GIURISDIZIONE:
riparto in materia di accreditamento
delle strutture sanitarie da parte della Regione
(T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III "quater",
sentenza 11 novembre 2013 n. 9547)
1. L’utilizzo di posti letto che la Regione accredita in via provvisoria tramite gli accordi disciplinati dall'art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992, implica la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
In assenza del predetto atto di accreditamente, trattandosi di contratto di natura privatistica, il giudice naturale competente a conoscere le controversie insorte sul rapporto sorto a seguito della sua stipula – e quindi anche sulla disdetta data da una delle due parti del rapporto – è il Giudice ordinario.
2. Più in particolare: l’art. 8 quinquies del citato decreto disciplina lo strumento dell’accordo che deve essere sottoscritto dalla struttura privata perché questa possa erogare prestazioni in regime di accreditamento. In altri termini, l’attività contrattuale si pone a valle della fase autoritativa di programmazione che compete alla Regione, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi (Cons. St., A.P., 12 aprile 2013, n. 3).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 9269/07,
proposto dalla Giunone s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, quale titolare della Casa di Cura Villa Fulvia, rappresentata e difesa
dall’avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, via Principessa
Clotilde n. 2 è elettivamente domiciliata,
contro
l’A.U.S.L. Rm/B, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Chiola presso il cui
studio in Roma, via della Camilluccia n. 785, è elettivamente domiciliata,
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Direttore Generale
della A.U.S.L. Rm/B n. 26590 del 7 agosto 2007, con il quale è stata disposta
la disdetta della convenzione in essere con la casa di Cura Villa Fulvia,
stipulata il 19 febbraio 2004 ed avente ad oggetto l’utilizzo, da parte
dell’Azienda sanitaria, di 50 posti letto da destinare alla riabilitazione
cardio respiratoria di pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere Sandro
Pertini e Policlinico Casilino; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso
e/o conseguenziale, con particolare riferimento alle note nn. 5591 del 17
febbraio 2006 e 5701 del 21 febbraio 2006 della Direzione Generale,
limitatamente al punto in cui si afferma la volontà dell’A.U.S.L. di porre fine
al rapporto convenzionale in oggetto.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
A.U.S.L. Rm/B;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa
costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2013 il
Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in
causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto
segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2007 e
depositato il successivo 7 novembre la Giunone s.r.l., titolare della Casa di
Cura Villa Fulvia con sede in Roma, ha impugnato il provvedimento adottato dal
Direttore Generale della A.U.S.L. Rm/B n. 26590 del 7 agosto 2007, con il quale
è stata disposta la disdetta della convenzione in essere con la suddetta Casa
di Cura, stipulata il 19 febbraio 2004 ed avente ad oggetto l’utilizzo, da
parte dell’Azienda sanitaria, di 50 posti letto da destinare alla riabilitazione
cardio respiratoria di pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere Sandro
Pertini e Policlinico Casilino.
Espone, in fatto, che la Casa di Cura Villa Fulvia è
una struttura monospecialistica operante nel settore della riabilitazione dal
1975, originariamente in convenzione con enti mutualistici ed U.S.L., oggi in
regime di accreditamento provvisorio con il S.S.N. . Il presidio fornisce
diversi livelli di assistenza; prevalente è quello della riabilitazione
post-acuzie cod. 56.
