APPALTI:
rateazione del debito tributario da cartella esattoriale (è un'inadempienza tributaria?) e contrasto sull'art. 38 co. 1 lett. g) Codice Appalti
(Cons. St. ordinanza di rimessione alla Plen.
15 aprile 2013 n. 2031).
Massima
1. La fattispecie concreta sorge dall'esclusione ex art. 38, primo comma lett. g), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per "inadempimento tributario", in relazione a tre cartelle esattoriali, di un'impresa ausiliaria, di cui l'aggiudicataria provvisoria si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
La ditta appellante afferma l’inesistenza dell’inadempimento tributario laddove il contribuente sia stato ammesso al pagamento rateale, come è avvenuto nel caso di specie in relazione alle prime due cartelle.
Inoltre, la terza cartella è stata notificata all’ausiliaria dopo la presentazione della relativa dichiarazione, per cui questa è veridica.
2. Il Collegio ravvisa un contrasto in senso alle sue Sezioni e propende per la soluzione più "rigorosa", che reputa legittima l'esclusione per irregolarità contributiva da parte della P.A. nel caso in esame. Più in particolare, due le tesi:
A. In giurisprudenza (C. di S. V, 19 giugno 2012, n. 3556; III, 3 agosto 2012, n. 4424) sono stati sollevati dubbi sulla effettiva estensione del principio secondo il quale l’ammissione del contribuente alla rateazione del pagamento comporta la regolarità della sua posizione retributiva; è stato infatti rilevato che da un lato si colloca la posizione di quanti di fronte ad una difficoltà finanziaria chiedano di essere ammesso a dilazionare il pagamento e dall’altra quella di chi avendo evaso un’imposta ottenga di poter pagare ratealmente il dovuto, osservando come a voler premiare quest’ultima posizione verrebbe privilegiato chi pur essendo evasore fiscale – tanto che gli vengono applicate le relative sanzioni - ottiene di poterla pagare in termini temporali più favorevoli rispetto a quelli imposti ai contribuenti diligenti.
B. L’ammissione alla rateazione non costituisce, di norma (fa eccezione l'art. 38 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, relativo all’imposta di successione), atto dovuto, in quanto l’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, conferisce all’Amministrazione la discrezionalità di valutare 'l'obiettiva difficoltà economica', determinante per l'eventuale concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo.
Tale osservazione fa propendere, ad avviso del Collegio, per la soluzione più rigorosa, affermando quindi che anche nell’ipotesi in cui l’ammissione a rateazione possa essere presa in considerazione per affermare la regolarità contributiva ai sensi dell’art. 38 più volte richiamato questa rilevi solo ove il relativo procedimento si sia concluso accogliendo l’istanza del contribuente prima del termine per la presentazione della domanda di partecipazione – in questo caso – alla gara di appalto.
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
IL CONSIGLIO DI STATO - Sez. V -
emana
ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA
sul ricorso in appello numero di registro generale
7640 del 2012, proposto da:
Teknoservice s.r.l. in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Luigi
Gili, con domicilio eletto presso l’avvocato Mario Sanino in Roma, viale
Parioli n. 180;
contro
Consorzio intercomunale di servizi per l'ambiente -
Cisa Ciriè, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli
avv. Antonio Finocchiaro ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso
l’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;
Armellini s.r.l. in persona del legale rappresentante, non costituita in questo
grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo del
Piemonte, Sezione I, n. 00635/2012, resa tra le parti, concernente revoca
aggiudicazione del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nei
comuni di Ciriè e San Francesco al Campo – risarcimento danni
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio
intercomunale di servizi per l'ambiente - Cisa Ciriè;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo
2013 il cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Gili, Sanino e
Manzi;
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del
Piemonte, rubricato al n. 1026/11, Teknoservice s.r.l. impugnava la
deliberazione n. 48 in data 14 luglio 2011 con la quale il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio intercomunale di servizi per l'ambiente - Cisa
Ciriè aveva disposto la revoca della aggiudicazione provvisoria a Teknoservice
s.r.l. del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, assimilati,
raccolta differenziata e nettezza urbana, la comunicazione alla Procura della
Repubblica ed all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici delle
asserite irregolarità emerse durante le operazioni di verifica, l'escussione
della cauzione provvisoria per il tramite del responsabile del procedimento e
l'aggiudicazione del predetto servizio ad Armellini s.r.l.
