TRIBUTARIO:
il c.d. "sgravio" della cartella esattoriale non basta: occorre anche l'annullamento in autotutela
dell'avviso di liquidazione
(Cass. Civ., Sez. Trib.,
ordinanza 4 novembre 2013 n. 24738).
Questa è di oggi...
Massima
1. Occorre operare una distinzione tra atti esecutivi presupponenti ed atti presupposti tributari (che costituiscono una "specie" dellal categoria "provvedimenti amministrativi").
2. Consegue che il c.d. "sgravio" della cartella di pagamento disposto dal fisco in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente - atto che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione - non produce, sic et simpliciter, alcun effetto sull'avviso di liquidazione, dal momento che tale atto prodromico deve essere annullato in autotutela affinché il contribuente non sia più sottoposto alla pretesa impositiva "tout court".
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