Nel 1997 ha ottenuto l’autorizzazione della Regione
Lazio con D.G.R. n. 2395/1997 per l’erogazione di prestazioni socio – sanitarie
di riabilitazione per complessivi 250 posti, dei quali 200 già oggetto dal 1994
di accreditamento provvisorio. Gli altri 50 posti, pur non essendo stati
accreditati, erano stati tuttavia utilizzati di fatto dalla A.U.S.L. Rm/B in
quanto le strutture ospedaliere di quest’ultima erano risultate insufficienti a
soddisfare la reale domanda dell’utenza che necessitava di prestazioni
sanitarie di riabilitazione. Proprio per questa ragione con delibera n. 197 del
19 febbraio 2004 il Direttore generale della A.S.L. Rm/B, preso atto
dell’impossibilità dell’Azienda di soddisfare la reale domanda di prestazioni
sanitarie di riabilitazione, aveva deciso di stipulare con la società
ricorrente una convenzione, per la durata di due anni, che prevedeva l’utilizzo
dei 50 posti letto di riabilitazione di cui 20 per la riabilitazione
cardiochirurgia e 17 per la riabilitazione respiratoria. L’accordo era stato
sottoscritto tra le parti il 19 febbraio 2004. In virtù di tale accordo
l’Azienda sanitaria, nelle more dell’accreditamento definitivo, aveva
instaurato un rapporto convenzionale con la Casa di Cura Villa Fulvia, che si
impegnava a riservare l’uso di 50 posti letto per i pazienti provenienti da
strutture della A.U.S.L. Rm/B. All’art. 9 dell’accordo si prevedeva che la
convenzione doveva intendersi tacitamente rinnovata, in mancanza di espressa
disdetta entro 6 mesi dalla scadenza e comunque fino a che fossero state
concluse le procedure per l’accreditamento definitivo. In data 21 febbraio 2006
il nuovo Direttore generale della A.U.S.L. Rm/B ha disposto la disdetta della
Convenzione. Peraltro la Convenzione, prorogata tacitamente, non avrebbe potuto
cessare alla data indicata del 19 febbraio 1997 ed il rapporto è quindi
proseguito. Con l’impugnato provvedimento n. 26590 del 7 agosto 2007, però, lo
stesso Direttore Generale ha reiterato la disdetta a decorrere dal 19 febbraio
2008.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è
insorta deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione artt. 1, l. n. 421
del 1992 e 8 e ss., d.lgs. n. 502 del 1992 – Violazione artt. 44, l. n. 833 del
1978 – Violazione l. reg. Lazio n. 4 del 2003 – Violazione art. 3, l. n. 241
del 1990 – Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei
fatti – Manifesta illogicità, contraddittorietà con precedenti delibere della
stessa A.S.L. - Sviamento di potere – Violazione dei principi in materia di
autotutela.
La disdetta, in quanto atto autoritativo, doveva
essere congruamente motivata in ordine alle ragioni di opportunità che la
rendevano necessaria. E’ quindi insufficiente il mero richiamo alla prossima
scadenza del termine biennale di durata del’accordo, tenuto anche conto che si
tratta di un termine minimo e non massimo.
b) Violazione art. 1, l. n. 412 del 1991 – Violazione
artt. 44, l. n. 833 del 1978 e 8 ss., d.lgs. n. 502 del 1992 – Violazione l. n.
724 del 1994 – Violazione l. reg. Lazio n. 4 del 2003 – Violazione del
provvedimento n. 2648 del 2006 – Violazione l. reg. Lazio n. 4 del 2006 –
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Illogicità – Sviamento.
La convenzione stipulata con l’A.U.S.L. Rm/B si
connota come atto di accreditamento provvisorio, con la conseguenza che la
disdetta poteva essere data solo in presenza dei presupposti previsti dalla
legge per porre fine all’accreditamento, e quindi solo nell’ipotesi in cui
l’Azienda sanitaria avesse riscontrato il venire meno delle condizioni esternate
nella precedente delibera n. 197 del 2004, e cioè ovviare alle necessità
assistenziali della propria utenza in riferimento alla specifica attività di
riabilitazione dei pazienti provenienti dall’Ospedale Pertini e dal Policlinico
Casilino.
c) Violazione art. 7, l. n. 241 del 1990.
La disdetta avrebbe dovuto essere preceduta dalla
comunicazione di avvio del procedimento.
d) Difetto di motivazione sotto altro profilo -
Violazione dei principi sottesi all’esercizio del potere di autotutela.
Il provvedimento che ha disposto la disdetta è carente
della comparazione tra l’interesse pubblico all’adozione di tale atto e
l’interesse privato della struttura ricorrente.
3. Si è costituita in giudizio la A.U.S.L. Rm/B, che
ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ne ha sostenuto
l’infondatezza.
4. Con ordinanza n. 5736 del 13 dicembre 2007
(confermata dalla sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 403 del 25
gennaio 2008) è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
5. All’udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito,
sollevata dall’A.U.S.L. Rm/B resistente sul rilievo che gli accordi ex art. 8
quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai quali sussiste la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono solo quelli stipulati
dalla struttura privata con la Regione, con la conseguenza che un accordo
stipulato dalla prima con l’Azienda sanitaria locale ha natura di contratto di
diritto privato.
L’esame di tale questione assume carattere prioritario
rispetto ad ogni altro profilo in rito, ivi compresa la possibile tardività del
ricorso per non essere state tempestivamente impugnate le note nn. 5591 del 17
febbraio 2006 e 5701 del 21 febbraio 2006 della Direzione Generale,
limitatamente al punto in cui si afferma la volontà dell’A.U.S.L. di cessare il
rapporto convenzionale in atto, note gravate solo con il ricorso in esame. Il
difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di
verificare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito
(Cons.St., VI Sez., 30 gennaio 2009 n. 519; V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).
