ADUNANZE PLENARIE:
arriva la prima pronuncia della Plenaria nel 2013,
sui principi in materia di revocazione per errore di fatto e sulla natura e conseguenze del confronto a coppie
in materia di gare
(Ad. Plen., sent. 10 gennaio 2013 n. 1)
La prima pronuncia della Plenaria del 2013 si caratterizza di certo non per l'innovatività: l'errore revocatorio è stato già scandagliato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità civile e da quella amministrativa.
Lo stesso principio generale affermato in relazione all'istituto predetto non muta la sua portata in relazione al caso di specie, relativo ad una gara a coppie e non basta sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In altre parole, come spesso avviene per il giudizio in Cassazione, che diviene sotto (non troppo) "mentite spoglie" un terzo grado di giudizio, anche nella controversia de qua i legali hanno tentato di superare il giudicato affermando l'esistenza di un errore "del senso", e non del raziocinio del giudice. Inutilmente però.
1. L’errore
di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate
disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e
semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli
atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla
base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto
documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non
controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento
decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di
causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di
semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini
ermeneutiche.
2. Le
eventuali difficoltà di fatto di esecuzione del giudicato [...] ovvero più in
generale di attuazione (ad una specifica controversia) di un puntuale principio
di diritto, sollecitano il corretto esercizio della potestas
iudicandi del giudice investito della relativa problematica, ma non
possono essere evidentemente considerate come manifestazione (o addirittura)
prova del presunto errore di fatto revocatorio, tanto più che, a tutto voler
concedere, esse sarebbero piuttosto il frutto o meglio la prova di un errore di
giudizio o di valutazione che, com’è noto, non legittima il ricorso per
revocazione.
Sentenza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 di A.P. del 2012, proposto da:
FIDELITAS S.P.A., LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A., ISTITUTO DI VIGILANZA NUOVA POLNOTTE S.R.L., ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA’ DI TREVIGLIO S.R.L., ognuna in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Orsoni, Angelo Clarizia e Bruna Lazzerini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;
FIDELITAS S.P.A., LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A., ISTITUTO DI VIGILANZA NUOVA POLNOTTE S.R.L., ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA’ DI TREVIGLIO S.R.L., ognuna in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Orsoni, Angelo Clarizia e Bruna Lazzerini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;
contro
SACBO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall'avv. Franco Bertacchi, con domicilio eletto presso Stefano Di Meo
in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;
nei confronti di
ITALPOL VIGILANZA MILANO S.R.L., in proprio e quale mandataria del
costituendo Rti con SICURITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Candido Di Gioia e Maurizio
Zoppolato, con domicilio eletto presso Giovanni Candido Di Gioia in Roma,
Piazza Mazzini, n. 27;
SICUREZZA PROFESSIONALE S.R.L., NORTH EST SERVICE SPA (NES), CIVIS CENTRO
ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA, tutti non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA n. 30 del 26
luglio 2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di vigilanza e
sicurezza aeroporto di Bergamo - Orio al Serio;
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sacbo Spa e di Italpol
Vigilanza Milano Srl in proprio e quale mandataria del costituendo Rti con
Sicuritalia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2012 il Cons. Carlo
Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Lazzerini, Orsoni,
Bertacchi, Di Gioia, e Zoppolato.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. La società per l’aeroporto civile di Bergamo – Orio al Serio (S.A.C.B.O.
S.p.A.), con bando spedito il 27 ottobre 2010, ha indetto una procedura aperta
per l’affidamento triennale (dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2014) dei servizi
di sicurezza e vigilanza in ambito aeroportuale per un importo annuo di €.
6.170.000,00, oltre ai costi per la sicurezza da rischi di interferenza pari a
€. 5.933,00 all’anno, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara.
