ADUNANZE PLENARIE & APPALTI:
anche per gli appalti di servizi
non vige il principio di necessaria corrispondenza
tra quote di qualificazione e quote di esecuzione
(Ad. Plen.,
sentenza 28 agosto 2014, n. 27).
Il
pensiero vola subito alla
recente Plenaria n. 7 del 2014 (clicca QUI), che aveva stabilito, tra l'altro, che:
- "Non esiste un principio
di necessaria corrispondenza, in tema di a.t.i., fra quote di partecipazione,
quote di esecuzione e quote di qualificazione in materia di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture, mentre, al contrario, la corrispondenza corre solo
fra quote di partecipazione e quote di esecuzione (e solo per gli appalti di
lavori a decorrere dal 15 agosto 2012)", e che
- "La norma sancita
dall’art. 37, co. 13, nella parte in cui impone, in tema di a.t.i., la
corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, esprima un
principio generale in materia di trasparenza e, in quanto tale, sia applicabile
ai sensi degli artt. 27, co. 1, e 30, co. 3, D.Lgs. n. 163/06, ai contratti
esclusi ed alle concessioni di servizi pubblici; al contrario, tale norma
esprime un precetto imperativo limitato ai soli appalti".
In definitiva, l'obbligo di necessaria corrispondenza corre solo negli appalti di lavori pubblici, a decorrere dal 15 agosto 2012, e soltanto tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione (non anche di qualificazione).
Principio di Diritto
“Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”.
Sentenze per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso r.g.a.n. 13/2014/A.p.,
proposto dalla:
Sogei s.p.a.., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Giuffré e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via degli Scipioni, 288;
Sogei s.p.a.., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Giuffré e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via degli Scipioni, 288;
contro
Corvallis s.p.a., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi,
Stefania Lago e Nicola Creuso, con domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
nei confronti di
Gap s.r.l. Gestione archiviazione
prodotti, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale
capogruppo a.t.i., a.t.i. Co.Pa.t. Soc. coop., rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Bielli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Corsica,
6;
per la riforma
della sentenza breve del
T.a.r. Lazio, Roma, sezione II, n. 1564/2013, resa tra le parti e concernente l’affidamento
del servizio di acquisizione delle immagini dei registri cartacei delle
Conservatorie dei rr. ii..
Visti il ricorso in appello ed i relativi
allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Corvallis s.p.a. e di Gap s.r.l., in proprio e quale capogruppo.
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno
18 giugno 2014, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi,
per le parti, gli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Andrea Manzi e Marco
Bielli.
Ritenuto e considerato, in fatto e
diritto, quanto segue.
FATTO
A) La Sogei bandiva una gara per
l’affidamento del servizio di acquisizione delle immagini dei registri cartacei
delle Conservatorie dei rr. ii., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso.
All’esito della procedura concorsuale
risultava aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale Gap
s.p.a. – Co.Pa.T. Soc. coop..
La seconda classificata, Corvallis,
impugnava l’aggiudicazione dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, sostenendo che
il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per avere
violato il principio, asseritamente applicabile anche agli appalti di servizi,
di corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di realizzazione: in
particolare, il bando prevedeva tra i requisiti d’idoneità un fatturato
complessivo pregresso di € 1.200.000,00, per cui la mandante Co.Pa.T. Soc.
coop., cui era riservata l’esecuzione del 30%, avrebbe dovuto possedere almeno
un fatturato di € 360.000,00 (pari per l’appunto al 30%), mentre ne avrebbe
posseduto uno di € 357.432,57.
Il bando non avrebbe previsto alcunché in
ordine alla corrispondenza tra quote e requisiti, limitandosi a contemplare il
fatturato complessivo e prescrivendo che tale fatturato dovesse essere
posseduto per almeno il 40% dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti per
almeno il 20%.
B) Il T.a.r. esaminava l’unica questione
controversa sottopostagli, applicando ratione temporis il
disposto normativo dell’art. 37, codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.
163/2006), nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate al comma
13 dalla legge n.135/2012, e la risolveva richiamando l’orientamento
giurisprudenziale formatosi nel vigore della vecchia norma, e ritenuto
prevalente, per il quale il principio di corrispondenza tra quote di
qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione, troverebbe
applicazione anche negli appalti di servizi e finanche ove il bando non lo
preveda espressamente.
