RESPONSABILITA' CONTABILE:
la responsabilità erariale può ben estendersi
anche ai privati
(Cass.. Sezioni Unite,
sentenza 19 luglio 2013 n. 17660).
Massima
1. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice (v., da ultimo, Cass. s.u. 25 gennaio 2013 n. 1774) è infatti stabilmente e univocamente orientata nel senso che ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione - bensì alla natura del danno ed alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa, in quanto in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice del contributo statale ed i soggetti privati e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione.
2. Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati, poiché il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati.
Sentenza per esteso
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI
Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF
Renato - Presidente Sez. -
Dott. FORTE
Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE
Luigi - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE
Ettore - rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE
Giovanni - Consigliere -
Dott.
TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA
Pasquale - Consigliere -
Dott. BOTTA
Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato
la seguente:
sentenza
sul ricorso
25989/2012 proposto da:
G.F.,
elettivamente domiciliato in 2013 ROMA, VIA JACOPO DA PONTE
45, presso lo studio 442 dell'avvocato TUMIOTTO MARCELLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MACCIONI
STEFANO, per delega in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE CONTI , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
-controricorrente -
e contro
R.S.;
- intimato -
avverso la
sentenza n. 264/2012
della CORTE DEI CONTI Prima
sezione giurisdizionale
centrale - ROMA, depositata il 23/05/2012; udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
BUCCIANTE; udito l'Avvocato Marcello TUMIOTTO;
udito il P.M.
in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza
del 20 luglio 2010 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Molise, adita dal Procuratore regionale nei confronti di G.F., ha
condannato costui a pagare al Ministero delle politiche agricole e forestali la
somma di 187.909,55 Euro oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi
legali - come risarcimento dei danni derivati dall'avere la s.c.r.l. Lagmar,
amministrata dal convenuto, mancato di realizzare un impianto di miticultura
nel tratto di mare antistante il comune di (OMISSIS), per il quale aveva
ricevuto un contributo a fondo perduto.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla prima
sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti , che con sentenza del
23 maggio 2012 ha rigettato il gravame.
G.F. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il
Procuratore generale presso la Corte dei conti si è costituito con
controricorso.
Con il primo motivo di impugnazione G.F. si duole della conferma, da parte del
giudice di appello, del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione ,
che già era stata respinta con la sentenza di primo grado. Secondo il
ricorrente nè la s.c.r.l. Lagmar, nè ancor meno lui stesso, potevano essere
considerati soggetti a responsabilità erariale, in quanto non erano legati da
alcun rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, essendo stato
erogato alla società soltanto un sussidio una tantum, destinato a sostenere e
incentivare una gestione imprenditoriale puramente privata.
L'assunto non è condivisibile, poichè si basa su un indimostrato
presupposto assiomaticamente affermato: che il finanziamento in questione fosse
liberamente utilizzabile nello svolgimento di qualsiasi attività economica
lucrativa, per essere stato concesso a titolo di generica sovvenzione, senza
specifici vincoli di destinazione. Una tale ipotesi non può avere ingresso in
questa sede, a causa della sua "novità", in quanto il ricorrente non
deduce di averla prospettata nel giudizio a quo nè denuncia omissioni di
pronuncia sul punto.
Fermo dunque quanto risulta in fatto dalla sentenza impugnata (che il
contributo era stato erogato nell'ambito dei finanziamenti comunitari e
nazionali, per la realizzazione di un determinato risultato di pubblico
interesse quale l'incremento della produzione ittica di allevamento), ne
consegue che correttamente, in diritto, se ne è desunta la sussistenza della
giurisdizione contabile. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice (v., da
ultimo, Cass. s.u. 25 gennaio 2013 n. 1774) è infatti stabilmente e univocamente orientata nel
senso che "ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei
conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto
che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere un soggetto di diritto privato,
destinatario della contribuzione - bensì alla natura del danno ed alla portata
degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa", in quanto "in
tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A.
erogatrice del contributo statale ed i soggetti privati e pertanto una loro
responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in
modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la
sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito
dall'Amministrazione".
Attiene alla giurisdizione anche il terzo motivo di ricorso, con cui G.F.
sostiene che un rapporto di servizio può semmai essersi instaurato tra la
pubblica amministrazione e la s.c.r.l. Sagmar, ma egli ne è rimasto del tutto
estraneo, poichè non lui ma la società ha percepito il contributo in questione.
Anche questa tesi contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte
(v., tra le più recenti, Cass. s.u. 9 gennaio 2013 n. 295), secondo cui
"qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica,
la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano
intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia
derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati", poichè "il
parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della
giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio
pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che
tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi
sono destinati".
Alla luce di questi principi - dai quali non si ravvisano ragioni per
discostarsi, nè del resto il ricorrente ne ha indicato alcuna - i due motivi di
ricorso in esame risultano entrambi infondati.
Con il secondo motivo si sostiene che erroneamente il giudice a quo ha
negato che l'azione di responsabilità è stata esercitata nei confronti di G.F.
quando ormai era già prescritta.
La censura è inammissibile, poiché attiene a un asserito error in
iudicando, la cui eventuale commissione non implicherebbe uno sconfinamento da
parte della Corte dei conti dai limiti esterni della sua sfera di giurisdizione
(v., proprio a proposito della prescrizione dell'azione di responsabilità
erariale, Cass. s.u. 16 febbraio 2007 n. 3615). Il ricorso viene pertanto
rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, stante la qualità di parte
solo in senso formale del controricorrente Procuratore generale presso la Corte
dei conti (cfr. Cass. s.u. 2 aprile 2003 n. 5105).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in
Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in
Cancelleria il 19 luglio 2013
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