Quest’ultimo, al punto 12 (“Criteri di aggiudicazioni”), ribadito che
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, ha previsto che all’offerta economica sarebbero stati attribuiti
al massimo 70 punti (secondo la formula Punti (i) = 70 x Ribasso % (i)/Ribasso
% massimo), mentre a quella tecnica sarebbero stati attribuiti al massimo 30
punti, così distribuiti per i singoli elementi di valutazione: a) fino a 7,5
punti per il progetto tecnico; b) fino a 15 punti per le proposte migliorative
e/o innovazione; c) fino a 7,5 punti per la precedente esperienza aeroportuale;
è stato anche precisato che l’attribuzione dei punti all’offerta tecnica
sarebbe avvenuta “…secondo il metodo del confronto a coppie di cui all’allegato
A) del dPR 554/1999, con la precisazione che ogni commissario valuterà quale
dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire e, tenendo conto
che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte,
attribuirà un punteggio tra 1(pareggio), 2 (preferenza piccola) e 3 (preferenza
grande)”.
Tra i requisiti di partecipazione è stato indicato il possesso
dell’autorizzazione ex art. 137 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) rilasciata dalla Prefettura di Bergamo
(ovvero dalla Prefettura delle Provincia ove ha sede il concorrente, se la
stessa è rilasciata per l’esercizio dell’attività in più Province, inclusa
quella di Bergamo), nonché una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 contenente l’obbligo dei concorrenti di ottenere entro sessanta
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione una certificazione rilasciata
dall’ENAC relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto
ministeriale n. 85 del 29 gennaio 2000 (“Regolamento recante norme di
attuazione dell’art. 5 del d.l. 18 gennaio 1992, n. 9, in materia di
affidamento in concessione dei servizi di sicurezza”) per l’esercizio di
attività di vigilanza in aeroporto.
All’esito della procedura di gara, nel corso della quale è stata disposta
l’esclusione, oltre che della Union Delta s.r.l., anche del costituendo R.T.I.
tra Italpol Vigilanza Milano e Sicuritalia S.p.A., in quanto l’autorizzazione
ex art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, alla Sicuritalia S.p.A. sarebbe stata
limitata e non ne sarebbe stata chiesta l’estensione per il servizio oggetto di
appalto ex art. 257 ter del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l’appalto è
stato aggiudicato alla Sipro s.r.l.
2. La Fidelitas S.p.A., La Ronda S.V., l’Istituto di Vigilanza Nuova
Polnotte s.r.l. e l’Istituto di Vigilanza Città di Treviglio, che avevano
partecipato alla gara in costituendo R.T.I. (d’ora in avanti anche R.T.I.
Fidelitas S.p.A.), classificandosi al secondo posto, hanno chiesto al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia,
l’annullamento dell’aggiudicazione (NRG. 166/2011).
Anche il costituendo R.T.I. tra Italpol Vigilanza Milano e Sicuritalia
S.p.A. ha adito il predetto tribunale, impugnando la sua esclusione della gara
(NRG. 168/2011): accolta la istanza cautelare di sospensione di detto
provvedimento di esclusione (giusta ordinanza n. 211 del 25 febbraio 2011,
confermata dalla VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1412 del 30
marzo 2011), l’amministrazione appaltante ha riammesso alla gara il costituendo
R.T.I. tra Italpol Vigilanza Milano e Sicuritalia S.p.A. e, valutata la sua
offerta, lo ha dichiarato aggiudicatario.
Tale nuova aggiudicazione è stata impugnata dal R.T.I. Fidelitas S.p.A.
(NRG. 435/2011).
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, sez. II, con la sentenza n. 1235 del 1° agosto 2011, riuniti i ricorsi
NRG. 168/2011 (con cui il costituendo R.T.I. tra Italpol Vigilanza Milano e
Sicuritalia S.p.A. aveva impugnato la propria esclusione dalla gara) e NRG.
453/2011 (con cui il R.T.I. Fidelitas S.p.A. aveva impugnato la aggiudicazione
dell’appalto in favore del R.T.I. tra Italpol Vigilanza Milano e Sicuritalia
S.p.A.), ha accolto il primo e respinto il secondo, ritenendo illegittima
l’esclusione dalla gara del R.T.I. e corretta la sua riammissione in gara e la
successiva aggiudicazione dell’appalto in suo favore; poi con la sentenza n.
1297 del 1° settembre 2011 è stato dichiarato in parte improcedibile ed in
parte inammissibile il ricorso NRG. 166/2011 proposto dal R.T.I. Fidelitas
S.p.A. avverso l’originaria aggiudicazione in favore della Sipro s.r.l.
