ADUNANZE PLENARIE:
il principio dell'immediata impugnabilità
del bando e/o disciplinare
si estende a scapito
di quello della c.d. doppia impugnativa
(Ad. Plen. sentenza 22 aprile 2013 n. 8)
Massima
1. Sulla base (anche) delle
modifiche apportate dall'art. 12 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in
L. 6 luglio 2012, n. 94 ed in vigore dal 7 luglio 2012) agli artt. 120 co. 2 e
283 co. del d.P.R. n. 287/2010, deve sostenersi che l'apertura dei plichi
contenenti le offerte tecniche in seduta non pubblica non configura violazione
del disciplinare di gara quando prevista dallo stesso, non potendo la censura
di violazione del principio di trasparenza prescindere dall’impugnazione del
bando, proposta nella specie insieme con quella dell’aggiudicazione non
favorevole.
In altre parole, il principio della c.d. doppia
impugnativa va ridimensionato a favore del principio di immediata impugnabilità
delle clausole del bando e/o del disciplinare che si ritengano illegittime e
possano ledere la posizione delle imprese partecipanti alla gara.
E' onere delle ditte candidate impugnare
immediatamente non soltanto le clausole che precludono la relativa
partecipazione alla selezione.
2. Ciò
è conforme al nuovo orientamento definito con la pronuncia dell’Adunanza
plenaria n. 4 del 2011, in quanto volto al superamento di indirizzi
giurisprudenziali che finiscono per determinare una “litigiosità esasperata”
senza garantire l’interesse primario di ciascun concorrente all’aggiudicazione
dell’appalto, rendendo gravosa l’esecuzione delle opere pubbliche. Ed è altresì
in linea con i principi regolatori dell’impugnativa di atti amministrativi
generali destinati alla cura di interessi pubblici nel confronti di destinatari
indeterminati ma determinabili, poiché, con la domanda di partecipazione alla
gara, i concorrenti divengono titolari di una situazione soggettiva di
interesse legittimo corrispondente all’esercizio di un potere soggetto al
principio di legalità e, perciò, di un interesse protetto al corretto
svolgimento della procedura che è leso per effetto di qualsiasi vizio del
bando, da impugnare quindi in termini, eliminando l’incertezza di eventuali
impugnative per garantire l’interesse pubblico all’efficienza e all’efficacia dell’azione
amministrativa.
Questa conclusione risulta coerente, infine, con i
principi affermati in sede comunitaria, per i quali l’effettività della tutela
è assicurata anche dalla massima possibile limitazione di ogni margine di
incertezza giuridica sul piano sostanziale o procedurale (cfr. direttive
2007/66/CE e 89/665/CEE, con particolare riguardo al punto 25 del preambolo
della prima).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 di A.P. del
2013, proposto dalla s.r.l. Co.res. in proprio e quale capogruppo mandataria
dell’Ati costituita con la s.r.l. Taletti Costruzioni, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Angelo Clarizia e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso il primo
in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
la s.r.l. G.P.L. Costruzioni Generali, la s.p.a
Torelli Dottori, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentate e difese dall'avvocato Marco Bertinelli Terzi, con domicilio
eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Ente regionale per il diritto allo studio
universitario di Ancona (Ersu), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con
domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Intercantieri Vittadello s.p.a., non costituita;
Intercantieri Vittadello s.p.a., non costituita;
sul ricorso numero di registro generale 5 di A.P. del
2013, proposto dall’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di
Ancona (Ersu), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Angelo
Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
la s.r.l. G.P.L. Costruzioni Generali, la s.p.a.