Chiariva che il novellato disposto del
comma 13 dell’art. 3, secondo cui solo “nel caso di lavori” i concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”,
avrebbe carattere innovativo e non interpretativo.
Accoglieva pertanto
il ricorso della seconda classificata Corvallis ed annullava l’aggiudicazione
disposta in favore del raggruppamento Gap s.p.a..
C) Proponeva appello (con
annessa istanza cautelare, poi abbandonata) la Sogei, affermando che il T.a.r.
avrebbe innanzitutto errato nell’ermeneusi dell’art. 37ante riforma:
dal quadro normativo previgente avrebbe potuto infatti ricavarsi, per i
servizi, il solo principio di unica corrispondenza tra quota di partecipazione
e quota di esecuzione (comma 13).
Solo per il lavori la corrispondenza
avrebbe dovuto estendersi alla quota di qualificazione, giusto lo specifico
disposto del comma 6: principio confermato, sul piano regolamentare,
rispettivamente dagli artt. 275, comma 2 (relativamente ai servizi) e 92, comma
2 (per i lavori), attuativo del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e coerente con il
rigido sistema di qualificazione necessaria previsto esclusivamente per i
lavori.
L’orientamento giurisprudenziale che,
vigente il vecchio art. 37, estendeva la disciplina dei lavori sul punto, anche
ai servizi, sarebbe dunque in contrasto con il tenore letterale delle norme
richiamate, oltre che privo di un aggancio sistematico. Non a caso lo stesso
sarebbe in via di rielaborazione, in favore del diverso principio secondo il
quale, per i servizi, in assenza di espresse previsioni normative, sarebbe solo
il bando a stabilire i criteri di qualificazione (cfr. C.S., Sez. III, sent. 12
settembre 2012 n. 4830).
Il diverso e più restrittivo principio di
necessaria triplice corrispondenza si porrebbe - del resto - in contrasto con i
princìpi comunitari di cui agli artt. 47 e 48 della direttiva n. 18 del 2004
che, in via generale prevedono la potestà di avvalimento in ordine ai requisiti
di partecipazione.
I suoi effetti sarebbero altresì
palesemente irrazionali, derivandone un sistema in cui, nel caso di lavori,
l’art. 61 consentirebbe all’impresa qualificata di partecipare a gare ed
eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto,
mentre, nel caso di servizi, il principio, introdotto in via analogica, sarebbe
così rigido da non prevedere nemmeno il margine sopra detto (che, avuto
riguardo al caso di specie, sarebbe ampiamente sufficiente a garantire la
validità dell’offerta).
Nel giudizio si costituiva l’appellata
Corvallis, ricordando le numerose pronunce del Consiglio di Stato affermanti
l’estensione, vigente il vecchio art. 37, del principio di corrispondenza anche
agli appalti di servizi (cfr. Sez. III, sent. 16 febbraio 2012 n. 793, e Sez. IV, sent.
1° agosto 2012 n. 4406).
Le contrarie decisioni del Consiglio di
Stato e dei T.a.r. sarebbero il frutto di un orientamento ormai superato, o
caratterizzato da fattispecie diverse e del tutto peculiari, mentre il
legislatore avrebbe introdotto la norma proprio per innovare la disciplina,
rispetto al diritto vivente.
Si costituiva anche la mandataria del
raggruppamento aggiudicatario, aderendo alle argomentazioni
dell’amministrazione appellante ed ulteriormente sviluppandole.
La causa passava in decisione alla
pubblica udienza del 17 dicembre 2013 ed il collegio riteneva sussistenti i presupposti
per la rimessione della questione a questa Adunanza plenaria, nei termini
appresso indicati.
D) La quaestio iuris -
rileva la Sezione rimettente - riguarda l’esatta interpretazione dell’art. 37
del codice dei contratti pubblici, nella formulazione antecedente alle
modificazioni introdotte nel comma 13 dalla legge n. 135/2012, alla luce dei
contrasti giurisprudenziali generatisi e della valenza esegetica assunta, anche
per il passato, dalla novella normativa.
