SERVIZI PUBBLICI:
Infondata la questione di legittimità costituzionale sul riordino del servizio farmaceutico
(TAR LAZIO - Roma, Sez.. II-"bis",
sentenza 16 aprile 2013, n. 3825)
Massima
1. Il
Collegio rileva l’infondatezza del motivo con il quale è sollevata questione di
incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico, definita
dal D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, nella parte in cui è consentito ai
comuni di mantenere la titolarità di farmacie e, al tempo stesso, è ad essi
attribuita la potestà di istituirne altre da assegnare a privati (in
concorrenza con i punti vendita comunali).
2. La complessiva disciplina del D.L. n. 1/2012 e della L. n.
475/1968, anch’essa in parte riformata dalle nuove disposizioni, definisce
parametri rigorosi sia nell’indicare il rapporto tra sedi farmaceutiche e
popolazione residente (una farmacia ogni 3.300 abitanti, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del D.L. n. 1/2012), sia nello stabilire le distanze minime tra un
punto vendita e l’altro (200 mt, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n.
475/1968).
3. Peraltro i comuni non decidono da soli,
ma sono obbligati – ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della L. n. 475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 - ad
acquisire i pareri delle aziende
sanitarie e degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio. Pareri non vincolanti,
ma che consentono agli operatori sanitari pubblici e ai rappresentanti dei
farmacisti privati interessati a garantire l’equa concorrenza tra le sedi
farmaceutiche di esprimere le loro posizioni in rapporto alle proposte dei
comuni; posizioni che non possono dagli enti locali essere disattese
immotivatamente senza infrangere le regole del giusto procedimento.
Peraltro, nella fattispecie concreta,
non è possibile sostenere realisticamente che il Comune di Marino abbia operato
in funzione di un proprio vantaggio commerciale, considerato che una delle due
farmacie di nuova istituzione andrà a collocarsi nel centro storico della
cittadina, ove già opera la farmacia comunale.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6806 del 2012,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sandra Franceschetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ribaldone e
Giovanna Martino, con domicilio eletto presso Giovanna Martino in Roma, vicolo
Orbitelli, 31;
contro
Comune di Marino, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Perica, con domicilio
eletto presso Giuseppe Fiorino in Roma, via Premuda, 6;
nei confronti di
Regione Lazio, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in
Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Marino n.37
del 27.04.2012;
- della determinazione in data 18.10.2012 del
Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione
Lazio, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico regionale
straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Marino e della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio
2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24.1.2012 n.
1, il cui articolo 11, modificato dalla legge di conversione 24.3.2012 n. 27,
ha ridefinito la disciplina del servizio farmaceutico di cui alla L. 2.4.1968
n. 475, la Regione Lazio ha dato avvio alle iniziative per l’istituzione di
nuove sedi.
Con delibera di Giunta 16.4.2012 n. 29 il Comune di
Marino ha indicato due nuove sedi farmaceutiche, rispettivamente in via di
Costa Caselle e via del Divino Amore. Con successiva delibera GC 27.4.2012 n.
37 la precedente delibera è stata revocata perché le individuazioni non sono “rispondenti
al criterio di popolazione richiesto al 31.12.2010” e le localizzazioni
delle due farmacie, già individuate, sono state definite come segue:
a) la prima nella zona compresa tra “corso Vittoria
Colonna, via Vecchia di Grottaferrata, via E. Medi, piazza Don Luigi Sturzo,
via G. Belli, via P. Nenni, via A. Segni, via Trilussa, via Capo d’Acqua”;
b) la seconda nella zona compresa tra “via A.
Sciesa, via del Divino Amore, via Palaverta, via Martiri delle Fosse Ardeatine,
via J. F. Kennedy, via Marzabotto, via L. Einaudi, via San Pietro Apostolo”.
La dott. Sandra Franceschetti, titolare di una delle
tre farmacie private del centro storico di Marino, ha impugnato la predetta
delibera di Giunta con il presente ricorso.
In primo luogo parte ricorrente deduce
l’incostituzionalità della disciplina del servizio farmaceutico nella riforma
di cui al D.L. n. 1/2012, laddove attribuisce ai comuni la potestà di indicare
– con provvedimenti di fatto determinanti l’istituzione – le nuove sedi
farmaceutiche da assegnare tramite concorso proceduralmente curato dalle
regioni. Secondo le deduzioni vi sarebbe violazione dei principi di
imparzialità e di uguaglianza nel consentire ai comuni di avere farmacie
proprie e contemporaneamente di istituirne altre da assegnare a privati, perché
le scelte sarebbero inevitabilmente condizionate dall’interesse degli enti
locali di limitare la concorrenza alle farmacie comunali.
Infine è dedotta la mancanza dei presupposti legali e
di fatto a supporto delle scelte operate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marino, il
quale ha presentato controdeduzioni alle censure.
Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la
determinazione del 18.10.2012 del Direttore del Dipartimento Programmazione
Economica e Sociale della Regione Lazio, con la quale è stato approvato il
bando per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio a seguito
della notifica del ricorso per motivi aggiunti avverso la d.d. del 18.10.2012.
La causa è passata in decisione all’udienza del
21.2.2013.
DIRITTO
Il Collegio rileva l’infondatezza del motivo con il
quale è sollevata questione di incostituzionalità della nuova disciplina del
servizio farmaceutico, definita dal D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n.
