martedì 12 gennaio 2016

IMMIGRAZIONE & PROCESSO: sulla rilevanza del comportamento delle parti ai fini del decidere (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sentenza 7 gennaio 2016, n. 154).


IMMIGRAZIONE & PROCESSO: 
sulla rilevanza del comportamento delle parti 
ai fini del decidere 
(T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 
sentenza 7 gennaio 2016, n. 154)



Semplicemente una bella pagina di processo amministrativo.
Garbata, logica ed efficace, giusta.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2011, proposto da: Ata Ul Mohsin Malik, rappresentato e difeso dagli avv.ti Micaela Grandi e Renato Caruso, con domicilio eletto presso Renato Caruso in Roma, Via C. Colombo, 436; 
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato; 
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa, incluse le Ordinanze istruttorie n.8205/2014 del 25.7.2014, n.12184/2014 del 03.12.2014, n.9976/2015 del 21.7.2015;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO
I)- Espone in fatto il cittadino extracomunitario ricorrente che l’istanza, da esso prodotta ai sensi dell’art. 9 c.1 lett. f), della legge n.91 del 1992 per conseguire la cittadinanza italiana, è stata respinta traendone argomento dall’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione.
Detta reiezione è stata gravata, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, deducendo che la struttura del provvedimento impugnato fa leva esclusivamente sull’affermazione che dall'attività informativa esperita sono emersi elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza italiana; sicchè difetta la sua componente motivazionale non risultando capace l’opposto diniego di individuare e comprendere quali siano i concreti addebiti ostativi che si pongono in contrasto con le condizioni di incensuratezza, persistente e continuativa permanenza nel territorio italiano dal 1996, svolgimento di attività lavorativa e mantenimento del nucleo familiare composto da coniuge e quattro figli, due dei quali nati in Italia; il tutto con accessiva censura di inadeguata istruttoria, essendosi appunto omessa ogni considerazione sull'ormai radicato inserimento nella società italiana in seno alla quale il ricorrente vive con la propria famiglia, svolge - come anzidetto - regolare attività lavorativa, frequenta abitualmente persone italiane ed è incensurato.
L’intimata Amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha depositato nota contro deduttiva ivi sostenendo l’infondatezza delle doglianze prospettate nel gravame avversario.
Sussistendo in diritto la manifesta ed evidente opportunità di acquisire la documentazione istruttoria sulla cui base è stato adottato l’avversato provvedimento, la Sezione si è conseguentemente regolata in sintonia con una prassi processuale radicata da decenni proprio con riguardo ai provvedimenti che collegano il diniego della naturalizzazione a motivi di sicurezza della Repubblica. A tal riguardo, difatti, la giurisprudenza del G.a. ha costantemente affermato che il relativo obbligo di motivazione si conforma alla natura del provvedimento e non si può configurare nella materia de qua nei termini di cui all’art.3 L. n.241 del 1990 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell'istruttoria; ulteriormente precisando che non può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell'interessato, in quanto l'esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. Stato III Sez., n. 6161 del 17.12.2014; Sez. VI 2/3/09 n. 1173; 4/12/09 n. 7637). Si è quindi adottata una prima Ordinanza istruttoria volta all’acquisizione della citata documentazione “con le cautele ritenute necessarie dalla stessa amministrazione procedente in ragione della natura riservata, vale a dire tutti gli stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence, ovvero con la produzione di una relazione o rapporto sintetico che riassuma gli elementi rilevanti dell’istruttoria senza rivelare le fonti informative”.
Tale decisione, notificata tardivamente alla p.a., è stata reiterata con successiva Ordinanza n. n.12184/2014 del 03.12.2014 cui il Ministero dell’Interno ha replicato con nota del 23.2.2015 comunicando di non potere adempiere a tale incombente istruttorio, in quanto, “pur avendo inoltrato formale richiesta di autorizzazione alla esibizione in giudizio degli elementi emersi da documentazione classificata posti a base del provvedimento impugnato, tali elementi sono stati ritenuti non ostensibili dall’organismo che li ha originati”.
