AMBIENTE:
i presupposti del rinnovo della V.A.S. ed il principio "tempus regit actum" in materia
(T.A.R. Abruzzo - Pescara - sent. 23 gennaio 2013 n. 23)
1. Per quanto attiene alla natura sostanziale
o meno della variante in ampliamento, il d.lgs. n. 152/2006 (all.to II)
richiede, ai fini di una nuova V.I.A., che si tratti di “impatti significativi
e negativi sull’ambiente” connessi ad opere di “competenza statale” e “centrali .. con
potenza termica di almeno 300MW”.
2. Per quel che concerne la realizzazione
delle opere entro cinque anni dalla pubblicazione della V.I.A., l’art. 26 d.
lgs. n. 152/2006 prende in considerazione le “caratteristiche del progetto” che
potrebbe richiedere un periodo più lungo e, quindi, una proroga, ma trattasi di
una disposizione che va applicata “ai procedimenti avviati successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”
(comma 6° dell’art. 26 cit.); per il principio di irretroattività, la norma non
è applicabile alla presente fattispecie, dove la V.I.A. iniziale del 2005 non
prefissa alcun termine di durata.
sezione
staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
=189= del =2011=, proposto da:
Marco CIERI, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Nicoletta Graziani in Chieti, via N. Nicolini, n. 33;
Marco CIERI, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Nicoletta Graziani in Chieti, via N. Nicolini, n. 33;
contro
Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa
per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila;
Soc. Tamarete Energia S.r.l. e Soc. Odoardo Zecca S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara, via Grandi,5;
Soc. Tamarete Energia S.r.l. e Soc. Odoardo Zecca S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara, via Grandi,5;
sul ricorso numero di registro generale
=214= del =2011=, proposto da:
Marco Cieri, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Alberto Barba in Pescara, via Tinozzi, 22/A;
Marco Cieri, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Alberto Barba in Pescara, via Tinozzi, 22/A;
contro
Comune di Ortona, rappresentato e difeso
dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara,
via Grandi,5;
Societa' Tamarete Energia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo, Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Odoardo Zecca S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila;
Societa' Tamarete Energia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo, Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Odoardo Zecca S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila;
per
l'annullamento
quanto al ricorso n. 189 del 2011:
DEL GIUDIZIO N. 1662 IN DATA 25 GENNAIO
2011 CON CUI IL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE DELLA DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
ABRUZZO, ALLA RICHIESTA DEL RICORRENTE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ IMPIANTO -
CENTRALE TERMICA TAMARETE, PRENDE ATTO DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ED EMETTE
ALCUNE PRESCRIZIONI..
quanto al ricorso n. 214 del 2011:
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 40 DEL 10
FEBBRAIO 2011 CON CUI IL DIRIGENTE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ORTONA HA
CONCESSO ALLE SOCIETÀ CONTROINTERESSATE LA VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.
7 DEL 10 OTTOBRE 2006;
DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E
CONSEGUENTE IVI COMPRESO IL PROVVEDIMENTO DEL 27.12.2010 DI CONCESSIONE DELLA
PROROGA DI UN ANNO PER IL TERMINE LAVORI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.7.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
della Regione Abruzzo, della Soc. Tamarete Energia S.r.l., della Odoardo Zecca
S.r.l. e del Comune di Ortona e di Comune di Ortona;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno
10 gennaio 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli
avv.ti Veronica Dini e Nicoletta Graziani per il ricorrente, gli avv.ti Marta
Spaini e Maria Paola Rocco, quest'ultima su delega dell'avv. Pier Giuseppe
Torrani, per le società controinteressate e l'avv. Daria Rapino, su delega
dell'avv. Dario Rapino per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna (ric. n. 189/2011),
quale abitante nei pressi della Centrale termica realizzata dalle ditte Odoardo
Zecca srl e Tamarete Energia srl, il giudizio della GRA n. 1662/25.1.2011
espresso in merito al progetto di ampliamento dell’impianto e contenente la
presa d’atto del carattere non sostanziale delle modifiche apportate,
contestando l’avvenuta decadenza del Permesso di Costruire (PdC) del 10.10.2006
(n.7), la illegittimità della sanatoria concessa il 10.2.2011 (n.40), la
carenza istruttoria in punto di verifica dell’avvenuta osservanza delle
prescrizioni impartite in sede di V.I.A..
