GIURISDIZIONE:
riparto in materia societaria
(Cass., Sez. Un.,
sentenza 20 settembre 2013 n. 21588).
Niente di nuovo sotto il solo.
Però le Sezioni Unite rafforzano un orientamento che già si profilava come maggioritario.
Ne guadagna la certezza giuridica.
FF
Massima
1. In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad
oggetto l'attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata
dal legislatore di natura pubblicistica, con la quale un ente pubblico delibera
di costituire una società o di parteciparvi o di procedere ad un atto
modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi
previsti dalla legge, nella vita della stessa.
2. Sono, invece, attribuite alla
giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a
valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole
del diritto commerciale proprie del modello recepito.
3. Ne consegue che
appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed
efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché
all'acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per
cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del
socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa
all'affidamento della gestione del servizio (nella specie, idrico, con
realizzazione anche delle opere infrastrutturali di acquedotto, fognatura e
depurazione).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
[…]
FATTO
Con
ricorso del 10 luglio 2012, la s.p.a. Hydro Catania ha proposto istanza di
regolamento di giurisdizione - nei confronti del Consorzio d'Ambito
Territoriale Ottimale 2 Catania Acque (di seguito:
Consorzio),
della Provincia regionale di Catania, dell'Assemblea e del Consiglio di
amministrazione del Consorzio, della Regione Siciliana e della s.p.a. Servizi
Idrici Etnei-S.I.E. (di seguito:
S.I.E.)
-, in riferimento al giudizio promosso dalla stessa Società ricorrente Hydro
Catania dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania (r.g. n. 3598/2010);
che
resistono, con distinti controricorsi, il Consorzio e la Provincia regionale di
Catania, mentre la Regione Siciliana e la s.p.a. Servizi Idrici Etnei-S.I.E.,
benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti nè hanno svolto attività
difensiva;
che,
in punto di fatto, risulta che:
a)
con decisione 27 ottobre 2006, n. 589, il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana, in riforma della sentenza del T.a.r. Catania 18
aprile 2005, n. 670, su ricorso dei Comuni di Caltagirone, Mazzarone, Mineo,
San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini, annullò la procedura indetta dal
Consorzio per l'affidamento in via diretta del servizio idrico integrato alla
società mista pubblico-privata S.I.E., costituita secondo il modello
prefigurato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 5, lett. b),
(T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali); in particolare, il Consiglio
di giustizia amministrativa annullò: al) la Delib. Consiliare Provincia
regionale Catania 17 agosto 2004, n. 37, con la quale era stata approvata la
costituzione della Società S.I.E., nonchè l'atto costitutivo e lo statuto di
tale Società; a2) le Delib. assemblea del Consorzio 13 settembre 2004, n. 7, 13
settembre 2004, n. 8 e 13 settembre 2004, n. 9, recanti la conferma della
società mista quale modello gestionale del servizio e l'avvio delle procedure
di indizione della gara per la scelta del socio privato di minoranza; a3) le
Delib. 13 gennaio 2005, n. 1 del consiglio di amministrazione del Consorzio e
13 gennaio 2005, n. 2 dell'Assemblea dello stesso Consorzio, recanti
rispettivamente la proposta e la decisione di rinnovare la gara per la scelta
del socio privato di minoranza e l'individuazione delle competenze in ordine
agli adempimenti esecutivi; a4) la Delib. 13 gennaio 2005, n. 2, con la quale
il c.d.a. del Consorzio aveva approvato la nuova gara ed approvato le
determinazioni propedeutiche;
b)
nelle more di tale giudizio, il socio di minoranza della S.I.E. fu individuato
nel raggruppamento temporaneo di imprese facente capo alla s.p.a. ACOSET, alla
quale succedette, secondo le previsioni del bando, la s.p.a. Hydro Catania;
c)
a seguito di detto annullamento disposto con la menzionata decisione n. 589 del
2006, in data 30 dicembre 2006, fu stipulato - tra i Comuni di Caltagirone,
Mazzarone, Mineo, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini, il Consorzio, la
S.I.E. e l'ACOSET - un accordo, definito transattivo, con il quale le parti,
riconosciuta la specificità del comprensorio con le connesse esigenze di
rappresentanza e di tutela degli interessi della collettività di riferimento,
si impegnarono a modificare la composizione degli organi amministrativi del
Consorzio ed a rinnovare gli organi della S.I.E. nonchè alcune norme
statutarie, convenendo altresì che, con l'adempimento degli obblighi assunti,
sarebbero cessate le ragioni del contendere, con conseguente rinuncia agli
effetti della più volte citata decisione del Consiglio di giustizia
amministrativa n. 589 del 2006;
d)
il Comune di Acireale, socio del Consorzio, impugnò tale accordo - e gli atti
successivi ad esso strettamente collegati - dinanzi al T.a.r. di Catania che,
con sentenza 11 dicembre 2009, n. 2093, ritenuto l'accordo medesimo
riconducibile agli accordi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11,
annullò l'accordo medesimo ai sensi della stessa L. n. 241 del 1990, art.
