APPALTI:
"Cicero pro domo sua"
(Cons. St., Sez, V,
sentenza 17 ottobre 2013 n. 5044).
Commento
Una sentenza che dimostra come si sia passati (o si stia passando sempre più) al principio (comunitario) del tempus regit processum dal "classico" tempus regit actum come criterio di valutazione delle sopravvenienze normative (specie nei settori a forte innovazione tecnologica inseriti in controversie ultradecennali!).
Massima
E’ del tutto intuibile il favor legislativo per la massima apertura di impianti dotati di servizi aggiuntivi utili agli automobilisti e quindi, conseguentemente, la P.A. non può non godere della massima discrezionalità nel concedere sospensioni alle aperture in vista di opere di manutenzione oppure di adeguamento alla normativa urbanistica, edilizia oppure, più generalmente, tecnica.
Quindi, nel campo di cui in controversia, appare fuor d’opera un sindacato del tutto restrittivo, come quello operato dalla sentenza di primo grado, circa l’asserita sussistenza di limiti sostanziali alle domande di chiusure temporanee o di proroga delle stesse.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3559 del 2002,
proposto da:
Eni S.p.A. già Agip Petroli S.P.A ., rappresentata e difesa dagli avv. Piero Mancusi, Giovanni Viale, con domicilio eletto presso Piero Mancusi in Roma, corso di Francia 178;
Eni S.p.A. già Agip Petroli S.P.A ., rappresentata e difesa dagli avv. Piero Mancusi, Giovanni Viale, con domicilio eletto presso Piero Mancusi in Roma, corso di Francia 178;
contro
Nardi e Tabellini Sas di Nardi Augusto & C., Time
Out Snc di Graldi Alessandra e Cappellotto Stefano, rappresentate e
difese dagli avv. Fabio A. Roversi Monaco, Antonino Morello, con domicilio
eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;;
nei confronti di
Comune di Medicina;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, BOLOGNA,
Sez. I n. 00401/2002, resa tra le parti, concernente sospensione pubblico
esercizio distribuzione carburanti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Nardi e
Tabellini Sas e di Time Out Snc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio
2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Persico, per
delega dell'Avvocato Mancusi, e Pafundi, per delega dell'Avvocato Morello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Le società Nardi e Tabanelli s.a.s. e Time Out s.n.c.,
la prima titolare e proprietaria dell’impianto Shell di distribuzione
carburanti sito in Medicina, via S. Vitale ovest 377 e la seconda quale
titolare di autorizzazione per pubblico esercizio all’interno del suddetto
distributore censuravano con ricorso davanti al TAR dell’Emilia Romagna, sede
di Bologna, la reintestazione in data 3.7.97 dell’autorizzazione per la
somministrazione di pubblico esercizio già rilasciata nel 1967 a Giuliano Salmi
per presunta violazione dell’art. 7 L. 287/1991 e la sospensione con vari atti
del suddetto esercizio in assenza di comprovate necessità nel periodo intercorrente
dal 3.1.98 al 31.12.99 ed inoltre l’omessa revoca dei suddetti provvedimenti.
Si costituiva in giudizio Agip Petroli, eccependo il
difetto di interesse dei ricorrenti e sostenendo l’infondatezza del ricorso,
che veniva invece accolto con la sentenza n. 401 del 18 aprile 2002.
Con appello in Consiglio di Stato notificato il 17
aprile 2002 Agip Petroli impugnava la sentenza del TAR, sollevando le seguenti
censure:
1.Sull’inconfigurabilità dell’interesse al ricorso di
primo grado. La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione dell’AGIP, ritenendo
la sussistenza della posizione di concorrente di operatore del medesimo settore
e sulla vicinanza degli esercizi, tanto da configurare una distrazione di
clientela. In realtà il TAR non tenuto conto dell’ormai avvenuta
liberalizzazione del settore e quindi della titolarità di un diritto soggettivo
alla gestione di un impianto di distribuzione; ciò impediva il configurarsi della
figura dello sviamento di clientela e della posizione giuridica qualificata e
differenziata in un altro gestore.
2.Sulla tardività del ricorso di primo grado. Il
ricorso di primo grado è stato notificato il 15 novembre 1999, allorché il
rappresentante di Time Out s.n.c. aveva almeno sei mesi prima
preso conoscenza delle sospensioni dell’autorizzazione ed intimato la revoca
della stessa.
