domenica 3 novembre 2013

DIRITTO COSTITUZIONALE : la Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca (primi 3 articoli).


DIRITTO COSTITUZIONALE :
 la Legge fondamentale 
della Repubblica Federale Tedesca 
(primi 3 articoli).



PREAMBOLO

Cosciente della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace del mondo in qualità di membro di eguale diritti in un’Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa Legge fondamentale.
I tedeschi nei Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein e Thüringen hanno conseguito l’unità e la libertà della Germania con una libera autodeterminazione.
La presente Legge fondamentale è perciò valida per l’intero popolo tedesco.

I. I DIRITTI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 [Protezione della dignità umana]
(1) La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.
(2) Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.
(3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili.

ARTICOLO 2 [Diritti di libertà]
(1) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l’ordinamento costituzionale o la legge morale.
(2) Ognuno ha diritto alla vita e all’integrità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Solo la legge può limitare
questi diritti.

ARTICOLO 3 [Uguaglianza davanti alla legge]
(1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.
(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l’eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.
(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap

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