3. Entrambe dette sentenze sono state impugnate da La Fidelitas S.p.A., La
Ronda S.V., Istituto di Vigilanza Nuova Polnotte s.r.l. e Istituto di Vigilanza
Città di Treviglio con due separati atti di appello, il primo (NRG. 9355/2011)
rivolto contro la sentenza n. 1235 del 1° agosto 2011, il secondo (NRG.
9356/2011) contro la sentenza n. 1297 del 1° settembre 2011.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza parziale e ordinanza n. 2515
del 2 maggio 2012, riuniti gli appelli, esaminando il primo ricorso (NRG.
9355/2011), ha ritenuto infondati i primi due motivi di gravame (concernenti la
asserita correttezza del provvedimento di esclusione dalla gara del R.T.I. tra
Italpol Vigilanza Milano e Sicuritalia S.p.A. e la conseguente erroneità della
sentenza che ne aveva statuito l’illegittimità), rimettendo invece all’Adunanza
Plenaria la delibazione del terzo motivo di gravame, concernente le modalità di
riedizione del potere di valutazione dell’offerta del candidato escluso
dall’amministrazione appaltante e poi riammesso alla gara, in ragione del non
univoco indirizzo giurisprudenziale al riguardo.
4. L’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 30 del 26 luglio 2012, decidendo
sulla questione controversa, ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse fatto valere
dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per
l’aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento
dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il
rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta
illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima
commissione preposta alla procedura”; ha pertanto respinto anche il terzo
motivo di appello, rimettendo l’affare alla Sezione per la decisione sugli
ulteriori motivi di gravame.
5. La Fidelitas S.p.A., La Ronda Servizi di Vigilanza S.p.A., l’Istituto di
Vigilanza Nuova Polnotte s.r.l. e l’Istituto di Vigilanza Città di Treviglio
s.r.l. hanno chiesto la revocazione della predetta sentenza dell’Adunanza
Plenaria, deducendone l’erroneità alla stregua di un unico articolato motivo,
rubricato “Errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa,
rilevabile a sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. per il rinvio di cui
all’art. 106 D. Lgs. n. 104/2010”.
Secondo le ricorrenti, la massima formulata dall’Adunanza Plenaria, che ha
determinato il rigetto del terzo motivo di appello, sarebbe affetta da un
evidente errore di fatto, consistente nella errata percezione delle peculiari
modalità di svolgimento della gara in questione, come definite dalla sua lex
specialis, ed in particolare della prescrizione secondo cui le offerte dei
concorrenti dovevano essere valutate con il sistema del confronto a coppie.
A loro avviso, tale sistema, postulando che ogni singola offerta sia
confrontata con ogni altra singola offerta in gara, che ogni singolo confronto
dia luogo ad un risultato e che il complesso dei risultati determini una
classifica finale di merito, è inconciliabile con il principio di diritto
formulato che, predicando l’ammissibilità, peraltro da parte della medesima
commissione di gara, della autonoma e separata valutazione della sola offerta
del concorrente escluso e poi riammesso, senza che ciò implichi una nuova
valutazione delle altre offerte già scrutinate, può riferirsi solo in modo
generale e astratto alla selezione delle offerte secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non a quello peculiare del
confronto a coppie, violandosi altrimenti in maniera macroscopica i
fondamentali principi di trasparenza e di imparzialità delle procedure ad
evidenza pubblica.
Quanto alla fase rescissoria, le ricorrenti hanno insistito per
l’accoglimento non solo del terzo motivo del primo ricorso in appello, ma anche
degli altri motivi del secondo atto di appello, il cui esame era stato
nuovamente rimesso alla Sesta Sezione.
Si è costituita in giudizio la S.A.C.B.O. S.p.A. che con apposita memoria,
in data 26 ottobre 2012, ha dedotto l’inammissibilità e l’improcedibilità del
ricorso per revocazione, negando innanzitutto che nel caso in esame sia
configurabile un qualsiasi errore e tanto meno quello di fatto revocatorio
(potendo tutt’al più essersi in presenza di un errore di giudizio o di
valutazione) e negando altresì che il metodo del confronto a coppie sia di per
sé ostativo alla valutazione dell’offerta presentata dal concorrente escluso e
poi riammesso alla gara.