3.Erronea applicazione dell’art. 4 L. 287/1991,
dell’art. 24 del codice della strada, dell’art. 1 co. 9 D. Lgs. 32/1998,
dell’art. 9 legge reg. Emilia Romagna e del d.P.R. 407/1994. La sentenza
impugnata afferma poi che le proroghe siano prive di motivazione, sebbene le
ricorrenti non lo avessero contestato. In ogni caso la L. 287/1991 ha stabilito
un’ampia discrezionalità tecnica in capo alla P.A. quanto alle proroghe, che
sono state in realtà ampiamente motivate anche in riferimento alla vigente
legislazione in materia di esercizi commerciali polifunzionali.
4.Erronea applicazione dell’art. 7 L. 287/1991 e 8
T.U.LL.PP.SS. Non vi è stato trasferimento di gestione, ma solo una
reintestazione dell’autorizzazione, dall’origine rilasciata a Salmi Giuliano
quale semplice gestore pro-tempore della titolare Agip, rimasta sempre tale
quest’ultima, ma semplicemente con diverso gestore.
L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso
con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo
grado, sostenendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, mentre
non si è costituito anche in questa fase il Comune di Medicina.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in
decisione.
DIRITTO
L’appello deve essere accolto, data l’assorbente
fondatezza del terzo e del quarto motivo, inerente quest’ultimo la diversa
qualificazione da riconoscersi al passaggio della gestione del distributore
AGIP di Medicina, via S. Vitale ovest 209, tra Salmi Giuliano e l’Agip Petroli.
La sentenza impugnata ha rilevato la necessità di
applicare l’art. 7 L. 287/1991 riguardante il trasferimento della gestione o
della titolarità dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande con la connessa cessione dell’autorizzazione di cui all’art. 3 stesso
testo normativo.
Ma detto art. 7 - allora vigente ed ora abrogato
dall’art. 64 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 - disciplinava il trasferimento della
gestione o della titolarità di un esercizio, mentre nel caso di specie, come è
pacificamente desumibile dalla documentazione versata in atti, il Salmi era
stato autorizzato nel 1967 a gestire la stazione di servizio di titolarità AGIP
nella veste di gestore pro-tempore; quindi, davanti alla cessazione
dell’attività di gestore del Salmi, l’AGIP aveva richiesto al Sindaco di
Medicina la reintestazione dell’autorizzazione alla gestione in presenza del
perdurare sin dal 1967, senza alcuna interruzione, della titolarità
dell’esercizio.
A tal punto è evidente come debba ritenersi corretto
il ragionamento svolto dall'appellante circa la scadenza della precedente
autorizzazione alla gestione con la sostituzione di una nuova autorizzazione
intestata al medesimo titolare, ai sensi dell’art. 49 comma 8 D.M. 4 agosto
1988 n. 375, prescindendo da una futura autorizzazione a nuovo gestore,
permanendo la titolarità sempre in capo all’AGIP, così come avvenuto senza
trasferimento diretto ad altro gestore contraente con la titolare.
Quanto al terzo motivo inerente le proroghe della
licenza per la somministrazione di alimenti e bevande annesse al distributore,
proroghe che sarebbero state ingiustificate secondo i controinteressati e
secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, si deve rilevare la
fondatezza del profilo di censura riguardante l’art.1 comma 9 del D. Lgs.
32/1998, secondo il quale “nell’area di impianto possono essere
commercializzati, previa comunicazione al Comune, (…) nel rispetto delle
vigenti norme in materia sanitaria ed ambientale, altri prodotti, secondo
quanto previsto con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio
dell’Artigianato”; la successiva circolare n. 34461 dello stesso Ministero
richiama il pieno titolo dei soggetti in possesso della tabella riservata ai
titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti in possesso
anche di altra tabella di vendere tutti i prodotti relativi al settore
merceologico corrispondente alla medesima.
E’ del tutto intuibile il favor legislativo
per la massima apertura di impianti dotati di servizi aggiuntivi utili agli
automobilisti e quindi, conseguentemente, la P.A. non può non godere della
massima discrezionalità nel concedere sospensioni alle aperture in vista di
opere di manutenzione oppure di adeguamento alla normativa urbanistica,
edilizia oppure, più generalmente, tecnica. Quindi, nel campo di cui in
controversia, appare fuor d’opera un sindacato del tutto restrittivo, come
quello operato dalla sentenza di primo grado, circa l’asserita sussistenza di
limiti sostanziali alle domande di chiusure temporanee o di proroga delle
stesse.
Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere
accolto con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Sussistono tuttavia le ragioni per compensare tra le
parti le spese di giudizio, vista anche la vetustà della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, respinge il ricorso di
primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei
giorni 7 maggio e 24 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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