L’impugnazione era estesa a tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi:
la nota prot. n. 2348, 20 luglio 2011, con cui CISA
aveva comunicato la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, la nota prot. n.
2537, 4 agosto 2011, con cui CISA aveva rigettato l'istanza di annullamento in
autotutela della suddetta aggiudicazione, la nota prot. n. 2538, 4 agosto 2011,
con cui CISA aveva dichiarato efficace l'aggiudicazione definitiva dell’appalto
ad Armellini s.r.l., il bando e il capitolato speciale d'appalto.
Chiedeva inoltre la conseguente dichiarazione di
inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna
dell'Amministrazione a risarcire i danni.
La ricorrente riferiva di avere dichiarato, nella
domanda di partecipazione, di avvalersi dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di Nuova Spurghi Jet s.r.l.
Quest’ultima ha reso, quale impresa ausiliaria, la
dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D. Lgs. 163/2006, dichiarando, tra l’altro, di non aver commesso
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse.
All’esito della procedura di gara, la ricorrente si è
collocata al secondo posto; poiché, però, la prima classificata è stata esclusa
(con atto non impugnato), la gara le è stata aggiudicata in via provvisoria con
provvedimento del 28 giugno 2011.
Il giorno successivo, tuttavia, la stazione appaltante
le ha comunicato di avere avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione
provvisoria in quanto, in sede di verifica dei requisiti dichiarati ex art. 48
D. Lgs. 163/2006, si era accertato che la dichiarazione resa dall’impresa
ausiliaria Nuova Spurgi Jet non era veritiera dal momento che, da informazioni
assunte presso l’Agenzia delle Entrate, era risultata l’esistenza a carico
della predetta società di debiti tributari definitivamente accertati e non
ancora pagati.
In particolare, secondo la comunicazione dell’Agenzia
delle Entrate del 27 giugno 2011, risultavano a quella data insolute le
seguenti cartelle esattoriali:
- cartella n. 110 2010 00110054 64, notificata il 26
marzo 2010, per € 2.338,78;
- cartella n. 110 2010 001666698 71, notificata il 17
aprile 2010, per € 4.403,89;
- cartella n. 110 2011 00059463 48, notificata il 15
febbraio 2011, per € 57.378,00.
Nell’ambito del procedimento di revoca dell’aggiudicazione,
Teknoservice ha presentato due memorie di controdeduzioni (il 4 novembre 2011 e
il 07 novembre 2011) nelle quali ha fatto presente:
- che le prime due cartelle esattoriali erano già
state oggetto di un accordo di rateazione con l’Amministrazione finanziaria
intervenuto prima della pubblicazione del bando di gara e prima della
dichiarazione ex art. 38 resa dall’impresa ausiliaria, la quale, allo stato,
era in regola con il pagamento dei ratei:
- che la terza cartella era stata notificata all’impresa
ausiliaria in corso di gara, dopo che l’impresa aveva presentato la
dichiarazione ex art. 38 (la quale, pertanto, non poteva essere ritenuta non
veritiera); la stessa cartella, inoltre, aveva formato oggetto di una richiesta
di rateazione formulata dall’interessata in data 30 marzo 2011 e accolta da
Equitalia in data 4 luglio 2011;
- ha sostenuto, quindi, di essere in regola dal punto
di vista fiscale dal momento che la situazione debitoria oggetto delle prime
due cartelle esattoriali era già stata regolarizzata prima della dichiarazione
ex art. 38 (e prima dello stesso bando di gara), mentre la seconda, intervenuta
in corso di gara dopo la presentazione della dichiarazione ex art. 38, era
stata comunque regolarizzata dall’interessata, mediante accordo di rateazione,
prima dell’aggiudicazione definitiva;
- ha evidenziato, in ogni caso, che l’impresa
ausiliaria aveva presentato l’istanza di rateazione sin dal 30 marzo 2011 e che
il ritardo nella concessione della dilazione di pagamento era interamente imputabile
ad Equitalia, impossibilitata a provvedere in tempi più celeri perché impegnata
a provvedere su un numero ingente di istanze analoghe.
Nondimeno, con provvedimento del consiglio di
amministrazione n. 48 del 14 luglio 2011, CISA ha deliberato di revocare
l’aggiudicazione provvisoria in favore di Teknoservice s.r.l., di comunicare le
irregolarità riscontrate alla competente Procura della Repubblica e
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di escutere la cauzione
provvisoria versata da Teknoservice e di aggiudicare definitivamente la gara
alla società Armellini s.r.l., terza classificata.
