PROVVEDIMENTO:
l'informativa antimafia "atipica"
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 28 febbraio 2014, n. 944).
Massima
Le informative antimafia c.d. “atipiche” ex art. 10, c. 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 a differenza di quelle c.d. “tipiche”, non hanno carattere direttamente interdittivo, consentendo al più alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente se avviare o proseguire i rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale dell’imprenditore d’assumere la posizione di contraente con la P.A.
Sicché tal efficacia interdittiva può se del caso scaturire dall’autonoma valutazione discrezionale della P.A. destinataria della predetta informativa prefettizia atipica. È dunque assodato che quest’ultima, ancorché non priva di effetti nei confronti della P.A., non ne comprime interamente l’autonoma capacità di apprezzamento del dato fornito, onde il mantenimento o la risoluzione del rapporto contrattuale dev’esser comunque il frutto di una scelta motivata della stazione appaltante.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4959/2013 RG, proposto dalla ITALFER Lavori s.p.a., corrente
in Controguerra (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Magliocca, con domicilio eletto in
Roma, via Vittorio Veneto n. 108,
contro
la Grandi Lavori FINCOSIT – GLF s.p.a., corrente in Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Paolo Carbone e Maria Bruna Chito, con domicilio eletto in Roma, viale
Regina Margherita n. 290, presso lo studio dell’avv. P. Carbone
nei confronti di
Ministero dell'Interno, UTG - Prefettura di Potenza ed UTG - Prefettura di
Teramo, nonché di ANAS s.p.a., corrente in Roma, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza breve del TAR Basilicata, n. 210/2013, resa tra le parti e
concernente la risoluzione dei contratti di fornitura a seguito di informativa
antimafia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 21 novembre 2013 il Cons. Silvestro Maria
Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Manzi (su delega di
Magliocca) e Chito e l’Avvocato dello Stato Ferrante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con determinazione del Presidente dell’ANAS s.p.a. n. 190 del 17 novembre
2009, la Grandi Lavori FINCOSIT – GLF s.p.a., corrente in Roma, risultò
aggiudicataria, quale contraente generale, dei lavori del cd. Macrolotto
3, per l’ammodernamento e l’adeguamento dell’autostrada SA/RC, dal km 139
al km 148.
Stipulato il contratto e consegnati i lavori in data 24 gennaio 2011, nel
frattempo, il precedente 29 settembre 2010, tra il contraente generale, l’ANAS
s.p.a. e la Prefettura di Potenza intercorse un Protocollo d’intesa di legalità
relativamente ai lavori stessi. Le parti dedussero, all’art. 5, che le
informative antimafia c.d. “atipiche” ex art. 10, c. 9 del DPR 3 giugno 1998 n.
252 avrebbero prodotto gli stessi effetti interdittivi delle informative c.d.
“tipiche”, che attestavano i casi di decadenza, sospensione o divieto, oppure
la sussistenza di tentativi d’infiltrazione mafiosa. Le parti concordarono sul
punto che la comunicazione delle informative prefettizie atipiche avrebbe
dovuto richiamare in modo espresso l’art. 5, mentre il contraente generale si
impegnò dal canto suo, in presenza di tali atti del Prefetto, «… a
risolvere il contratto o a revocare l’autorizzazione al subcontratto o al
subaffidamento…».
Nell’ambito di tal appalto, il contraente generale GLF s.p.a., con
contratti del 22 marzo e del 2 luglio 2012, affidò alla ITALFER Lavori s.p.a.,
corrente in Controguerra (TE), la fornitura e la posa in opera di ferro tondo
sagomato per cemento armato per un importo complessivo di € 5 milioni. Nei
contratti fu richiamata sia la normativa antimafia, sia la facoltà di revoca
degli stessi ove «… le verifiche antimafia, in ogni tempo, espletate ai
sensi della vigente normativa ed ai sensi del Protocollo di Intesa, dessero
esito positivo…». Detto Protocollo, d’altronde, fu espressamente richiamato
nelle premesse di tali contratti.
Sennonché, con nota del 22 gennaio 2013, il Prefetto di Teramo comunicò
alla Prefettura di Potenza che, da accertamenti svolti, era emerso un quadro
articolato di cointeressenze tra il gruppo Italfer ed il gruppo Straferro,
grazie a controlli incrociati tra le imprese d’entrambi i gruppi. Era emersa
altresì la perdurante contiguità, costituita da stretti rapporti societari e
personali, tra il sig. Luciano Galli (legale rappresentante della ITALFER
Lavori s.p.a., di cui è socio e detentore del pacchetto di controllo) ed il
sig. Giovanni Straccia (legale rappresentante della Straferro Costruzioni
s.r.l., destinataria dell’interdittiva antimafia tipica della Prefettura di
Ascoli Piceno, emanata l’11 gennaio 2012 e confermata il successivo 19 luglio).
