EDILIZIA & PROCESSO:
l'abuso del diritto d'accesso
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 4 marzo 2014 n. 1021).
Massima
In ambito edilizio, se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da ingenerare il sospetto un abuso in atto, il ricorrente non può limitarsi ad attendere il completamento dell'opera omettendo di esercitare il diritto di accesso alla relativa documentazione, ossia scegliendo di utilizzare questo strumento quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza poiché, agendo in questo modo, finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela, trasformandolo in uno per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del beneficiario in buona fede, oltre che in danno dell'interesse pubblico ancora oggi presente nelle trame dell'interesse legittimo.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8087 del 2013,
proposto da:
Soc. World Wide Wind Energy A R.L., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Battista Conte, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Soc. World Wide Wind Energy A R.L., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Battista Conte, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Soc.Ncd Divisione Eolica Arl, in persona del legale
rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mescia,
Antonio Mescia, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via
Paisiello N.55;
Comune di Castelnuovo della Daunia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Comune di Castelnuovo della Daunia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Natixis Lease Sa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
Natixis Lease Sa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
sul ricorso numero di registro generale 8456 del 2013,
proposto da:
Comune di Castelnuovo della Daunia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Gian Marco Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Comune di Castelnuovo della Daunia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Gian Marco Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Ncd Divisione Eolica Srl, in persona del legale
rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mescia,
Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via
Giovanni Paisiello 55;
nei confronti di
World Wide Wind
Energy A R.L.;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8087 del 2013:
della sentenza del T.a.r. della Puglia – Sede di Bari
- Sezione I n. 01233/2013, resa tra le parti, concernente del permesso di
costruire per l'installazione di un impianto eolico;
quanto al ricorso n. 8456 del 2013:
della sentenza del T.a.r. della Puglia –Sede di Bari -
Sezione I n. 01233/2013, resa tra le parti, concernente del permesso di
costruire per l'installazione di un impianto eolico;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc.Ncd
Divisione Eolica Arl e di Comune di Castelnuovo della Daunia e di Ncd Divsione
Eolica Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4
febbraio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati
Clarizia, Giuseppe Mescia, Berruti e Follieri Giuseppe Mescia e Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale
amministrativo regionale della Puglia ha accolto il ricorso di primo grado
corredato da motivi aggiunti proposto dalla odierna appellata NCD Divisione
Eolica S.r.l., volto ad ottenere l’annullamento (con il ricorso principale) del
permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castelnuovo della Daunia in
favore della società ICQ Holding S.p.a. per l’installazione di un impianto
eolico di potenza prevista pari a 12,75 MW, e con i motivi aggiunti depositati
il 6 maggio 2010 delle deliberazioni di C.C. di Castelnuovo della Daunia n.
13/2002 e 38/2005, della determinazione del Responsabile dell’UTC n. 33 del 10
aprile 2009 del parere del Responsabile dell’UTC dell’8 novembre 2005 della
convenzione stipulata tra il Comune e la World Wide Wind Energy l’11 novembre
2003.
Erano state prospettate articolate censure di
violazione di legge ed eccesso di potere
Il Tar, ripercorsa anche sotto il profilo cronologico
la vicenda procedimentale, ha respinto le eccezioni di irricevibilità e
inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti intimate ed accolto il mezzo
di primo grado ritenendola sussistenza del vizio di incompetenza e violazione
di legge dedotto con il ricorso e con assorbimento delle ulteriori censure contenute
nei motivi aggiunti.
Ricorso n. 8087/2013;
La controinteressata rimasta soccombente del giudizio
di primo grado World Wide Wind Energy S.r.l., ha proposto un articolato appello
chiedendo la riforma della gravata decisione, sostenendo che la medesima era
errata sia laddove non aveva colto che il mezzo di primo grado era
irrimediabilmente tardivo che con riguardo ai profili di merito.
L’appellata si è costituita depositando articolate
memorie chiedendo la reiezione del gravame e proponendo altresì istanze di
acquisizione istruttoria.
