medesimo, essendo decorso il termine di 18 mesi stabilito dall’art. 12, par.2 del Reg. CEE, avrebbe tratto elementi dalla richiesta della società Nestlé in data 30 aprile 1997 di trasferimento del numero di riconoscimento del Consorzio alla società medesima, per sospendere i versamenti degli aiuti in forma anticipata, dovuti alla stessa dal maggio 1997 in poi. Secondo la ricorrente, la facoltà di esclusione dal versamento degli aiuti al consumo in forma anticipata maturati può essere esercitata ai sensi della predetta norma, al verificarsi di due condizioni: - che sussistano dubbi sulla esattezza dei dati concernenti la domanda di aiuti; - che lo Stato membro proceda contemporaneamente ai controlli necessari per eliminare i dubbi. Nel caso in esame, invece, nessun dubbio sussisterebbe né sarebbe stato sollevato circa i dati concernenti le domande di aiuto comunitario presentate dalla società ricorrente. Pertanto, la società Nestlé si duole che la sospensione di detti versamenti sarebbe stata disposta con sviamento di potere per costringere a rimborsare somme ritenute dall’Aima indebitamente percepite dalla società Sasso negli anni 1989, 1990, 1991, sulla base di semplici affermazioni contenute nei verbali della Guardia di Finanza e in relazione ai quali avrebbe comunque dovuto espletare la procedura sanzionatoria stabilita dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 898 del 1986. Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso.
1.2. Si è costituita in giudizio l’Aima per resistere al ricorso, opponendosi all’accoglimento dello stesso.
Con ordinanza n. 186/1998 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato nei limiti.
1.3. Con decreto n. 12331 del 2013 è stata dichiarata la perenzione del ricorso.
1.4. Con atto in data 12 luglio 2013 la società Nestlé ha comunicato il conferimento di nuovo mandato all’avv. Marco Sica e con successiva memoria, depositata in data 16 luglio 2013, ha dichiarato l’interesse alla trattazione del ricorso.
2. Il ricorso è stato reiscritto nel ruolo e in prossimità dell’odierna pubblica udienza la società Nestlé ha prodotto memoria conclusionale con la quale ha puntualmente ricostruito le varie fasi della vicenda contenziosa ed ha rappresentato e documentato quanto segue:
- in data 1.1.1990 ha incorporato la società Sasso (dopo tale data il riconoscimento degli aiuti al consumo di olio è stato richiesto dalla ricorrente); in data 27.10.1994 la ricorrente ha costituito il Consorzio e in data 23.12.1994 ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con il Consorzio per l’acquisto e la lavorazione dell’olio, successivamente risolto consensualmente in data 30 aprile 1997;
- a seguito di una indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Trani nel 1992, la G.d.F. ha svolto alcuni accertamenti nei confronti di altra società, la quale avrebbe venduto ai propri clienti (tra i quali figuravano anche la società Sasso e la Nestlè ) l’olio c.d. nocciolino, per il quale in quanto miscelato non sarebbe ammissibile alcun aiuto comunitario al consumo;
- in data 14.3.1996 sono stati notificati alla società Nestlè il verbale della G.d.F. relativo a presunti illeciti avvenuti nel 1989 e altro verbale relativo a presunti illeciti avvenuti negli anni 1990 e 1991, in riscontro ai quali sono stati presentati al Ministero scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, ai fini dell’archiviazione;
- nelle more, l’Aima ha adottato nei confronti del Consorzio le predette note in data 21.6.1996, n. 1035 e n. 1036 disponendo la sospensione del pagamento degli aiuti al consumo (atti impugnati con i ricorsi RG n. 13372 del 1996 e n.13375 del 1996 nonché proposto ricorso in opposizione dinanzi al Pretore di Imperia, ex art. 22 della legge n. 689/1981);
- a seguito della risoluzione del contratto di affitto di azienda (tra Nestlè e Consorzio) e della messa in liquidazione dello stesso, in data 30 aprile 1997 la ricorrente ha comunicato ciò al Ministero dell’Industria e all’Aima, con richiesta del trasferimento del numero di riconoscimento 043-IM/03 dal Consorzio alla società Nestlè;
- con lettera in data 6 ottobre 1997 quest’ultima ha inviato all’Aima un sollecito di pagamento delle somme spettanti a titolo di aiuto al consumo dell’olio extravergine di oliva per i mesi di maggio, giugno e luglio 1997; in riscontro a ciò l’Aima con la nota 6 novembre 1997, n. 2399, impugnata, ha sospeso in aggiunta alle somme dovute al Consorzio, il pagamento della somma di lire 1.674.489.610 (le stesse somme indicate nei verbali della G.d.F.), in quanto a seguito di controlli la società sarebbe stata ritenuta debitrice nei confronti dell’Aima di somme ingenti;