Una tal replica, che ha segnato una radicale inversione di rotta rispetto all’atteggiamento collaborativo ordinariamente prestato dall’Amministrazione per tutti gli affari di analoga natura, ha indotto la Sezione a ritenere plausibile che fosse dovuta alla inusuale e straordinaria delicatezza dei dati in questione; e dunque ad una (pur ignota) circostanza specifica che imponeva di ricercare ogni cautela consentita dall’Ordinamento nell’assumere la decisione conclusiva del presente grado del giudizio al fine di non porre in pericolo la sicurezza nazionale, tenuto conto dei valori espressi dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, e valutata la serietà delle deduzioni dell’Amministrazione sulle esigenze della sicurezza nazionale. Si è dunque ritenuto di poter prescrivere le modalità ostensive praticate dal massimo G.A. (cfr. Cons. St., n. 1029/2011) in contenzioso significativamente assimilabile a quello oggetto del corrente scrutinio; e così con l’ultima delle Ordinanze istruttorie menzionate in epigrafe si è, testualmente, disposto “che l’Amministrazione trasmetta copia dei medesimi atti in busta sigillata, e con tutte le ulteriori cautele che riterrà opportune, se del caso con la indicazione degli omissis delle parti degli atti non strettamente rilevanti e anche con riferimento alle fonti di informazione, ovvero trasmetterà una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti; che a seguito della acquisizione della relativa documentazione da parte del Segretario della Sezione, in ogni caso, il relativo esame potrà aver luogo esclusivamente da parte del Collegio designato per la definizione del giudizio, che con la collaborazione del medesimo Segretario - anche in data anteriore o successiva a quella dell’udienza - potrà aprire la busta sigillata e, di conseguenza, riporre i sigilli. Che subito dopo tali operazioni, e anche nelle more della pubblicazione della sentenza definitiva, il Segretario della Sezione concorderà con i responsabili dell’Amministrazione appellante la più celere restituzione del plico sigillato”.
Le aspettative della Sezione - che pur riteneva giustificabile dall’eccezionalità del caso la produzione di una Relazione (non riassuntiva degli elementi rilevanti dell’istruttoria svolta in sede amministrativa, ma) quantomeno esplicativa delle “specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti”- sono state disattese avendo la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero partecipato, con nota datata 18.11.2015, che l’Organismo che ha acquisito gli elementi informativi attinenti la sicurezza della Repubblica si è ancora una volta opposto al loro deposito in giudizio per, allo stato non più comprensibili, “esigenze di riservatezza connesse col patrimonio informativo dell’Organismo stesso”.
Orbene, l’atteggiamento di chiusura di detto Organismo:
- urta con la giurisprudenza, ripetesi pacifica, omogenea e radicata, del Consiglio di Stato secondo la quale in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero. In sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., ex plurimis, III, n.130/2015 del 20.1.2015);
- cozza con le risultanze di un articolato parere reso dalla I sezione del medesimo Consesso, nell’adunanza 16 aprile 2014, n. Affare 01835/2013, che proprio su richiesta del Ministero dell’Interno ha chiarito che, sulla base dell’interpretazione sia letterale, sia costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge date dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 42 della legge n. 124 del 2007, si può ragionevolmente affermare che l’Amministrazione, ferma restando l’autonomia decisionale correlata all’esercizio della potestà discrezionale, non può negare in via assoluta l’ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all’ordine del Giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo;
- è controproducente in quanto l’accoglimento del gravame - [che costituisce in tale evenienza una soluzione processualmente obbligata alla luce di un assunto (l’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione) rivelatosi, di fatto, privo del minimo supporto e, dunque, apodittico] - e l’effetto conformativo dallo stesso rinveniente, non consentono all’amministrazione (che rimane tenuta a definire l’istanza del ricorrente vittorioso e dunque a rinnovare il potere già esercitato) di denegare la concessione invocata sulla base di un iter motivazionale che il Giudice ha reputato illegittimo cassando l’atto che dallo stesso iter traeva sostegno e supporto. Altrimenti detto, se l’obiettivo avuto di mira dall’Organismo era quello di precludere la naturalizzazione italiana dello straniero, il contegno serbato si rivela ben più funzionale al conseguimento del risultato opposto;
- contrasta, a ben vedere, anche con l’art. 113 della Costituzione. E difatti se fosse consentito all’amministrazione addebitare a taluno una data condotta (pur contrastante con i valori repubblicani) senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile (o, il che è lo stesso, nei cui confronti sarebbe inutile gravarsi); e tanto con chiara violazione della norma costituzionale sopra richiamata e con la giurisprudenza del Giudice delle Leggi che da tempo ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio” (così, Corte costituzionale n. 18/1982), ulteriormente escludendo che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall’ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961).
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa; e ciò per la ragione che le stesse dovrebbero gravare - non sulla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero che si è resa portavoce di quanto sopra, ma - sull’Organismo sopra citato (e, in ultimo, sul dirigente che tale condotta ha avallato), che però non è parte in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie, per le ragioni rassegnate in parte motiva, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


