PROCESSO & URBANISTICA:
i limiti all'ammissibilità
del ricorso avverso la deliberazione comunale
di variante del PRG
(T.R.G.A., Trento, Sez. Unica,
sentenza 9 novembre 2015, n. 451)
Massima (di Massimo Mazzola)
1. E' ammissibile il ricorso di ogni soggetto interessato avverso la deliberazione di adozione della variante al piano regolatore, “trattandosi di un rimedio volto ad estendere la tutela prima che la volontà dell’Amministrazione si consolidi” (cfr. C.d.S., sez. IV, 1.2.1994, n. 92; C.d.S., sez. IV, 27.6.2006, n. 4166; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3.2.2003, n. 192; T.R.G.A. Trento, 16.12.2008, n. 319).
2. Ad eccezione dei casi in cui si denuncino prescrizioni che incidono direttamente sui suoli di proprietà, tuttavia, per l’impugnazione delle restanti disposizioni contenute nel piano regolatore generale, o in una sua variante, quali quelle concernenti l’utilizzo dell’istituto della perequazione, “occorre che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale riveniente ai suoli del ricorrente per effetto della scelta pianificatoria della quale si assume l'illegittimità”, dimostrazione che, invece, nella vicenda di causa è stata dai ricorrenti del tutto omessa (cfr. C.d.S., sez. IV, 18.12.2013, n. 6082).
3. Spetta, infine, al ricorrente precisare, con riferimento alle dedotte incompatibilità, se e in quale modo quelle decisioni abbiano arrecato un diretto pregiudizio anche a fondi di loro proprietà (cfr. C.d.S., sez. IV, 12.1.2011, n. 133).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46
del 2015, proposto da:
Alessandro Saiani, Remo Bazzanella, Giuseppe Bazzanella, Nadia Bazzanella, Antonio Sega, Mario Sega e Giancarlo Cavagna, rappresentati e difesi dall'avv. Diego Senter e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenio Pensini in Trento, via Manci, n. 67
Alessandro Saiani, Remo Bazzanella, Giuseppe Bazzanella, Nadia Bazzanella, Antonio Sega, Mario Sega e Giancarlo Cavagna, rappresentati e difesi dall'avv. Diego Senter e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenio Pensini in Trento, via Manci, n. 67
contro
Comune di Ala, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Germano Berteotti e con domicilio
eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale
di Ala n. 50, di data 12 novembre 2014, recante "Variante 2014 al piano
regolatore generale - prima adozione", pubblicata all'albo pretorio fino
al 24 novembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Comune di Ala;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
5 novembre 2015 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso i signori
indicati in epigrafe, tutti residenti nel Comune di Ala, hanno impugnato la
deliberazione del Consiglio comunale n. 50, del 12 novembre 2014, di prima
adozione della variante 2014 al piano regolatore generale.
Essi, lamentando l’illogicità delle nuove
destinazioni impresse a beni di loro proprietà o, comunque, a beni di loro
interesse, e l’irrazionalità di alcune scelte effettuate dall’Amministrazione
utilizzando l’istituto della perequazione, hanno denunciato: - la violazione
dell’art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dell’art. 14 del D.P.Reg.
1.2.2005, n. 3/L, asserendo che l’obbligo di astensione sarebbe stato violato
dal sindaco, da un assessore, da due consiglieri comunali e dal tecnico
consulente che ha elaborato il progetto di variante; - eccesso di potere per
irregolarità endoprocedimentali.
2. Si è costituita in giudizio
l’Amministrazione comunale intimata per chiedere la reiezione del ricorso nel
merito ma, pregiudizialmente, sollevando l’eccezione di inammissibilità per
carenza di interesse, essendo stato impugnato solo il primo provvedimento della
complessa procedura di variante urbanistica la quale, inoltre, consente agli
interessati la più ampia partecipazione procedimentale.
3. In data 24 settembre 2015 il Comune di
Ala ha depositato in giudizio la deliberazione n. 38, di data 26 marzo 2015,
con cui il Consiglio comunale - preso atto che l’art. 33 della legge
provinciale in materia di urbanistica vieta l’adozione di varianti “nel
semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale” e che con
decreto del Presidente della Regione erano stati convocati per il giorno 10
maggio 2015 i comizi per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale - ha
deliberato di “dichiarare la nullità o, comunque, di annullare, in
autotutela” l’impugnata deliberazione n. 50 del 2014.
L’Amministrazione ha pertanto chiesto che
il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
4. La difesa dei ricorrenti, riconoscendo
come la vicenda si debba concludere con una “declaratoria di improcedibilità
essendo venuta meno la materia del contendere”, ha comunque chiesto la
rifusione delle spese di giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 5 novembre
2015, sentiti i procuratori delle parti e constatato come ognuno di essi abbia
insistito per ottenere la rifusione delle spese di lite, il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
6. Ciò premesso, osserva il Collegio che,
in pendenza di giudizio, l'Amministrazione comunale ha annullato lo strumento
pianificatorio contestato in questa sede, seppure per una ragione del tutto
estranea alle pretese qui avanzate dalle parti deducenti.
In ogni caso, con la sopravvenuta
determinazione: - da un lato, è venuta meno la lesione nella quale si era
innestato l’interesse a ricorrere che condiziona il diritto di azione; - da
altro lato, la pretesa formalmente azionata in giudizio (ossia l’eliminazione
dal mondo giuridico della nuova variante urbanistica) ha ottenuto piena
soddisfazione.
Con ciò, in definitiva, si è concretizzata
la fattispecie disciplinata dal comma 5 dell’art. 34 del c.p.a., per cui
occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
7. In conclusione, e ai soli fini della
liquidazione delle spese di lite, il Collegio deve rilevare che:
- l’eccezione d’inammissibilità del
ricorso sollevata pregiudizialmente dal Comune di Ala è infondata: ancora con
pronunce risalenti la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è nella
facoltà di ogni soggetto interessato l’immediata impugnazione della
deliberazione di adozione della variante al piano regolatore “trattandosi di un
rimedio volto ad estendere la tutela prima che la volontà dell’Amministrazione
si consolidi” (cfr. C.d.S., sez. IV, 1.2.1994, n. 92; C.d.S., sez. IV,
27.6.2006, n. 4166; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3.2.2003, n. 192;
T.R.G.A. Trento, 16.12.2008, n. 319);
- in ogni caso, il ricorso si presenta,
per la gran parte, inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse:
infatti, ad eccezione dei casi in cui si denuncino prescrizioni che incidono
direttamente sui suoli di proprietà, per l’impugnazione delle restanti
disposizioni contenute nel piano regolatore generale, o in una sua variante,
quali quelle concernenti l’utilizzo dell’istituto della perequazione, “occorre
che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale
riveniente ai suoli del ricorrente per effetto della scelta pianificatoria
della quale si assume l'illegittimità”, dimostrazione che, invece, nella
vicenda di causa è stata dai ricorrenti del tutto omessa (cfr. C.d.S., sez. IV,
18.12.2013, n. 6082); inoltre, i deducenti non hanno nemmeno precisato, con
riferimento alle dedotte incompatibilità, se e in quale modo quelle decisioni
abbiano arrecato un diretto pregiudizio anche a fondi di loro proprietà (cfr.
C.d.S., sez. IV, 12.1.2011, n. 133).
A ciò consegue che appare giustificato
disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,
definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 46 del 2015
dichiara cessata la materia del
contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di
consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti,
Presidente
Angelo Gabbricci,
Consigliere
Alma Chiettini,
Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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