IMMIGRAZIONE:
rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza
e sopravvenienze fattuali
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II -"quater",
sentenza 04 giugno 2013 n. 5565).
Massima
È legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana adottato in ragione della carenza del requisito del reddito sufficiente anche se successivamente alla data di comunicazione del preavviso di rigetto i redditi dello straniero si siano incrementati, in quanto ricadenti in un periodo successivo alla data di conclusione del procedimento; il che però non esclude la possibilità o in sede di autotutela o di nuova istanza di concessione di ottenere una valutazione favorevole delle sopravvenute circostanze che in sede giurisdizionale non hanno potuto trovare considerazione, in base al principio tempus regit actum.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7442 del 2009,
proposto da:
Maria Lorena Campos Urribarri, rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Chiarieri, con domicilio eletto presso Carla Serra in Roma, via del Casale Strozzi,31;
Maria Lorena Campos Urribarri, rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Chiarieri, con domicilio eletto presso Carla Serra in Roma, via del Casale Strozzi,31;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
U.T.G. - Prefettura di Pisa;
per l'annullamento
del provvedimento K10/70724 di rigetto dell’istanza di
concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1lett. f) l. 91/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio
2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna con il presente ricorso il
provvedimento con il quale il Ministero dell’interno ha respinto la sua istanza
di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito del
reddito sufficiente. La richiedente, infatti, avrebbe percepito nel 2002 il
reddito di 351 euro.
Sostiene la ricorrente che l’anno 2002 aveva
rappresentato per lei un periodo di transizione tra il periodo universitario e
quello lavorativo e che comunque successivamente i suoi redditi erano
progressivamente aumentati.
Nel ricorso sono dedotti vari motivi di impugnazione
di violazione di legge ed eccesso di potere.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere
respinto.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta
il cattivo esercizio del potere discrezionale spettante all’amministrazione in
materia di concessione della cittadinanza italiana in quanto il provvedimento
di diniego si è unicamente soffermato sul reddito del 2002 senza considerare
che successivamente detto reddito si è progressivamente incrementato tanto che
attualmente la ricorrente percepisce 750 euro al mese e gode sempre della
ospitalità della signora Borrelli, presso la quale da tempo ella risiede, e ha
sempre percepito l’aiuto economico della madre, consistente in 500 dollari al
mese (v. doc. 3).
Aggiunge poi la ricorrente di aver ottenuto una laurea
presso l’università di Pisa, un diploma di specializzazione presso
un’università venezuelana. Con integrazione documentale del 14.10.2010, la
ricorrente ha inoltre comprovato di essere stata ammessa al corso di
perfezionamento in management presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa,
presso la quale percepisce una borsa di studio di 14.500 euro annui.
Le stesse doglianze sono ribadite anche nel terzo
motivo di ricorso, nel quale si sottolinea inoltre che la ricorrente dispone di
un livello di professionalità altamente specializzata che consente di valutare
positivamente le sue prospettive di reddito. Nello stesso motivo si censura
inoltre la violazione della circolare del ministero dell’interno del 5 gennaio
2007 nella quale si afferma la necessità di valutare la condizione reddituale
del richiedente la cittadinanza italiana al momento attuale e non solo al
momento della presentazione dell’istanza, affinché il tempo occorrente per la
definizione del procedimento si risolva a vantaggio del richiedente.
Infine, con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta la violazione dell’art. 10 bis sostenendo di non aver mai ricevuto la
nota inviata dal ministero presso l’indirizzo dichiarato nella istanza di
concessione della cittadinanza (presso la sig. Borrelli, in via Pisano 31,
Pisa) e di aver sempre avuto là la propria residenza; ritiene pertanto che sia
nulla la notifica della nota ministeriale che le sarebbe stata effettuata a
questo indirizzo, non andata però a buon fine perché il destinatario sarebbe
stato sconosciuto, come attestato nel provvedimento impugnato.
La questione che si pone all’esame del collegio è come
valutare il caso in cui, nonostante l’originaria insufficienza dei redditi,
nelle more del procedimento e anche successivamente alla sua definizione la
situazione reddituale dell’istante migliori al punto di superare ampiamente i
minimi di reddito.
Osserva il collegio che secondo la giurisprudenza,
l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica,
connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il
profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto
interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può
essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese
stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al
contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti
indigenti. In tale ottica, non può ritenersi censurabile che - in assenza di
particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito
dichiarato - detta insufficienza possa costituire causa ex se del diniego di
cittadinanza , anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro
profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita
familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata
dalla carta di soggiorno. (Consiglio Stato sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3213)
Nel caso di specie la situazione della ricorrente, per
quanto ella risulti particolarmente meritevole per i suoi numerosi successi
professionali e di studio e in considerazione del recente conseguimento della
borsa di studio presso l’Università Sant’Anna, non può tuttavia essere
favorevolmente valutata in questa sede, in quanto gli incrementi reddituali
documentati riguardano tutti un periodo successivo alla data di conclusione del
procedimento (30 marzo 2009).
Infatti, il contratto di lavoro che le garantisce un
reddito mensile di 750 euro risulta stipulato nel maggio 2009, inoltre la borsa
di studio è stata conseguita addirittura nel 2010. L’aiuto di 500 dollari al
mese da parte della madre, inoltre, non può configurare – secondo
giurisprudenza costante – un reddito idoneo ai fini della valutazione circa la
concessione della cittadinanza italiana.
In questo quadro, l’invocata applicazione della
circolare del 5 gennaio 2007, secondo la quale devono essere valutati i redditi
attuali, non avrebbe comunque consentito all’amministrazione di prendere in
considerazione i redditi sopraggiunti alla data di comunicazione del preavviso
di rigetto (29.9.2008). Detta comunicazione, inoltre, risulta essere stata
comunque effettuata all’indirizzo dichiarato dalla ricorrente e le circostanze
allegate dalla ricorrente a comprova della nullità di detta comunicazione non
sono assistite da prova certa, essendo esse unicamente fondate sulla
dichiarazione della sig. ra Borrelli, che la ospitava (cfr. doc. 17).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza
di interesse in quanto l’impugnato diniego non è motivato in relazione a
precedenti condanne penali.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, ferma
restando la possibilità o in sede di autotutela o di nuova istanza di
concessione di valutare favorevolmente le sopravvenute circostanze che in
questa sede non possono essere prese in considerazione in base al principio del
tempus regit actum.
Le spese devono essere compensate, attesa la
peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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