PROCESSO & CONCORSI PUBBLICI:
l'improcedibilità
da collegamento processuale
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 18 novembre 2013 n. 5459).
Sentenza storica sull'improcedibilità da collegamento processuale...
Altissimi livelli (è stata depositata poi tre giorni fa).
FF
Massima
1. Per costante quanto condivisibile giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile Cons. St., Sez. IV, sent. n. 01994/2012).
Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto in luce che (Cons. Stato Sez. VI Sent., n. 209/08 ) "costituisce preciso obbligo dell'Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti a suo tempo non nominati e divenuti nominabili successivamente a causa dell'intervenuto depennamento e revoca. Pertanto, l'Amministrazione, nel procedere al dovuto scorrimento, non può prescindere dalla situazione che emerge dalla graduatoria in relazione agli aspiranti che precedono il soggetto che è stato l'unico, a suo tempo, a contestare la graduatoria stessa in sede giurisdizionale. Infatti, nell'ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che è atto amministrativo inscindibile, il giudicato relativo a tale atto inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione; e ciò a maggior ragione qualora siano stati contestati criteri e valutazioni attinenti la formazione della graduatoria medesima.”.
2. Lo specifico principio finora esposto, si inquadra armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, sent. n. 2350/12 ) “la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".
3. Alla stregua dei superiori, condivisibili principi, i riuniti appelli devono essere dichiarati improcedibili, atteso che l’amministrazione impugnante non ha più alcun interesse alla loro decisione, posto che gli atti originariamente gravati in primo grado avevano certamente natura inscindibile; essi sono stati annullati per motivi identici a quelli contenuti nei mezzi di primo grado in ordine ai quali sono state rese le impugnate decisione.
Dalla inscindibilità degli atti gravati discende che l’annullamento regiudicato pronunciato dal Tar riveste portata erga omnes, di guisa che nessun effetto utile potrebbe sortire per l’Amministrazione l’eventuale accoglimento degli odierni appelli che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili, come del resto deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso in esame.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2012,
proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
[...]
sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2012,
proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
[...]
sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2012,
proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
[...]
nei confronti di
[...]
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2013,
proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
[...]
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2013,
proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
[...]
per la riforma
quanto al ricorso n. 2423 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n.
10224/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE
DI MERITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER COMPLESSIVI 26 POSTI PER LA
PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA A.
quanto al ricorso n. 2426 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n.
10223/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE
DI MERITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER COMPLESSIVI 26 POSTI PER LA
PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA A.
quanto al ricorso n. 3393 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n.
10208/2011, del 27 dicembre 2011, notificata il 15 febbraio 2012, resa inter
partes, con cui in accoglimento del ricorso n. 2091/2011, è stata annullata la
graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione verticale
dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A) per
complessivi ventisei posti, e il presupposto verbale n. 1 della commissione
esaminatrice nella parte in cui è stato fissato punteggio minimo per la prova
teorico-pratica
quanto al ricorso n. 1538 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n.
08970/2012, resa tra le parti concernente procedura di selezione per
complessivi 26 posti per la progressione verticale dalla categoria b al
parametro retributivo iniziale del profilo corrispondente alla categoria a
quanto al ricorso n. 1574 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n.
09105/2012, resa tra le partii concernente procedura di selezione per la
progressione verticale dalla categoria B alla categoria A.
[...]
FATTO
Con le sentenze in epigrafe impugnate il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha accolto i ricorsi
rispettivamente proposti dalle odierne parti appellate volti ad ottenere
l'annullamento del decreto emesso in data 13 novembre 2010 dal Segretario
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stata
approvata la graduatoria finale di merito e sono stati dichiarati i vincitori
della procedura di selezione, per complessivi 26 posti, per la progressione
verticale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale del profilo
corrispondente della categoria A, riservato al personale in servizio
appartenente all’attuale categoria B, procedura di selezione indetta il 1°
settembre 2010 con decreto del Segretario Generale, nonché di ogni altro atto
connesso, presupposto e consequenziale.
Erano state proposte articolate censure di violazione
di legge ed eccesso di potere.
Il primo giudice ha esaminato, in ciascuna delle
singole cause suindicate le censure dedotte e le ha accolte alla stregua del
seguente ordito motivazionale (identico per tutte le gravate sentenze).