Torelli Dottori, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentate e difese dall'avvocato Marco Bertinelli Terzi, con domicilio
eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele, 18;
nei confronti di
s.r.l. Co.res. in proprio e nella qualita' di
capogruppo mandataria in Ati con la Taletti Costruzioni; la s.r.l. Taletti
Costruzioni in proprio e nella qualita' di mandante dell’Ati con la s.r.l
Co.res., in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
Intercantieri Vittadello s.p.a., non costituita;
Intercantieri Vittadello s.p.a., non costituita;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Marche - Ancona: Sezione I,
n. 280/2012, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 5 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Marche - Ancona: Sezione I,
n. 280/2012, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della
s.r.l. G.P.L. Costruzioni Generali, della s.p.a Torelli Dottori e dell’Ente
regionale per il diritto allo studio universitario di Ancona (Ersu);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo
2013 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Soprano,
per delega dell’avvocato Migliarotti, e l’avvocato Lucchetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1. La s.r.l G.P.L Costruzioni generali, in proprio e
quale capogruppo in a.t.i. con la s.p.a. Torelli Dottori, con il ricorso n. 864
del 2011, proposto al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, ha
chiesto l’annullamento: della deliberazione 30 giugno 2011 n. 15 del Consiglio
di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Ancona (in seguito “Ersu”) di aggiudicazione in via definitiva della gara
indetta a procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento delle opere di recupero e risanamento
conservativo dell’immobile denominato “Buon Pastore”, da adibire a residenza
universitaria e servizi; della delibera del 22 marzo 2011 n. 8 di nomina della
Commissione aggiudicatrice; nonché, in parte qua, degli atti
presupposti tra cui i verbali 31/3/2011, 4/4/2011, 7/4/2011, 12/4/2011,
26/4/2011, 2/5/2011, 10/5/2011, 19/5/2011, il bando e il disciplinare di gara.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 280 del
2012, respinto il ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. Cores
controinteressata aggiudicataria, ha accolto il ricorso principale, con
l’annullamento, per l’effetto, degli atti con esso impugnati.
Il primo giudice ha ritenuto fondato il terzo motivo
di ricorso, con cui è stata censurata l’intervenuta apertura in seduta non
pubblica del Plico B - Offerta tecnica, “contravvenendo così
all’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con
sentenza n. 13/2011”.
Nella sentenza è anche specificato che il detto motivo
“si rivolge anche contro la lex specialis non risultando, sul punto,
immediatamente impugnabile per inattualità dell’interesse ad agire prima di
conoscere i risultati della gara”, essendo stato specificamente
impugnato il disciplinare di gara in quanto recante, all’art. 4, la previsione
dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in una o più sedute
successive “non pubbliche”.
3. Con gli appelli, n. 3945 del 2012, proposto dalla
s.r.l. Co.res., e n. 4247 del 2012, proposto dall’Ersu, è stato chiesto
l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di
sospensione dell’esecutività.
La G.P.L Costruzioni Generali ha proposto appello
incidentale nel giudizio sull’appello n. 3945 del 2012.
Le domande cautelari sono state accolte,
rispettivamente, con le ordinanze n. 2377 e n. 2387 del 20 giugno 2012.
4. La VI Sezione di questo Consiglio di Stato,
nell’udienza del 16 novembre 2012, in cui le cause sono state trattenute in
decisione, riuniti gli appelli, li ha respinti con sentenza parziale “nei
termini precisati in motivazione”, avendo anche respinto le deduzioni proposte
in via incidentale.
In particolare nella sentenza non è stata valutata la
sola censura “in accoglimento della quale la procedura di gara di cui
trattasi è stata annullata in primo grado di giudizio: censura riferita
all’apertura dei plichi, contenenti le offerte tecniche, in seduta non
pubblica. Tale modalità procedurale, come è noto, risulta oggi non consentita
dall’art. 12 del d.l. 7.5.2012, n. 52, convertito in legge 6.7.2012, n. 94 ,
che – di per sé non applicabile alla procedura di cui trattasi, poiché
successivamente emanato – recepisce tuttavia un principio interpretativo,
affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 13 del
28.7.2011”.
È stata quindi disposto il deferimento delle cause
dell’Adunanza plenaria, per la risoluzione dell’ “ultima questione dedotta
in giudizio (estensione del principio di pubblicità alle offerte tecniche, in
caso di contraria prescrizione del bando)”.
5. All’udienza del 25 marzo 2013 le cause sono state
trattenute per la decisione da parte di questa Adunanza plenaria.
DIRITTO
1. Nell’ordinanza di rimessione la questione “della
immediata impugnabilità del bando di gara per ogni vizio rilevato”, portata
all’esame dell’Adunanza plenaria, è esposta nei termini di seguito
sintetizzati.
1.1. Nel caso di specie l’apertura dei plichi
contenenti le offerte tecniche in seduta non pubblica non configura violazione
del disciplinare di gara essendo tale procedura ivi prevista (art. 4) e non
potendo quindi, la censura di violazione del principio di trasparenza,
prescindere dall’impugnazione del bando, proposta nella specie insieme con quella
dell’aggiudicazione non favorevole.