giovedì 7 gennaio 2016

APPALTI: alcune precisazioni su formalismo e sostanzialismo in merito all'idoneità tecnico-professionale (art. 39) ed alla capacità economico-finanziaria del concorrente (art. 41) - [T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, sentenza 4 gennaio 2016, n. 2]


APPALTI: 
alcune precisazioni 
su formalismo e sostanzialismo 
in merito all'idoneità tecnico-professionale (art. 39) 
ed alla capacità economico-finanziaria 
del concorrente (art. 41) 
 [T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 
sentenza 4 gennaio 2016, n. 2]



Massima

1. Quando il bando di gara richiede, ai fini dell’ammissione alla procedura, il possesso di una determinata qualificazione dell’attività e l’indicazione nel certificato camerale dell’attività stessa, quest’ultima prescrizione va intesa in senso strumentale, ovvero funzionale all’accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, che rappresenta il requisito d’interesse sostanziale della Stazione Appaltante.
2. Una volta dimostrato da parte della concorrente, l’effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, l’eventuale imprecisione della descrizione dell’attività risultante dal certificato camerale, pertanto, non è sufficiente a determinarne l’esclusione, a pena di una applicazione meramente formalistica della lex specialis come tale contrastante con il principio di cui all’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006.
3. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 (laddove, sostituendo la precedente locuzione "servizi identici" con il riferimento al "settore oggetto della gara", ha inteso ampliare l'ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara, all'evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità), il fatturato rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza è quello realizzato nel settore oggetto della gara, non potendosi limitare l’analisi ai soli “servizi identici” coincidenti con quelli analiticamente richiamati negli atti della specifica gara.



Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11730 del 2015, proposto da:
Società AB Comunicazioni Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Serena Cianciullo, Domenico Dodaro, con domicilio eletto presso Domenico Dodaro in Roma, Via Caccini 1; 
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Società Gruppo Cadini Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
per l'annullamento
del decreto di approvazione delle risultanze della valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura aperta in ambito nazionale indetta dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità Agroalimentare ippiche e della Pesca, Direzione Generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, PCAI V, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione della creatività per una campagna istituzionale di comunicazione integrata sull'incentivazione del consumo di latte fresco (CIG 62461365B), notificato via PEC il 29 luglio 2015;
dei verbali della Commissione di gara;
della comunicazione del 11.8.2015 prot. 56635, avente ad oggetto l’” Aggiudicazione della gara a procedura aperta del servizio di ideazione e realizzazione della creatività per una campagna istituzionale di comunicazione integrata sull’incentivazione del consumo di latte fresco al Grupo Cadini s.r.l., Richiesta di esercizio di autotutela”;
della comunicazione del 22.9.2015 prot. 63113 di riscontro alle osservazioni in merito all’aggiudicazione della gara (rif. lettera del 16 settembre 2015, prot. 62005).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Ricorre la società in epigrafe avverso l’aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione integrata sull’incentivazione del consumo di latte fresco indetta dal Ministero resistente ed affidata alla società controinteressata, Gruppo Cadini s.r.l, alla quale prendeva parte, classificandosi al secondo posto con punti 5,13 di differenza rispetto alla prima.
Deduce che il disciplinare di gara (art. 7) prevedeva tra le condizioni di partecipazione alla gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività “coincidente” con quella dell’appalto; ulteriore previsione in tal senso si rinviene a pag. 5 del Disciplinare, laddove è prescritto che il concorrente produca una dichiarazione attestante l’iscrizione alla CCIAA per il settore oggetto dell’appalto; e l’attestazione del possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2012-2013-2014) non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; infine, nel Disciplinare si prevedeva, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa, l’allegazione di un elenco dei principali servizi relativi al settore oggetto del contratto eseguiti nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque l’esecuzione di almeno un contratto relativo al settore oggetto della gara di valore complessivo non inferiore ad una volta e mezza l’importo a base di gara (euro 205.000,00).
Lamenta l’insufficienza della comunicazione del Decreto impugnato, avvenuta in data 29 luglio 2015 via PEC, la quale sarebbe priva dei requisiti di cui all’art. 79 comma 2 del Dlgs 163/2006, la cui forma non consentiva di comprendere che si trattasse dell’informazione circa l’aggiudicazione definitiva; la mancanza in capo all’aggiudicataria dei requisiti soggettivi di iscrizione alla CCIAA e di qualificazione dell’aggiudicataria, la quale svolgerebbe solo marginalmente attività di “comunicazione” essendo di gran lunga prevalente l’esercizio di consulenza, erogazione di forniture nei settori di opere edili ed arredamento, come risulterebbe dall’analisi della presentazione del gruppo contenuta nel portale WEB della concorrente; la mancata considerazione, da parte della S.A. della diffida inviata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 243 bis del Dlgs 163/2006, nella quale venivano comprovate le circostanze impeditive appena indicate e veniva richiesta la revoca in via di autotutela del provvedimento, con conseguente aggiudicazione in favore dell’esponente odierna ricorrente.
Espone ancora, in fatto, che il Ministero inviava la richiesta di documentazione all’AB, di cui all’art. 48 comma 2 del d.lgs. 163/2006 in data 11 agosto 2015, con termine perentorio di 10 giorni per provvedere, così confermandosi in capo alla società il convincimento che la precedente comunicazione afferisse all’aggiudicazione provvisoria e non a quella definitiva; decorsi trenta giorni dall’avvenuto scambio di comunicazioni con il Ministero, tenuto conto dell’ambiguità del Decreto in merito alla natura definitiva o provvisoria dell’aggiudicazione ivi disposta, il 16 settembre 2015 l’AB riteneva di non poter più attendere inerte la risposta del Ministero ed inviava una seconda comunicazione con la quale, oltre a richiedere un chiarimento se il detto Decreto dovesse essere considerato un provvedimento di aggiudicazione ai fini del decorso dei termini di impugnazione, insisteva nella richiesta di esercizio dell’autotutela ed, in via subordinata, chiedeva l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’efficacia del Decreto per il tempo utile a perfezionare le ricerche ed eventualmente richiedere l’intervento dell’ANAC con un’istanza di natura pre-contenziosa.
Il 22 settembre (a soli sei giorni dalla scadenza del termine di impugnazione del Decreto) il Ministero replicava, facendo riferimento ad “disguido tecnico della posta certificata”, ed affermava che la società aggiudicataria, in qualità di controinteressata, aveva potuto replicare alle osservazioni di AB solamente il 16 settembre 2015; confermava la natura di provvedimento di aggiudicazione definitiva del Decreto comunicato a suo tempo, così come sarebbe stato precisato nella nota dell’11 agosto 2015 prot. 56635 (laddove si riportava che la richiesta di revoca “non è idonea a costituire situazioni attive in capo al richiedente direttamente tutelate dalla legge, per il soddisfacimento delle quali è attivabile la diffida”); e replicava confermando, con motivazione che sarà riportata oltre, che l’aggiudicataria possedeva la capacità professionale per lo svolgimento del servizio.
Il 23 settembre 2015 la ricorrente chiedeva accesso alle documentazioni prodotte dalla prima in graduatoria al fine della dimostrazione della capacità professionale, senza esito.