Secondo il vecchio art. 37, comma 13, “i
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento”.
Il testo successivamente vigente del
ricordato comma 13 (attualmente abrogato ex art. 12, comma 8,
d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio
2014 n. 80) ha poi avuto cura di precisare l’ambito operativo della norma,
specificando nel suo incipit la sua applicabilità soltanto “in
caso di lavori”.
Il dubbio si pone quindi solo per il
passato, che ha fatto registrare il seguente contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento della Sez.
III, sent. n. 793/2012, che si inserisce nel solco dei precedenti di detta
Sezione (sentt. 11 maggio 2011 n. 2804 e 15 luglio 2011 n. 4323), anche in caso
di servizi si applicherebbe il principio di corrispondenza discendente
dall’art. 37, commi 4 e 13, codice dei contratti, con la conseguenza che
l’offerta contrattuale, proveniente da un’associazione orizzontale d’imprese, in
termini che non assicurino la predetta concreta corrispondenza, sarebbe
inammissibile, comportando l’esecuzione della prestazione da parte di
un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica
rispetto alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo
ovvero dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso.
Nello stesso senso è anche una recente
decisione ancora della III Sezione che, riprendendo le fila del tradizionale
orientamento, lo esamina anche alla luce della novella, in proposito affermando
che la modificazione, introdotta con la citata legge n. 135/2012, non avrebbe
carattere ricognitivo ma innovativo (cfr. Sez. III, sent. 07 giugno 2013 n.
3138).
In verità, esiste un orientamento difforme
della medesima Sez. III, sent. n. 4830/2012, il quale recisamente afferma che
l'art. 37, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che nel caso di appalto di
lavori richiede in capo alla mandataria il possesso dei requisiti di
qualificazione per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo,
non sarebbe applicabile per analogia agli appalti di servizi avendo essi
diverse caratteristiche, in virtù delle quali va riconosciuta alla stazione
appaltante la normativa una maggiore discrezionalità nell'individuazione degli
specifici requisiti ritenuti ragionevole indice di capacità economica e
professionale.
Viceversa, l’orientamento della Sez. IV,
da ultimo espresso, è nel senso che debba sussistere una perfetta
corrispondenza unicamente tra quota di lavori o, nel caso di forniture o
servizi, parti del servizio o della fornitura eseguita dal singolo operatore
economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, con la
necessità che sia l'una che l'altra siano specificate dai componenti il
raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara.
Tale obbligo di specificazione troverebbe
la sua ratio nella necessità di assicurare alle pp.aa.
aggiudicanti la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il
servizio, non solo per una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del
contratto, ma anche per una previa verifica circa la competenza tecnica
dell'esecutore, oltre che per evitare che le imprese si avvalgano del
raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e
finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione alle gare” (Sez. IV, sent.
1° agosto 2012 n. 4406).
Di diverso avviso è la Sez. VI, che di
recente ha ritenuto preferibile l’orientamento, dichiaratamente avvalorato da
questa stessa Adunanza plenaria (e su cui ci si soffermerà più avanti) secondo
il quale, nel settore dei servizi e delle forniture, l’art. 37 prevede solo
che, in caso di a.t.i. orizzontale, debbano essere specificate nell'offerta le
parti del servizio o della fornitura eseguibili dalle singole imprese associate
o associande, ma non impone una rigida corrispondenza tra quota di qualificazione
e quota di esecuzione, essendo rimessa alla stazione appaltante la
determinazione dei requisiti di qualificazione con riguardo ad ogni singola
gara (cfr. Sez. VI, sent. 10 maggio 2013 n.2563).
In linea con detto orientamento si pone
anche il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, che nel
2010 ha affermato che “in tema di contratti pubblici, il principio di
corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di qualificazione
e quote di partecipazione all'a.t.i. e tra quote di partecipazione e quote di
esecuzione, da tempo affermatosi in materia di lavori e sancito nell'art. 37,
comma 6, d.lgs. n. 163/2006, non è estensibile agli appalti di servizi (per i
quali, come è noto, l’ordinamento non contempla un rigido sistema normativo di
qualificazione dei soggetti esecutori), in cui è riconosciuta alle
amministrazioni aggiudicatrici una più ampia discrezionalità
nell'individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di
questi con l’istituto del raggruppamento d’imprese” (cfr. C.g.a.R.S., Sez.
giurisd., sent. 21 aprile 2010 n. 546).