Ha preliminarmente proceduto alla ricognizione della
disciplina di fonte negoziale facendo presente che la selezione in ordine alla
quale si controverteva si poneva in attuazione degli articoli 22, 23 e 24 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sottoscritto il 17 maggio 2004, così come integrato
dall’art. 12, commi 1 e 2, del CCNL del 31 luglio 2009, nonché dall’art.5 del
Contratto Collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 10 novembre 2009,
ulteriormente integrato dall’Accordo del 27 luglio 2010 (cfr. le premesse,
nonché l’art. 1 del bando di concorso).
Ciò doveva comportare, ad avviso del Tar, che
l’interpretazione della “lex specialis” dovesse risultare coerente con la
volontà quale scaturente dall’esame degli Accordi succedutisi nel tempo.
Ha in proposito richiamato il tenore degli artt.
dell’art. 22 23 e 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato il
17 maggio 2004 ed ha fatto presente che con l’Accordo sottoscritto il 31 luglio
2009, tra le stesse Parti, era stato aggiunto un ulteriore comma all’art. 23 del
CCNL del 17 maggio 2004, ivi specificandosi che “le progressioni di cui al
precedente comma 1, lett. a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro
dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti
dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la
qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da
titoli coerenti con la posizione da ricoprire” (art. 12).
Per quanto non previsto dallo stesso Contratto
riguardo al sistema classificatorio, “si continua a fare riferimento alla
disciplina di cui al CCNL del 17 maggio 2004”.
Con il Contratto integrativo del 10 novembre 2009,
all’art. 5, era stato invece stato previsto che “l’amministrazione definisce di
concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL [...] i criteri di svolgimento delle
procedure selettive uniformandosi a quanto indicato dagli artt. 23 e 24 del
CCNL del 17 maggio 2004 ed alla validità triennale della relativa graduatoria
in relazione alle disponibilità nella dotazione organica, valutate le esigenze
di professionalità individuate nella programmazione dei fabbisogni”.
Parte delle dette disposizioni erano state valorizzate
dalla Commissione esaminatrice del concorso in seno alla prima riunione, nella
quale si era deciso che la prova “selettiva”, teorico/pratica “si intenderà
superata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CCNL 17 maggio 2004, come
confermato dall’art. 12, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009, dai candidati che
avranno riportato un punteggio pari ad almeno 17.50 su 25”.
Nessuna menzione era stata fatta, invece, dalla
Commissione, dello specifico “Accordo per la determinazione dei criteri
relativi alle progressioni verticali tra le categorie” stipulato tra le parti
il 27 luglio 2010.
In esso (Premessa dell’Allegato 1) si era stabilito
che “la selezione deve assicurare il principio della valutazione ponderata di
tutti i titoli presentati dai candidati in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano la categoria A. In particolare con riferimento
all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali
e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale e
alla prova selettiva finale va attribuito un peso equilibrato ai fini della
determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale
(art. 23, comma 1, lett. b) CCNL 17 maggio 2004).
Al riguardo, l’art. 12, comma 1, del CCNL 31 luglio
2009 prevedeva che le progressioni dovessero tendere alla valorizzazione del
lavoro dei dipendenti tenendo conto in modo significativo dei risultati
conseguiti dagli stessi opportunamente valutati, attraverso metodologie che
apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente
supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire”.
L’Accordo proseguiva specificando analiticamente i
punteggi attribuibili in relazione ai titoli di studio posseduti, alle attività
formative svolte e all’arricchimento professionale ed era rilevante ad avviso
del Tar sottolineare che non venivano fissate, al riguardo, soglie minime di
idoneità.
In relazione alla prova di carattere teorico – pratico
(lett. E), era stato stabilito di attribuire alla stessa “fino ad un massimo di
25 punti”.
Il totale conseguibile, sulla scorta del “totale”
delle lettere A, B, C, D ed E, risultava pari ad un massimo di 85 punti.
Così ricostruito il tessuto normativo applicabile, il
primo giudice ha espresso l’avviso che non corrispondesse alla volontà
negoziale (quale si era venuta componendo per stratificazioni successive) la
previsione di un punteggio minimo di idoneità, da conseguirsi - peraltro
esclusivamente - nella prova teorico/pratica.