All’adunanza camerale del 9 gennaio 2014 la
trattazione dell’incidente cautelare, su concorde richiesta delle parti è stata
differita alla odierna adunanza camerale del 4 febbrai0 2014
Alla odierna adunanza camerale del 4 febbraio 2014 la
causa è stata posta in decisione dal Collegio
Ricorso n. 8456/2013;
L’amministrazione comunale rimasta soccombente del
giudizio di primo grado ha proposto un articolato appello chiedendo la riforma
della gravata decisione, sostenendo che la medesima era errata sia laddove non
aveva colto che il mezzo di primo grado era irrimediabilmente tardivo che con
riguardo ai profili di merito.
L’appellata si è costituita depositando articolate
memorie chiedendo la reiezione del gravame e proponendo altresì istanze di
acquisizione istruttoria.
All’adunanza camerale del 9 gennaio 2014 la
trattazione dell’incidente cautelare, su concorde richiesta delle parti è stata
differita alla odierna adunanza camerale del 4 febbrai0 2014
Alla odierna adunanza camerale del 4 febbraio 2014 la
causa è stata posta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.Gli appelli devono essere riuniti in quanto tesi a
gravare la stessa sentenza
1.1.Stante la completezza del contraddittorio e preso
atto della mancata opposizione delle parti appellanti rese edotte della
possibilità di immediata definizione del processo la causa può essere decisa
nel merito tenuto conto della palese fondatezza degli appelli, e della
completezza del materiale istruttorio versato in atti (il che, per incidens,
consente di affermare che vada integralmente disattesa la istanza di ulteriore
acquisizione istruttoria proposta dall’appellata in quanto le cause sono mature
per la decisione).
Posto infatti che l’appellata ha unicamente
prospettato quale profilo ostativo alla immediata definizione della causa da
parte del Collegio alla odierna adunanza camerale l’asserita necessità
dell’espletamento di ulteriore attività istruttoria e che quest’ultima appare
al Collegio del tutto superflua ( come dianzi anticipato, e come meglio si
chiarirà nel prosieguo della esposizione) si ritiene che la opposizione di
parte appellata non sia impeditiva della possibilità di definire le riunite
cause nel merito in questa sede.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli appelli
siano fondati sotto il preliminare ed assorbente profilo della inammissibilità
per tardività del mezzo di primo grado.
2.1. Va rammentato che il Tar ha respinto l’eccezione
alla stregua delle seguenti, argomentate,considerazioni, che per comodità
espositiva si riportano integralmente di seguito: “la World Wide Wind Energy ha
dedotto e documentato che i lavori di realizzazione del parco eolico dalla
stessa progettato sono stati ultimati, con il montaggio di tutti gli impianti,
l’11 agosto 2009, come risultante dal certificato di collaudo in atti, di tal
che, almeno a decorrere da tale data, la ricorrente avrebbe avuto piena
conoscenza dell’esistenza del titolo edilizio, con conseguente decorrenza del
termine per l’impugnazione.
In merito va osservato che, anche accogliendo la tesi
secondo la quale ai fini della decorrenza di tale termine non occorra la piena
conoscenza del provvedimento autorizzativo, bastando a ciò la piena conoscenza
dell’opera, il termine per impugnare deve comunque essere ancorato ad elementi
in grado di comprovare con certezza la conoscenza, in capo al ricorrente,
dell’opera edificata.
Nel caso di specie, come detto, la data certa di
ultimazione dell’impianto, alla quale deve essere collegata l’individuazione
del dies a quo del termine di impugnazione, coincide con l’11 agosto 2009, data
in cui il direttore dei lavori ha certificato l’ultimazione del montaggio delle
torri (doc. fascicolo World Wide Wind Energy).
Di conseguenza la notifica del ricorso è avvenuta
tempestivamente entro il termine del 14 novembre 2009, considerata la
sospensione feriale dei termini dall’ 1 agosto al 15 settembre.”.
