martedì 29 gennaio 2013

AMBIENTE: i presupposti del rinnovo della V.A.S. ed il principio "tempus regit actum" in materia (T.A.R. Abruzzo - Pescara - sent. 23 gennaio 2013 n. 23).



AMBIENTE: 
i presupposti del rinnovo della V.A.S. ed il principio "tempus regit actum" in materia 
(T.A.R. Abruzzo - Pescara -  sent. 23 gennaio 2013 n. 23)


Massima

1.  Per quanto attiene alla natura sostanziale o meno della variante in ampliamento, il d.lgs. n. 152/2006 (all.to II) richiede, ai fini di una nuova V.I.A., che si tratti di “impatti significativi e negativi sull’ambiente” connessi ad opere di “competenza statale” e “centrali .. con potenza termica di almeno 300MW”.
2. Per quel che concerne la realizzazione delle opere entro cinque anni dalla pubblicazione della V.I.A., l’art. 26 d. lgs. n. 152/2006 prende in considerazione le “caratteristiche del progetto” che potrebbe richiedere un periodo più lungo e, quindi, una proroga, ma trattasi di una disposizione che va applicata “ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (comma 6° dell’art. 26 cit.); per il principio di irretroattività, la norma non è applicabile alla presente fattispecie, dove la V.I.A. iniziale del 2005 non prefissa alcun termine di durata.



sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale =189= del =2011=, proposto da:
Marco CIERI, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Nicoletta Graziani in Chieti, via N. Nicolini, n. 33; 
contro
Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila;
Soc. Tamarete Energia S.r.l. e Soc. Odoardo Zecca S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara, via Grandi,5; 

sul ricorso numero di registro generale =214= del =2011=, proposto da:
Marco Cieri, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Alberto Barba in Pescara, via Tinozzi, 22/A; 
contro
Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara, via Grandi,5;
Societa' Tamarete Energia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo, Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Odoardo Zecca S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila; 
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 189 del 2011:
DEL GIUDIZIO N. 1662 IN DATA 25 GENNAIO 2011 CON CUI IL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE DELLA DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO, ALLA RICHIESTA DEL RICORRENTE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ IMPIANTO - CENTRALE TERMICA TAMARETE, PRENDE ATTO DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ED EMETTE ALCUNE PRESCRIZIONI..
quanto al ricorso n. 214 del 2011:
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 40 DEL 10 FEBBRAIO 2011 CON CUI IL DIRIGENTE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ORTONA HA CONCESSO ALLE SOCIETÀ CONTROINTERESSATE LA VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 DEL 10 OTTOBRE 2006;
DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE IVI COMPRESO IL PROVVEDIMENTO DEL 27.12.2010 DI CONCESSIONE DELLA PROROGA DI UN ANNO PER IL TERMINE LAVORI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.7.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Soc. Tamarete Energia S.r.l., della Odoardo Zecca S.r.l. e del Comune di Ortona e di Comune di Ortona;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli avv.ti Veronica Dini e Nicoletta Graziani per il ricorrente, gli avv.ti Marta Spaini e Maria Paola Rocco, quest'ultima su delega dell'avv. Pier Giuseppe Torrani, per le società controinteressate e l'avv. Daria Rapino, su delega dell'avv. Dario Rapino per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente impugna (ric. n. 189/2011), quale abitante nei pressi della Centrale termica realizzata dalle ditte Odoardo Zecca srl e Tamarete Energia srl, il giudizio della GRA n. 1662/25.1.2011 espresso in merito al progetto di ampliamento dell’impianto e contenente la presa d’atto del carattere non sostanziale delle modifiche apportate, contestando l’avvenuta decadenza del Permesso di Costruire (PdC) del 10.10.2006 (n.7), la illegittimità della sanatoria concessa il 10.2.2011 (n.40), la carenza istruttoria in punto di verifica dell’avvenuta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di V.I.A..
Si sostiene, per contro, che necessiterebbe il rinnovo della procedura di V.I.A., essendo le varianti di tipo sostanziale, nonché la non compatibilità ambientale riconosciuta al progetto iniziale, avendo la V.I.A. una validità di cinque anni (art. 40 d. lgs n. 152/2006).