- con nota in data 9 marzo 1998, prot.n. 232, l’Aima ha revocato i provvedimenti di sospensione n. 1035 e n. 1036 del 21.6.1996, ferma restando la sospensione nei confronti della ricorrente;
- nel frattempo il Pretore di Imperia con sentenze n.71 e n.72 del 1998, a fronte dell’adozione da parte dell’Aima del provvedimento di revoca del 9.3.1998, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in opposizione proposto dal Consorzio;
- in seguito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, in data 22 gennaio 2001 con ordinanze n. 42 e n. 45 – sulla scorta degli scritti difensivi presentati dalla società Nestlé - ha disposto l’archiviazione del processo verbale di contestazione della G.d.F. per gli illeciti avvenuti nel 1989 e di quello per gli illeciti avvenuti nel 1990 -1991;
- rileva la ricorrente che l’unica differenza riguarderebbe l’emanazione dell’ingiunzione di pagamento, a carico della stessa in forza del verbale G.d.F. 1990-1991, della somma di lire 182.777.325, ma anche tale somma in seguito è risultata non dovuta tanto che il Tribunale di Milano ha annullato l’ingiunzione con sentenza n. 12572/2004, decisione confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9061 del 2011;
- il Ministero, a seguito di diffide e giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2012, n. 3236), ha provveduto a restituire quest’ultima somma che nel frattempo la società Nestlé aveva versato, maggiorata degli interessi e delle spese legali (per totale euro 94.397,00);
- in data 4 marzo 2002 è stata prestata a favore di Agea la fideiussione, quale garanzia come disposto dall’ ordinanza di sospensione n. 186 del 1998 emanata da questo Tribunale.
2.1 Pertanto parte ricorrente rileva in sintesi che:
A –Archiviazione dei verbali e intervenuta prescrizione. Annullamento dell’ordinanza ingiunzione: per quanto concerne gli aiuti relativi al periodo febbraio-dicembre 1989, il verbale 1989 della Guardia di Finanza è stato archiviato con ordinanza n. 42 del 22 gennaio 2001 dal Ministero che ha ritenuto anche prescritto il diritto a riscuotere le somme dovute “per indebite percezioni avvenute non oltre l’11.5.1990”;
- per quanto riguarda gli aiuti relativi all’anno 1990 e 1991 (fino al 31 luglio), il verbale 1990-1991 della Guardia di Finanza è stato archiviato con ordinanza n. 45 del 22 gennaio 2001 dal Ministero che ha ritenuto anche prescritto il diritto a riscuotere le somme dovute in forza di tale verbale;
- la somma richiesta (lire 182.777.325) rispetto a quella constatata come dovuta dalla Guardia di Finanza è stata ritenuta non più dovuta dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Cassazione e per questo motivo il Ministero ha restituito la somma alla società Nestlé, che nel frattempo aveva versato in esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione maggiorata di interessi e spese legali.
Da ciò secondo la società ricorrente deriverebbe l’illegittimità della nota impugnata non sussistendo alcun credito e, quindi, l’esclusione della debenza di qualsiasi somma da parte della medesima in ordine agli aiuti relativi agli anni 1989, 1990 e il 1991.
B) - In ordine alla sospensione totale del pagamento degli aiuti: ai sensi dell’art. 12 del Reg. CEE 2677/55 lo Stato membro può sospendere il versamento dell’aiuto limitatamente ai quantitativi di olio di oliva oggetto della verifica; invece, nel caso in esame il provvedimento impugnato avrebbe sospeso indiscriminatamente l’erogazione degli aiuti spettanti alla società ricorrente senza una puntuale istruttoria e senza stabilire un limite di durata alla sospensione (omissione che potrebbe essere sanata soltanto ritenendo applicabile in mancanza di altro termine fissato dall’autorità amministrativa il termine di legge di 18 mesi, ormai decorsi da oltre 15 anni).
C) - In ordine al difetto di istruttoria : l’Aima con la nota impugnata non avrebbe stabilito neppure in via provvisoria gli importi di cui asserisce di essere creditrice dimostrando di non aver assunto una puntuale istruttoria al riguardo. In conclusione insiste per l’accoglimento del ricorso.
Alla udienza pubblica del 12 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Viene in decisione all’odierna udienza pubblica l’articolata vicenda contenziosa (oltre il ricorso in esame, anche i ricorsi RG n. 13372/1996, RG n.13375/1998), come descritta in fatto, riguardante la sospensione dal beneficio del pagamento nella forma anticipata relativo all’aiuto al consumo dell’olio di oliva e il mancato riconoscimento dello stesso da parte dell’Aima alla società ricorrente.