La Sezione rimettente ricorda, poi, che
anche questa Adunanza plenaria ha espresso una propria indicazione, peraltro in
via di mero obiter dictum (la specifica questione esulava, per
stessa precisazione dell’Adunanza, dai limiti oggettivi della vertenza),
testualmente affermando: “giova al riguardo rilevare che nel settore dei
servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei
requisiti di capacità tecnico/organizzativa ed economico/finanziaria – la
relativa disciplina non prescrive, quale quota percentuale dei requisiti di
qualificazione e/o di capacità debba essere posseduta da ciascuna impresa
componente il raggruppamento, affidando le relative determinazioni alla
discrezionalità della singola stazione appaltante (cfr., oggi, l’art. 39,
d.lgs. n. 163/2006, per i lavori, e gli artt. 40 e 41, stesso d.lgs., per le
forniture ed i servizi) – per cui spetta alla stazione appaltante il compito di
definire nella lex specialis, in relazione al contenuto della
prestazione, i requisiti d’idoneità che devono essere posseduti dalle imprese
componenti il raggruppamento” (cfr. Ad. pl., sent. n. 22/2012).
Riepilogando, quindi, gli orientamenti
sarebbero essenzialmente due: uno sosterrebbe una prima equiparazione degli
appalti di servizi agli appalti di lavori, così affermando l’applicabilità di
una diversa disciplina a seconda se la gara sia precedente o successiva
all’entrata in vigore della legge n. 135/2012; l’altro affermerebbe che gli
appalti di servizi abbiano sempre avuto una diversa disciplina, ed in
particolare che essi non soggiacciano al principio di corrispondenza fra
percentuale dei requisiti di capacità e quote della prestazione da eseguire,
salva diversa e specifica previsione della relativa disciplina di gara.
La Sezione rimettente ritiene la prima
tesi frutto di un’interpretazione analogica, operata tuttavia in assenza di una
vera e propria lacuna, perché le uniche norme dell’art. 37 del codice dei
contratti, pacificamente applicabili ai servizi, sono contenute nel comma 13 e
nel comma 4 ed il primo, riferibile a tutti i contratti, prescrive che “i
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento”.
L’unica norma ricavabile dal disposto è
quella, concernente il versante esecutivo del rapporto contrattuale, che impone
una corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione, né alcuna
indicazione potrebbe ricavarsi sul diverso versante della corrispondenza tra
quota di capacità e quota di esecuzione.
Il comma 4 aggiunge, con specifico
riguardo al settore dei servizi e delle forniture, che “nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”: anche questa
disposizione si riferisce al versante esecutivo e pretende che sia chiaro fin
dall’inizio “chi faccia che cosa”.
Sul versante della capacità
economico-finanziaria e di quella tecnico-professionale rilevano altresì gli
artt. 41 e 42, che si limitano ad individuare una serie di modalità documentali
attraverso le quali gli offerenti possono comprovare la loro capacità, demandando
alle singole stazioni appaltanti la “precisazione dei requisiti che devono
essere posseduti e dei documenti che devono essere presentati” (art. 41, comma
2; art. 42, comma 2).
Nessuna disposizione è tale da imporre nei
servizi un requisito minimo di capacità correlato rigidamente all’esecuzione;
il principio di corrispondenza è dunque tratto dal settore dei lavori ed
applicato analogicamente a quello dei servizi.
Si tratta tuttavia per la Sezione
rimettente di fattispecie non sovrapponibili.
Nel settore dei lavori, infatti, l’art. 40
del codice dei contratti impone, al di sopra di euro 150.000,00, la
qualificazione obbligatoria, articolata in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi: in sintesi, l’offerente è ammesso ad eseguire lavori
pubblici solo, e nei limiti in cui, l’organismo di attestazione abbia
previamente accertato la sua qualificazione tramite standard analiticamente
articolati in classi e categorie, secondo un sistema d’inderogabile
applicazione; ove non sia qualificato per i lavori posti a gara, l’offerente
non può eseguirli e la sua offerta è conseguentemente inaccettabile, il che
vale anche per le frazioni o le parti che i singoli offerenti raggruppati
s’impegnino ad eseguire.