2.1.1. Questo Collegio non condivide il detto
argomentare, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Il Tar ha meccanicamente traslato alla fattispecie per
cui è causa la giurisprudenza formatasi con riguardo alla impugnazione del
titolo edilizio, e volta a salvaguardare la posizione del controinteressato che
postula che il termine per proporre ricorso decorra dalla conoscenza di tutti
gli aspetti dell’edificando manufatto.
E’ agevole riscontrare che la ratio di tale (condiviso
dal Collegio, si badi) generale orientamento è altresì finalizzata a
deflazionare il contenzioso evitando che le parti interessate al fine di non
decadere dalla possibilità di impugnare propongano ricorsi “al buio”, che
successivamente risultino intempestivamente od affrettatamente proposti.
Se così è, però, il principio va contemperato con
l’altra (del pari generale) esigenza, sottesa alla certezza dell’azione
amministrativa, che impone che l’impugnazione venga proposta immediatamente,
allorchè sia certa nell’an la (asserita) lesione alla posizione giuridica che
si vuol tutelare.
E ciò, ovviamente, postula una concreta indagine in
ordine all’ interesse sostanziale fatto valere dalla parte ricorrente.
Ciò che si vuol dire, in sintesi, è che la
giurisprudenza richiamata dal Tar (che postula che il termine per la
proposizione del ricorso decorra dal completamento dei lavori) non è un dogma
inevitabilmente applicabile ad ogni fattispecie di lavori di edificazione: ciò
può valere laddove si contestino elementi (esemplificativamente, e non
esaustivamente: rispetto delle distanze, posizione dell’edificio, ampiezza
dello stesso, etc) che, per essere contestati con certezza, impongono
l’avvenuto completamento delle opere.
Non anche, ad esempio, laddove si sostenga che nella
prescelta area viga un difetto assoluto di inedificabilità, etc: in simili
ipotesi la lesione si concreta ed attualizza già con l’inizio dei lavori,
laddove immediatamente il soggetto leso è in grado di percepire la sussistenza
della lesione, ed attivarsi per ottenere (attraverso l’accesso
infraprocedimentale) gli elementi necessari per la proposizione del mezzo. (ex
aliis: T.A.R. Napoli –Campania- sez. IV 06/03/2013 1247
“l'onere di provare la tardività del ricorso grava
sulla parte che eccepisce tale tardività. Inoltre, similmente a quanto avviene
per l'impugnativa del permesso di costruire da parte del terzo, l'effettiva
conoscenza dell'atto, ai fini della decorrenza del termine a quo , può dirsi
conseguita quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univoco le
caratteristiche essenziali dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa
al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché, in mancanza di altri
inequivoci elementi probatori, il termine decorre non con il mero inizio dei
lavori bensì con il loro completamento, a meno che non si deduca
l'inedificabilità assoluta dell'area o analoghe censure, nel qual caso
risulterebbe sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.”).
In simili ipotesi, procrastinare il termine di
proposizione del ricorso è illogico, oltre che non rispondente ad alcun
interesse, ed in grado di minare l’esigenza di certezza sottesa all’azione
amministrativa.
E costituisce vero e proprio abuso del diritto
omettere di esercitare l’accesso agli atti, così procrastinando sino al
completamento dall’asserito “abuso” la decorrenza del termine decadenziale di
proposizione del ricorso
2.2. Trasponendo dette affermazioni al giudizio in
corso, la difesa di parte appellante ha buon gioco nel sottolineare la
tardività del mezzo di primo grado, e ritiene opportuno il Collegio
puntualizzare che:
a) parte appellata ed originaria ricorrente “vanta” un
interesse speculare alla edificazione di un parco eolico nell’area ed in base a
tale interesse ha agito in giudizio: esso è stato esattamente tratteggiato dal
Tar, nei seguenti termini (che pure di seguito pedissequamente si riportano):
“quale società che opera nel settore delle energie rinnovabili, ha prospettato
il proprio interesse all’annullamento del permesso di costruire impugnato
evidenziando di avere progettato alcuni impianti da installare nel territorio
del Comune intimato, e di avere acquistato le relative aree; il pregiudizio
arrecato dal provvedimento agli interessi della ricorrente deriverebbe, quindi,
sia dalla situazione di stabile collegamento e collocazione commerciale della
NCD rispetto al territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, sia dalle possibili
interferenze tra gli impianti eolici limitrofi.”
