PROCESSO:
la CTU nel processo amministrativo
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 14 febbraio 2012 n. 724).
Sentenza facile facile.
Comunque, in concreto, è più facile che una corda (il "cammello" è una metonimia: la traduzione è sbagliata!) passi per la cruna di un ago che un Giudice amministrativo conceda una CTU!
A presto.
FF
Massima
Nel processo amministrativo la richiesta di CTU può essere accolta se la consulenza serve a completare la conoscenza del materiale probatorio, mentre non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale
3729 del 2011, proposto da:
Cerere immobiliare appalti (Cia) s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto presso l’avv. Pier Luigi Panici in Roma, via Germanico n. 172;
Cerere immobiliare appalti (Cia) s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto presso l’avv. Pier Luigi Panici in Roma, via Germanico n. 172;
contro
Roma Capitale in persona del Sindaco in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi, domiciliata in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
Eurostrade 2004 s.r.l. in persona del legale
rappresentante in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea
di imprese con Inviolatella costruzioni s.r.l. e Granulati Montefalcone s.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Barberis, con domicilio eletto presso
il suo studio in Roma, via A. Pollaiolo n. 3;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo del
Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. 00952/2011, resa tra le parti, concernente
GARA PER L'INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'IMPALCATO DI PONTE FLAMINIO
IN ROMA - RISARCIMENTO DANNI
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma
Capitale e di Eurostrade 2004 s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria
di associazione temporanea di imprese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio
2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Giorgio
Pasquali, in dichiarata sostituzione dell'avv. Luigi D'Ottavi, e Riccardo
Barberis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio,
sede di Roma, rubricato al n. 929/10, Cerere immobiliare appalti (CIA) s.r.l.
impugnava il verbale in data 14 dicembre 2009 con il quale il seggio di gara
per la procedura aperta per l’intervento di impermeabilizzazione dell’impalcato
di Ponte Flaminio in Roma aveva dichiarato aggiudicataria provvisoria
l’associazione temporanea di imprese Eurostrade 2004 con Granulati Montefalcone
s.r.l. e Inviolatella costruzioni s.r.l.. collocando la ricorrente al secondo
posto.
La ricorrente deduceva il seguente motivo:
1) violazione del combinato disposto degli artt. 83,
86 ed 88 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, della lex specialis ed eccesso di
potere per la mancata compilazione e poi sostituzione di alcune voci delle
categorie ai fini dell’offerta economica.
Con ulteriore atto estendeva l’impugnazione alla
determinazione dirigenziale n. 1439 in data 28 luglio 2010 di aggiudicazione
definitiva dell’appalto in favore della stessa ATI.
Veniva dedotto il seguente Motivo aggiunto:
1) l’aggiudicataria in violazione del bando ha
sostituito o eliminato le voci di spesa 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell’offerta.
La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei
provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe, n. 952 in data 2 febbraio
2011, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II,
respingeva il ricorso.
2. Avverso la predetta sentenza Cerere immobiliare
appalti (CIA) s.r.l. propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n.
3729/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo
la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo la
declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche Eurostrade 2004
s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di
imprese con Inviolatella costruzioni s.r.l. e Granulati Montefalcone s.r.l.
formulando analoghe conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica
udienza del 24 gennaio 2011.
3. Le questioni di ammissibilità sollevate dalle parti
appellate devono essere superate in quanto l’appello è infondato.
3a. Il fulcro delle argomentazioni dell’appellante si
incentra sull’ammissibilità delle proposte migliorative per l’esecuzione dei
lavori di cui si tratta presentate dall’associazione temporanea di imprese
dichiarata aggiudicataria.
L’appellante sostiene l’inammissibilità di tali
proposte, soprattutto in quanto queste hanno comportato la mancata compilazione
di alcune voci della lista delle lavorazioni.
In tal modo la proposta dell’aggiudicataria si sarebbe
discostato in termini non consentiti dalla richiesta dell’Amministrazione, e la
mancanza delle suddette voci avrebbe reso impossibile la verifica
dell’anomalia.
La tesi non può essere condivisa.
Deve invece essere condivisa l’opinione delle parti
resistenti, le quali osservano che il bando consente la modifica delle voci di
spesa e soprattutto consente varianti nei limiti in cui queste costituiscono
miglioramenti delle modalità esecutive dell’opera, secondo il disposto
dell’art. 90 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, espressamente richiamato
nella normativa di gara.
L’art.90 infatti consente ed anzi impone espressamente
ai partecipanti alle gare d’appalto da aggiudicare sulla base di offerta a prezzi
unitari di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e di
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
Se quindi la stazione appaltante prevede la
presentazione di varianti migliorative, tale impostazione necessariamente
presuppone che i partecipanti intervengano sulla lista delle categorie di
lavori e forniture, eliminandone alcune ed aggiungendone altre, secondo la
propria impostazione progettuale.