Per i servizi e le forniture, invece, in assenza
di standard e sistemi obbligatori, la capacità è comprovata dall’offerente in
occasione della singola gara, secondo le indicazioni che la stazione appaltante
fornisca e tramite la documentazione che essa richieda.
Afferma ancora la Sezione che se queste
sono le coordinate normative, non sembra possa ragionevolmente sostenersi, nel
settore dei servizi e delle forniture, l’esistenza di una lacuna suscettibile
di essere colmata con l’ausilio dell’analogia legis.
Semplicemente, per i servizi e le forniture
la “qualificazione” consiste nel rispetto delle previsioni e della richieste
della lex certaminis.
Neanche può individuarsi una ratio che
giustifichi un’interpretazione rigorosa secondo la quale, una volta individuato
dall’amministrazione il livello di capacità necessaria, con le correlative
modalità di prova, i singoli partecipanti potrebbero eseguire la prestazione
nei limiti della percentuale di capacità posseduta.
Non che questa conclusione sia di per sé
irragionevole, ma se è rimessa all’amministrazione la concreta individuazione
della capacità complessiva necessaria per eseguire la prestazione o la
fornitura, non si vede perché non debba ritenersi rimessa alla p.a. anche la
puntuale previsione della corrispondenza tra capacità del singolo offerente
raggruppato e parte del servizio assunto.
In pratica si tratta di questione di
dettaglio (attinente alla ripartizione interna della capacità ai fini
dell’esecuzione), ricompresa nella più ampia disciplina della capacità,
riservata all’amministrazione, con la conseguenza che, ove nulla sia detto
nella lex certaminis, il ricorso all’etero-integrazione non è
praticabile (si violerebbe la riserva).
Nondimeno, una siffatta interpretazione
irrigidirebbe il sistema persino più di quanto la disciplina contempli per lo
specifico caso dei lavori: l’art. 61 del regolamento generale di esecuzione
prevede, in tema di categorie e classi che “la qualificazione in una categoria
abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti
della propria classifica incrementata di un quinto”.
La norma estende le possibilità
realizzative, rispetto alla capacità tecnica accertata a mezzo del procedimento
di qualificazione.
Una norma di simile tenore non è
rinvenibile nel campo dei servizi e delle forniture; il risultato paradossale
che l’applicazione del principio di corrispondenza tra quote di capacità e
quote di prestazione produrrebbe sarebbe allora quello, non solo di sottrarre
all’amministrazione le prerogative in ordine alla disciplina di tali aspetti di
dettaglio, in violazione degli artt. 41 e 42, ma quello di introdurre elementi
normativi estranei alla fattispecie, privandoli del temperamento che essi
presentano nel contesto da cui sono prelevati (nel caso concreto, oggetto di
giudizio, ad esempio, anche un minimo margine di tolleranza avrebbe consentito
di considerare rispettata la corrispondenza).
Secondo la Sezione la valenza esegetica
della novella non va del resto enfatizzata, essendo probabile che il
legislatore abbia avuto presente l’orientamento dominante in giurisprudenza
sino al 2010, quando la stessa ha deciso di cambiare orientamento, ma ciò non
può costituire avallo per l’interpretazione pregressa, quasi ad ingessarla in
una veste normativa, poiché gli orientamenti giurisprudenziali rimangono quelli
che sono, e dunque mutevoli, in assenza di norme di dichiarata interpretazione
autentica.
E) Nell’imminenza dell’udienza di
discussione, l’appellata Corvallis depositava memoria riassuntiva, in cui
insisteva per il rigetto dell’appello della Sogei che, con propria memoria
conclusiva, illustrava ulteriormente le sue argomentazioni difensive,
richiamando precedenti decisioni di questa stessa Adunanza plenaria
valorizzanti le tesi dell’appellante ed i criteri ermeneutici di riferimento (favor
partecipationis e libertà imprenditoriale: cfr. Ad. pl., sent. n.
7/2014, peraltro relativa ad un caso di concessione di pubblico servizio e
dunque sottratto a molte norme del codice dei contratti, ex art.
30).