Pertanto, con ricorso passato per la notifica il 28 settembre 2015, la società odierna ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati per “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del disciplinare e dell’art. 39 del dlgs nr. 163/2006, carenza del requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione alla CCIAA per attività “coincidente” con quella oggetto dell’appalto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, assenza di motivazione, illogicità”.
Conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati “con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al risarcimento dei danni ed alle spese di lite”.
Con ordinanza nr. 201504594 del 22 ottobre 2015 è stata accolta la domanda cautelare, nei limiti della sottoscrizione del contratto, ed è stata fissata la pubblica udienza per la trattazione nel merito.
Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto, evidenziando, in particolare, che in allegato al Decreto comunicato il 29 luglio 2015 via PEC erano allegati tutti i verbali di gara e sussistevano le indicazioni atte a comprenderne la natura di aggiudicazione definitiva; insiste nella legittimità dell’aggiudicazione; allega l’avvenuta sottoscrizione del contratto in data 2 ottobre 2015 (che produce in copia) e deduce che ne è stata disposta la sospensione dell’esecuzione in attesa della pronuncia.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
A fondamento dell’odierno ricorso, la società seconda classificata nella gara in epigrafe, lamenta che la prima in graduatoria (controinteressata ritualmente intimata e non costituita) non possiede i requisiti di capacità professionale richiesti e prescritti dalla lex specialis svolgendo attività di comunicazione pubblicitaria integrata in maniera solo marginale, come risulterebbe dalla presentazione della stessa società sul proprio sito WEB.
Più precisamente, dalla documentazione prodotta a tal fine nel presente giudizio, la ricorrente allega che il Gruppo Cadini si presenta nella pagina “about us” del proprio sito, come azienda operante nel campo delle consulenze, forniture, costruzioni, comunicazione fashion & lifestyle; quanto al ramo “Servizi”, viene presentata esperienza leader nella consulenza edile in progettazione, project managementproject supervision; la voce “progettazione” include realizzazione di progetti, sia pubblici che privati, e con requisiti internazionali e può essere architettonica, ingegneristica, impiantistica (MEP), project management; la voce “forniture” include distribuzioni di materiale da costruzione, interni ed impiantistica; quanto alla voce “costruzioni”, i riferimenti sono rivolti a strade, infrastrutture, edilizia, ingegneria marittima ed ambientale; quanto alla voce “comunicazione” l’azienda si propone come dotata di un “team specializzato in comunicazione, in grado di offrire consulenze e progettazione di campagne mediatiche sia tradizionali che non convenzionali, come viral e guerrilla marketing”; da ultimo, alla voce “Fashion&Lifestyle” si rivia a tre sub categorie, “fashion” , “arredamento” e “food”, da cui emerge che l’azienda ha diversificato ulteriormente la propria attività acquisendo vari brand nel settore dell’abbigliamento.
Dalla visura camerale (prodotta dalla ricorrente sub 14) emerge che l’iscrizione dell’aggiudicataria alla CCIAA risulta per la seguente attività prevalente: “commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti, materiali da costruzione, ingrosso di macchine per edilizia ed ingegneria civile, attrezzature trasposto, materiale elettrico per impianti di uso industriale etc.”.
A fronte di tali circostanze, debitamente segnalate dalla ricorrente alla S.A. con la nota del 7 agosto 2015, contenente la diffida ec art. 243 bis del d.lgs 163/2006, la S.A., esperite le proprie verifiche con la controinteressata (come comunicato con nota dell’11 agosto 2015), ha replicato che il Gruppo Cadini possiederebbe i requisiti di capacità tecnico-professionale in quanto vanterebbe “nel settore della pubblicità un portfolio clienti di adeguato livello, che ha svolto importanti iniziative e progetti di comunicazione legati alla diffusione del brand della propria linea di abbigliamento, ha ricevuto premi, anche internazionali, per la comunicazione di campagne pubblicitarie, nonché ha conseguito esperienze nel ramo della comunicazione pubblicitaria istituzionale. Di rilievo è la realizzazione della campagna di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamata “con 1 euro” diretta a far conoscere la cosiddetta impresa a 1 euro prevista dal decreto liberalizzazioni, Infine, il Gruppo Cadini sostiene di aver lavorato alla produzione di un film documentario sul Rap italiano, che sarà presentato al prossimo Festival del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 24 ottobre 2015”.
Osserva il Collegio che, alla luce di tali risultanze in fatto, che risultano non smentite da ulteriori documentazioni o allegazioni difensive del Ministero nel presente giudizio (neppure a seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento, laddove si è evidenziato esplicitamente che la qualificazione della controinteressata avrebbe dovuto essere approfondita al merito), il ricorso è fondato.
Si è recentemente ritenuto (TAR Lazio, II ter, 5 giugno 2015, n. 7936) che, quando il bando di gara richiede, ai fini dell’ammissione alla procedura, il possesso di una determinata qualificazione dell’attività e l’indicazione nel certificato camerale dell’attività stessa, quest’ultima prescrizione va intesa in senso strumentale, ovvero funzionale all’accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, che rappresenta il requisito d’interesse sostanziale della Stazione Appaltante; una volta dimostrato da parte della concorrente, l’effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, l’eventuale imprecisione della descrizione dell’attività risultante dal certificato camerale non è sufficiente a determinarne l’esclusione, a pena di una applicazione meramente formalistica della lex specialis come tale contrastante con il principio di cui all’art. 46, comma 1 bis del cod.appalti (in forza del quale è stato affermato che “la gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all'esclusiva correttezza della sua esternazione “ cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I 20 febbraio 2014 n. 204).