Rileva peraltro il Collegio che l’esame della
fondatezza dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente postula
necessariamente alcune brevi precisazioni in ordine alla vicenda contenziosa e
chiarimenti in punto di fatto, avvalendosi di dati tratti dalla stessa
Convenzione stipulata da Giunone s.r.l. e A.U.S.L. Rm/B il 19 febbraio 2004.
Sulla correttezza di questi dati non c’è motivo di dubitare essendo stata la
Convenzione sottoscritta dalla stessa ricorrente.
La Giunone s.r.l. è titolare della Casa di Cura Villa
Fulvia con sede in Roma. La Casa di Cura è stata autorizzata, con delibera n.
2395 del 1997 dalla Regione Lazio, all’esercizio della propria attività
sanitaria per 250 posti letto, articolati in tre raggruppamenti con 10 unità di
degenza. Di questi 250 posti letto, solo 200 sono in regime di accreditamento
provvisorio (pag. 1 della Convenzione). Ricorrente è il richiamo nella stessa
Convenzione alla circostanza che i 50 posti letto non hanno formato oggetto di
accreditamento provvisorio da parte della Regione. Si dice, ad esempio, che non
è nuovo l’utilizzo, da parte della Azienda sanitaria, di posti letto di
riabilitazione della Casa di Cura Villa Fulvia che, “ancorché autorizzati dalla
Regione Lazio non hanno ancora formato oggetto di accreditamento” (pag. 1). Si
aggiunge che la Regione Lazio è a conoscenza dell’utilizzo di posti letto
presso la Casa di Cura Villa Fulvia “non accreditati” e che la stessa Regione
ha manifestato l’intenzione di valutare la richiesta di accreditamento (pag.
2). Infine, nell’art. 2 della Convezione si prevede l’impegno della ricorrente
a mettere a disposizione della A.U.S.L. i 50 posti letto autorizzati ma “non
ancora accreditati”.
E’ dunque indubbio che i 50 posti oggetto della
Convezione non sono stati mai in regime di accreditamento provvisorio.
Inconferente è quindi il richiamo operato nella stessa Convenzione,
all’accreditamento definitivo, da intendersi certamente riferito ai 200 posti
in regime di accreditamento in via provvisoria e salva comunque la possibilità,
in quella sede di riesaminare, la situazione della struttura nel suo complesso.
Corollario obbligato di tale premessa è che l’utilizzo
dei posti letto mediante contratto stipulato tra le parti interessate non può
essere avvenuto ai sensi dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992. Tale
norma, infatti, disciplina lo strumento dell’accordo che deve essere
sottoscritto dalla struttura privata perché questa possa erogare prestazioni in
regime di accreditamento. In altri termini, l’attività contrattuale si pone a
valle della fase autoritativa di programmazione che compete alla Regione, la
quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa
sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di
istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva
contrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi (Cons. St., A.P.,
12 aprile 2013, n. 3).
Dunque l’accreditamento di prestazioni erogate da
strutture private presuppone un iter che investe la Regione il quale, nel caso
in esame, per stessa ammissione delle parti contraenti, è mancato. Non rileva
infatti chi può o deve firmare la Convenzione, se solo la Regione o anche (o
solo) l’Azienda sanitaria: certo è che l’accreditamento di una struttura
privata deve essere previamente stabilito dalla Regione con un proprio atto
autoritativo che certamente non è mai intervenuto relativamente ai 50 posti
letto di cui è causa. Come chiarito da un recente arresto del Consiglio di
Stato (Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5056), anche nell’ambito di un rapporto
già esistente ed avente ad oggetto la medesima branca è pur sempre necessario
un atto regionale che ammetta il privato ad erogare le nuove e ulteriori
prestazioni.
In conclusione, a prescindere dalla possibilità o meno
dell’Azienda sanitaria di sottoscrivere contratti con strutture private, per
giunta scelte intuitu personae, per l’erogazione di prestazioni sanitarie –
questione che non spetta in questa sede verificare – certo è che la Convenzione
sottoscritta il 19 febbraio 2004 tra la A.U.S.L. Rm/E e la Giunone s.r.l. per
l’utilizzo di posti letto che la Regione non ha mai accreditato in via
provvisoria, non rientra tra gli accordi disciplinati dal citato art. 8
quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992, in relazione ai quali, solo, sussiste la
giurisdizione esclusiva di questo giudice. Ne consegue che trattandosi di
contratto di natura privatistica il giudice naturale competente a conoscere le
controversie insorte sul rapporto sorto a seguito della sua stipula – e quindi
anche sulla disdetta data da una delle due parti del rapporto – è il giudice
ordinario.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla
cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può
essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene
l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo
può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari
del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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