Alla luce di ciò, il Prefetto di Teramo concluse nel senso che non fosse «… possibile
ragionevolmente fugare il rischio dell’esistenza di una permeabilità di Galli
Luciano o di sue cointeressenze, societarie o gestionali, con persone colluse
con la criminalità…», reputando che la ITALFER Lavori s.p.a. potesse «… essere
influenzata, nelle scelte e negli indirizzi societari, da un possibile
condizionamento e/o infiltrazione da parte di soggetti contigui alla
criminalità organizzata…».
Dal che la nota del 6 febbraio 2013, con cui il Viceprefetto di Potenza, ai
sensi dell’art. 5 del Protocollo, comunicò all’ANAS s.p.a. ed al contraente
generale l’informativa antimafia atipica della Prefettura di Teramo. Intervenne
quindi la missiva del successivo giorno 14, con cui il contraente generale
dispose, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo e degli artt. 22 e 24 dei
contratti intercorsi con la ITALFER Lavori s.p.a., la risoluzione di questi
ultimi in danno alla Società stessa.
Detta Società ha allora impugnato i tre atti citati innanzi al TAR
Basilicata, con il ricorso n. 187/2013 RG), contestando in punto di diritto
l’automatismo risolutorio dell’interdittiva atipica solo grazie al citato
Protocollo d’intesa ed il contrasto con le linee-guida del Ministero
dell’interno con riguardo all’entrata in vigore del Dlg 15 novembre 2008 n.
218. L’adito TAR, con sentenza breve n. 210 del 29 aprile 2013, notificata il
successivo 21 maggio, ha respinto il ricorso di detta Società, reputando che,
ferma nella specie l’inammissibilità dell’impugnazione contro la clausola di
detto Protocollo di legalità, vi fossero seri e concordanti indizi circa le
cointeressenze economiche e personali tra i vertici e le imprese dei due gruppi
societari, senza che ciò implichi alcun contrasto con le citate linee-guida
ministeriali.
Appella quindi tal Società, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto
di diritto l’erroneità della sentenza impugnata: A) – per aver acriticamente
recepito i dati esposti dall’informativa prefettizia, assegnando
all’appellante, con un’operazione transitiva, le valutazioni inerenti ad un
terzo (il sig. Straccia) e ritenendo cointeressenze e contiguità meri (e
sporadici) rapporti economici tra imprese, nonché illazioni desumibili da
intercettazioni o incontri, inconcludenti o insufficienti a denotare la reale
pericolosità d’infiltrazione malavitosa; B) – per non aver considerato
l’assenza d’automatismi interdittivi riscontrabili nell’impugnata informativa
atipica, neppure grazie al Protocollo d’intesa il quale non può conferire a
quest’ultima un’efficacia automatica contra legem, o tale da
comprimere in ogni caso ogni discrezionalità amministrativa su come valutare e
governare gli effetti di tale informativa. Resistono in giudizio le
Amministrazioni statali e l’ANAS intimate, che concludono per l’inammissibilità
e, nel merito, per l’infondatezza dell’appello. Anche il contraente generale
GLF s.p.a. s’è costituito nel presente giudizio, concludendo per
l’inammissibilità del ricorso stesso sotto vari profili e, nel merito,
l’infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2013, su conforme richiesta delle
parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. – Si controverte in questa sede della risoluzione automatica, a seguito
di un’informativa antimafia c.d. “atipica” a carico dell’odierna appellante, di
due contratti intercorsi tra essa e la GLF s.p.a. (in veste, quest’ultima di
contraente generale di ANAS s.p.a. per un lotto dei lavori di adeguamento ed
ammodernamento dell’autostrada SA/RC), disposta in applicazione del Protocollo
d’intesa di legalità stipulato tra la stazione appaltante, il contraente
generale ed il Prefetto di Potenza.