Il comune di Ortona contesta gli assunti in punto di decadenza del PdC del 2006, ritenuta conforme al PRG del 2006, e sostiene la piena legittimità della proroga concessa; del tutto infondata, infine, sarebbe la tesi del rinnovo della V.I.A..
Le società contro-interessate e resistenti eccepiscono la inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto interno alla procedura A.I.A., nonché la sua improcedibilità per l’omessa impugnazione dell’atto finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
Il ricorso sarebbe comunque infondato sovrapponendosi il procedimento della V.I.A., già concluso, a quello della A.I.A. ancora in itinere.
Con il successivo ric. n. 214/2011, contenenti motivi aggiunti, Cieri Marco impugna il permesso di costruire n. 40/10.2.2011 (variante al PdC n. 7/10.10.2006), nonché la concessa proroga (27.12.2010), riproponendo le censure di decadenza del PdC del 2006, la tardività della proroga e il necessario rinnovo della D.I.A., stante l’ampliamento della stessa Centrale.
Le difese avversarie contestano analiticamente, con memorie depositate in data 19.5.2011, 23.5.2011, 31.5.2012, 4.6.2012, le tesi di parte ricorrente, con confutazioni in fatto ed in diritto.
Alla pubblica udienza le cause sono state assunte in decisione.
DIRITTO
I ricorsi in epigrafe (nn. 189 e 214 del 2011) sono riuniti per connessione.
La Regione, come esposto dalle stesse parti in causa, ha, in data 27.1.2012, rilasciato l’A.I.A. alla società Tamerete Energia srl, la quale è l’unica ad averla impugnata con altro separato ricorso, per contestare alcune prescrizioni ivi contenute.
La semplice presenza, quale parte costituita, del ricorrente Cieri anche nel pendente giudizio n. 10/2012, non giustifica la richiesta di riunione dei presenti ricorsi con quello sopravvenuto; diversi, infatti, sono gli atti impugnati, i motivi di gravame e le relative conclusioni, circostanze che rendono opportuno la trattazione separata dei due gravami in discussione.
Nel ric. n. 189/2011 Cieri Marco impugna espressamente l’atto di GRA n. 1662/25.1.2011 col quale il Comitato CCR-VIA ha preso atto, in sede di verifica dell’Impianto, della sostanziale conformità del progetto sottoposto alla A.I.A. con quello già assoggettato al V.I.A., ribadendo la compensazione ambientale a favore del comune di Ortona ed il rispetto dei limiti alle emissioni su base annua, nonché dei singoli inquinanti, stabilendo a tali fini la modifica del sistema di monitoraggio previsto dall’A.I.A. per l’effetto cumulativo annuale.
Trattasi di un atto istruttorio infra-procedimentale nell’ambito del rilascio della A.I.A., che è sopravvenuta in data 27.1.2012 (n. 209/159), concludendo definitivamente la pratica, escludendo ogni eventuale V.I.A. (art. 10 d.lgs n. 152/3.4.2006), che, come già statuito (Tar Pe, n. 167/2010), attiene ai progetti per i quali la valutazione ambientale spetta allo Stato e per i procedimenti V.I.A. non ancora conclusi (art. 35, comma 2°, ivi).
Fondata è, pertanto, l’eccezione di inammissibilità del gravame avverso una valutazione tecnica preliminare ed interlocutoria in attesa dell’emissione dell’atto finale di Autorizzazione Integrata Ambientale, pubblicato sul Bura n. 11/29.2.2012 e non tempestivamente impugnato.
Nel ricorso sono, invero, citati il PdC n. 7/2006 (ampliamento Centrale), da considerarsi decaduto per violazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori, e con esso la stessa compatibilità ambientale, avendo il Comune adottato un nuovo PRG (n. 37/21.12.2007) ed avendo il decreto V.I.A. n. 337/7.5.2005 (nota Ministero Ambiente del 10.05.2005 - DSA/2005/11785) una durata quinquennale per le cd. categorie con scadenza.
