sabato 14 novembre 2015

PROCESSO & URBANISTICA: i limiti all'ammissibilità del ricorso avverso la deliberazione comunale di variante del PRG (T.R.G.A., Trento, Sez. Unica, sentenza 9 novembre 2015, n. 451).


PROCESSO & URBANISTICA: 
i limiti all'ammissibilità 
del ricorso avverso la deliberazione comunale 
di variante del PRG 
(T.R.G.A., Trento, Sez. Unica,
 sentenza 9 novembre 2015, n. 451)



Massima  (di Massimo Mazzola)


1. E' ammissibile il ricorso di ogni soggetto interessato avverso la deliberazione di adozione della variante al piano regolatore, “trattandosi di un rimedio volto ad estendere la tutela prima che la volontà dell’Amministrazione si consolidi” (cfr. C.d.S., sez. IV, 1.2.1994, n. 92; C.d.S., sez. IV, 27.6.2006, n. 4166; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3.2.2003, n. 192; T.R.G.A. Trento, 16.12.2008, n. 319).
2. Ad eccezione dei casi in cui si denuncino prescrizioni che incidono direttamente sui suoli di proprietà, tuttavia, per l’impugnazione delle restanti disposizioni contenute nel piano regolatore generale, o in una sua variante, quali quelle concernenti l’utilizzo dell’istituto della perequazione, “occorre che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale riveniente ai suoli del ricorrente per effetto della scelta pianificatoria della quale si assume l'illegittimità”, dimostrazione che, invece, nella vicenda di causa è stata dai ricorrenti del tutto omessa (cfr. C.d.S., sez. IV, 18.12.2013, n. 6082).
3. Spetta, infine, al ricorrente precisare, con riferimento alle dedotte incompatibilità, se e in quale modo quelle decisioni abbiano arrecato un diretto pregiudizio anche a fondi di loro proprietà (cfr. C.d.S., sez. IV, 12.1.2011, n. 133).



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2015, proposto da:
Alessandro Saiani, Remo Bazzanella, Giuseppe Bazzanella, Nadia Bazzanella, Antonio Sega, Mario Sega e Giancarlo Cavagna, rappresentati e difesi dall'avv. Diego Senter e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenio Pensini in Trento, via Manci, n. 67
contro
Comune di Ala, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Germano Berteotti e con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Ala n. 50, di data 12 novembre 2014, recante "Variante 2014 al piano regolatore generale - prima adozione", pubblicata all'albo pretorio fino al 24 novembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ala;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso i signori indicati in epigrafe, tutti residenti nel Comune di Ala, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 50, del 12 novembre 2014, di prima adozione della variante 2014 al piano regolatore generale.
Essi, lamentando l’illogicità delle nuove destinazioni impresse a beni di loro proprietà o, comunque, a beni di loro interesse, e l’irrazionalità di alcune scelte effettuate dall’Amministrazione utilizzando l’istituto della perequazione, hanno denunciato: - la violazione dell’art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dell’art. 14 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, asserendo che l’obbligo di astensione sarebbe stato violato dal sindaco, da un assessore, da due consiglieri comunali e dal tecnico consulente che ha elaborato il progetto di variante; - eccesso di potere per irregolarità endoprocedimentali.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata per chiedere la reiezione del ricorso nel merito ma, pregiudizialmente, sollevando l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, essendo stato impugnato solo il primo provvedimento della complessa procedura di variante urbanistica la quale, inoltre, consente agli interessati la più ampia partecipazione procedimentale.
3. In data 24 settembre 2015 il Comune di Ala ha depositato in giudizio la deliberazione n. 38, di data 26 marzo 2015, con cui il Consiglio comunale - preso atto che l’art. 33 della legge provinciale in materia di urbanistica vieta l’adozione di varianti “nel semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale” e che con decreto del Presidente della Regione erano stati convocati per il giorno 10 maggio 2015 i comizi per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale - ha deliberato di “dichiarare la nullità o, comunque, di annullare, in autotutela” l’impugnata deliberazione n. 50 del 2014.
L’Amministrazione ha pertanto chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
4. La difesa dei ricorrenti, riconoscendo come la vicenda si debba concludere con una “declaratoria di improcedibilità essendo venuta meno la materia del contendere”, ha comunque chiesto la rifusione delle spese di giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2015, sentiti i procuratori delle parti e constatato come ognuno di essi abbia insistito per ottenere la rifusione delle spese di lite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Ciò premesso, osserva il Collegio che, in pendenza di giudizio, l'Amministrazione comunale ha annullato lo strumento pianificatorio contestato in questa sede, seppure per una ragione del tutto estranea alle pretese qui avanzate dalle parti deducenti.
In ogni caso, con la sopravvenuta determinazione: - da un lato, è venuta meno la lesione nella quale si era innestato l’interesse a ricorrere che condiziona il diritto di azione; - da altro lato, la pretesa formalmente azionata in giudizio (ossia l’eliminazione dal mondo giuridico della nuova variante urbanistica) ha ottenuto piena soddisfazione.
Con ciò, in definitiva, si è concretizzata la fattispecie disciplinata dal comma 5 dell’art. 34 del c.p.a., per cui occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
7. In conclusione, e ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, il Collegio deve rilevare che:
- l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata pregiudizialmente dal Comune di Ala è infondata: ancora con pronunce risalenti la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è nella facoltà di ogni soggetto interessato l’immediata impugnazione della deliberazione di adozione della variante al piano regolatore “trattandosi di un rimedio volto ad estendere la tutela prima che la volontà dell’Amministrazione si consolidi” (cfr. C.d.S., sez. IV, 1.2.1994, n. 92; C.d.S., sez. IV, 27.6.2006, n. 4166; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3.2.2003, n. 192; T.R.G.A. Trento, 16.12.2008, n. 319);
- in ogni caso, il ricorso si presenta, per la gran parte, inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse: infatti, ad eccezione dei casi in cui si denuncino prescrizioni che incidono direttamente sui suoli di proprietà, per l’impugnazione delle restanti disposizioni contenute nel piano regolatore generale, o in una sua variante, quali quelle concernenti l’utilizzo dell’istituto della perequazione, “occorre che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale riveniente ai suoli del ricorrente per effetto della scelta pianificatoria della quale si assume l'illegittimità”, dimostrazione che, invece, nella vicenda di causa è stata dai ricorrenti del tutto omessa (cfr. C.d.S., sez. IV, 18.12.2013, n. 6082); inoltre, i deducenti non hanno nemmeno precisato, con riferimento alle dedotte incompatibilità, se e in quale modo quelle decisioni abbiano arrecato un diretto pregiudizio anche a fondi di loro proprietà (cfr. C.d.S., sez. IV, 12.1.2011, n. 133).
A ciò consegue che appare giustificato disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 46 del 2015
dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Nessun commento:

Posta un commento