Né, in tale percorso logico-ermeneutico, poteva
attribuirsi rilievo preminente (così come ritenuto dalla Commissione
esaminatrice) all’originaria previsione dell’Accordo del 17 maggio 2004 atteso
che i criteri per le progressioni verticali erano stati stabiliti in attuazione
di un Contratto integrativo che, nell’ambito della Contrattazione collettiva,
si poneva esattamente allo stesso livello, e nello stesso ambito di competenza,
di tale Accordo.
Non sussistendo alcuna “gerarchia” tra le fonti
negoziali succedutesi nel tempo, il criterio del “superamento” di una prova
teorico/pratica, logicamente distinta dall’esperienza e dall’arricchimento
professionale, doveva ritenersi sostituito e assorbito da quello della
“valutazione ponderata di tutti i titoli presentati”, ai quali era stata
sostanzialmente equiparata anche la prova teorico – professionale, quale
espressione anch’essa dell’esperienza maturata e del grado di formazione e di
arricchimento professionale raggiunto.
Indice sintomatico di tale approdo riposava, ad
esempio, nella circostanza che la tecnica di determinazione del punteggio
operata in sede di contrattazione integrativa (previsione di un limite massimo,
senza la contestuale fissazione di una soglia minima di idoneità) risultasse
identica sia per i titoli che per la prova teorico - pratica.
Né a conclusioni difformi poteva pervenirsi ai sensi
dell’art. 24° , comma 2, dell’Accordo del 2004 secondo cui “ Nel caso in cui le
selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti
già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso
dall’esterno”.
Posto che in sede di contrattazione collettiva si era
proceduto ad integrare e/o modificare, in parte qua, i criteri e i procedimenti
di progressione tra le aree, non era dalla detta disposizione che si poteva
muovere per desumere l’attuale e vigente volontà negoziale, ma, semmai, tale
norma doveva ricevere una interpretazione coerente con le modifiche
successivamente intervenute.
A fronte di una disciplina collettiva che aveva
sostanzialmente abbandonato l’idea della “pregiudizialità” della prova
teorico/pratica, la fattispecie in essa descritta (“esito negativo” della
selezione, quale presupposto per avviare le procedure di accesso dall’esterno)
non poteva quindi –ad avviso del Tar- che riferirsi all’insufficienza di
candidati (interni) in possesso dei necessari requisiti di ammissione.
Neppure determinante in senso contrario alla
fondatezza del mezzo appariva, infine, la normativa di cui al D.P.R. 487 del
1994 (recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), in
quanto la fattispecie all’esame concerneva una progressione interna (ancorché
“verticale”), disciplinata, in quanto tale, esclusivamente dalla contrattazione
collettiva.
Per il personale del pubblico impiego
“contrattualizzato”, “il disegno di delegificazione era stato attuato affidando
allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico ( Corte
Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti”, in quanto non
esclusa dalla previsione di cui all'art. 40, comma 1 del d.lgs. 165/2001, nel
testo vigente prima della modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2009 (Cassazione
civile, SS.UU, 7 luglio 2010 n. 16038).
Il D.P.R. in esame, inoltre, non risultava richiamato
in alcuno degli Accordi che costituivano la “fonte normativa” applicabile, né
risultava menzionato nell’atto di indizione della selezione.
Conseguentemente il Tar ha accolto i ricorsi con
portata assorbente rispetto alle altre censure prospettate nei mezzi di primo
grado.
La amministrazione originaria resistente rimasta
soccombente ha impugnato le dette decisioni proponendo cinque identici appelli
e criticandole sotto numerosi profili.