21-septies;
e)
avverso tale sentenza proposero appello la ACOSET, la s.p.a. Hydro Catania -
costituita dai componenti del raggruppamento ACOSET ai fini della partecipazione
come socio privato della S.I.E. - e la S.I.E. dinanzi al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza 28 luglio 2011, n.
526, respinse gli appelli;
f)
la S.I.E. e l'ACOSET, deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo a conoscere la validità e l'efficacia dell'accordo del 30
dicembre 2006, impugnarono tale sentenza del Consiglio di giustizia
amministrativa dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la
sentenza n. 12607/2012 del 20 luglio 2012, dichiararono la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo a conoscere dette validità ed efficacia;
g)
pendenti gli appelli avverso la predetta sentenza del Ta.r. di Catania n. 2093
del 2009, l'assemblea del Consorzio, con Delib. 22 novembre 2010, n. 8 - nel
condividere e fare propria la proposta del c.d.a. n. 21 del 9 agosto 2010, e
nel prendere atto: 1) della nullità dell'accordo del 30 dicembre 2006,
dichiarata dal T.a.r. di Catania con la sentenza n. 2093 del 2009; 2) della intervenuta
caducazione automatica, per effetto della sentenza del Consiglio di giustizia
amministrativa n. 589 del 2006, degli atti amministrativi e negoziali adottati
o conclusi "a valle" dei provvedimenti annullati da tale sentenza; 3)
dell'invalidità della convenzione di gestione stipulata con la S.I.E. in data
24 dicembre 2005 e, conseguentemente, dello scioglimento del rapporto in essere
con tale Società, non avente più titolo per l'esecuzione dei lavori e per la
gestione del servizio idrico integrato per conto del Consorzio; 4) della
caducazione degli atti di acquisizione delle singole gestioni mediante le quali
la S.I.E. aveva acquisito il servizio relativamente ai singoli Comuni
interessati -, diede mandato al c.d.a. di concordare con tali Comuni tutti gli
opportuni provvedimenti per assicurare la continuità del servizio e di
formulare una proposta sulla scelta della forma di gestione e delle relative
procedure di affidamento;
h)
tali deliberazioni consortili furono impugnate dinanzi al T.a.r.