Si sostiene, per contro, che
necessiterebbe il rinnovo della procedura di V.I.A., essendo le varianti di
tipo sostanziale, nonché la non compatibilità ambientale riconosciuta al
progetto iniziale, avendo la V.I.A. una validità di cinque anni (art. 40 d. lgs
n. 152/2006).
Il comune di Ortona contesta gli assunti
in punto di decadenza del PdC del 2006, ritenuta conforme al PRG del 2006, e
sostiene la piena legittimità della proroga concessa; del tutto infondata,
infine, sarebbe la tesi del rinnovo della V.I.A..
Le società contro-interessate e resistenti
eccepiscono la inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto interno
alla procedura A.I.A., nonché la sua improcedibilità per l’omessa impugnazione
dell’atto finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
Il ricorso sarebbe comunque infondato
sovrapponendosi il procedimento della V.I.A., già concluso, a quello della
A.I.A. ancora in itinere.
Con il successivo ric. n. 214/2011,
contenenti motivi aggiunti, Cieri Marco impugna il permesso di costruire n.
40/10.2.2011 (variante al PdC n. 7/10.10.2006), nonché la concessa proroga
(27.12.2010), riproponendo le censure di decadenza del PdC del 2006, la
tardività della proroga e il necessario rinnovo della D.I.A., stante
l’ampliamento della stessa Centrale.
Le difese avversarie contestano
analiticamente, con memorie depositate in data 19.5.2011, 23.5.2011, 31.5.2012,
4.6.2012, le tesi di parte ricorrente, con confutazioni in fatto ed in diritto.
Alla pubblica udienza le cause sono state
assunte in decisione.
DIRITTO
I ricorsi in epigrafe (nn. 189 e 214 del
2011) sono riuniti per connessione.
La Regione, come esposto dalle stesse
parti in causa, ha, in data 27.1.2012, rilasciato l’A.I.A. alla società
Tamerete Energia srl, la quale è l’unica ad averla impugnata con altro separato
ricorso, per contestare alcune prescrizioni ivi contenute.
La semplice presenza, quale parte
costituita, del ricorrente Cieri anche nel pendente giudizio n. 10/2012, non
giustifica la richiesta di riunione dei presenti ricorsi con quello
sopravvenuto; diversi, infatti, sono gli atti impugnati, i motivi di gravame e
le relative conclusioni, circostanze che rendono opportuno la trattazione
separata dei due gravami in discussione.
Nel ric. n. 189/2011 Cieri Marco impugna
espressamente l’atto di GRA n. 1662/25.1.2011 col quale il Comitato CCR-VIA ha preso
atto, in sede di verifica dell’Impianto, della sostanziale conformità del
progetto sottoposto alla A.I.A. con quello già assoggettato al V.I.A.,
ribadendo la compensazione ambientale a favore del comune di Ortona ed il
rispetto dei limiti alle emissioni su base annua, nonché dei singoli
inquinanti, stabilendo a tali fini la modifica del sistema di monitoraggio
previsto dall’A.I.A. per l’effetto cumulativo annuale.
Trattasi di un atto istruttorio
infra-procedimentale nell’ambito del rilascio della A.I.A., che è sopravvenuta
in data 27.1.2012 (n. 209/159), concludendo definitivamente la pratica,
escludendo ogni eventuale V.I.A. (art. 10 d.lgs n. 152/3.4.2006), che, come già
statuito (Tar Pe, n. 167/2010), attiene ai progetti per i quali la valutazione ambientale
spetta allo Stato e per i procedimenti V.I.A. non ancora conclusi (art. 35,
comma 2°, ivi).
Fondata è, pertanto, l’eccezione di
inammissibilità del gravame avverso una valutazione tecnica preliminare ed
interlocutoria in attesa dell’emissione dell’atto finale di Autorizzazione
Integrata Ambientale, pubblicato sul Bura n. 11/29.2.2012 e non tempestivamente
impugnato.
Nel ricorso sono, invero, citati il PdC n.
7/2006 (ampliamento Centrale), da considerarsi decaduto per violazione dei
termini di inizio e conclusione dei lavori, e con esso la stessa compatibilità
ambientale, avendo il Comune adottato un nuovo PRG (n. 37/21.12.2007) ed avendo
il decreto V.I.A. n. 337/7.5.2005 (nota Ministero Ambiente del 10.05.2005 -
DSA/2005/11785) una durata quinquennale per le cd. categorie con scadenza.