Con propria ulteriore memoria la Corvallis
appellata replicava, ribadendo come la Co.Pa.T. – mandante nell’A.t.i.
orizzontale, avente quale mandataria la Gap – mancasse del requisito di
ammissione costituito dal fatturato almeno pari alla quota di esecuzione
dell’appalto riservatale, mentre la specifica disciplina di gara non prevedeva
nulla quanto alla corrispondenza tra quote e requisiti, fermo restando il
potere della stazione appaltante di fissare i requisiti speciali di
partecipazione (per cui comunque la qualificazione deve coprire quello che si
esegue: v. l’elevato grado di certezza ed attendibilità di regola riconosciuto
alla certificazione di qualificazione s.o.a.).
Da ultimo, con propria memoria
conclusionale la Gap s.r.l. ripercorreva i passaggi di cui all’ordinanza di
rimessione, insistendo per l’accoglimento del gravame proposto avverso la
sentenza breve del T.a.r. del Lazio, Roma.
DIRITTO
F) Nella presente sede nomo-filattica,
l’Adunanza plenaria è chiamata a risolvere, ai sensi dell'art. 99, comma 1,
c.p.a., il seguente quesito di diritto: “se gli artt. 37, 41 e 42 del codice
dei contratti, nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n.
135/2012, consentano, anche per gli appalti di servizi, l’applicazione del
principio di corrispondenza fra quota di capacità e quota di esecuzione della
prestazione, a prescindere dalle espresse previsioni della lex
certaminis”.
Al riguardo l’Adunanza ritiene di
confermare in toto il proprio indirizzo interpretativo
espresso con la sentenza 30 gennaio 2014 n. 7.
In detta occasione si è osservato come la
risoluzione della questione imponga di stabilire in primis la
natura giuridica e la portata applicativa della norma sancita dall’art. 37,
comma 13, codice dei contratti pubblici che, nel testo vigente alla data del
bando, così disponeva: <<13. I concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento. >>.
Successivamente tale disposizione è stata
novellata dalla lettera a) del comma 2-bis dell’art. 1 del
decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, introdotto dalla legge di conversione 7
agosto 2012 n. 135 (con decorrenza dal 15 agosto 2012, data di entrata in
vigore della legge di conversione): <<13. Nel caso di lavori, i
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
>>.
Da ultimo tale comma è stato abrogato
dall’ art. 12, comma 8, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80.
G) Prima della novella del 2012, la
giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Cons. St., Sez. V, sent. 29
settembre 2013 n. 4753; sez. VI, sent. 20 settembre 2013 n. 4676), per alcuni
aspetti corroborata da recenti pronunce dell’Adunanza plenaria (cfr. sentt. 13
giugno 2012 n. 22 e 5 luglio 2012 n. 26, in tema di appalti di servizi), si era
consolidata - sulla scorta di una lettura unitaria della norma sancita dal
comma 13 cit. con quella di cui al comma 4 del medesimo articolo 37, secondo
cui: <<4.Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati>> - nell’affermazione
dei seguenti princìpi:
a) corrispondenza sostanziale, già nella
fase dell'offerta, tra le quote di partecipazione all’a.t.i. e le quote di
esecuzione delle prestazioni, costituendo la relativa dichiarazione requisito
di ammissione alla gara e non contenuto di obbligazione da far valere solo in
sede di esecuzione del contratto;
b) funzione dell’obbligo di corrispondenza
fra quote di partecipazione ed esecuzione ravvisata nelle seguenti esigenze: I)
conoscere preventivamente, da parte della stazione appaltante, il soggetto
incaricato di eseguire le prestazioni e la misura percentuale, al fine di
rendere più spedita l’esecuzione del rapporto, individuando ciascun
responsabile; II) agevolare la verifica della competenza dell’esecutore in
rapporto alla documentazione di gara; III) prevenire la partecipazione alla
gara d’imprese non qualificate;
c) trattandosi di un precetto imperativo
che introduce un requisito di ammissione, quand'anche non esplicitato dalla lex
specialis, quest’ultima è da intendersi corrispondentemente etero-integrata
ai sensi dell’art. 1339, c.c., sicché la sua inosservanza determina
l'esclusione dalla gara (sulla non necessità, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis,
codice dei contratti pubblici, che la sanzione dell’esclusione sia
espressamente prevista dalla norma di legge, allorquando sia certo il carattere
imperativo del precetto che imponga un determinato adempimento ai partecipanti
ad una gara, cfr. Adunanza plenaria, 16 ottobre 2013 n. 23 e 7 giugno 2012 n.