Teknoservice ha impugnato quest’ultimo provvedimento e
gli ulteriori atti sopra indicati e ne ha domandato l’annullamento sulla base
di due motivi, con i quali viene lamentato, in sintesi:
1) che erroneamente la stazione appaltante l’ha
ritenuta priva del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38 comma
2 lett. g) del Codice dei Contratti, dal momento che:
- in relazione alle prime due cartelle esattoriali
l’impresa ausiliaria aveva ottenuto dall’amministrazione finanziaria la
rateazione dei relativi pagamenti già prima della pubblicazione del bando di
gara ed era in regola con il versamento dei ratei convenuti al momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
- la terza cartella era stata notificata in corso di
gara, dopo che l’impresa ausiliaria aveva reso la dichiarazione ex art. 38, e
comunque anche detta cartella era stata oggetto di un accordo di rateazione
richiesto sollecitamente dall’interessata e intervenuto prima
dell’aggiudicazione definitiva;
2) che, in ogni caso, l’amministrazione aveva omesso
di valutare la gravità degli inadempimenti, disattendendo principi
giurisprudenziali già vigenti prima della modifica dell’art. 38 comma 1 lett.
g) da parte del d.l. 13 maggio 2011, n. 70.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l’annullamento degli
atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore
eventualmente stipulato e il risarcimento dei danni.
Con la sentenza in epigrafe, n. 635 in data 1 giugno
2012, il Tribunale amministrativo del Piemonte, Sezione I, dava atto della
fondatezza delle argomentazioni svolte in relazione alle prime due cartelle ma
respingeva comunque il ricorso ritenendo infondate le argomentazioni proposte
in relazione alla problematica relativa alla terza cartella.
2. Avverso la predetta sentenza Teknoservice s.r.l.
propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7640/12, contestando
gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e
l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito il Consorzio intercomunale di servizi
per l'ambiente - Cisa Ciriè chiedendo il rigetto dell’appello.
Le parti hanno scambiato memorie.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica
udienza del 26 marzo 2013.
3. Come risulta dalla esposizione di cui al punto 1
che precede l’odierna appellante è stata esclusa dalla gara d’appalto di cui si
tratta, nella quale in un primo momento era stata dichiarata aggiudicataria
provvisoria, per mancanza del requisito della regolarità fiscale di cui
all’art. 38, primo comma lett. g), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in capo
all’impresa ausiliaria, di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, in
relazione a tre cartelle esattoriali.
L’appellante afferma l’inesistenza dell’inadempimento
tributario laddove il contribuente sia stato ammesso al pagamento rateale, come
è avvenuto nel caso di specie in relazione alle prime due cartelle.
Inoltre, la terza cartella è stata notificata
all’ausiliaria dopo la presentazione della relativa dichiarazione, per cui
questa è veridica.
Il primo giudice ha impostato il proprio ragionamento
sul presupposto secondo il quale l’ammissione a rateazione fa venir meno lo
stato di irregolarità fiscale, peraltro rilevando che questa è intervenuta solo
per le prime due cartelle, riguardo alle quali l’Amministrazione finanziaria
aveva già accolto l’istanza relativa.
Quanto alla terza cartella, quella di importo più
elevato, il primo giudice ha osservato che l’istanza di rateazione è stata
accolta solo dopo l’aggiudicazione provvisoria, per cui alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione l’appellante,
ovvero la sua ausiliaria, era in situazione di irregolarità tributaria.
L’appellante contesta tale impostazione, affermando
che il tardivo accoglimento dell’istanza è stato provocato dal fatto
dell’Amministrazione, per cui la tempestiva presentazione dell’istanza comporta
la regolarizzazione della sua posizione.
Osserva il Collegio che nel primo grado del giudizio è
stata superata ogni questione relativa all’idoneità del mancato pagamento delle
prime due cartelle a sostenere il giudizio di irregolarità fiscale.
La controversia, nel presente grado, riguarda quindi
esclusivamente la terza cartella, riguardo alla quale si pongono le seguenti
questioni:
- in che limiti debba essere ritenuto in regola con
gli obblighi tributari, in relazione all’applicazione dell’art. 38, primo comma
lett. g), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il contribuente ammesso alla
rateazione del proprio debito;
- se la mera presentazione dell’istanza di rateazione
sia sufficiente ad affermare la regolarità tributaria ovvero se occorra, a tal
fine il suo accoglimento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- in che limiti la violazione tributaria debba essere
qualificata grave, per i fini che ora interessano.