Tali atti sono stati autonomamente
impugnati col ric. n. 214/2011, in uno alla variante del PdC, rilasciata con
atto n. 40/10.2.2011, ed alla proroga (27.12.2010) concessa al PdC n. 7/2006
(art. 15 Dpr n. 380/2001).
La Tamarete Energia srl opera nell’ambito
della termoelettricità e la Centrale, di cui si è chiesto l’ampliamento, è
localizzata nella zona industriale di Ortona e nell’ambito del Consorzio di
Sviluppo Industriale Valle del Pescara. L’impianto ha una potenza nei limiti
dei 200 MW termici, con un elevato grado di efficienza energetica e soluzioni
d’avanguardia per il rispetto dell’ambiente per quel che concerne le emissioni.
Il d.lgs. n. 152/2006 riserva alla
competenza statale le centrali di potenza termica superiore ai 300 MW e
l’autorizzazione alla costruzione della Centrale di Ortona risale al 26.8.2003
(delibera n. 203 della Provincia di Chieti) ed ha ottenuto la V.I.A.
ministeriale (decreto n. 337/7.5.2005); con atto 21.6.2005 (n. 122 della Prov.
Ch.) è stato autorizzato l’esercizio dell’impianto a turbogas.
Entrambe le autorizzazioni sono state
volturate dalla soc. Zecca alla Tamarete Energia srl in data 10.7.2008 (n.
50978- Prov. Ch.).
La richiesta di ampliamento è del
10.12.2003 (ditta O. Zecca) e, a tali fini, è stata attivata una variante al
PRG (art. 5 Dpr n. 447/1998); l’intervento in variante è stato approvato dal
comune di Ortona con delibera n. 15/2005 e lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP), in data 10.10.2006, ha rilasciato il PdC. n. 7/2006, che poi
(10.6.2009) viene cointestato anche alla Tamarete.
In possesso del titolo edificatorio e
delle autorizzazioni (costruzione ed esercizio), la Tamarete viene inserita nel
Piano Energetico Regionale (PER- p. 41 delibera consiliare 15.12.2009).
L’ampliamento ha richiesto tre anni di
lavori.
Ai sensi del d.lgs. n. 59/2005 è stata
richiesta l’A.I.A. (8.6.2009) e, nel contempo, si è domandata una variante al
PdC n. 7/2006 (20.10.2009), assentita in data 10.2.2011 (n.40); l’A.I.A. ha
richiesto un’istruttoria più ampia ed è stata emanata il 27.1.2012 con
pubblicazione sul Bura n. 11/20.2.2012.
Per quanto attiene alla natura sostanziale
o meno della variante in ampliamento, il d.lgs. n. 152/2006 (all.to II)
richiede, ai fini di una nuova V.I.A., che si tratti di “impatti significativi
e negativi sull’ambiente” connessi ad opere di “competenza statale” e “centrali
.. con potenza termica di almeno 300MW”; l’impianto in questione è da ritenersi
escluso, fermandosi ai 200MW e con precisi limiti di emissione (8.000 ore
annue), quali previsti nella V.I.A. già concessa; l’ampliamento, inoltre, non
prevede alcuna radicale modifica dell’opera, tale da incidere con un peggioramento
sull’ambiente, attraverso l’introduzione di elementi di rilevante novità,
capaci di alterare in modo incisivo il rapporto con l’ecosistema della zona,
così come avverrebbe in ipotesi di aumento significativo delle emissioni
atmosferiche, rispetto al consentito iniziale e già valutato dalla V.I.A..
Nel corso dell’istruttoria viene
chiaramente attestato che l’impianto, quale progettato, è compatibile con “il
piano di qualità dell’aria e con il piano energetico regionale” (Conferenza dei
servizi, sedute del 25.9.2009 e 25.2.2010) e che l’area di localizzazione ha
una destinazione industriale (SUAP-Ortona 25.9.2009, prot. n. 2119G: zona D1-
area industriale Asi Val Pescara, come da PRG vigente e PRG adottato con atto
C.C. n. 37/21.12.2007).