Per una più agevole comprensione delle vicende di causa, giova rammentare
l’art. 5 del Protocollo citato, in virtù del quale le informative antimafia
c.d. “atipiche” ex art. 10, c. 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 avrebbero
prodotto gli stessi effetti interdittivi delle informative c.d. “tipiche”. A
tal fine, la comunicazione delle informative prefettizie atipiche avrebbe
dovuto richiamare in modo espresso l’art. 5 del Protocollo, mentre il
contraente generale si impegnò dal canto suo, in presenza di tali atti del
Prefetto, «… a risolvere il contratto o a revocare l’autorizzazione al
subcontratto o al subaffidamento…». Siffatte regole, inoltre, sono state
richiamate, in una con la normativa antimafia ed il Protocollo, anche nel
contratto tra il contraente generale e l’appellante, dove si è prevista la
revoca del contratto stesso «… qualora le verifiche antimafia, in ogni
tempo, espletate ai sensi della vigente normativa ed ai sensi del Protocollo di
Intesa, dessero esito positivo…».
Infine, pure la revoca e la presupposta informativa antimafia impugnate
hanno a loro volta fatto riferimento al Protocollo ed alle clausole negoziali,
che hanno prefissato il limite inderogabile della discrezionalità sottesa a
detta informativa nel valutare i fatti colà contenuti.
2. – Ciò posto, si può prescindere da ogni considerazione
sull’ammissibilità, in tutto o in parte, del presente appello, perché esso è
infondato e va respinto.
3. – Una precisazione preliminare è d’obbligo: è jus receptum,
ben noto al Collegio (cfr., per tutti, Cons. St., III, 12 settembre 2013 n.
4511), che l'informativa antimafia c.d. “atipica”, a differenza di quella c.d.
“tipica”, non ha carattere direttamente interdittivo, consentendo al più alla
stazione appaltante di valutare discrezionalmente se avviare o proseguire i
rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale dell’imprenditore
d’assumere la posizione di contraente con la P.A.
Sicché tal efficacia interdittiva può se del caso scaturire dall’autonoma
valutazione discrezionale della P.A. (o, il che è lo stesso, dell’ente
appaltante, qual è l’ANAS s.p.a.) destinataria della predetta informativa
prefettizia atipica. È dunque assodato che quest’ultima, ancorché non priva di
effetti nei confronti della P.A., non ne comprime interamente l’autonoma
capacità di apprezzamento del dato fornito, onde il mantenimento o la risoluzione
del rapporto contrattuale dev’esser comunque il frutto di una scelta motivata
della stazione appaltante.
Ma tal enunciato, in sé corretto e condivisibile, NON ha gran rilevanza
nella specie, giacché, lo s’è detto nel paragrafo precedente, l’oggetto della
causa è non già l’informativa antimafia in sé (che è al più l’innesco della
risoluzione dei contratti de quibus), ma proprio quest’ultima.
Infatti, ciò che importa nella specie è e resta soltanto la legittimità in sé
della clausola risolutiva espressa, che ripete la propria validità dal
contratto normativo stabilito con il Protocollo d’intesa di legalità e che si
attiva per il sol fatto di quanto indicato nell’ informativa stessa.
Non a caso, la nota del contraente generale, con cui comunicò
all’appellante la risoluzione dei contratti in essere tra loro, non è
direttamente contestata in questa sede. La ragione è chiara: essa non è che la
mera e pedissequa esecuzione della citata clausola risolutiva e del Protocollo
d’intesa, onde l’evento lesivo non nella prima risiede, ma solo nel secondo.
Appunto per questo il Collegio non può non condividere l’assunto del TAR, dove
esso segnala l’inammissibilità dell’«… impugnazione del predetto art. 5
del protocollo di intesa, in quanto la ricorrente Italfer Lavori S.p.A.,
firmando i contratti del 22.3.2012 e del 2.7.2012,… aveva accettato la clausola
dell’art. 24, comma 1, lett. g), che prevedeva, in attuazione del protocollo di
Intesa del 29.9.2010, la risoluzione dei contratti nel caso di ricezione da
parte della Grandi Lavori Fincosit S.p.A. dell’informazione antimafia atipica,
inviata dalla Prefettura di Potenza…». Sicché l’effetto lesivo, causato
dalla compressione della discrezionalità valutativa derivante dal Protocollo,
s’è inverato, in capo all’appellante, al momento dell’aggiudicazione o, al più,
a quello della stipula dei contratti.
