EDILIZIA & PROCESSO:
la presentazione
dell'istanza
di concessione in sanatoria
successivamente
al ricorso avverso l'ordine di
demolizione
di opere abusive
non ne determina
l'improcedibilità
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II "bis",
sentenza 29 luglio 2014, n.
8307).
Massima
1. L’intervenuta
presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria
ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 1985 non determina
immediatamente l’inammissibilità o l’improcedibilità del presente ricorso, come
da principio giurisprudenziale nella materia, atteso che la ricorrente dichiara
espressamente di avere presentato la predetta istanza a meri fini cautelativi,
contestando, tuttavia, in questa sede, in via ancora preliminare, che fosse
proprio necessario il previo rilascio della concessione edilizia ai fini della
realizzazione della recinzione di cui trattasi. Né l’intervenuta presentazione
della predetta istanza potrebbe essere legittimamente interpretata quale acquiescenza
all’impostazione giuridica della questione data da parte dell’amministrazione e
sulla base della quale è stata adottata l’impugnata ordinanza di demolizione.
2. E’
evidente che, pertanto, in caso di fondatezza della predetta censura,
l’ordinanza di demolizione perderebbe i propri effetti giuridici ab
origine e l’interesse della ricorrente alla trattazione dell’istanza di
rilascio della concessione edilizia verrebbe meno e il relativo procedimento
potrebbe essere legittimamente archiviato da parte dell’amministrazione stessa.
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