E non va sottaciuto che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 163/2006 (laddove, sostituendo la precedente locuzione "servizi identici" con il riferimento al "settore oggetto della gara", ha inteso ampliare l'ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara, all'evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità, cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I 20 febbraio 2014 n. 204), il fatturato rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza è quello realizzato nel settore oggetto della gara, non potendosi limitare l’analisi ai soli “servizi identici” coincidenti con quelli analiticamente richiamati negli atti della specifica gara (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2098 ; Consiglio di Stato sez. IV 05 marzo 2015 n. 1122; v. anche TAR Lazio, Roma, I ter, 16 maggio 2015 nr. 7163; TAR. Sicilia, Catania, III , 24 aprile 2015 n. 1200; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I 20 febbraio 2014 n. 204, già richiamata).
Nell’odierno caso all’esame del Collegio, non risultano essere stati comprovati in giudizio né il possesso dell’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del bando, né il possesso di un’adeguata esperienza nel settore e ciò in presenza di una motivata e specifica contestazione della seconda in graduatoria: il Ministero resistente ha invero prodotto la copia degli atti di gara, con specifico riferimento ai verbali, nonché la copia della corrispondenza intercorsa con l’odierna ricorrente, ma non ha osteso i documenti che ha ricevuto dalla controinteressata in sede di comprova dei requisiti.
Dunque, sul punto della qualificazione soggettiva dell’aggiudicataria, l’Amministrazione si è limitata a riferire circostanze generiche e non adeguatamente comprovate, già nello svolgimento del procedimento di controllo all’interno della fase di verifica ai fini della conferma dell’aggiudicazione.
Risulta dirimente, pertanto, l’assenza della dimostrazione del primo e principale requisito di partecipazione alla gara, costituito dall’attestazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per il settore oggetto dell’appalto di cui all’art. 7 del disciplinare, con la conseguenza che la gara è stata aggiudicata in maniera illegittima.
Si osserva, a questo punto, che è avvenuta la stipula del contratto in data 1 e 2 ottobre 2015; e dunque prima del decorso di venti giorni dalla notifica del ricorso introduttivo contenente la domanda cautelare (avvenuta il 28 settembre 2015) ed in assenza di una pronuncia su quest’ultima (la domanda cautelare è stata accolta infatti con ordinanza nr. 4594 del 26 ottobre 2015 e peraltro senza che fosse stata resa nota a quella data l’avvenuta stipulazione del contratto).
Tuttavia, parte ricorrente non ha chiesto di dichiararsi l’inefficacia del contratto, né si è dichiarata disponibile al subentro, ai sensi degli artt. 120 e ss. del c.p.a..
In linea di principio, in presenza di vizi dell’aggiudicazione di una gara, il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto dev’essere oggetto di una specifica domanda processuale (vedasi di recente Consiglio di Stato sez. V 25 giugno 2014 n. 3220, secondo cui “il giudice amministrativo, una volta che abbia annullata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto oggetto del contendere, può ex art. 122 c.p.a. disporre il subentro della ricorrente nel contratto, ma a condizione che il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara, la domanda di subentro sia stata proposta e lo stato di esecuzione del contratto e la tipologia stessa del contratto consentano tale subentro¸ v. anche T.A.R. Catania, sez. IV 12 febbraio 2014 n. 446; Consiglio di Stato sez. IV 02 dicembre 2013 n. 5725), che, in quanto tale, non può evincersi da formule generiche di rinvio all’annullamento degli atti conseguenti, come nell’odierno ricorso introduttivo.
Ciò va ritenuto anche in relazione alla pronuncia officiosa di cui all’art. 121 del c.p.a., lett. “d”, che va coordinata con il più generale principio della domanda di parte.
Invero, la disposizione in parola prevede una fattispecie in presenza della quale la pronuncia del giudice ha un contenuto necessitato; ma ciò non equivale ad attribuire al giudice un potere d’ufficio nell’accertare la violazione dello specifico stand still dell’art. 11, comma 10 ter, del codice appalti e di conseguenza nello stabilire l’inefficacia del contratto, perché quest’ultima dichiarazione dipende non solamente dalla violazione del termine, ma anche da un giudizio circa la sua incidenza sulle possibilità di conseguire l’appalto, che dunque non può prescindere dalla prospettazione della parte.
Ne deriva che non potendo essere disposta l’inefficacia del contratto, mancando una domanda di subentro, e non risultando espletati i riscontri della S.A. sul possesso dei requisiti della odierna ricorrente ai fini della stipula del contratto, l’accoglimento dell’odierno gravame può essere disposto nei soli termini della domanda di annullamento, cui consegue l’obbligo della S.A. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati da parte della odierna ricorrente ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 163/2006, già richiesta con nota dell’11 agosto 2015.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione e si liquidano come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei riguardi della società controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
annulla i provvedimenti impugnati nella parte d’interesse, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della PA nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
Condanna l’amministrazione resistente alle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori e refusione del contributo unificato; spese compensate nei confronti della controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2016
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

