martedì 23 aprile 2013

SERVIZI PUBBLICI: infondata la questione di legittimità costituzionale sul riordino del servizio farmaceutico (TAR LAZIO - Roma, Sez.. II-"bis", sentenza 16 aprile 2013, n. 3825).

SERVIZI PUBBLICI:
Infondata la questione di legittimità costituzionale sul riordino del servizio farmaceutico 
(TAR LAZIO - Roma, Sez.. II-"bis", 
sentenza 16 aprile 2013, n. 3825)

Massima

1.  Il Collegio rileva l’infondatezza del motivo con il quale è sollevata questione di incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico, definita dal D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, nella parte in cui è consentito ai comuni di mantenere la titolarità di farmacie e, al tempo stesso, è ad essi attribuita la potestà di istituirne altre da assegnare a privati (in concorrenza con i punti vendita comunali). 
2.  La complessiva disciplina del D.L. n. 1/2012 e della L. n. 475/1968, anch’essa in parte riformata dalle nuove disposizioni, definisce parametri rigorosi sia nell’indicare il rapporto tra sedi farmaceutiche e popolazione residente (una farmacia ogni 3.300 abitanti, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 1/2012), sia nello stabilire le distanze minime tra un punto vendita e l’altro (200 mt, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 475/1968). 
3.  Peraltro i comuni non decidono da soli, ma sono obbligati – ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 - ad acquisire i pareri delle aziende sanitarie e degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio. Pareri non vincolanti, ma che consentono agli operatori sanitari pubblici e ai rappresentanti dei farmacisti privati interessati a garantire l’equa concorrenza tra le sedi farmaceutiche di esprimere le loro posizioni in rapporto alle proposte dei comuni; posizioni che non possono dagli enti locali essere disattese immotivatamente senza infrangere le regole del giusto procedimento. 
Peraltro, nella fattispecie concreta, non è possibile sostenere realisticamente che il Comune di Marino abbia operato in funzione di un proprio vantaggio commerciale, considerato che una delle due farmacie di nuova istituzione andrà a collocarsi nel centro storico della cittadina, ove già opera la farmacia comunale.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6806 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sandra Franceschetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ribaldone e Giovanna Martino, con domicilio eletto presso Giovanna Martino in Roma, vicolo Orbitelli, 31; 
contro
Comune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Perica, con domicilio eletto presso Giuseppe Fiorino in Roma, via Premuda, 6; 
nei confronti di
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Marino n.37 del 27.04.2012;
- della determinazione in data 18.10.2012 del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marino e della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24.1.2012 n. 1, il cui articolo 11, modificato dalla legge di conversione 24.3.2012 n. 27, ha ridefinito la disciplina del servizio farmaceutico di cui alla L. 2.4.1968 n. 475, la Regione Lazio ha dato avvio alle iniziative per l’istituzione di nuove sedi.
Con delibera di Giunta 16.4.2012 n. 29 il Comune di Marino ha indicato due nuove sedi farmaceutiche, rispettivamente in via di Costa Caselle e via del Divino Amore. Con successiva delibera GC 27.4.2012 n. 37 la precedente delibera è stata revocata perché le individuazioni non sono “rispondenti al criterio di popolazione richiesto al 31.12.2010” e le localizzazioni delle due farmacie, già individuate, sono state definite come segue:
a) la prima nella zona compresa tra “corso Vittoria Colonna, via Vecchia di Grottaferrata, via E. Medi, piazza Don Luigi Sturzo, via G. Belli, via P. Nenni, via A. Segni, via Trilussa, via Capo d’Acqua”;
b) la seconda nella zona compresa tra “via A. Sciesa, via del Divino Amore, via Palaverta, via Martiri delle Fosse Ardeatine, via J. F. Kennedy, via Marzabotto, via L. Einaudi, via San Pietro Apostolo”.
La dott. Sandra Franceschetti, titolare di una delle tre farmacie private del centro storico di Marino, ha impugnato la predetta delibera di Giunta con il presente ricorso.
In primo luogo parte ricorrente deduce l’incostituzionalità della disciplina del servizio farmaceutico nella riforma di cui al D.L. n. 1/2012, laddove attribuisce ai comuni la potestà di indicare – con provvedimenti di fatto determinanti l’istituzione – le nuove sedi farmaceutiche da assegnare tramite concorso proceduralmente curato dalle regioni. Secondo le deduzioni vi sarebbe violazione dei principi di imparzialità e di uguaglianza nel consentire ai comuni di avere farmacie proprie e contemporaneamente di istituirne altre da assegnare a privati, perché le scelte sarebbero inevitabilmente condizionate dall’interesse degli enti locali di limitare la concorrenza alle farmacie comunali.
Infine è dedotta la mancanza dei presupposti legali e di fatto a supporto delle scelte operate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marino, il quale ha presentato controdeduzioni alle censure.
Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la determinazione del 18.10.2012 del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio, con la quale è stato approvato il bando per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio a seguito della notifica del ricorso per motivi aggiunti avverso la d.d. del 18.10.2012.
La causa è passata in decisione all’udienza del 21.2.2013.