Le modifiche così apportate, deve essere ulteriormente
osservato, non incidono sulla valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Il relativo sub procedimento, come correttamente
sottolineato dalla sentenza appellata, ai sensi dell’art. 86, secondo comma,
del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 90, quarto comma, del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, non era, nel caso di specie, necessario, e qualora la
stazione appaltante, in base alla propria discrezionale valutazione, avesse
ritenuto di doverlo esperire il controllo ben poteva, ed anzi doveva, essere
effettuato sulla base della proposta del concorrente, non certo sulla base di
voci ad essa estranee.
E’ bene anche precisare che la prescrizione volta ad
imporre la compilazione di tutte le voci di spesa non può essere intesa nel
senso formalistico proposto dall’appellante.
A voler seguire il ragionamento dell’appellante,
infatti, la compilazione della voce sarebbe necessaria anche quando la variante
proposta comporta l’eliminazione della spesa di cui si tratta per cui, a tutto
voler concedere alla tesi dell’appellante, dovrebbe essere indicata una spesa pari
a zero, evidentemente ininfluente sull’offerta globale.
3b. L’appellante sostiene che le varianti proposte
dall’aggiudicataria non giustificano l’omissione di alcune voci di spesa le
quali, se compilate, avrebbero innalzato l’importo dell’offerta economica.
L’argomentazione è espressa, in verità, in forma
quanto mai confusa e contraddittoria, tanto da renderla di ardua comprensione.
Sembra di capire, comunque, che l’appellante sostenga
che l’Amministrazione non avrebbe chiaramente esplicitato le ragioni per le
quali le varianti di cui si tratta sono state giudicate ammissibili.
In questo senso, la doglianza non può essere condivisa
in quanto l’appellante conosce la normativa di gara e quindi le necessità
dell’Amministrazione, per cui è in grado di articolare, se lo ritiene
opportuno, le argomentazioni volte a contestare la congruità della proposta
dell’aggiudicataria con le medesime.
3c. L’appellante infatti sostiene, in contraddizione
con quanto discusso al punto che precede, che le proposte dell’aggiudicataria
non costituiscono varianti ma vere e proprie alterazioni del progetto
“finalizzate al mero fine di ridurre i costi di esecuzione dell’opera senza
tuttavia comportare la realizzazione della prestazione d’opera richiesta dalla
P.A.” (così testualmente a pag. 15 dell’appello).
La tesi non può essere condivisa.
L’appellante si limita ad elencare le difformità delle
proposte dell’aggiudicataria rispetto alle richieste di base
dell’Amministrazione, affermando che le stesse comportano la radicale
difformità della proposta dal progetto dell’Amministrazione, ma omette
totalmente di motivare la sua affermazione.
Deve invece essere rilevato come la variante comporti
per sua natura una difformità dal progetto di base, e che spetti a chi ne
contesta la validità dimostrare la sua incompatibilità con quest’ultimo.
3d. L’appellante afferma inoltre che la propria
proposta è migliore di quella dichiarata aggiudicataria, e comunque il giudizio
non è adeguatamente motivato.
L’argomentazione non può essere presa in
considerazione nella parte in cui invade il merito dell’azione amministrativa.
Per il resto, deve essere osservato come
l’aggiudicataria, odierna appellata fornisca degli elementi di fatto a
chiarificazione della vicenda riguardo ai quali l’appellante non oppone alcuna
contestazione.
In tale situazione, il voto numerico deve essere
ritenuto sufficiente esplicitazione delle valutazioni della commissione di
gara.
In realtà, le argomentazioni di cui al presente punto
ed a quello che precede appaiono affidate soprattutto alla richiesta di CTU
formulata nelle conclusioni dell’appello, ma tale richiesta non può essere
accolta in quanto la consulenza serve a completare la conoscenza del materiale
probatorio, mentre non può essere utilizzata per costruire delle prove che la
parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio.
Allo stesso modo, non può essere accolta la richiesta
di formulare ordine di esibizione documentale nei confronti
dell’Amministrazione, non essendo stato chiarito in che termini questo possa
integrare delle doglianze “prima facie” prive di fondamento.
In conclusione, rileva il Collegio che non avendo
l’appellante assolto l’onere della prova, le sue argomentazioni, appena
discusse, devono essere disattese.
3d. La mancata comunicazione dell’esito dell’appalto
rileva in ordine ai tempi di proposizione della tutela giurisdizionale, ma come
avviene di norma per tutte le modalità di informazione delle determinazioni
amministrative non inficia la legittimità dell’atto.
4. In conclusione, l’appello deve essere respinto,
essendo risultate infondate le censure dedotte.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello n. 3729/11,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari
del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00
(cinquemila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna
delle controparti costituite (Amministrazione ed aggiudicataria).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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