La questione della interazione con altri
insediamenti in zona, oltre che generica e priva di ogni effettivo riscontro,
non può certamente essere riferita a tale unico insediamento che ha ricevuto la
V.I.A. (aspetti della localizzazione) e, successivamente, l’A.I.A (aspetti
tecnico- gestionali dell’impianto), in base a dati accertati e documentati.
La stessa Regione, in una nota
(12.12.2011) inoltrata tal comune di Ortona, ha comunque valutata la situazione
attuale della dispersione degli inquinanti in atmosfera cumulati, precisando
che lo studio contiene, oltre che lo stato esistente, anche quello di progetto
con l’inserimento della Centrale Turbogas della Tamarete, nonché dell’impianto
a biomasse della ditta Ecoeenergy.
Per quel che concerne la realizzazione
delle opere entro cinque anni dalla pubblicazione della V.I.A., l’art. 26 d.
lgs. n. 152/2006 prende in considerazione le “caratteristiche del progetto” che
potrebbe richiedere un periodo più lungo e, quindi, una proroga, ma trattasi di
una disposizione che va applicata “ai procedimenti avviati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (comma
6° dell’art. 26 cit.); per il principio di irretroattività, la norma non è
applicabile alla presente fattispecie, dove la V.I.A. iniziale del 2005 non
prefissa alcun termine di durata.
In merito alle prescrizioni stabilite a
carico della Tamarete, la verifica spetta agli organi competenti, quale l’ARTA
( istruttoria tecnica del 25.9.2009, del 25.2.2010 e 18.4.2011, con relazione tecnica),
che non ha rilevato alcuna inosservanza, al Consorzio Asi Ch-Pe che ha ritenuto
l’opera in ampliamento congruente col P. R.T. (nota 28.10.2009 prot. n. 3915)
ed alla Conferenza dei servizi che ha dato parere favorevole (25.2.2010)
all’A.I.A.; non ha pregio porli un dubbio in modo generico ed ipotetico, senza
addurre alcun riscontro effettivo.
Il PdC n. 40/10.2.2011 (variante del PdC.
n. 7/2006) fa seguito alla proroga concessa in data 5.10.2007 per gg.90, ai
fini dell’inizio dei lavori, stabiliti per l’11.10.2010; tale proroga trova
valida giustificazione nel fatto che lo stesso Comune non aveva precisato le
richieste preventive opere di risanamento ambientale, di cui alla delibera
27.12.2006, n. prot. 29568 ( note ditta 3.9.2007, prot arrivo Comune
20225/4.9.2007 e 19.9.2007, prot. arrivo Comune 21502/19.9.2007), che vengono
esplicitate solo con delibera G.M n. 49/5.10.2007; i lavori sono attestati con
iniziati il 3.1.2008 (nota ditta con prot. arrivo Comune 209 e 250/3.1.2008) e,
in relazione alla notevole mole progettuale depositata al Comune, essi, non
possono essere contestati genericamente, né va dimenticato che il Comune doveva
approvare i progetti di risanamento e stipulare la relativa convenzione, tempi
che vanno considerati utili ai fini dell’inizio delle opere.
La citata variante, che costituisce anche
parziale sanatoria con oblazione, ha seguito tutto l’iter istruttorio (parere
favorevole Asl-Serv.Igiene e Sanità Pubblica, 21.10.2010 prot. n. 1204;
approvazione Asi Ch-Pe dell’11.10.2010 prot. n. 111; parere favorevole VV. FF.
del 5.7.2010 prot. n. 6194; presa d’atto GRA del 25.1.2011 prot. n. 1662;
parere favorevole del comune di Ortona dell’8.2.2011) e stabilisce, quale atto
integrativo del PdC n. 7/10.10.2006, un nuovo termine di ultimazione dei lavori
in “tre anni dalla data del presente atto”, il che significa scadenza prevista
per il 10.2.2014; di qui la superfluità di ogni deroga dell’originario termine
di scadenza, previsto per il 3.1.2011 e prorogato al 3.1.2012 con riferimento
al PdC n. 7/2006 (atto SUAP Comune di Ortona del 27.12.2010 prot. n. 25931).
