TRIBUTARIO:
l'autonoma valutazione del Giudice tributario
in merito agli atti dei processi
di altri plessi giurisdizionali
(Cass. Civ. Sez. VI., sent. 18.06.2013 n. 15190;
Cass. Civ. Sez. Trib., sent. 20.03.2013 n. 6918).
La tematica del valore degli atti giurisdizionali di un processo di un determinato plesso giurisdizionale in un altro processo, con la fine della c.d. pregiudiziale penale (riforma del c.p.p. del 1999) ha assunto una rilevanza viepiù crescente.
Ora siamo alla pletora, tuttavia, almeno a mio modesto parere, molto stimolante per il giurista.
Massima n. 1 (Cass. Civ. Sez. VI., sent. 18.06.2013 n. 15190)
L'efficacia vincolante del giudicato penale non opera (neanche) nel processo tributario. L'accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può però costituire una prova presuntiva (semplice) laddove il giudice tributario compia un'autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale.
Massima n. 2 (Cass. Civ. Sez. Trib., sent. 20.03.2013 n. 6918)
Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diverso processo, anche penale pertanto, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione.
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