Più in particolare, la difesa erariale
dell’Amministrazione,dopo avere ripercorso le principali tappe
infraprocedimentali ed i momenti salienti del contenzioso sviluppatosi in primo
grado ha fatto presente che:
a) le comunicazioni relative al concorso erano state
effettuate utilizzando la rete Intranet (sezione notizie) in quanto trattavasi
di selezione riservata al personale interno per cui non si rendeva necessario
l’utilizzo della posta elettronica certificata (in ogni caso era stato curato
che il bando fosse comunicato ai dipendenti assenti per malattia etc).
b) era errato affermare che la “scelta” di introdurre
la necessità del superamento della prova teorico-pratica fosse ascrivibile alla
Commissione;
c) in particolare, era errato sostenere che l’art. 5
del bando nulla prevedeva e ciò fosse ascrivibile ad una determinazione della
Commissione consacrata nel verbale n. 1 del 7.10.2010 laddove si era
evidenziata la necessità che per il superamento si dovesse conseguire un
punteggio equivalente a 7/10.
Ciò in quanto:
1)il bando faceva espresso riferimento all’art. 23
commi 2 e 3 del CCNL 17.5.2004 confermato dal CCNL 31.7.2009, art. 12, (ed ex
art. 5 del CCNL integrativo del 10.11.2009 integrato dall’Accordo del
27.7.2010) in ordine ai passaggi delle aree;
2) anche l’art. 24 commi 1 e 2 del del CCNL 17.5.2004
confermava detta previsione: ne conseguiva che la mera partecipazione alla
procedura selettiva non poteva essere garanzia di idoneità.
Nessun dato normativo aveva eliminato la necessità del
superamento della prova teorico-pratica.
Il termine “valutazione ponderata” contenuto nell’
Accordo del 27.7.2010 non negava detta circostanza, ove interpretato in termini
costituzionalmente orientati: tanto che per tutti i partecipanti era stato
previsto un punteggio massimo, e non un punteggio minimo, mentre l’art. 24
commi 1 e 2 del del CCNL 17.5.2004 facendo riferimento alla evenienza del
“mancato superamento della selezione” corroborava vieppiù detta tesi,
erroneamente travisata dal Tar.
Ha conseguentemente chiesto la riforma delle gravate
decisioni suindicate, e la reiezione dei ricorsi di primo grado
Le parti appellate hanno depositato articolate memorie
tese a contrastare le deduzioni appellatorie.
Nell’ambito del ricorso n. 1538 del 2013 è stato
proposto anche un appello incidentale volto a riproporre le censure assorbite
dal Tar incentrate sul difetto di comunicazione e di trasparenza della
procedura.
Alle adunanze camerali rispettivamente fissate per la
delibazione della domanda di sospensione della esecutività degli affetti delle
gravate decisioni il petitum cautelare è stato accolto e l’efficacia delle
dette sentenze è stata sospesa, “in quanto l’espresso riferimento a un
“superamento” della prova teorico-pratica (non contraddetto neanche dal più
recente accordo dal luglio 2010) sembra effettivamente implicare il carattere
selettivo di quest’ultima, e quindi logicamente anche la possibilità di un suo
mancato superamento quale fattore ostativo ad un’utile valutazione e
ponderazione dei titoli di servizio.”.
Con ulteriori memorie, tutte le parti processuali
hanno insistito nelle relative difese e puntualizzato le proprie deduzioni.
In particolare, nell’ambito del ricorso n. 1538/2013
parte appellata ha ribadito e puntualizzato le proprie difese ed ha fatto
altresì presente che con la sentenza n. 8968/2012 depositata il 2.11.2012 e
rimasta inimpugnata il Tar del Lazio aveva accolto analogo ricorso (n.
1137/2011) annullando la detta selezione.
Posto che l’Amministrazione non aveva interposto
appello avverso detta decisione, parte appellata ha chiesto l’”estensione” nei
propri confronti degli effetti del detto giudicato.
Parimenti, ha fatto presente che l’Amministrazione,
dopo avere effettuato la selezione interna illegittima per cui è causa, aveva
provveduto a bandire un concorso “esterno” a 26 posti per la medesima qualifica
funzionale senza chiare il motivo per cui non avesse proceduto allo scorrimento
della graduatoria, ovvero ad attivare la procedura di mobilità interna.
Alla odierna udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 le
suindicate cause sono state trattenute in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Tutti i suindicati appelli possono essere riuniti
–sebbene si sia al cospetto di impugnazioni proposte avverso diverse sentenze -
trattandosi di cause palesemente connesse sotto il profilo oggettivo, volte ad
avversare i medesimi atti, e nell’ambito delle quali gli appellati versano
nella identica situazione ed avevano proposto in primo grado le medesime
censure (accolte dal Tar).
