PROCESSO:
ricorso straordinario, la Cassazione cambia idea:
ha natura giurisdizionale
(Sez. Un. n. 23464 del 19 dicembre 2012)
In sintesi: dl decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario in conformità al parere del Consiglio di Stato è un atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Principio di diritto: la Suprema Corte ha poi enunciato il seguente principio di diritto: in caso di ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso ammissibile (ex art. 7 comma 8 del c.d. codice del processo amministrativo) unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato (ex art. 14 del d.P.R. n. 1199/1971 come modificato dalla legge n. 69/2009) è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 362, co. 1, c.p.c., solo per motivi attinenti alla giurisdizione.
Massima (dal sito Nel Diritto Editore)
1. In caso di ricorso straordinario proposto ai sensi
dell’art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso atti amministrativi
definitivi per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse,
ricorso ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione
amministrativa (art. 7, co. 8, c.p.a.), il decreto del Presidente della
Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere
obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso per
Cassazione ai sensi dell’art. 362, co. 1, c.p.c., solo per motivi attinenti
alla giurisdizione.
2. Vi è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del
Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel
rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità
dell’atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza
l’opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata , le
quali tutte così optano per un procedimento più rapido e più snello, privo del
doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente – e quindi per saltum
– al controllo di legittimità del Consiglio di Stato.
3. La raggiunta natura di decisione di giustizia non significa anche che ogni
aspetto della procedura (in particolare, l’istruttoria) sia pienamente
compatibile con il canone costituzionale dell’art. 24 Cost. e con la garanzia
del pieno contraddittorio, del diritto alla prova e all’accesso agli atti del
procedimento; nonché con il parametro interposto del diritto ad un processo
equo ex art. 6 CEDU.
4. La qualificazione del decreto del Presidente della Repubblica che decide il
ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del
Consiglio di Stato alla stregua di decisione di giustizia e dunque di esercizio
della giurisdizione appare pienamente compatibile con l’art. 125, co. 2, Cost.,
atteso che la generalizzata possibilità di opposizione (ex art. 10, d.P.R. n.
1199/1971; art. 48 c.p.a.) della parte nei cui confronti è proposto il ricorso
straordinario ha l’effetto di trasferire il contenzioso nella sede ordinaria
del giudizio dinanzi ad un TAR in primo grado, sicché la garanzia del doppio
grado di giurisdizione non è affatto violata, ed anzi è pienamente assicurata
nella misura in cui non siano le parti stesse ad optare per il procedimento per
ricorso straordinario che consente l’accesso diretto per saltum al Consiglio di
Stato.
5. Se la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che
presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo, deve necessariamente
esserci il sindacato ultimo delle Sezioni Unite, limitato ai motivi inerenti
alla giurisdizione ex art. 111, co. 8, Cost., in quanto riferibile in un unico
grado, per il contenuto recato nella decisione stessa, al Consiglio di Stato.
6. Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni
rese dal Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale
sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del
Consiglio stesso, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale
funzione giurisdizionale e non il suo modo di esercizio, restando, per
converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui
attengono gli “errores in iudicando” o “in procedendo”. In proposito, la
censura relativa ad una pretesa violazione del giudicato, riguardando la
correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice adito, rimane
estranea al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
Sentenza per esteso
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