21);
d) tale obbligo di dichiarazione in sede
di offerta s’impone per tutte le tipologie di a.t.i. (costituite, costituende,
verticali, orizzontali), per tutte le tipologie di prestazioni (scorporabili o
unitarie, principali o secondarie) e per tutti i tipi di appalti (lavori,
servizi e forniture), indipendentemente dall’assoggettamento della gara alla
disciplina comunitaria;
e) poiché l’obbligo di simmetria tra quota
di esecuzione e quota di effettiva partecipazione all’a.t.i. scaturisce e
s’impone ex lege, è necessaria e sufficiente, in sede di
formulazione dell’offerta, la dichiarazione delle quote di partecipazione, cui
la legge attribuisce un valore predeterminato, che è quello dell’assunzione
dell’impegno da parte delle imprese di eseguire le prestazioni in misura
corrispondente.
H) All’interno del su riferito indirizzo
giurisprudenziale si è sviluppato un filone esegetico che ha divisato un
ulteriore necessario parallelismo, in modo congiunto, anche fra quote di
partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione.
Tale impostazione va respinta perché:
a) in contrasto con il tenore testuale
delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (e segnatamente, i commi 4
e 13 dell’art. 37), che non consentono di avallare una siffatta opzione
interpretativa;
b) in contrasto con la sistematica del
codice (e del regolamento attuativo), che disciplina in maniera completa e
nella sede propria il regime della qualificazione delle imprese anche riunite
in a.t.i., per i lavori, mentre affida alla disciplina di gara ogni
determinazione in materia per gli appalti di servizi e forniture, salvi i
limiti sanciti dagli artt. 41 – 45.
Il quadro unitario così configurato dalla
giurisprudenza, ha subìto, successivamente alla novella introdotta dal d.l. n.
95/2012, una frattura che conduce ad una lettura atomistica delle norme sancite
dai più volte richiamati commi 4 e 13 dell’art. 37, codice dei contratti
pubblici.
Deve ritenersi, invero, che:
a) giusta il tenore letterale della nuova
disposizione e la sua finalità di semplificare gli oneri di dichiarazione
incombenti sulle imprese raggruppate operanti nel mercato dei contratti
pubblici, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di
esecuzione, sancito dal più volte menzionato comma 13, sia rimasto circoscritto
ai soli appalti di lavori, fino all’entrata in vigore del d.l. n. 47/2014
(abrogante il cit. comma 13);
b) per gli appalti di servizi e forniture
continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4
dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo
d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di
esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di
partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna
impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire,
nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa
di gara;
c) rimane inteso, in entrambi i casi, che
le norme in questione continuano ad esprimere un precetto imperativo da
rispettarsi a pena di esclusione e sono dunque capaci di etero-integrare i
bandi silenti.
I) In base alle esposte considerazioni va,
quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 37,
commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma
2-bis, lett. a), d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a
raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il
principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna
impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la
relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della
gara”.
L) L’appello va dunque accolto,
con riforma dell’impugnata sentenza breve, che ha
seguito l’opposto principio, nonché rigetto del ricorso
introduttivo e definitivasalvezza degli atti gravati in prima
istanza, mentre gli esborsi del doppio grado di giudizio
possono interamente compensarsi per giusti motivi tra le parti
costituitevi, tenuto anche conto delle relative alterne vicende processuali.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Adunanza plenaria) accoglie l 'appello r.g.n.
13/2014/A.p. e riforma l’impugnata sentenza breve,
con rigetto del ricorso introduttivo, definitiva salvezza degli
atti gravati ed integrale compensazione degli oneri
processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del giorno 18 giugno 2014, con l'intervento dei giudici:
Giorgio Giovannini, Presidente
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Alessandro Pajno, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
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IL PRESIDENTE
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L'ESTENSORE
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IL SEGRETARIO
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2014
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
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