martedì 5 gennaio 2016

"MEMOIRES D'UN JURISTE": l'ipertrofia normativa (italica) come concausa del superamento del principio di legalità formale.


"MEMOIRES D'UN JURISTE": 
l'ipertrofia normativa (italica)
 come concausa del superamento 
del principio di legalità formale


Brevissima riflessione occasionata dal contenzioso che seguo in materia di giochi e scommesse.
A me sembra che l'ipertrofia normativa ("leggi su leggi per poterle meglio evadere od eludere" diceva Montanelli a proposito di questo antico male della Penisola)stia producendo un deciso superamento del principio di legalità formale rispetto a quello sostanziale, con esiti paradossali.
Mi spiego.
Prendiamo la questione della "ludopatia", normata da plurime fonti legislative, di diverso livello, spesso non coordinate, se non in conflitto. 
E così una disciplina è dettata dall'art. 7 co. 10 del c.d. "decreto Balduzzi" del 2012, un'altra dalla Regione presa a riferimento (ad esempio la L.R. Liguria n. 17/2012, o quella la L.R. Puglia n.  ), a loro volta originate dall'interpretazione "restrittiva" di ordine pubblico fornita dalla Consulta con la nota sentenza n. 300 del 2011.
Poi vi sono i regolamenti comunali, che o riproducono la disciplina regionale, oppure la ampliano (aumentando le distanze minime, o il numero dei c.d. "luoghi sensibili" come chiese, scuole, ospedali etc.).
Ebbene qual è l'esito di una tale congerie di norme, dietro cui spesso vi sono divergenti interessi pubblici (il decreto Balduzzi affida all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'attuazione; qui l'interesse pubblico non può che essere il gettito erariale e la tutela della concorrenza attraverso il contingentamento e la distribuzione geografica dei centri scommesse; le Regioni tutelano la salute pubblica, ma bisogna anche dire che molte giunte hanno nel proprio programma elettorale la lotta alla ludopatia, un tema socialmente molto sentito, etc.)?
L'esito immediato è la totale incertezza normativa.
Quello mediato è la ipervalorizzazione, da parte dei giudici amministrativi, del principio di legalità sostanziale, declinato nei termini di "sembra doversi dare prevalenza all'interesse pubblico" (sì, ma quale? quello erariale, quello alla salute, quello alla concorrenza etc.)rispetto a quello privato".
Questa la ratio decidendi di molte pronunce cautelari (e non solo).
Ed il paradosso sta in questo: inutile invocare principi di specialità in materia di sanzioni amministrative, o criteri di soluzioni delle antinomie normative (come i manuali di costituzionale insegnano), in quanto l'eccesso di norme corrisponde alla mancanza, per cui alla violazione di legge si sostituisce l'eccesso di potere, ossia la patologia provvedimentale più legata alla discrezionalità pura, quindi all'arbitrio, delle p.a. come dei giudici che decidono sulla loro azione.
Con buona pace del principio di legalità formale come garanzia rispetto ai poteri pubblici e come elemento di razionalizzazione dell'attività amministrativa.





martedì 1 dicembre 2015

APPALTI & PLENARIE: il definitivo "de profundis" al subappalto necessario (Ad. Plen., sentenza 1 dicembre 2015, n. 11).



APPALTI & PLENARIE:
 il definitivo "de profundis" 
al subappalto necessario
 (Ad. Plen., 
sentenza 1 dicembre 2015, n. 11)