Al riguardo sia l’aggiudicataria, s.r.l. Co.res., che
l’Ersu hanno eccepito la tardività del gravame, in rapporto ad un atto, in
ipotesi, immediatamente lesivo e da contestare entro il termine di decadenza;
con prospettazione innovativa dell’indirizzo giurisprudenziale per il quale
l’atto amministrativo generale presupposto è da impugnare direttamente nel
detto termine soltanto nel caso in cui sia immediatamente lesivo di situazioni
soggettive protette e perciò quando il bando contenga una clausola comportante
l’esclusione di singoli soggetti dalla partecipazione alla gara.
1.2. Questo indirizzo, espresso nella sentenza
dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2003 con successiva giurisprudenza conforme,
merita di essere riconsiderato, si prospetta nell’ordinanza di rimessione, per
i motivi già indicati nelle precedenti ordinanze di rimessione, n. 351 del 2011
e n. 2633 del 2012 (non esaminate per difetto di rilevanza della questione nei
casi di specie), con cui è stato osservato, in sintesi, che: a) la limitazione
dell’immediata impugnabilità alle sole cause escludenti non ha prodotto
l’effetto atteso di deflazione del contenzioso; b) i principi di buona fede e
affidamento di cui agli articoli 1337 e 1338 c.c. comportano per le imprese
partecipanti l’obbligo dell’attenta disamina del bando e della sua immediata
impugnazione se recante cause di invalidità della procedura predisposta, anche
come possibile fonte di responsabilità precontrattuale, in linea, inoltre, con
la ratio ispiratrice dell’art. 243-bis del codice
dei contratti pubblici che richiede l’informativa preventiva dell’intento di
proporre ricorso giurisdizionale.
1.3. Queste osservazioni sono da condividere, si
soggiunge nell’ordinanza, dovendosi quindi affermare l’obbligo delle imprese
partecipanti a procedure contrattuali ad evidenza pubblica di impugnare entro
gli ordinari termini di decadenza qualsiasi clausola del bando ritenuta
illegittima.
Ciò è conforme al nuovo orientamento definito con la
pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011, in quanto volto al superamento
di indirizzi giurisprudenziali che finiscono per determinare una “litigiosità
esasperata” senza garantire l’interesse primario di ciascun concorrente
all’aggiudicazione dell’appalto, rendendo gravosa l’esecuzione delle opere
pubbliche. Ed è altresì in linea con i principi regolatori dell’impugnativa di
atti amministrativi generali destinati alla cura di interessi pubblici nel
confronti di destinatari indeterminati ma determinabili, poiché, con la domanda
di partecipazione alla gara, i concorrenti divengono titolari di una situazione
soggettiva di interesse legittimo corrispondente all’esercizio di un potere
soggetto al principio di legalità e, perciò, di un interesse protetto al
corretto svolgimento della procedura che è leso per effetto di qualsiasi vizio
del bando, da impugnare quindi in termini, eliminando l’incertezza di eventuali
impugnative per garantire l’interesse pubblico all’efficienza e all’efficacia
dell’azione amministrativa.
1.4. Questa conclusione risulta coerente, infine, con
i principi affermati in sede comunitaria, per i quali l’effettività della
tutela è assicurata anche dalla massima possibile limitazione di ogni margine
di incertezza giuridica sul piano sostanziale o procedurale (cfr. direttive
2007/66/CE e 89/665/CEE, con particolare riguardo al punto 25 del preambolo
della prima).
2. Su questa base è quindi necessario stabilire nel
caso di specie, si conclude nell’ordinanza, se l’originaria ricorrente in primo
grado (s.r.l G.P.L Costruzioni generali) dovesse impugnare immediatamente la
clausola del bando sull’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in
seduta non pubblica, che immediatamente la esponeva alla violazione del
principio di trasparenza procedurale, e non dopo l’esito finale della gara per
essa sfavorevole.
3. Nell’appello dell’Ersu, e nelle memorie difensive
proposte dall’Ente in entrambe le cause, la sentenza di primo grado è censurata
per violazione di legge in relazione all’art. 12 del decreto legge 7 maggio 2012,
n. 52 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94), in vigore dal 7 luglio 2012.
Con tale articolo è stato disposto che:
<<1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente
periodo: «La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le
offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,
apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di
procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.»