In relazione a quanto esposto può dedursi:
_il PdC n. 7/10.10.2006, affisso all’albo
pretorio del Comune in data 18.10/17.11.2006, non è mai decaduto e la variante
in sanatoria è intervenuta in pendenza del termine conclusivo, stabilendo
altro dies finale; il PdC, inoltre, è stato confermato con
delibera di G. M. n. 49/2007, n. 71/2008, convenzione del 27.6.2008 e
contestazione del 9.3.2009; atti rimasti inoppugnati;
_ la variante richiesta in data 9.9.2009,
che è anche una parziale sanatoria, è la prova testuale che un’attività
edilizia vi è stata anche se non del tutto conforme al PdC n. 7/2006;
_la proroga del termine iniziale è
motivata e documentata per tabulas come illustrato in precedenza
in relazioni alle opere di risanamento imposte;
_la procedura A.I.A. è stata compiutamente
svolta, senza alcuna necessità di rinnovare la V.I.A. in base alle
puntualizzazioni già esplicitate in punto al mantenimento della sostanziale
conformità;
_la proroga concessa per il termine dei
lavori si appalesa superata dal PdC n. 40/10.2.2011 che ha stabilito ulteriori
tre anni dal suo rilascio;
_l’istruttoria doveva vertere sulla
compatibilità ambientale e non su altre eventuali questioni civilistiche, peraltro
non valutabili in questa sede, una volta che il Comune ha riconosciuto il
rispetto della distanza di mt.8. La particella n. 4078, ceduta dal Consorzio
alla soc. O. Zecca srl (notaio De Angelis, rogito 3.3.1994), è, infatti,
interamente destinata a zona industriale (certificato di destinazione
urbanistica 23.9.1993 e nota SUAP- Ortona 25.9.2009). Per la particella n.
4137, che il Cieri afferma essere a distanza inferiore, si eccepisce il suo
acquisto dopo che i lavori sono stati completati e ciò non è contestato; la
distanza di mt. 8 concerne comunque i fabbricati interni al lotto ed il
riferimento alla recinzione di confine della proprietà è ultroneo (art. 6,
lett. c NTA del P.R.T. consortile); lo stesso confine, infine, ha una sua
incertezza (nota com. Ortona 12.5.2012 prot. n. n. 10955/11) ed è questione che
non può essere risolta in questa sede;
_la localizzazione delle opere è, invero,
certificata come rientrante nell’ambito del Consorzio Asi Ch-Pe; il Commissario
regionale ha, infatti, approvato la variante al P.R.T. (delibere nn. 2/4.7.2002
e 44/8.7.2002 zona parcheggio a industriale edificabile) ed ha corretto
l’errore materiale delle particelle erroneamente indicate (rettifica C.S.
delibera n. 19/16.12.2006);
_la Provincia di Chieti ha allineato il
proprio P.T.C.P. a quello consortile (delibera n. 44/8.7.2002 e nota
14.12.2004), mentre il comune di Ortona ha approvato il progetto (delibera C.C.
n. 15/12.5.2005) e certificata la conformità (10.3.2006);
_il nuovo PRG di Ortona è stato pubblicato
sul Bura del 4.5.2012 e la procedura in argomento si è completata prima di tale
data, in conformità di quello vigente all’epoca ed a quello adottato con
delibera C.C. n. 37/21.12.2007 (SUAP- Ortana, nota 25.9.2009).
Il procedimento A.I.A. ha accertato che il
progetto della Centrale è conforme al P.R.T del Consorzio, al PRG vigente ed al
PRG adottato, e la zona dell’impianto é “D1”, a destinazione industriale,
costituendo un singolo lotto industriale e non un agglomerato industriale, cui
si riferisce l’art. 16 delle NTA del P.R.T consortile, per la creazione di una
fascia agricola di protezione.
Nell’ambito del procedimento per l’A.I.A.
non risulta accertata alcuna inadempienza e diverse prescrizioni attengono alla
fase successiva all’ultimazione dei lavori; la censura di parte ricorrente
pecca di genericità ed astrattezza.
I ricorsi sono respinti.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi
riuniti e come in epigrafe proposti, li RESPINGE.
Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio nei confronti delle parti costituite e resistenti, liquidate
unitariamente, in conformità del D.M. n. 140/2012, nel modo seguente: €2500,00
in favore del comune di Ortona; €2500,00 in favore delle società Odoardo Zecca;
€2500,00 in favore della Tamarete Energia; €1000,00, in favore della Regione
Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di
consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
23/01/2013
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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