Si è costituita in giudizio, contestando le tesi revocatrie, anche la
Italpol Vigilanza Milano Srl in proprio e quale mandataria del costituendo Rti
con Sicuritalia S.p.A.
Le ricorrenti hanno replicato alle avverse controdeduzioni e difese,
insistendo nelle conclusioni già formulate.
6. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2012, dopo la rituale discussione,
la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
7.1. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di
Cassazione hanno pressoché univocamente individuato le caratteristiche
dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 81 n.
4 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ora dell’art. 106 c.p.a., e dell’art. 395,
comma 4, c.p.c., può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una
sentenza, ciò per evitare che il distorto utilizzo di tale rimedio
straordinario dia luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di
merito, non previsto e non ammesso dall’ordinamento.
E’ stato più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la
domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere
caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa
percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale
abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto
di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero
inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non
controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c)
dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare,
necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la
pronuncia stessa (C.d.S., A.P., 17 maggio 2010, n. 2; sez. III, 1° ottobre
2012, n. 5162; 24 maggio 2012, n. 3053; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503, 23
settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e
meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno
2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000 n. 530; sez.
VI, 9 febbraio 2009, n, 708; 17 dicembre 2008, n. 6279; C.G.A., 29 dicembre
2000, n. 530; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo 2012, n.
3379; sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1197); l’errore deve inoltre apparire con
immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di
argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (C.d.S., sez. VI 25 maggio
2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235)
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio
dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del
giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto
tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza
e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e
non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del
giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare
l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione
che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei
sensi (C.d.S., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n.
587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile
nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti
acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale
(senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione
del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del
convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui
all'art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla
percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di
pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili
negli atti del processo, C.d.S., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non
ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle
risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di
interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa
sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un
esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno
luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione
(che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto
dall’ordinamento, C.d.S., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo
2012, n. 1725; sez. VI, C.d.S., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio
2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012,
n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
7.2. Ciò posto, nella fattispecie sottoposta all’esame di questa Adunanza
Plenaria non si rinvengono affatto gli estremi dell’errore di fatto
revocatorio, secondo le caratteristiche delineate dal ricordato indirizzo
giurisprudenziale.
7.2.1. Come già ricordato nell’esposizione in fatto, le ricorrenti hanno
sostenuto che il principio di diritto enunciato nella sentenza revocanda, pur
potendo “…in astratto giustificarsi per tutte quelle procedure di valutazione
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove ai commissari
sia attribuita la potestà di assegnare dei punteggi, esclusivamente sulla base
di parametri precostituiti, da applicarsi singolarmente a ciascuna offerta in
assoluto”, non avrebbe potuto invece trovare applicazione nella gara oggetto di
controversia, in cui il metodo di attribuzione dei punteggi era quello del
confronto a coppie.
In definitiva, secondo le ricorrenti, la svista o l’abbaglio dei sensi
avrebbe riguardato proprio la peculiare modalità del sistema di individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avrebbe comportato una
inammissibile equivalenza tra il criterio di scelta dell’offerta economicamente
più vantaggioso ed il metodo del confronto a coppie, rendendo applicabile a
quest’ultimo principi che sono invece con esso incompatibili, già in punto di
fatto, oltre che in diritto (determinando in particolare un’inammissibile
macroscopica violazione dei fondamentali principi di trasparenza e di
imparzialità in materia di gare ad evidenza pubblica.
7.2.2. Tale pur suggestiva prospettazione non è meritevole di favorevole
considerazione, essendo smentita dalla semplice lettura della sentenza
revocanda.
7.2.2.1. Essa infatti, al paragrafo 10, nel delineare le linee difensive
assunte dalle parti in causa a seguito dell’ordinanza n. 2515 del 2 maggio
2012, con cui la VI Sezione aveva disposto la rimessione della controversia
all’Adunanza Plenaria, a proposito della difesa spiegata dal raggruppamento
facente capo proprio alla Fidelitas S.p.A. nella fase del giudizio di rinvio
innanzi alla Adunanza Plenaria, ha espressamente evidenziato che detto
raggruppamento nella memoria difensiva depositata aveva rilevato “…che la lex
specialis di gara prevedeva che l’esame delle offerte tecniche
avvenisse mediante il sistema del confronto a coppie (previsto dall’All. B del
d.P.R. n. 554 del 1999”).
Diversamente da quanto prospettato dalle ricorrenti, emerge dunque per
tabulas che l’Adunanza Plenaria ha enunciato il contestato (dai
ricorrenti) principio di diritto contenuto nella sentenza revocanda, ben
conoscendo il substrato fattuale della controversia ed in particolare con la
consapevolezza delle specifiche modalità di scelta del contraente della gara in
questione: ciò esclude in radice la sussistenza dell’abbaglio dei sensi o della
mancata esatta percezione degli atti di causa che, come si è ricordato,
integrano gli estremi dell’errore di fatto revocatorio.
Non può peraltro sottacersi che la tesi delle ricorrenti, così come
formulata, si atteggia come mera apodittica affermazione di principio, non
essendo suffragata da alcun elemento di prova o dal benché minimo elemento,
anche solo indiziario, idoneo a mettere quanto meno in dubbio la genuinità
della ricordata affermazione contenuta nella sentenza revocanda.
7.2.2.2. Ma anche sotto altro profilo è possibile apprezzare l’inesistenza
del dedotto errore di fatto revocatorio.
Invero la domanda di revocazione in esame postula che il metodo del
“confronto a coppie”, la cui peculiarità sarebbe sfuggita alla percezione del
giudicante, costituisce un autonomo criterio di selezione dell’offerta, diverso
o alternativo rispetto a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: ma
tale postulato è errato in diritto.
Infatti, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163 del 2006, i criteri per
la scelta dell’offerta migliore sono solo due: quello del prezzo più basso e
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il metodo del “confronto a coppie”, lungi dall’essere un criterio di
selezione dell’offerta, è invece soltanto un peculiare metodo attuativo proprio
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in virtù del quale,
in particolare, ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione
attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella
triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due
a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l’elemento preferito,
attribuendo un punteggio di 1, che esprime parità; 2, che esprime la preferenza
minima; 3, per l’ipotesi di preferenza piccola; 4, che contraddistingue una
preferenza media; 5, che individua una preferenza grande; 6, che indica la
preferenza massima, C.d.S., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150; 5 febbraio 2007,
n. 458).
7.2.3. Né peraltro la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio da cui
sarebbe affetta la sentenza revocanda può ricavarsi dalla pretesa
inapplicabilità del principio di diritto ivi formulato al metodo del confronto
a coppie (non essendo possibile rivalutare, secondo la tesi della ricorrenti,
una volta esauritosi il confronto tra le offerte ammesse alla gara, la sola
offerta pretermessa, senza interferire sulla valutazione delle altre offerte in
gara).
Anche a voler prescindere dalla considerazione che proprio la particolare
caratteristica del confronto a coppie non sembra ostare in via di principio
alla possibilità che un’offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa
essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante la autonomia delle
singole valutazioni a coppie, le eventuali difficoltà di fatto di esecuzione
del giudicato (quanto al caso in esame) ovvero più in generale di attuazione
(ad una specifica controversia) di un puntuale principio di diritto,
sollecitano il corretto esercizio della potestas iudicandi del
giudice investito della relativa problematica, ma non possono essere
evidentemente considerate come manifestazione (o addirittura) prova del
presunto errore di fatto revocatorio, tanto più che, a tutto voler concedere,
esse sarebbero piuttosto il frutto o meglio la prova di un errore di giudizio o
di valutazione che, com’è noto, non legittima il ricorso per revocazione.
8. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria),
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della
S.A.C.B.O. S.p.A. e della ITALPOL VIGILANZA MILANO S.R.L., in proprio e quale
mandataria del costituendo Rti con SICURITALIA S.P.A, delle spese e degli
onorari di giudizio che liquida complessivamente in €. 7.500,00
(settemilacinquecento) per ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2012
con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
IL PRESIDENTE
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L'ESTENSORE
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IL SEGRETARIO
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
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