di
Catania dalla s.p.a. S.I.E. (r.g. n. 3538/10) e dalla s.p.a. Hydro Catania -
r.g. n. 3598/10: giudizio a quo -, la quale ultima inoltre, con motivi
aggiunti, impugnò anche le deliberazioni del c.d.a. del Consorzio n. 21 del 31
ottobre 2011 e nn. 7 e 8 in pari data dell'assemblea del Consorzio, recanti
ulteriori decisioni finalizzate a dar corso a nuove forme di gestione del
servizio idrico integrato;
i)
che nell'atto introduttivo di tale giudizio promosso dinanzi al Giudice
amministrativo - r.g. n. 3598/10: giudizio a quo - l'odierna Società ricorrente
Hydro Catania - "sul presupposto della piena e completa permanenza di
tutti gli effetti della procedura di selezione del socio privato della S.I.E.,
della conseguente aggiudicazione ed infine della convenzione di affidamento del
servizio idrico integrato, con i correlati negozi di cessione delle azioni, di
prestazioni accessorie alla partecipazione azionaria e di intese
parasociali", atti questi che "non sono stati mai annullati, nè sono
stati mai neppure impugnati" - ha chiesto: in via principale, affermarsi
l'obbligo del Consorzio di provvedere: 1) alla consegna alla S.I.E. delle
gestioni comunali oggetto della concessione di gestione del servizio idrico
integrato; 2) alla rideterminazione del periodo concessorio e del piano
economico-finanziario, nonchè al suo conseguente riequilibrio; 3)
"all'osservanza, infine e comunque, di tutti gli ulteriori obblighi
derivanti dalla procedura di gara, dalla conseguente aggiudicazione, dalla
cessione delle azioni con le connesse obbligazioni accessorie e dalla
convenzione di affidamento del servizio idrico"; d) al risarcimento del
"danno da ritardo" patito dalla Società; in via subordinata,
dichiararsi la risoluzione dei negozi e contratti intervenuti tra le parti per
i gravi inadempimenti posti in essere dal Consorzio, con conseguente
risarcimento del "danno integrale";
che
la ricorrente chiede che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino
il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale per la
Regione Siciliana, sezione staccata di Catania a conoscere le n predette
domande, e che cognizione delle stesse è riservata invece al Giudice ordinario;
che
la sola ricorrente s.p.a. Hydro Catania ha depositato memoria;
che
il Procuratore generale ha concluso, chiedendo l'affermazione della
giurisdizione del Giudice ordinario.
DIRITTO
La
ricorrente sostiene che la invocata giurisdizione del Giudice ordinario si
giustifica sui decisivi rilievi della piena e completa permanenza di tutti gli
effetti della procedura di selezione del socio privato della S.I.E., della
conseguente aggiudicazione ed infine della convenzione di affidamento del
servizio idrico integrato, con i correlati negozi di cessione delle azioni, di
prestazioni accessorie alla partecipazione azionaria e di intese parasociali,
atti che non sono stati mai annullati, nè sono stati mai neppure impugnati,
nonchè del petitum sostanziale azionato dinanzi al Giudice amministrativo,
consistente nella affermata, perdurante validità ed efficacia, in mancanza di
una pronuncia giurisdizionale che l'abbia invece negata, di tutti gli atti
"a valle" degli atti amministrativi investiti dalla decisione di
annullamento del Consiglio di giustizia amministrativa n. 589 del 2006;
che
entrambi i controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per
regolamento di giurisdizione, in quanto sulla giurisdizione del Giudice
amministrativo a conoscere la controversia si è formato il giudicato in forza
delle menzionate sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa n. 526 del
2011 e delle sezioni unite di questa Corte n. 12607 del 2012;
che
il ricorso merita accoglimento, nei sensi e nei limiti di cui alle
considerazioni che seguono, distinguendo tra questioni attribuite alla
giurisdizione del Giudice ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione del
Giudice amministrativo;
che,
innanzitutto, deve rilevarsi che la menzionata sentenza di annullamento del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 589 del 2006
ha riguardato la scelta della società "mista pubblico-privata", di
cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113, comma 5, lett. b), quale modello di
gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Catania e l'indizione
della procedura di gara per l'individuazione del socio di minoranza della
s.p.a. S.I.E., società questa medio tempore costituita secondo detto modello in
base alla annullata Delib. consiliare Provincia regionale di Catania17 agosto
2004, n. 37, con la quale era stata appunto approvata la costituzione della
Società S.I.E., nonchè l'atto costitutivo e lo statuto della stessa (cfr.,
supra, Ritenuto in fatto, lettera a);
che
deve altresì rilevarsi che la menzionata sentenza di queste sezioni unite n.