Tali atti sono stati autonomamente impugnati col ric. n. 214/2011, in uno alla variante del PdC, rilasciata con atto n. 40/10.2.2011, ed alla proroga (27.12.2010) concessa al PdC n. 7/2006 (art. 15 Dpr n. 380/2001).
La Tamarete Energia srl opera nell’ambito della termoelettricità e la Centrale, di cui si è chiesto l’ampliamento, è localizzata nella zona industriale di Ortona e nell’ambito del Consorzio di Sviluppo Industriale Valle del Pescara. L’impianto ha una potenza nei limiti dei 200 MW termici, con un elevato grado di efficienza energetica e soluzioni d’avanguardia per il rispetto dell’ambiente per quel che concerne le emissioni.
Il d.lgs. n. 152/2006 riserva alla competenza statale le centrali di potenza termica superiore ai 300 MW e l’autorizzazione alla costruzione della Centrale di Ortona risale al 26.8.2003 (delibera n. 203 della Provincia di Chieti) ed ha ottenuto la V.I.A. ministeriale (decreto n. 337/7.5.2005); con atto 21.6.2005 (n. 122 della Prov. Ch.) è stato autorizzato l’esercizio dell’impianto a turbogas.
Entrambe le autorizzazioni sono state volturate dalla soc. Zecca alla Tamarete Energia srl in data 10.7.2008 (n. 50978- Prov. Ch.).
La richiesta di ampliamento è del 10.12.2003 (ditta O. Zecca) e, a tali fini, è stata attivata una variante al PRG (art. 5 Dpr n. 447/1998); l’intervento in variante è stato approvato dal comune di Ortona con delibera n. 15/2005 e lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in data 10.10.2006, ha rilasciato il PdC. n. 7/2006, che poi (10.6.2009) viene cointestato anche alla Tamarete.
In possesso del titolo edificatorio e delle autorizzazioni (costruzione ed esercizio), la Tamarete viene inserita nel Piano Energetico Regionale (PER- p. 41 delibera consiliare 15.12.2009).
L’ampliamento ha richiesto tre anni di lavori.
Ai sensi del d.lgs. n. 59/2005 è stata richiesta l’A.I.A. (8.6.2009) e, nel contempo, si è domandata una variante al PdC n. 7/2006 (20.10.2009), assentita in data 10.2.2011 (n.40); l’A.I.A. ha richiesto un’istruttoria più ampia ed è stata emanata il 27.1.2012 con pubblicazione sul Bura n. 11/20.2.2012.
Per quanto attiene alla natura sostanziale o meno della variante in ampliamento, il d.lgs. n. 152/2006 (all.to II) richiede, ai fini di una nuova V.I.A., che si tratti di “impatti significativi e negativi sull’ambiente” connessi ad opere di “competenza statale” e “centrali .. con potenza termica di almeno 300MW”; l’impianto in questione è da ritenersi escluso, fermandosi ai 200MW e con precisi limiti di emissione (8.000 ore annue), quali previsti nella V.I.A. già concessa; l’ampliamento, inoltre, non prevede alcuna radicale modifica dell’opera, tale da incidere con un peggioramento sull’ambiente, attraverso l’introduzione di elementi di rilevante novità, capaci di alterare in modo incisivo il rapporto con l’ecosistema della zona, così come avverrebbe in ipotesi di aumento significativo delle emissioni atmosferiche, rispetto al consentito iniziale e già valutato dalla V.I.A..
Nel corso dell’istruttoria viene chiaramente attestato che l’impianto, quale progettato, è compatibile con “il piano di qualità dell’aria e con il piano energetico regionale” (Conferenza dei servizi, sedute del 25.9.2009 e 25.2.2010) e che l’area di localizzazione ha una destinazione industriale (SUAP-Ortona 25.9.2009, prot. n. 2119G: zona D1- area industriale Asi Val Pescara, come da PRG vigente e PRG adottato con atto C.C. n. 37/21.12.2007).