Principio di diritto

1. Questa Adunanza plenaria ritiene di dover dare, alla questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore da parte del concorrente a una gara d’appalto il quale, essendo sfornito dei requisiti per l’esecuzione di prestazioni a qualificazione obbligatoria, abbia dichiarato di volerle subappaltare, una risposta conforme a quella fornita con la sentenza nr. 9 del 2 novembre 2015, relativa ad identica questione di diritto esaminata nella medesima udienza.
2. In tale sede, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, co. 2, del d.P.R. n. 207/2010, tanto discendendo da plurime considerazioni di ordine testuale, sistematico e logico.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 7 del 2015 di A.P., proposto da RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro
- la PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, e il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
- SCHIAVO & C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Taranto, 18,
avverso e per la riforma,
previa sospensione dell’esecuzione,
della sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. Staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 1935/2014, con la quale è stato accolto il ricorso della società Schiavo & C. S.p.a. contro il decreto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise prot. nr. 0016003 del 20 maggio 2014 di aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno – Comparto Attuativo n. 4 – Area Fiumariello, Lambro e Mingardo” in favore dell’a.t.i. Ritonnaro Costruzioni S.r.l. – Degremont S.p.a. e, nel contempo, è stato respinto il ricorso incidentale dell’odierna appellante contro l’a.t.i. Schiavo & C. S.p.a. – R.D.R. S.r.l.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate e delle società Schiavo & C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 27 febbraio e 28 settembre 2015), dall’Amministrazione (in data 21 settembre 2015) e dalle appellate (in date 24 gennaio, 21 febbraio e 21 settembre 2015) a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza-ordinanza della Sezione Quinta nr. 3069 del 17 giugno 2015, con la quale la causa è stata rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Lentini per la appellante, gli avv.ti Brancaccio e La Gloria per le appellate e l’avv. dello Stato Vessichelli per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, Ritonnaro Costruzioni S.r.l., ha partecipato, in r.t.i. con la società Degremont S.p.a., alla gara indetta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, con bando del 18 settembre 2013, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno – Comparto Attuativo n. 4 – Area Fiumariello, Lambro e Mingardo”, per un importo a base d’asta di € 9.483.789,20.
2. All’esito della procedura competitiva, in data 20 maggio 2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dello stesso r.t.i. Ritonnaro Costruzioni – Degremont.
3. Le società Schiavo & C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l., a loro volta in r.t.i., classificatesi seconde, hanno impugnato il detto decreto di aggiudicazione definitiva dinanzi alla Sezione di Salerno del T.A.R. della Campania.
4. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, il T.A.R. adìto, dopo aver respinto il ricorso incidentale proposto da Ritonnaro Costruzioni S.r.l., ha accolto l’impugnativa principale, ritenendo fondata e assorbente la censura afferente alla mancata indicazione, da parte dell’aggiudicataria, del nominativo del subappaltatore in relazione alle lavorazioni a qualificazione obbligatoria (OG7, OG11 e OS23) per le quali la stessa risultava priva di qualificazione ed aveva dichiarato l’intento – appunto – di subappaltare le relative prestazioni.
5. Con l’appello qui proposto, l’originaria ricorrente ha censurato la sentenza suindicata sulla scorta dei seguenti motivi in diritto:
I) error in iudicando; violazione di legge (art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, e art. 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207), violazione del disciplinare di gara (pag. 9): in relazione alla reiezione del primo motivo di ricorso incidentale, afferente alla violazione delle clausole di gara relative alla correzione delle categorie di lavori ed alla necessità di doppia sottoscrizione sulle stesse;
II) error in iudicando; violazione di legge (art. 46 del d.lgs. nr. 163/2006; indeterminatezza assoluta dell’offerta); violazione del disciplinare di gara (pagg. 9-10: contenuto busta “D”); eccesso di potere (difetto del presupposto, difetto di istruttoria, arbitrarietà): in relazione alla reiezione del motivo di ricorso incidentale afferente alla violazione della prescrizione di gara che richiedeva ai concorrenti di indicare un unico ribasso percentuale;
III) error in iudicando; violazione di legge (art. 38 del d.lgs. nr. 163/2006); violazione del disciplinare di gara (punti 4 e 12): in relazione alla reiezione del motivo di ricorso incidentale con cui era stata dedotta la violazione delle clausole di gara relative alle dichiarazioni da rendersi dal progettista;
IV) error in iudicando in relazione agli artt. 37 e 118 del d.lgs. nr. 163/2006 ed all’art. 92 del d.P.R. nr. 207/2010: in relazione all’erroneità dell’impostazione che reputa sempre necessario, allorché nell’appalto siano comprese lavorazioni a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente risulti sprovvisto dei relativi requisiti, che lo stesso, oltre a dichiarare espressamente di voler subappaltare dette prestazioni, indichi anche fin dal momento dell’offerta il nominativo del subappaltatore.
6. Si sono costituite le appellate e ricorrenti in primo grado, società Schiavo & C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l., le quali, oltre a opporsi con diffuse argomentazioni all’accoglimento dell’appello, hanno riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. gli ulteriori motivi di ricorso articolati in primo grado, rimasti assorbiti nella sentenza impugnata.
7. Si sono altresì costituite le Amministrazioni statali, associandosi invece all’appello e instando per il suo accoglimento.
8. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2015, fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata in una all’appello, questa è stata differita sull’accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.
9. Le parti appellante e appellata hanno poi affidato a memorie l’ulteriore svolgimento delle rispettive tesi.
10. All’esito dell’udienza pubblica del 10 marzo 2015, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato:
- ha, per un verso, definito parzialmente la controversia, respingendo i primi tre motivi di appello (e, quindi, confermando il giudizio di infondatezza del ricorso di primo grado);
- ha, invece, rimesso all’Adunanza plenaria la questione – decisiva ai fini dell’esame del quarto motivo d’appello, ed in relazione alla quale sussisteva contrasto in giurisprudenza – se, in ipotesi di gara d’appalto avente ad oggetto lavorazioni rientranti nelle categorie c.d. a qualificazione obbligatoria, il concorrente il quale risulti sprovvisto per esse dei necessari requisiti di qualificazione sia tenuto sempre (e, dunque, anche qualora sia in possesso di qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto) non solo a dichiarare preventivamente l’intento di subappaltare le dette prestazioni, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006, ma anche a indicare già in sede di offerta i nominativi delle imprese che saranno subappaltatrici.
11. Incardinato il giudizio dinanzi all’Adunanza plenaria, le parti hanno ulteriormente argomentato con memorie a sostegno delle rispettive tesi.
12. All’udienza del 7 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Tutto ciò premesso, questa Adunanza plenaria ritiene di dover dare, alla questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore da parte del concorrente a una gara d’appalto il quale, essendo sfornito dei requisiti per l’esecuzione di prestazioni a qualificazione obbligatoria, abbia dichiarato di volerle subappaltare, una risposta conforme a quella fornita con la sentenza nr. 9 del 2 novembre 2015, relativa ad identica questione di diritto esaminata nella medesima udienza.
In tale sede, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, comma 2, del citato d.P.R. n. 207/2010, tanto discendendo da plurime considerazioni di ordine testuale, sistematico e logico.
14. In tal senso va decisa anche la questione sottoposta a questa Adunanza plenaria nel presente giudizio, con conseguente restituzione della causa alla Sezione V per l’ulteriore corso (e, segnatamente, per l’esame dei motivi di ricorso di primo grado ritualmente riproposti dall’originaria ricorrente).

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, formula il principio di diritto di cui in motivazione e restituisce gli atti alla Sezione V per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore


IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione