domenica 13 gennaio 2013

PROCESSO: ricorso straordinario, la Cassazione cambia idea: ha natura giurisdizionale (Sez. Un. n. 23464 del 19 dicembre 2012)


PROCESSO: 
ricorso straordinario, la Cassazione cambia idea: 
ha natura giurisdizionale 
(Sez. Un. n. 23464 del 19 dicembre 2012)


In sintesi: dl decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario in conformità al parere del Consiglio di Stato è un atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Principio di diritto: la Suprema Corte ha poi enunciato il seguente principio di diritto: in caso di ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso ammissibile (ex art. 7 comma 8 del c.d. codice del processo amministrativo) unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato (ex art. 14 del d.P.R. n. 1199/1971 come modificato dalla legge n. 69/2009) è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 362, co. 1, c.p.c., solo per motivi attinenti alla giurisdizione.

Massima (dal sito Nel Diritto Editore)


1. In caso di ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (art. 7, co. 8, c.p.a.), il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 362, co. 1, c.p.c., solo per motivi attinenti alla giurisdizione.


2. Vi è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità dell’atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza l’opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata , le quali tutte così optano per un procedimento più rapido e più snello, privo del doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente – e quindi per saltum – al controllo di legittimità del Consiglio di Stato.

3. La raggiunta natura di decisione di giustizia non significa anche che ogni aspetto della procedura (in particolare, l’istruttoria) sia pienamente compatibile con il canone costituzionale dell’art. 24 Cost. e con la garanzia del pieno contraddittorio, del diritto alla prova e all’accesso agli atti del procedimento; nonché con il parametro interposto del diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU.

4. La qualificazione del decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato alla stregua di decisione di giustizia e dunque di esercizio della giurisdizione appare pienamente compatibile con l’art. 125, co. 2, Cost., atteso che la generalizzata possibilità di opposizione (ex art. 10, d.P.R. n. 1199/1971; art. 48 c.p.a.) della parte nei cui confronti è proposto il ricorso straordinario ha l’effetto di trasferire il contenzioso nella sede ordinaria del giudizio dinanzi ad un TAR in primo grado, sicché la garanzia del doppio grado di giurisdizione non è affatto violata, ed anzi è pienamente assicurata nella misura in cui non siano le parti stesse ad optare per il procedimento per ricorso straordinario che consente l’accesso diretto per saltum al Consiglio di Stato.

5. Se la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo, deve necessariamente esserci il sindacato ultimo delle Sezioni Unite, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111, co. 8, Cost., in quanto riferibile in un unico grado, per il contenuto recato nella decisione stessa, al Consiglio di Stato.

6. Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio stesso, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale funzione giurisdizionale e non il suo modo di esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli “errores in iudicando” o “in procedendo”. In proposito, la censura relativa ad una pretesa violazione del giudicato, riguardando la correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice adito, rimane estranea al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione. 

Sentenza per esteso

La potete scaricare qui (sempre dalla mia cartella di Google Drive): 
SS.UU. n. 23464/12.

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