A tutto concedere, però –ossia anche a tralasciare quest’aspetto–, il
risultato NON cambia, perché il predetto enunciato comunque non legittima la
stazione appaltante, a fronte di dati gravi, precisi e concordanti sul serio
pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa contraente, a poterne
prescindere. Quand’anche non vi fosse la citata clausola risolutiva, la
discrezionalità della stazione appaltante soggiacerebbe pur sempre agli ovvi e
noti limiti di proporzionalità e prudente ragionevolezza, in relazione
all’estrema e rilevante sensibilità del pericolo segnalato. Inoltre, la
stazione appaltante, che intenda discostarsi da quest’ultimo, deve dare
specifica e puntuale motivazione del proprio operato, cui non è obbligata
qualora ne condivida il contenuto e vi si conformi. In tal ipotesi, tale
obbligo motivazionale assume connotati di minore pregnanza, soprattutto quando
l'informativa si muove nell'ambito, ossia quale elemento di una fattispecie
complessa, di un'intesa tra la stazione appaltante ed altri soggetti
istituzionali, posta in essere prima dell’aggiudicazione (cfr. Cons. St., I, 25
febbraio 2012 n. 4774).
Già in base a quanto fin qui detto, non sussiste la censura d’illogicità
che l’appellante muove alla sentenza del TAR. L’appellante non s’avvede che,
ben lungi dal suonare le due proposizioni in modo tra loro contrastante,
costituiscono mere constatazioni di fatto sia la natura atipica (d’altronde
pacifica tra le parti) dell’informativa contestata, sia l’insussistenza di
margini di discrezionalità in capo al contraente generale, ai fini della
risoluzione del contratto con tal impresa, stante la norma negoziale tra le
parti stesse. Né considera che la discrezionalità de qua, della cui
pienezza è lecito dubitare già in linea di principio –se non a fronte di
evidenze, già note, di fatto contrario o della genericità dell’informazione –,
è stata conformata in forza dell’accordo programmatico tra tutti gli attori
istituzionali del citato Protocollo. Il comportamento del contraente generale è
dunque immune sia dal vizio inerente alla clausola risolutiva espressa in sé
–che s’attiva ogni qualvolta una delle «… verifiche antimafia, in ogni
tempo, espletate ai sensi della vigente normativa antimafia ed ai sensi del
protocollo di intesa dessero esito positivo…»–, sia dal vizio d’omessa
valutazione sul contenuto dell’informativa, non dovuta (perlomeno, non nel
senso della “discrezionalità”) proprio grazie alla clausola stessa.
4. – Né maggior pregio hanno le deduzioni dell’appellante sul predetto
contenuto, nel senso, cioè, che, pure a voler ritenere che nella specie
residuasse in capo al contraente generale un margine d’autonoma valutazione sul
trattamento da riservare ai contratti de quibus per la natura
non immediatamente interdittiva dell’informativa stessa, quest’ultima non
s’appalesa suscettibile d’annullamento.
È ben noto in giurisprudenza, tanto da esimere il Collegio da ogni
citazione, il principio per cui non serve, anche a fronte di un’informativa
“atipica” e come s’è detto dianzi, una motivazione molto ampia, se non quando
la stazione appaltante decidesse d’instaurare o di proseguire il rapporto con
l’impresa, pur a seguito dell’informativa che la riguardi. La ragione di ciò
risiede appunto nella natura dell'accertamento antimafia (prescindendo dagli
effetti automatici che la legge, a seconda dei casi, gli accorda, o no), nonché
nella correlata esigenza di tutelare in via preferenziale, quand’anche con
meccanismi di tipo indiziario, la trasparenza e l'immunità del settore dei
pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte della
criminalità organizzata. Non è chi non veda come tal esigenza si realizzi
mediante il contrasto in via preventiva dell'azione della criminalità stessa,
assegnando alla stazione appaltante, sulla base del relativo accertamento
prefettizio (anche indiziario), la facoltà di evincerne, già solo sulla scorta
degli indizi stessi, l’opportunità di risolvere il contratto o di non
stipularlo affatto.
