PROCESSO:
l'ordine di decisione dei motivi di ricorso
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 28 luglio 2014, n. 4015).
Massima
1. Sebbene non possa negarsi l’esistenza
di un significativo indirizzo giurisprudenziale che attribuisce al giudice
amministrativo il potere di decidere l’ordine di trattazione delle censure
proposte e di esaminare i singoli motivi, iniziando da quelli che in astratto
sono idonei a determinare una più radicale illegittimità del provvedimento
impugnato (senza che il ricorrente possa pretendere un diverso ordine di esame
dei motivi stessi), non può tuttavia sottacersi l’esistenza di un altro, pur
significativo e consistente indirizzo giurisprudenziale, che pone a fondamento
del potere del giudice il principio della domanda, che resta nella
disponibilità della parte che agisce e che determina pertanto l’ordine di
trattazione delle censure.
L’adesione all’uno o all’altro
indirizzo non è privo di effetti diretti e concreti sulla controversia.
2.1 Facendo
riferimento al caso di specie, si osserva infatti che la ricorrente in primo
grado ha chiesto con il ricorso al T.A.R. di annullare l’aggiudicazione disposta in favore della concorrente controinteressata, evidenziando una serie di errori
ed omissioni contenuti nell’offerta di quest’ultima che, se ritenuti fondati,
le avrebbero consentito di ottenere direttamente l’aggiudicazione.
2.2 Solo in via
subordinata (e quindi solo per l’ipotesi che non potesse conseguire
l’aggiudicazione) la ricorrente ha l’annullamento dell’intera procedura di gara
a causa dell’illegittima composizione della commissione giudicatrice.
3. E’ agevole rilevare che in tal modo il
ricorso di primo grado conteneva due domande diverse, cui corrispondevano due
diversi vantaggi e due distinti beni delle vita e che il vantaggio derivante
alla ricorrente in caso di accoglimento dell’uno o dell’altro gruppo
di censure non era indifferente, visto che altro è ottenere l’affidamento del
contratto per la sistemazione idrogeologica di una porzione del centro
cittadino, altro è avere la possibilità di partecipare ad una gara rinnovata
con una futura eventualità di essere aggiudicatari.
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