APPALTI:
ricorso incidentale "paralizzante"
e distinzione tra consorzio “stabile”
ed “ordinario” negli appalti pubblici
(Cons. St., Sez. III, sent. 21 gennaio 2013 n. 4134)
Massima
1. Tanto in adesione
all’orientamento espresso con la nota sentenza 7 aprile 2011 n. 4 dell’Adunanza
plenaria ed in assenza di valide ragioni per rimettere nuovamente alla stessa
Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, co. 3, cod. proc. amm., la questione
del rapporto tra il ricorso principale e il ricorso incidentale di primo grado
e del loro corretto ordine di esame, ovvero per sospendere il giudizio in
attesa della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla
questione pregiudiziale sollevata dal TAR Piemonte con l’ordinanza 9 febbraio
2012 n. 208 della seconda sezione.
In particolare, il quesito
formulato con l’accennata questione pregiudiziale concerne il caso “in cui il ricorrente principale abbia un
interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva ed
indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con
particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano
soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario
– ricorrente incidentale)”, mentre nella specie per ciascuno dei tre lotti
nei quali si è articolata la gara hanno partecipato, con offerte valide sino
alla conclusione della procedura selettiva, un numero di concorrenti superiore
ai tre contendenti, ossia quattro per i primi due lotti e sei per il terzo.
Pertanto, la stessa
questione è irrilevante ai fini dell’applicazione del principio di diritto
affermato con l’indicata pronuncia dell’Adunanza plenaria, secondo il
quale “il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del
ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura
di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui
il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione
dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal
numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura
prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate
dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è
ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua
infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità”.
2. Il consorzio, ai sensi dell’articolo 2615-ter del cod. civ. secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/06, può essere qualificato come stabile alle seguenti condizioni: a) essere formato da almeno tre consorziati; b) consorziare imprese che abbiano deciso, mediante i rispettivi organi deliberativi, di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per non meno di cinque anni; c) possedere una autonoma struttura imprenditoriale consortile, formalmente istituita, idonea a dare diretta esecuzione ai contratti pubblici affidati al consorzio.
E' necessario che la volontà manifestata da “almeno” tre fra le imprese consorziate si sia poi concretata sia mediante il c.d. "patto onsortile" sia mediante la reale istituzione della struttura imprenditoriale comune e duratura con specifico atto plurisoggettivo.
Tale ultimo elemento deve ritenersi del pari essenziale per comprovare come il consorzio stabile sia tale in quanto esso stesso impresa, giuridicamente costituita da altre imprese al precipuo fine di operare altrettanto strutturalmente e durevolmente nel settore dei contratti pubblici
Sentenza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 4134 del 2012, proposto da:
Consorzio Evolve, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Lodovico
Visone, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale
Parioli n. 180;
contro
ESTAV Centro,
rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Iaria e Giuseppe Morbidelli, con
domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele
II n.18;
nei
confronti di
Consorzio
Nazionale Servizi, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi e Mario P.
Chiti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri n. 5;
Dussmann Service s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ulisse Corea,
Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso l’avv. Ulisse
Corea in Roma, via dei Monti Parioli n. 48;
per la riforma
della sentenza
del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00654/2012, resa tra le parti,
concernente aggiudicazione del servizio di pulizia sanificazione e servizi
integrati
Visti il ricorso
in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti
di costituzione in giudizio di Estav Centro, di Consorzio Nazionale Servizi e
di Dussmann Service s.r.l.;Visto l’appello incidentale di Consorzio Nazionale
Servizi;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e
uditi per le parti gli avvocati Sanino, Visone, Iaria, Chiti, Manzi e Corea;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.- Con bando
del 3 giugno 2010 l’ESTAV – Ente Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta –
Centro della Regione Toscana ha indetto procedura aperta, mediante
aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento per 48 mesi dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi
integrati per le Aziende ed Enti dell’area vasta Centro, distinti in tre lotti.
Con
determinazione dirigenziale 30 dicembre 2010 n. 854 i lotti nn. 1 e 2 sono
stati aggiudicati in favore di CNS - Consorzio Nazionale Servizi – società
cooperativa ed il lotto n. 3 in favore di Dussmann Service s.r.l., mentre il
concorrente Consorzio Evolve, gestore uscente per due lotti, si è classificato
al terzo posto in tutti i lotti.
Con ricorso
davanti al TAR per la Toscana, integrato da primi motivi aggiunti, quest’ultimo
ha impugnato l’aggiudicazione definitiva e gli atti sottostanti, ivi compresi
la nomina della commissione di gara di cui alla deliberazione 21 luglio 2010 n.
213 del Direttore generale, il bando, il disciplinare, il capitolato ed i
regolamenti di organizzazione interna, chiedendo dichiararsi l’inefficacia del
contratto o, in subordine, la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni. Con
secondi motivi aggiunti ha altresì impugnato la nota 11 febbraio 2011 n. 4381
del Direttore generale, di diniego di proroga del contratto col gestore
uscente, ed il provvedimento 11 febbraio 2011 n. 68 del Coordinatore del
dipartimento acquisizione beni e servizi, di autorizzazione all’esecuzione in
via d’urgenza dei servizi aggiudicati, chiedendo anche qui il risarcimento del
danno derivante dalla mancata proroga.
I
controinteressati CNS e Dussmann hanno proposto ricorsi incidentali.
Con sentenza 28
marzo 2012 n. 654 della sezione prima, non risultante notificata, sono stati
respinti il ricorso principale ed i motivi aggiunti e dichiarati improcedibili
i ricorsi incidentali.