Quanto al terzo profilo, esso appare manifestamente
irrilevante nel caso che ora occupa.
Invero, il debito di cui si tratta ammonta ad €
57.378,00, per cui non può certo essere ritenuto di modesto rilievo.
Sotto il secondo profilo, la successione dei fatti è
stata la seguente:
- l’ausiliaria dell’appellante ha dichiarato la
propria regolarità fiscale;
- successivamente ha ricevuto la notifica della
cartella di cui si è detto;
- ancora successivamente ha presentato istanza di
rateazione;
- l’appellante è stata dichiarata aggiudicataria
provvisoria; avendo la stazione appaltante ottenuto dall’Amministrazione
finanziaria certificazione di irregolarità fiscale dell’ausiliaria,
l’aggiudicazione provvisoria è stata annullata ed il contratto è stato aggiudicato
ad altra impresa, anch’essa chiamata in causa nel presente giudizio ma rimasta
contumace;
- l’istanza di rateazione è stata accolta
dall’Amministrazione.
Ad avviso del Collegio, non può essere revocata in
dubbio l’applicazione del principio secondo il quale in tutte le procedure
nelle quali diversi interessati si contendono l’attribuzione di un bene della
vita, offerto dall’Amministrazione, i requisiti di partecipazione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze
di partecipazione.
Nel caso di specie, quindi, non ha certamente rilievo
il fatto che l’ausiliaria dell’appellante sia stata ammessa a rateazione dopo
la scadenza del suddetto termine.
Occorre invece stabilire se le giovi, per il fine che
ora occupa, la mera presentazione dell’istanza di rateazione prima della
scadenza del suddetto termine.
Osserva al riguardo il Collegio come la Sesta Sezione
con ordinanza 11 febbraio 2013, n. 766, abbia già rimesso all’Adunanza Plenaria
la questione relativa all’idoneità della mera presentazione dell’istanza di
rateazione di un debito tributaria ad escludere la situazione di irregolarità
retributiva del contribuente.
Alle osservazioni esposte dalla Sesta Sezione il
Collegio soggiunge quanto segue.
A) in giurisprudenza (C. di S. V, 19 giugno 2012, n.
3556; III, 3 agosto 2012, n. 4424) sono stati sollevati dubbi sulla effettiva
estensione del principio secondo il quale l’ammissione del contribuente alla
rateazione del pagamento comporta la regolarità della sua posizione
retributiva; è stato infatti rilevato che da un lato si colloca la posizione di
quanti di fronte ad una difficoltà finanziaria chiedano di essere ammesso a
dilazionare il pagamento e dall’altra quella di chi avendo evaso un’imposta
ottenga di poter pagare ratealmente il dovuto, osservando come a voler premiare
quest’ultima posizione verrebbe privilegiato chi pur essendo evasore fiscale –
tanto che gli vengono applicate le relative sanzioni - ottiene di poterla
pagare in termini temporali più favorevoli rispetto a quelli imposti ai
contribuenti diligenti.
B) L’ammissione alla rateazione non costituisce, di
norma (fa eccezione l'art. 38 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, relativo
all’imposta di successione), atto dovuto, in quanto l’art. 19 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, conferisce all’Amministrazione la discrezionalità di
valutare 'l'obiettiva difficoltà economica', determinante per l'eventuale
concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo.
Tale osservazione fa propendere, ad avviso del
Collegio, per la soluzione più rigorosa, affermando quindi che anche
nell’ipotesi in cui l’ammissione a rateazione possa essere presa in
considerazione per affermare la regolarità contributiva ai sensi dell’art. 38
più volte richiamato questa rilevi solo ove il relativo procedimento si sia
concluso accogliendo l’istanza del contribuente prima del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione – in questo caso – alla gara di
appalto.
Atteso peraltro che il Collegio condivide quanto
osservato dalla Sesta Sezione con l’ordinanza sopra citata circa l’esistenza di
un contrasto esegetico sulla portata dell’art. 38, comma 1, lett. g), codice
appalti, la presente controversia deve essere rimessa all’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta) non definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 7640/12
indicato in epigrafe, ne dispone il deferimento all'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato.
Manda alla segreteria della Sezione per gli
adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo
di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere
all'adunanza plenaria.
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