La questione della interazione con altri insediamenti in zona, oltre che generica e priva di ogni effettivo riscontro, non può certamente essere riferita a tale unico insediamento che ha ricevuto la V.I.A. (aspetti della localizzazione) e, successivamente, l’A.I.A (aspetti tecnico- gestionali dell’impianto), in base a dati accertati e documentati.
La stessa Regione, in una nota (12.12.2011) inoltrata tal comune di Ortona, ha comunque valutata la situazione attuale della dispersione degli inquinanti in atmosfera cumulati, precisando che lo studio contiene, oltre che lo stato esistente, anche quello di progetto con l’inserimento della Centrale Turbogas della Tamarete, nonché dell’impianto a biomasse della ditta Ecoeenergy.
Per quel che concerne la realizzazione delle opere entro cinque anni dalla pubblicazione della V.I.A., l’art. 26 d. lgs. n. 152/2006 prende in considerazione le “caratteristiche del progetto” che potrebbe richiedere un periodo più lungo e, quindi, una proroga, ma trattasi di una disposizione che va applicata “ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (comma 6° dell’art. 26 cit.); per il principio di irretroattività, la norma non è applicabile alla presente fattispecie, dove la V.I.A. iniziale del 2005 non prefissa alcun termine di durata.
In merito alle prescrizioni stabilite a carico della Tamarete, la verifica spetta agli organi competenti, quale l’ARTA ( istruttoria tecnica del 25.9.2009, del 25.2.2010 e 18.4.2011, con relazione tecnica), che non ha rilevato alcuna inosservanza, al Consorzio Asi Ch-Pe che ha ritenuto l’opera in ampliamento congruente col P. R.T. (nota 28.10.2009 prot. n. 3915) ed alla Conferenza dei servizi che ha dato parere favorevole (25.2.2010) all’A.I.A.; non ha pregio porli un dubbio in modo generico ed ipotetico, senza addurre alcun riscontro effettivo.
Il PdC n. 40/10.2.2011 (variante del PdC. n. 7/2006) fa seguito alla proroga concessa in data 5.10.2007 per gg.90, ai fini dell’inizio dei lavori, stabiliti per l’11.10.2010; tale proroga trova valida giustificazione nel fatto che lo stesso Comune non aveva precisato le richieste preventive opere di risanamento ambientale, di cui alla delibera 27.12.2006, n. prot. 29568 ( note ditta 3.9.2007, prot arrivo Comune 20225/4.9.2007 e 19.9.2007, prot. arrivo Comune 21502/19.9.2007), che vengono esplicitate solo con delibera G.M n. 49/5.10.2007; i lavori sono attestati con iniziati il 3.1.2008 (nota ditta con prot. arrivo Comune 209 e 250/3.1.2008) e, in relazione alla notevole mole progettuale depositata al Comune, essi, non possono essere contestati genericamente, né va dimenticato che il Comune doveva approvare i progetti di risanamento e stipulare la relativa convenzione, tempi che vanno considerati utili ai fini dell’inizio delle opere.
La citata variante, che costituisce anche parziale sanatoria con oblazione, ha seguito tutto l’iter istruttorio (parere favorevole Asl-Serv.Igiene e Sanità Pubblica, 21.10.2010 prot. n. 1204; approvazione Asi Ch-Pe dell’11.10.2010 prot. n. 111; parere favorevole VV. FF. del 5.7.2010 prot. n. 6194; presa d’atto GRA del 25.1.2011 prot. n. 1662; parere favorevole del comune di Ortona dell’8.2.2011) e stabilisce, quale atto integrativo del PdC n. 7/10.10.2006, un nuovo termine di ultimazione dei lavori in “tre anni dalla data del presente atto”, il che significa scadenza prevista per il 10.2.2014; di qui la superfluità di ogni deroga dell’originario termine di scadenza, previsto per il 3.1.2011 e prorogato al 3.1.2012 con riferimento al PdC n. 7/2006 (atto SUAP Comune di Ortona del 27.12.2010 prot. n. 25931).