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente
periodo: «La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,
anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non
siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica
i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica
della presenza dei documenti prodotti» e dopo le parole: «In una o più sedute
riservate, la commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'art. 84 del
codice,» sono soppresse. >>.
Al riguardo l’appellante deduce che tale intervento
legislativo esclude l’applicabilità al caso in esame del principio dell’apertura
in seduta pubblica dei plichi delle offerte tecniche, valendo a tenere fermi
gli effetti delle procedure chiuse o pendenti se le buste siano state già
aperte in seduta riservata alla data del 9 maggio 2012 e dovendo perciò essere
riformata la sentenza impugnata.
4. L’Adunanza plenaria reputa che la fondatezza della
censura, sulla quale manca una statuizione decisoria nell’ordinanza di
rimessione, evidenzi la legittimità della clausola del bando e, quindi, esima
il Collegio dall’approfondimento della questione processuale della tempestività
della relativa impugnazione.
L’Adunanza plenaria condivide infatti le conclusioni
già definite da questo Consiglio, secondo cui il sopra citato art. 12 non ha
portata ricognitiva del principio affermato con la pronuncia n. 13 del 2011 ma
ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle
procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si sia
proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per
questo aspetto, una sanatoria di tali procedure (Sez. V, 18 febbraio 2013, n.
978 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il principio di pubblicità, pur di derivazione
comunitaria, non è direttamente cogente ma ha un contenuto programmatico,
restando perciò agli Stati membri la sua concreta declinazione in coerenza con
altri valori, a cominciare da quello dell’affidamento incolpevole da parte
dell’aggiudicataria che abbia confidato sulla vigenza di determinate regole
procedimentali che, nella specie, nella maggior parte dei casi, prevedevano
l’apertura dei plichi in seduta riservata;
- con il citato art. 12, di conseguenza, è stata
normata la regola di diritto definita dall’Adunanza plenaria ma è stato al
contempo precisato che l’obbligo della seduta pubblica decorre dal 9 maggio
2012, confermando per il passato l’inesistenza di una disposizione cogente di
tale contenuto;
- questa disciplina transitoria ha lo scopo di evitare
il travolgimento di numerosissime gare in corso, con i conseguenti oneri
economici e amministrativi particolarmente gravosi nella presente fase di crisi
economica;
- né appare logico, si deve concludere, attribuire
alla norma altra ratio; non vi sarebbe ragione infatti per un
intervento normativo che obbliga all’apertura pubblica dei plichi soltanto a
partire da una certa data “anche per le gare in corso ove i plichi
contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti”, se non allo
scopo di tenere esente dall’obbligo l’intervenuta, antecedente apertura dei
plichi.
5. Le considerazioni fin qui esposte trovano
applicazione al caso in esame, poiché:
- il procedimento gara è stato avviato nel gennaio 2011,
con la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, essendo stato
previsto in quest’ultimo che <<La Commissione di gara procede, quindi,
in una o più sedute successive non pubbliche, all’apertura dei Plichi “B-
Offerta Tecnica>> (art. 4);
- la commissione ha eseguito la verifica della
documentazione contenuta nei Plichi B nella seduta non pubblica del 7 aprile
2011;
- la delibera di aggiudicazione definitiva è di data
30 giugno 2011 (delibera n. 15), con l’invio il giorno successivo della comunicazione
prevista dall’art. 79, comma 5 e seguenti, del codice dei contratti pubblici;
- essendosi quindi concluso il procedimento di cui si
tratta ben prima dell’entrata in vigore della normativa disposta con l’art. 12
del decreto legge n. 52 del 2012 e restando perciò valida ed efficace, alla
luce di tale norma, l’apertura delle buste delle offerte tecniche in seduta non
pubblica in conformità con la previsione del disciplinare di gara.
6. La fondatezza della censura esaminata conduce
all’annullamento della sentenza di primo grado, in quanto basata sul solo
accoglimento del motivo di ricorso relativo all’apertura delle dette buste in
seduta non pubblica, con accoglimento degli appelli.
La complessa articolazione dei profili di fatto e di
diritto della controversie giustifica la compensazione tra le parti delle spese
dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria) accoglie, come da motivazione, gli appelli riuniti in
epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, n. 280 del
2012 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione prima),
respinge il ricorso n. 864 del 2011.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi del
giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 25 marzo 2013, con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Alessandro Pajno, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
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IL PRESIDENTE
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L'ESTENSORE
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IL SEGRETARIO
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
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