DIRITTO
Il Collegio rileva l’infondatezza del motivo con il quale è sollevata questione di incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico, definita dal D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, nella parte in cui è consentito ai comuni di mantenere la titolarità di farmacie e, al tempo stesso, è ad essi attribuita la potestà di istituirne altre da assegnare a privati (in concorrenza con i punti vendita comunali). La complessiva disciplina del D.L. n. 1/2012 e della L. n. 475/1968, anch’essa in parte riformata dalle nuove disposizioni, definisce parametri rigorosi sia nell’indicare il rapporto tra sedi farmaceutiche e popolazione residente (una farmacia ogni 3.300 abitanti, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 1/2012), sia nello stabilire le distanze minime tra un punto vendita e l’altro (200 mt, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 475/1968). Peraltro i comuni non decidono da soli, ma sono obbligati – ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 - ad acquisire i pareri delle aziende sanitarie e degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio. Pareri non vincolanti, ma che consentono agli operatori sanitari pubblici e ai rappresentanti dei farmacisti privati interessati a garantire l’equa concorrenza tra le sedi farmaceutiche di esprimere le loro posizioni in rapporto alle proposte dei comuni; posizioni che non possono dagli enti locali essere disattese immotivatamente senza infrangere le regole del giusto procedimento. Peraltro non è possibile sostenere realisticamente che il Comune di Marino abbia operato in funzione di un proprio vantaggio commerciale, considerato che una delle due farmacie di nuova istituzione andrà a collocarsi nel centro storico della cittadina, ove già opera la farmacia comunale.
Non trovano riscontro le ulteriori censure in ordine all’assenza dei presupposti di fatto e di diritto delle scelte operate. L’Amministrazione ha esercitato il potere discrezionale consentito dalla norma di cui all’art. 11, comma 1, del D.L. n. 1/2012, la quale stabilisce il parametro di una farmacia x 3.300 abitanti e permette l’istituzione di una nuova sede qualora la popolazione ecceda il parametro del 50% . Alle scelte amministrative non è possibile in questa sede opporre differenti opzioni, giacché – eccetto la valutazione dei pareri richiesti dall’art. 2 della L. n. 475/1968 - le prescrizioni normative non obbligano i comuni a motivare in comparazione con differenti alternative le opzioni da essi definite per l’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche; né al Giudice è consentito sostituire una sua valutazione a quella dell’Autorità amministrativa, sia pur valutando tra diverse ipotesi alternative e congrue, essendo limite naturale del sindacato giurisdizionale di legittimità la verifica della sola scelta compiuta dall’Amministrazione alla stregua delle prescrizioni di legge e delle regole di logica e di buon andamento. Regole che non risultano estranee alla fattispecie e superano, pertanto, l’esame giudiziale.
In effetti la delibera della Giunta Comunale 16.4.2012 n. 29, che ha individuato due nuove sedi farmaceutiche localizzandole in via di Costa Caselle e in via del Divino Amore, è stata ritirata e sostituita dalla delibera GC n. 37/2012, impugnata in questa sede, la quale ha corretto un errore materiale della precedente – che faceva riferimento ai dati sulla popolazione residente al 31.12.2011 e non ai dati analoghi al 31.12.2010, come richiesto dall’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012 per procedere alla individuazione di nuove sedi farmaceutiche secondo il parametro demografico di cui al comma 1 – e ha definito una diversa e più ampia localizzazione delle due sedi già individuate, indicando per entrambe non più soltanto una strada ove ubicare l’esercizio, bensì un complesso viario collegato, con l’evidente finalità di opzioni urbanistiche maggiormente elastiche che tuttavia possano considerare i vantaggi delle collettività stanziate e gravitanti nelle due zone prescelte. Le opzioni hanno ottenuto il parere favorevole della A.S.L., mentre non è pervenuto il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti, pur richiesto tempestivamente dall’Amministrazione comunale. Quest’ultima circostanza, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non pregiudica la regolarità del procedimento seguito dal Comune, giacché il termine di trenta giorni per l’invio dei dati alla Regione è perentorio nella lettera dell’art. 11, comma 2, cit. e l’inerzia di uno degli organismi deputati al rilascio del parere in merito alla individuazione effettuata – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 – non può compromettere la procedura per l’individuazione e l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, correttamente seguita dal Comune e dalla Regione, considerata la rilevanza degli interessi collettivi ad essa sottesi e recepiti dalla nuova disciplina legislativa.
La nuova localizzazione indicata dalla delibera GC n. 37/2012 risponde, come detto, a esigenze di maggiore elasticità nell’ubicazione urbanistica dei due nuovi esercizi già individuati - per ognuno dei quali non è considerata più soltanto una via, ma un complesso stradale collegato a formare una zona circoscritta – e non appare molto dissimile dalla precedente. Infatti per la collocazione di una delle due nuove farmacie non è presa più in considerazione la sola via del Divino Amore, come nella delibera GC n. 29/2012, ma la stessa strada e altre ad essa collegate; la collocazione dell’altra in via di Costa Caselle, che fa parte della circoscrizione del centro storico, è sostituita con una diversa nell’ambito di un complesso viario più a sud ovest ma sempre nel centro storico, però in area monumentale e quindi – come rilevato dalla difesa del Comune e come è logico arguire - maggiormente interessata dal flusso turistico. Dunque entrambe le nuove scelte non appaiono manifestamente illogiche ed è rispettato il criterio della distanza di duecento metri con gli esercizi farmaceutici preesistenti (art. 7, comma 1, L. n. 475/1968).
In conclusione il Collegio ritiene di dover respingere il presente ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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