27/2012, nella parte in cui è consentito ai comuni di mantenere la titolarità
di farmacie e, al tempo stesso, è ad essi attribuita la potestà di istituirne
altre da assegnare a privati (in concorrenza con i punti vendita comunali). La
complessiva disciplina del D.L. n. 1/2012 e della L. n. 475/1968, anch’essa in
parte riformata dalle nuove disposizioni, definisce parametri rigorosi sia
nell’indicare il rapporto tra sedi farmaceutiche e popolazione residente (una farmacia
ogni 3.300 abitanti, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 1/2012), sia
nello stabilire le distanze minime tra un punto vendita e l’altro (200 mt, ai
sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 475/1968). Peraltro i comuni non
decidono da soli, ma sono obbligati – ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.
n. 475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 - ad acquisire i pareri delle
aziende sanitarie e degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per
territorio. Pareri non vincolanti, ma che consentono agli operatori sanitari
pubblici e ai rappresentanti dei farmacisti privati interessati a garantire
l’equa concorrenza tra le sedi farmaceutiche di esprimere le loro posizioni in
rapporto alle proposte dei comuni; posizioni che non possono dagli enti locali
essere disattese immotivatamente senza infrangere le regole del giusto
procedimento. Peraltro non è possibile sostenere realisticamente che il Comune
di Marino abbia operato in funzione di un proprio vantaggio commerciale,
considerato che una delle due farmacie di nuova istituzione andrà a collocarsi
nel centro storico della cittadina, ove già opera la farmacia comunale.
Non trovano riscontro le ulteriori censure in ordine
all’assenza dei presupposti di fatto e di diritto delle scelte operate. L’Amministrazione
ha esercitato il potere discrezionale consentito dalla norma di cui all’art.
11, comma 1, del D.L. n. 1/2012, la quale stabilisce il parametro di una
farmacia x 3.300 abitanti e permette l’istituzione di una nuova sede qualora la
popolazione ecceda il parametro del 50% . Alle scelte amministrative non è
possibile in questa sede opporre differenti opzioni, giacché – eccetto la
valutazione dei pareri richiesti dall’art. 2 della L. n. 475/1968 - le
prescrizioni normative non obbligano i comuni a motivare in comparazione con
differenti alternative le opzioni da essi definite per l’istituzione delle
nuove sedi farmaceutiche; né al Giudice è consentito sostituire una sua
valutazione a quella dell’Autorità amministrativa, sia pur valutando tra diverse
ipotesi alternative e congrue, essendo limite naturale del sindacato
giurisdizionale di legittimità la verifica della sola scelta compiuta
dall’Amministrazione alla stregua delle prescrizioni di legge e delle regole di
logica e di buon andamento. Regole che non risultano estranee alla fattispecie
e superano, pertanto, l’esame giudiziale.
In effetti la delibera della Giunta Comunale 16.4.2012
n. 29, che ha individuato due nuove sedi farmaceutiche localizzandole in via di
Costa Caselle e in via del Divino Amore, è stata ritirata e sostituita dalla
delibera GC n. 37/2012, impugnata in questa sede, la quale ha corretto un
errore materiale della precedente – che faceva riferimento ai dati sulla
popolazione residente al 31.12.2011 e non ai dati analoghi al 31.12.2010, come
richiesto dall’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012 per procedere alla
individuazione di nuove sedi farmaceutiche secondo il parametro demografico di
cui al comma 1 – e ha definito una diversa e più ampia localizzazione delle due
sedi già individuate, indicando per entrambe non più soltanto una strada ove
ubicare l’esercizio, bensì un complesso viario collegato, con l’evidente
finalità di opzioni urbanistiche maggiormente elastiche che tuttavia possano
considerare i vantaggi delle collettività stanziate e gravitanti nelle due zone
prescelte. Le opzioni hanno ottenuto il parere favorevole della A.S.L., mentre
non è pervenuto il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti, pur richiesto
tempestivamente dall’Amministrazione comunale. Quest’ultima circostanza,
diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non pregiudica la regolarità
del procedimento seguito dal Comune, giacché il termine di trenta giorni per
l’invio dei dati alla Regione è perentorio nella lettera dell’art. 11, comma 2,
cit. e l’inerzia di uno degli organismi deputati al rilascio del parere in
merito alla individuazione effettuata – ai sensi dell’art. 2 della legge n.
475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 – non può compromettere la
procedura per l’individuazione e l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche,
correttamente seguita dal Comune e dalla Regione, considerata la rilevanza
degli interessi collettivi ad essa sottesi e recepiti dalla nuova disciplina
legislativa.
La nuova localizzazione indicata dalla delibera GC n.
37/2012 risponde, come detto, a esigenze di maggiore elasticità nell’ubicazione
urbanistica dei due nuovi esercizi già individuati - per ognuno dei quali non è
considerata più soltanto una via, ma un complesso stradale collegato a formare
una zona circoscritta – e non appare molto dissimile dalla precedente. Infatti
per la collocazione di una delle due nuove farmacie non è presa più in
considerazione la sola via del Divino Amore, come nella delibera GC n. 29/2012,
ma la stessa strada e altre ad essa collegate; la collocazione dell’altra in
via di Costa Caselle, che fa parte della circoscrizione del centro storico, è
sostituita con una diversa nell’ambito di un complesso viario più a sud ovest
ma sempre nel centro storico, però in area monumentale e quindi – come rilevato
dalla difesa del Comune e come è logico arguire - maggiormente interessata dal
flusso turistico. Dunque entrambe le nuove scelte non appaiono manifestamente
illogiche ed è rispettato il criterio della distanza di duecento metri con gli esercizi
farmaceutici preesistenti (art. 7, comma 1, L. n. 475/1968).
In conclusione il Collegio ritiene di dover respingere
il presente ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio tra le parti costituite.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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