3.1. In particolare l’Aima con l’atto impugnato ha comunicato alla ricorrente società che “a seguito della sospensione della Nestlè Italiana del pagamento in forma anticipata ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 2677/85 gli importi medesimi non possono essere liquidati. Pur tuttavia, a seguito dei controlli dell’Agecontrol codesta società è debitrice nei confronti dell’Aima per somme molto ingenti e dunque cumulativamente l’importo di L. 651.205.680 non può essere liquidato ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 727/74…..”.
3.2. Nel circoscrivere i fatti rilevanti intervenuti nel corso della vicenda e ampiamente descritti in premessa, occorre richiamare: - la nota in data 9 marzo 1998, prot.n. 232, con cui l’Aima ha revocato i provvedimenti n. 1035 e n. 1036 del 1996 di sospensione degli aiuti con la richiesta di somme ed interessi per indebiti contestati al Consorzio; - la sentenza n. 71 del 1998 del Pretore di Imperia che, a fronte dell’adozione da parte dell’Aima del provvedimento di revoca del 9.3.1998, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in opposizione proposto dal Consorzio; - l’ ordinanza 22 gennaio 2001, n. 42 con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha accolto gli scritti difensivi presentati dalla società Nestlè in relazione alla vicenda ed ha disposto l’archiviazione del processo verbale di constatazione (periodo 1989) del 27.2.1996 della G.d.F. e “ha ritenuto prescritto il diritto a riscuotere le somme dovute per indebite percezioni avvenute non oltre l’11.5.1990”; - l’ ordinanza 22 gennaio 2001, n. 45 con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha ritenuto “prescritto il diritto a riscuotere la somma complessiva di lire 537.485.149…..dovuta per indebite percezioni avvenute non oltre il 13 marzo1991….Ritenuto di dover comminare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 3 della legge n.898/86 nella misura di lire 182.777.325”, per il mese di dicembre 1990 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1991.
Va richiamato altresì l’ulteriore fatto rilevante intervenuto con riguardo a tale ultima misura sanzionatoria comminata alla società: il Tribunale di Milano con sentenza n. 12572 del 4.11.2004 ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa a carico della società Nestlè per il pagamento della suddetta sanzione amministrativa, decisione confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9061 del 2011, che ha respinto l’impugnazione e ha condannato il Ministero alla restituzione delle somme; - il Ministero, a seguito di diffide e giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (cfr. Cons.Stato, sez. III, 30 maggio 2012, n. 3236), ha provveduto a restituire quest’ultima somma che nel frattempo la società Nestlé aveva versato, maggiorata degli interessi e delle spese legali (per totale euro 94.397,00).
3.3. Rileva il Collegio che, alla luce dei descritti fatti, appaiono fondate le censure dedotte in relazione al difetto assoluto di presupposti e di istruttoria riguardo la nota dell’Aima n. 2399/1997 impugnata.
Dall’intervenuta revoca del provvedimento di sospensione degli aiuti e dall’archiviazione dei verbali della G.d.F con la accertata prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute in forza dei predetti verbali, trova conferma l’esclusione della debenza delle somme da parte della società Nestlè in ordine agli aiuti relativi agli anni 1989, 1990, 1991.
A ciò va aggiunto quindi che l’accertata insussistenza del credito e dei presupposti dello stesso dimostra che tale decisione dell’Aima, di sospensione degli aiuti per i periodi successivi, sia stata adottata in difetto di presupposti e di idonea istruttoria, senza tra l’altro l’indicazione specifica degli importi indebiti nonché dell’adeguata motivazione delle ragioni e circostanze a sostegno della misura cautelare adottata, in disparte il profilo, anche rilevante, della incerta durata della sospensione degli aiuti (cfr. sull’argomento, Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2012, n. 3874; Tar Lazio, Roma, sez. II, 7 gennaio 2010, n. 77).
A tali conclusioni giunge il Collegio alla luce anche dei principi generali dettati nell'ambito del processo amministrativo ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, secondo cui i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione della resistente Amministrazione costituita fa assurgere a prova piena quanto dedotto dal ricorrente, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione (cfr. Tar Basilicata, sez. I, 8 luglio 2013, n. 400; Tar Campania, Napoli, sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3761). Infatti l'art. 64 comma 2, c.p.a. — al pari dell'omologo disposto del codice di procedura civile — codifica un principio già emerso in via pretoria, circa la non necessità di prova dei fatti non contestati, con la conseguenza che i medesimi fatti devono essere posti a fondamento della decisione, senza che residui alcuna discrezionalità per il giudicante, cosa che invece è consentita solo dall'ultimo comma dell'art. 64 secondo cui "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VII 22 marzo 2012, n. 1444; idem, sez. IV 1° dicembre 2014 n. 6196).
4. In definitiva il ricorso è fondato e va accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato va annullato.
5. La particolare vicenda contenziosa e lo sviluppo della stessa giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 12 novembre 2014 e 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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