Ebbene, l’informativa prefettizia in questione, da cui prende le mosse la
determinazione di recesso dai contratti stipulati con l’appellante ITALFER
Lavori s.p.a., riporta circostanze ed elementi non solo in sé puntuali in
fatto, ma neppure specificamente contestati. In concreto, per un verso, risulta
che: 1) – l’appellante fa parte del Gruppo Italfer, cui appartengono la Italfer
Carpenterie s.r.l. e la Sofer Carpenterie s.r.l.; 2) – il sig. Luciano Galli è
legale rappresentante della ITALFER Lavori s.p.a., di cui è socio diretto
all’8,74% e detentore del pacchetto di controllo (58,26%) attraverso l’altra
impresa del Gruppo Italfer, cioè la Sofer Carpenterie s.r.l., di cui egli proprietario
per il 68%; 3) – il sig. Galli è stato nominato altresì amministratore unico
della Colverde s.r.l., corrente in S. Benedetto del Tronto (AP) e di cui
dapprima era consigliere insieme al sig. Giovanni Straccia (legale
rappresentante della Straferro Costruzioni s.r.l., destinataria
dell’interdittiva antimafia tipica della Prefettura di Ascoli Piceno, emanata
l’11 gennaio 2012 e confermata il successivo 19 luglio); 4) – la Colverde
s.r.l. è inoltre partecipata al 33% dalla Italfer Carpenterie s.r.l. ed al
29,4% dalla Straferro Costruzioni, onde essa è, ad avviso della Prefettura di
Teramo, l’anello di congiunzione tra il Gruppo Italfer ed il Gruppo Straferro.
Per altro verso, l’informativa descrive un quadro articolato di cointeressenze
tra i predetti due gruppi, per gli stretti rapporti societari e personali
intercorrenti tra i sigg. Galli e Straccia –i quali si sono alternati pure
nell’amministrazione della Eurosider s.r.l., corrente in Brescia ed
appartenente al Gruppo Straferro–, anche in sede di avvalimento della SOA della
Straferro Centro Italia s.r.l. (anch’essa del Gruppo Straferro) al fine della
partecipazione della Sofer Carpenterie s.r.l. ad una gara per lavori sulla
stessa autostrada SA/RC.
Erra l’appellante a minimizzare il rapporto tra i sigg. Galli e Straccia ed
i rispettivi gruppi societari, che NON si limitano alla loro materiale
compresenza nelle imprese Colverde s.r.l. ed Eurosider s.r.l.
Non dura fatica il Collegio a ritenere che, di per sé sole, entrambe tali
Società non siano state, finora e direttamente, attinte da provvedimenti
antimafia. Ma è indubbio che esse siano, al di là dei singoli rapporti d’affari
–comunque anch’essi da valutare nel loro complesso e non in modo puntiforme e
scollegato–, la materializzazione della convergenza d’una pluralità di
cointeressenze tra i sigg. Galli e Straccia. Sicché, in disparte l’assenza
d’una dimostrazione seria circa la non operatività dell’una o la soggezione
dell’altra a procedure concorsuali e, comunque, la poca significatività di tali
dati, ciò che rileva è la pregressa e continua convergenza di interessi ed
attività dei medesimi sigg. Galli e Straccia e tra il Gruppo Italfer ed il
Gruppo Straferro, grazie a controlli incrociati ed a negozi comuni tra le loro
imprese. Se è vero che l’informativa “atipica” è preordinata a fornire utili
elementi di valutazione sul comportamento complessivo dell’appaltatore, vi sono
seri e concordanti indizi di cointeressenze non sempre limpide tra i due
Gruppi, sì da esprimere un non manifestamente infondato o irrilevante pericolo
anche per il contraente generale.
Scolorano dunque le censure dell’appellante con riguardo sia all’effetto
automatico dell’informativa (che attiene al momento del consenso negoziale),
sia al contenuto di essa (che si mostra tutt’altro che superficiale o
illogico), sia, infine, alla discrezionalità della valutazione spettante al
contraente generale (che, a fronte di detto contenuto, non v’erano elementi
ragionevoli per fugare il pericolo della permeabilità del Gruppo Italfer da
persone colluse con la criminalità organizzata).
È appena da osservare, con riguardo alle linee-guida ministeriali sull’uso
oculato (per il TAR) o limitato (per l’appellante) delle informative
“atipiche”, che pure quest’argomento recede, al di là della fondatezza o meno
del contenuto di quella per cui è causa e che non può dirsi a sua volta
recessivo, rispetto a quanto contenuto nel Protocollo di legalità, che è la
fonte (in oppugnata) del relativo effetto interdittivo.
5. – In definitiva, l’appello va così rigettato. Le spese del presente
giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente
pronunciando sull'appello (ricorso n. 4959/2013 RG in epigrafe), lo respinge.
Condanna la Società appellante al pagamento, a favore delle parti
resistenti e costituite (GFL s.p.a., da un lato e le Amministrazioni statali,
dall’altro) ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio,
che sono nel complesso liquidate in € 3.000,00, di cui € 800 per la fase di
studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase
decisoria, oltre CU, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2013, con
l'intervento dei sigg. Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)
Nessun commento:
Posta un commento