b)essa quindi, agisce in base ad una presunta lesione
che qualsiasi parco eolico sull’area, ove non dalla stessa edificato,
arrecherebbe al proprio interesse;
c)se così è, la medesima già al momento dell’avvio dei
lavori, o comunque, a tutto concedere, al momento in cui risultava
inequivocabile che l’erigendo manufatto (torre, etc) fosse un impianto
finalizzato alla produzione di energia rinnovabile, vedeva concretizzarsi
l’asserita lesione al proprio interesse “oppositivo”, ed avrebbe dovuto
attivarsi per proteggere il proprio interesse oppositivo;
d)non si vede quindi, per quale ragione ed a tutela di
quale interesse possa affermarsi che nel caso di specie il termine di
proposizione del mezzo dovesse decorrere dal completamento dei lavori visto che
l’an della lesività era ben percepibile al momento in cui era inequivocabile la
natura e la finalizzazione delle erigende opere;
e) a cagione di tali argomentazioni, ed in
considerazione della circostanza che non è seriamente contestato, né per il
vero contestabile, che già (pag.11 dell’appello ) nel dicembre 2008 fossero
state erette 5 torri e turbine, e che comunque al 9 aprile successivo fossero
stati completati i lavori per 9 aerogeneratori appare al Collegio evidente la
irrimediabile tardività del mezzo introduttivo;
f)per completezza si fa presente che recente ed
avveduta giurisprudenza di merito (ex T.A.R. Perugia –Umbria- sez. I 29/08/2013
n. 455) ha affermato la condivisibilità di detto approdo ermeneutico,
pervenendo alla significativa affermazione per cui “in ambito edilizio, se lo
stato di avanzamento dei lavori è già tale da ingenerare il sospetto un abuso
in atto, il ricorrente non può limitarsi ad attendere il completamento
dell'opera omettendo di esercitare il diritto di accesso alla relativa
documentazione, ossia scegliendo di utilizzare questo strumento quale mero
espediente per non far decorrere il termine di decadenza poiché, agendo in
questo modo, finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela,
trasformandolo in uno per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del
beneficiario in buona fede, oltre che in danno dell'interesse pubblico ancora
oggi presente nelle trame dell'interesse legittimo. ” .
g) nel caso di specie, avuto riguardo all’interesse
affermato dall’appellata, già nel 2008 era evidente che essa avrebbe dovuto
attivarsi per verificare le asserite dedotte irregolarità dell’autorizzazione
rilasciata alla dante causa dell’appellante società: l’appellata infatti aveva
già installato 6 aerogeneratori in detto territorio comunale, ed è in attesa di
altre autorizzazione, avendo proposto istanza nel marzo 2008.
Il proprio “controinteresse” ad opporsi alla
installazione di altri impianti preesiste alla ultimazione degli stessi; si
attualizza al momento in cui, inequivocabilmente, gli stessi erano in fase di
avanzata costruzione; non v’era necessità né ragione di posporre la
presentazione dell’istanza di accesso e comunque il decorso del termine va
fatto coincidere con la inequivocabile conoscenza della natura delle erigende
opere, conoscenza che, per quel che si è prima specificato, è ben antecedente
al termine di proposizione del mezzo di primo grado .
3.Sotto tali assorbenti profili - che pare al Collegio
chiariscano esaurientemente anche le ragioni per le quali la proposta istanza
istruttoria appare non favorevolmente delibabile in quanto superflua, non
incidendo sulle circostanze sinora elencate- vanno accolti i riuniti appelli e,
per l’effetto, in riforma della gravata decisione, va dichiarato irricevibile
il mezzo di primo grado.
4. Le spese processuali del doppio grado, tuttavia,
possono essere integralmente compensate tra le parti, a cagione della
particolarità in fatto della controversia
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe
proposti, accoglie i riuniti appelli e, per l’effetto, in riforma della
decisione di primo grado dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 4 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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