domenica 25 agosto 2013

IMMIGRAZIONE: rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza e sopravvenienze fattuali (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II -"quater", sentenza 04 giugno 2013 n. 5565).


IMMIGRAZIONE: 
rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza 
e sopravvenienze fattuali 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II -"quater", 
sentenza 04 giugno 2013 n. 5565).


Massima

È legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana adottato in ragione della carenza del requisito del reddito sufficiente anche se successivamente alla data di comunicazione del preavviso di rigetto i redditi dello straniero si siano incrementati, in quanto ricadenti in un periodo successivo alla data di conclusione del procedimento; il che però non esclude la possibilità o in sede di autotutela o di nuova istanza di concessione di ottenere una valutazione favorevole delle sopravvenute circostanze che in sede giurisdizionale non hanno potuto trovare considerazione, in base al principio tempus regit actum.

Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7442 del 2009, proposto da:
Maria Lorena Campos Urribarri, rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Chiarieri, con domicilio eletto presso Carla Serra in Roma, via del Casale Strozzi,31; 
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Pisa; 
per l'annullamento
del provvedimento K10/70724 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1lett. f) l. 91/92.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna con il presente ricorso il provvedimento con il quale il Ministero dell’interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito del reddito sufficiente. La richiedente, infatti, avrebbe percepito nel 2002 il reddito di 351 euro.
Sostiene la ricorrente che l’anno 2002 aveva rappresentato per lei un periodo di transizione tra il periodo universitario e quello lavorativo e che comunque successivamente i suoi redditi erano progressivamente aumentati.
Nel ricorso sono dedotti vari motivi di impugnazione di violazione di legge ed eccesso di potere.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il cattivo esercizio del potere discrezionale spettante all’amministrazione in materia di concessione della cittadinanza italiana in quanto il provvedimento di diniego si è unicamente soffermato sul reddito del 2002 senza considerare che successivamente detto reddito si è progressivamente incrementato tanto che attualmente la ricorrente percepisce 750 euro al mese e gode sempre della ospitalità della signora Borrelli, presso la quale da tempo ella risiede, e ha sempre percepito l’aiuto economico della madre, consistente in 500 dollari al mese (v. doc. 3).
Aggiunge poi la ricorrente di aver ottenuto una laurea presso l’università di Pisa, un diploma di specializzazione presso un’università venezuelana. Con integrazione documentale del 14.10.2010, la ricorrente ha inoltre comprovato di essere stata ammessa al corso di perfezionamento in management presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, presso la quale percepisce una borsa di studio di 14.500 euro annui.
Le stesse doglianze sono ribadite anche nel terzo motivo di ricorso, nel quale si sottolinea inoltre che la ricorrente dispone di un livello di professionalità altamente specializzata che consente di valutare positivamente le sue prospettive di reddito. Nello stesso motivo si censura inoltre la violazione della circolare del ministero dell’interno del 5 gennaio 2007 nella quale si afferma la necessità di valutare la condizione reddituale del richiedente la cittadinanza italiana al momento attuale e non solo al momento della presentazione dell’istanza, affinché il tempo occorrente per la definizione del procedimento si risolva a vantaggio del richiedente.
Infine, con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis sostenendo di non aver mai ricevuto la nota inviata dal ministero presso l’indirizzo dichiarato nella istanza di concessione della cittadinanza (presso la sig. Borrelli, in via Pisano 31, Pisa) e di aver sempre avuto là la propria residenza; ritiene pertanto che sia nulla la notifica della nota ministeriale che le sarebbe stata effettuata a questo indirizzo, non andata però a buon fine perché il destinatario sarebbe stato sconosciuto, come attestato nel provvedimento impugnato.
La questione che si pone all’esame del collegio è come valutare il caso in cui, nonostante l’originaria insufficienza dei redditi, nelle more del procedimento e anche successivamente alla sua definizione la situazione reddituale dell’istante migliori al punto di superare ampiamente i minimi di reddito.
Osserva il collegio che secondo la giurisprudenza, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti. In tale ottica, non può ritenersi censurabile che - in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato - detta insufficienza possa costituire causa ex se del diniego di cittadinanza , anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno. (Consiglio Stato sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3213)
Nel caso di specie la situazione della ricorrente, per quanto ella risulti particolarmente meritevole per i suoi numerosi successi professionali e di studio e in considerazione del recente conseguimento della borsa di studio presso l’Università Sant’Anna, non può tuttavia essere favorevolmente valutata in questa sede, in quanto gli incrementi reddituali documentati riguardano tutti un periodo successivo alla data di conclusione del procedimento (30 marzo 2009).
Infatti, il contratto di lavoro che le garantisce un reddito mensile di 750 euro risulta stipulato nel maggio 2009, inoltre la borsa di studio è stata conseguita addirittura nel 2010. L’aiuto di 500 dollari al mese da parte della madre, inoltre, non può configurare – secondo giurisprudenza costante – un reddito idoneo ai fini della valutazione circa la concessione della cittadinanza italiana.
In questo quadro, l’invocata applicazione della circolare del 5 gennaio 2007, secondo la quale devono essere valutati i redditi attuali, non avrebbe comunque consentito all’amministrazione di prendere in considerazione i redditi sopraggiunti alla data di comunicazione del preavviso di rigetto (29.9.2008). Detta comunicazione, inoltre, risulta essere stata comunque effettuata all’indirizzo dichiarato dalla ricorrente e le circostanze allegate dalla ricorrente a comprova della nullità di detta comunicazione non sono assistite da prova certa, essendo esse unicamente fondate sulla dichiarazione della sig. ra Borrelli, che la ospitava (cfr. doc. 17).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’impugnato diniego non è motivato in relazione a precedenti condanne penali.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, ferma restando la possibilità o in sede di autotutela o di nuova istanza di concessione di valutare favorevolmente le sopravvenute circostanze che in questa sede non possono essere prese in considerazione in base al principio del tempus regit actum.
Le spese devono essere compensate, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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