In relazione a quanto esposto può dedursi:
_il PdC n. 7/10.10.2006, affisso all’albo pretorio del Comune in data 18.10/17.11.2006, non è mai decaduto e la variante in sanatoria è intervenuta in pendenza del termine conclusivo, stabilendo altro dies finale; il PdC, inoltre, è stato confermato con delibera di G. M. n. 49/2007, n. 71/2008, convenzione del 27.6.2008 e contestazione del 9.3.2009; atti rimasti inoppugnati;
_ la variante richiesta in data 9.9.2009, che è anche una parziale sanatoria, è la prova testuale che un’attività edilizia vi è stata anche se non del tutto conforme al PdC n. 7/2006;
_la proroga del termine iniziale è motivata e documentata per tabulas come illustrato in precedenza in relazioni alle opere di risanamento imposte;
_la procedura A.I.A. è stata compiutamente svolta, senza alcuna necessità di rinnovare la V.I.A. in base alle puntualizzazioni già esplicitate in punto al mantenimento della sostanziale conformità;
_la proroga concessa per il termine dei lavori si appalesa superata dal PdC n. 40/10.2.2011 che ha stabilito ulteriori tre anni dal suo rilascio;
_l’istruttoria doveva vertere sulla compatibilità ambientale e non su altre eventuali questioni civilistiche, peraltro non valutabili in questa sede, una volta che il Comune ha riconosciuto il rispetto della distanza di mt.8. La particella n. 4078, ceduta dal Consorzio alla soc. O. Zecca srl (notaio De Angelis, rogito 3.3.1994), è, infatti, interamente destinata a zona industriale (certificato di destinazione urbanistica 23.9.1993 e nota SUAP- Ortona 25.9.2009). Per la particella n. 4137, che il Cieri afferma essere a distanza inferiore, si eccepisce il suo acquisto dopo che i lavori sono stati completati e ciò non è contestato; la distanza di mt. 8 concerne comunque i fabbricati interni al lotto ed il riferimento alla recinzione di confine della proprietà è ultroneo (art. 6, lett. c NTA del P.R.T. consortile); lo stesso confine, infine, ha una sua incertezza (nota com. Ortona 12.5.2012 prot. n. n. 10955/11) ed è questione che non può essere risolta in questa sede;
_la localizzazione delle opere è, invero, certificata come rientrante nell’ambito del Consorzio Asi Ch-Pe; il Commissario regionale ha, infatti, approvato la variante al P.R.T. (delibere nn. 2/4.7.2002 e 44/8.7.2002 zona parcheggio a industriale edificabile) ed ha corretto l’errore materiale delle particelle erroneamente indicate (rettifica C.S. delibera n. 19/16.12.2006);
_la Provincia di Chieti ha allineato il proprio P.T.C.P. a quello consortile (delibera n. 44/8.7.2002 e nota 14.12.2004), mentre il comune di Ortona ha approvato il progetto (delibera C.C. n. 15/12.5.2005) e certificata la conformità (10.3.2006);
_il nuovo PRG di Ortona è stato pubblicato sul Bura del 4.5.2012 e la procedura in argomento si è completata prima di tale data, in conformità di quello vigente all’epoca ed a quello adottato con delibera C.C. n. 37/21.12.2007 (SUAP- Ortana, nota 25.9.2009).
Il procedimento A.I.A. ha accertato che il progetto della Centrale è conforme al P.R.T del Consorzio, al PRG vigente ed al PRG adottato, e la zona dell’impianto é “D1”, a destinazione industriale, costituendo un singolo lotto industriale e non un agglomerato industriale, cui si riferisce l’art. 16 delle NTA del P.R.T consortile, per la creazione di una fascia agricola di protezione.
Nell’ambito del procedimento per l’A.I.A. non risulta accertata alcuna inadempienza e diverse prescrizioni attengono alla fase successiva all’ultimazione dei lavori; la censura di parte ricorrente pecca di genericità ed astrattezza.
I ricorsi sono respinti.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e come in epigrafe proposti, li RESPINGE.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti costituite e resistenti, liquidate unitariamente, in conformità del D.M. n. 140/2012, nel modo seguente: €2500,00 in favore del comune di Ortona; €2500,00 in favore delle società Odoardo Zecca; €2500,00 in favore della Tamarete Energia; €1000,00, in favore della Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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