12607 del 2012 è del tutto irrilevante rispetto alla risoluzione del proposto
regolamento di giurisdizione: infatti - mentre con tale sentenza, queste
sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a
conoscere la validità e l'efficacia dell'accordo in data 30 dicembre 2006, stipulato
tra i Comuni di Caltagirone, Mazzarone, Mineo, San Michele di Ganzaria, Scordia
e Vizzini, il Consorzio, la S.I.E. e l'ACOSET, annullato dalla citata sentenza
del T.a.r. di Catania n. 2093 dell'11 dicembre 2009, confermata dal Consiglio
di Stato con la menzionata sentenza n. 526 del 2011 (cfr., supra, Ritenuto in
fatto, lettere da e ad f) -, il regolamento di giurisdizione in esame ha ad
oggetto le su riportate domande dalla s.p.a. Hydro Catania, proposte in sede di
impugnazione dinanzi al T.a.r. di Catania della deliberazione n. 8 del 22
novembre 2010 del Consorzio (cfr., supra, Ritenuto in fatto, lettere da g ad
i), domande formulate - come già rilevato -, "sul presupposto della piena
e completa permanenza di tutti gli effetti della procedura di selezione del
socio privato della S.I.E., della conseguente aggiudicazione ed infine della
convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, con i correlati
negozi di cessione delle azioni, di prestazioni accessorie alla partecipazione
azionaria e di intese parasociali", atti questi che "non sono stati
mai annullati, nè sono stati mai neppure impugnati";
che
dal tenore di dette domande della s.p.a. Hydro Catania si evince
inequivocabilmente, secondo il criterio del petitum sostanziale, che esse
comprendono anche la questione della perdurante validità ed efficacia - in
mancanza di una pronuncia che ne abbia accertato la "caducazione" -
degli atti cosiddetti "a valle" della annullata procedura e che tale
questione costituisce un antecedente logico- giuridico indispensabile per
affermare che il Consorzio resta tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi
derivanti dalla procedura di gara;
che
la Società ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio a quo, fa
riferimento, in particolare: 1) agli atti concernenti la procedura di selezione
del socio privato della S.I.E. nonchè alla conseguente aggiudicazione, avvenute
nelle more dell'annullamento di cui alla sentenza del C.G.A. n. 589 del 2006
(cfr., supra, Ritenuto in fatto, lettere da al ad a4); 2) agli atti - di
carattere societario - concernenti l'acquisizione, da parte del socio
minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della S.I.E (cfr., supra,
Ritenuto in fatto, lettera b); 3) alla convenzione in data 24 dicembre 2005,
stipulata dal Consorzio e dalla S.I.E., concernente l'affidamento della
gestione del servizio idrico integrato e comprensiva della realizzazione delle
opere infra struttura li di acquedotto, fognatura e depurazione;
che
le questioni concernenti la validità e l'efficacia degli atti di cui sub 2)
sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario, quelle concernenti
gli atti di cui sub 1) e suo 3) sono attribuite alla giurisdizione del Giudice
amministrativo;
che
deve essere sottolineato, in particolare, che l'accertamento circa la mancata
caducazione degli atti cosiddetti "a valle" della annullata procedura
- che individuò nella società "mista pubblico- privato" il modulo
gestionale del servizio idrico integrato - presuppone, a sua volta -
trattandosi appunto di presupposto che sorregge e giustifica l'intera
"catena" degli atti negoziali e procedimentali "a valle" -
la verifica della stessa validità ed efficacia della costituzione della Società
S.I.E. e degli atti negoziali conseguenti;
che
il giudizio avente ad oggetto una verifica siffatta è indubbiamente attribuito
alla cognizione del Giudice ordinario;
che,
infatti, queste sezioni unite hanno affermato che, in tema di riparto di
giurisdizione, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale prodromica alla
vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con
cui un ente pubblico delibera di costituire una società (provvedendo anche alla
scelta del socio) o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o
estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla
legge, nella vita della stessa, mentre sono attribuite alla giurisdizione
ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della
scelta di fondo di utilizzo del modello societario, le quali restano
interamente soggette alle regole del diritto commerciale proprie del modello
recepito, dal contratto di costituzione della società, alla successiva attività
della compagine societaria partecipata con cui l'ente esercita, dal punto di
vista soggettivo e oggettivo, le facoltà proprie del socio (azionista), fino al
suo scioglimento, con la conseguenza che, nell'ambito di quest'ultima categoria
rientrano le controversie volte ad accertare l'intero spettro delle patologie e
inefficacie negoziali, siano esse inerenti alla struttura del contratto