2. Ritiene il Collegio che gli appelli siano divenuti
improcedibili, come segnalato da parte appellata (circostanza della quale nel
corso della pubblica udienza, peraltro, si è chiesto chiarimento alla difesa
erariale dell’appellante amministrazione).
2.1. Invero assume portata prioritaria nell’economia
delle riunite cause, la delibazione delle conseguenze discendenti dalla
circostanza che (come segnalato nell’ambito del ricorso n. 1538/2013) con la
sentenza n. 8968/2012 depositata il 2.11.2012 e rimasta inimpugnata il Tar
aveva accolto analogo ricorso (n. 1137/2011) annullando la detta selezione.
Posto che l’Amministrazione non aveva interposto
appello avverso detta decisione, parte appellata aveva chiesto l’”estensione”
nei propri confronti degli effetti del detto giudicato.
2.2. Ritiene il Collegio che la detta circostanza – la
cui portata pregiudiziale si staglia con evidenza- imponga la declaratoria di
improcedibilità di tutti i riuniti appelli, per carenza di interesse, secondo
quanto verrà esposto di seguito.
3. Va premesso in punto di fatto che la detta
decisione del Tar n. 08968/2012, rimasta inimpugnata, ha accolto il mezzo di
primo grado per ragioni identiche e con motivazione sovrapponibile a quella
contenuta nelle decisioni gravate con gli odierni appelli ed alla quale si è
fatto richiamo nella parte “in fatto” della presente decisione.
31. Rammenta in proposito il Collegio che, per
costante quanto condivisibile giurisprudenza la graduatoria costituisce atto
inscindibile, come di recente ribaditosi nella decisione di questa Sezione
Quarta del Consiglio di Stato recante n. 01994/2012.
Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto
in luce che (Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 209 )”costituisce
preciso obbligo dell'Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di
requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di
incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della
graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti
a suo tempo non nominati e divenuti nominabili successivamente a causa
dell'intervenuto depennamento e revoca. Pertanto, l'Amministrazione, nel
procedere al dovuto scorrimento, non può prescindere dalla situazione che
emerge dalla graduatoria in relazione agli aspiranti che precedono il soggetto
che è stato l'unico, a suo tempo, a contestare la graduatoria stessa in sede
giurisdizionale. Infatti, nell'ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che
è atto amministrativo inscindibile, il giudicato relativo a tale atto
inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli
altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione; e ciò a maggior ragione
qualora siano stati contestati criteri e valutazioni attinenti la formazione
della graduatoria medesima.”
Lo specifico principio finora esposto, si inquadra
armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il
quale (Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350 ) “la decisione
giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i
limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra
le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti
impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto
normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai
soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e
strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere
per altri “ (si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 07-11-2000, n. 5972 e Cons.
Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390:“si deve ritenere che il principio di
efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice amministrativo trovi
applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell'annullamento di atti
normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari
indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti,
l'efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del
giudicato amministrativo” ).
3.2. Alla stregua dei superiori, condivisibili
principi, i riuniti appelli devono essere dichiarati improcedibili, atteso che
l’amministrazione impugnante non ha più alcun interesse alla loro decisione,
posto che gli atti originariamente gravati in primo grado avevano certamente
natura inscindibile; essi sono stati annullati per motivi identici a quelli
contenuti nei mezzi di primo grado in ordine ai quali sono state rese le
impugnate decisione; dalla inscindibilità degli atti gravati discende che
l’annullamento regiudicato pronunciato dal Tar riveste portata erga omnes, di
guisa che nessun effetto utile potrebbe sortire per l’Amministrazione
l’eventuale accoglimento degli odierni appelli che devono essere, pertanto,
dichiarati improcedibili, come del resto deve essere dichiarato improcedibile
l’appello incidentale proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso n.
1538/2013.
4. Le spese processuali possono essere integralmente
compensate tra le parti, a cagione della particolarità dell’andamento
processuale delle riunite cause.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
definitivamente pronunciando sui riuniti appelli
principali, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili nei sensi di
cui in motivazione e parimenti dichiara improcedibile l’appello incidentale
proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso n. 1538/2013.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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