sociale, siano estranee e/o alla stessa sopravvenute e derivanti da
irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti
le fattispecie sia di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica
(o di vizi che ne affliggono singoli atti), sia di successiva mancanza legale
provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ivi compresi i
profili di illegittimità degli atti consequenziali compiuti dalla società già
istituita, i quali costituiscono espressione non di potestà amministrativa,
bensì del sistema dell'invalidità- inefficacia del contratto sociale che
postula una verifica, da parte del giudice ordinario, di conformità alla
normativa positiva delle regole in base alle quali l'atto negoziale è sorto
ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipici (cfr. la sentenza n. 30167
del 2011; cfr. anche le ordinanze nn. 5446 del 2012, 12110, 12901 e 15121 del
2013);
che,
in base a tale principio, la verifica della stessa validità ed efficacia della
costituzione della Società S.I.E. e degli atti negoziali conseguenti - di
carattere societario - concernenti, tra l'altro, l'acquisizione, da parte del
socio minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della S.I.E. è
attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario;
che,
invece, la controversia avente ad oggetto la procedura di selezione del socio
privato della S.I.E. nonchè alla conseguente aggiudicazione (cfr., supra, sub
1), avvenute nelle more dell'annullamento di cui alla sentenza del C.G.A. n.
589 del 2006, è attribuita alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
che,
al riguardo, può richiamarsi l'orientamento di queste sezioni unite, espresso
in analoga fattispecie, secondo cui la controversia riguardante l'impugnazione
del verbale di aggiudicazione di una gara indetta da una società a capitale
interamente pubblico per la sottoscrizione di un aumento di capitale
finalizzato ad individuare un socio di minoranza di una società controllata,
già divenuta affidataria di servizio pubblico di trasporto locale a seguito di
procedura di evidenza pubblica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244 (nel
testo sostituito dal codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n.
104 del 2010), mentre le controversie attinenti alla successiva attività della
compagine sociale, interamente soggetta alle regole del diritto commerciale,
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. la sentenza n. 16856
del 2011; cfr. anche l'ordinanza n. 29107 del 2011);
che,
infine, relativamente alla convenzione in data 24 dicembre 2005, stipulata dal
Consorzio e dalla S.I.E., concernente l'affidamento della gestione del servizio
idrico integrato e comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali
di acquedotto, fognatura e depurazione si pone la questione dell'eventuale
inquadramento di tale convenzione tra gli accordi fra pubbliche amministrazioni
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, di cui alla citata L. n. 241 del 1990, art. 15, commi 1 e 2 ("1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi
2 e 3"), con conseguente applicabilità dell'art. 133, comma 1, lett. a),
n. 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui "1. Sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo
ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: ... 2) formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di
provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche
amministrazioni";
che,
conclusivamente, deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario
- quanto alle questioni della validità ed efficacia della costituzione della
Società S.I.E. (questione pregiudiziale) e degli atti negoziali conseguenti, di
carattere societario, concernenti, tra l'altro, l'acquisizione, da parte del
socio minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della S.I.E - e del
Giudice amministrativo - quanto alla controversia avente ad oggetto la
procedura di selezione del socio privato della S.I.E. nonchè la conseguente
aggiudicazione, avvenute nelle more dell'annullamento di cui alla sentenza del
C.G.A. n. 589 del 2006, nonchè alla controversia avente ad oggetto la
convenzione in data 24 dicembre 2005, stipulata dal Consorzio e dalla S.I.E.,
concernente l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e
comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali di acquedotto,
fognatura e depurazione;
che
la indubbia, notevole complessità del thema decidendum giustifica pienamente la
compensazione per intero tra le parti della presente fase del giudizio.
Dichiara
la giurisdizione del Giudice ordinario e del Giudice amministrativo, nei sensi
e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa
le spese.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 26
marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013
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