II.- Con atto
inoltrato per la notifica il 29 maggio 2012 e depositato il 4 giugno seguente
il Consorzio Evolve ha appellato detta sentenza. A sostegno dell’appello ha
dedotto:
1.- Erroneamente
il TAR ha disatteso il secondo motivo del ricorso introduttivo, concernente la
violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di composizione
della commissione di gara, nella specie composta in maggioranza da infermieri,
i quali, per quanto bravi, non possono essere considerati soggetti
particolarmente qualificati nella materia sulla quale devono esprimere il loro
delicato giudizio; il che presuppone il possesso di un titolo di studio
adeguato e la pregressa esperienza nel settore, entrambi carenti. La norma
richiede inoltre che i membri interni rivestano almeno la qualifica di
“funzionari” dell’Ente, ma né il medico né gli infermieri rivestono tale
qualifica.
2.- Erroneamente
il TAR ha disatteso il secondo motivo di ricorso, di violazione dell’art. 70,
co. 1 e 10, del cit. d.lgs., ai sensi del quale in presenza dell’obbligo di
sopralluogo il termine di 52 giorni avrebbe dovuto essere prorogato, mentre è
irrilevante che il Consorzio sia gestore uscente.
3.- Ugualmente è
per il terzo motivo, concernente l’incompetenza dell’organo che ha disposto la
nomina della commissione, ossia il Direttore generale in luogo del coordinatore
del dipartimento A.B.S., non rilevando che quest’ultimo abbia convalidato la
censurata delibera n. 231/2010; anzi l’aver riconosciuto valenza risolutiva
alla convalida militava per una diversa statuizione sulle spese.
4.- Il TAR,
nell’accorpare con unica motivazione la reiezione dei motivi quarto, quinto,
sesto e primo aggiunto, concernenti l’illegittimità della lex specialis,
quanto ai criteri di valutazione, e dei giudizi espressi dalla commissione,
specie quello relativo all’offerta del CNS, ha omesso di esaminare talune
censure del quarto motivo, non compreso, e totalmente il quinto, tra cui
l’assorbente doglianza tesa a far valere: 1) che la commissione non ha operato
seguendo l’indefettibile procedura per la valutazione comparativa dei
concorrenti; 2) l’omissione di verbalizzazione in ragione del principio di
pubblicità delle gare, avendo la commissione proceduto in seduta segreta
all’apertura dei plichi ed alla valutazione dell’offerta tecnica.
Inoltre,
contrariamente a quanto affermato dal TAR, le offerte economiche sono state
aperte e valutate dal solo presidente, coadiuvato da due soggetti che non erano
membri della commissione, in violazione del principio di collegialità e del
metodo previsto dall’art. 4 del d.P.C.M. n. 117 del 1999.
5.- Il TAR ha
ritenuto inammissibili le censure proposte con i primi motivi aggiunti, senza
averne colto l’essenza: l’offerta di CNS non era ammissibile e ciò avrebbe
comportato un esito diverso per effetto di una diversa valutazione comparativa
delle offerte di Dussmann e di Evolve.
6.- Con i
secondi motivi aggiunti si denunciava la violazione del periodo di stand
still e l’illegittimo diniego di consentire la proroga tecnica del
servizio già svolto dal Consorzio Evolve fino alla definizione della fase
cautelare del contenzioso in corso. Il TAR ha superato tali doglianze ancora
con la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione, in quanto
il subentro di un soggetto diverso modificava la prestazione in uno dei suoi
momenti essenziali, senza tener conto che nel consorzio stabile non vi sono
soggetti “diversi”, a nulla rilevando la designazione dell’una o dell’altra
consorziata “storica”.
III.- Dussmann,
CNS ed ESTAV si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni; i
primi due hanno altresì riproposto i motivi dei rispettivi ricorsi incidentali,
entrambi tesi a contestare la mancata esclusione in limine del
Consorzio Evolve per:
1.- aver
partecipato alla gara qualificandosi come consorzio stabile, ma non ha
dimostrato di esserlo, sia perché non risulta che tutti i consorziati abbiano
assunto l’impegno ad operare in modo congiunto, sia per la mancanza
dell’ulteriore requisito dell’accordo di consorzio stabile, con la conseguenza
che avrebbe dovuto partecipare in base ai requisiti delle imprese indicate come
esecutrici e con ogni modalità prescritta per i consorzi ordinari;
2.- essere
incorso in due risoluzioni contrattuali, una con l’ESTAV, da lui dichiarata in
sede di gara, e l’altra con l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, invece
non menzionata, sicché non era in possesso del requisito o, quanto meno, la
stazione appaltante non è stata posta in grado di valutare la gravità
dell’errore professionale.
3.- aver
formulato un’offerta insostenibile ed inaffidabile, in quanto, tra l’altro, non
ha giustificato il costo di alcuni addetti e i costi di formazione per gli anni
successivi al primo.
CNS ha altresì
riproposto le eccezioni formulate in primo grado alle censure avversarie ed i
propri motivi aggiunti al ricorso incidentale.
Con atto
inoltrato per la notifica il 28 giugno 2012 e depositato il 2 luglio seguente
lo stesso CNS ha poi presentato appello incidentale, nella parte in cui i
propri motivi incidentali non sono stati prioritariamente esaminati ed accolti
con declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e dei successivi
motivi aggiunti.
Con memorie del
20 e 21 novembre 2012 il Consorzio, l’ESTAV e CNS hanno insistito nelle
rispettive tesi e richieste. Il primo ha pure confutato i gravami incidentali e
CNS ha inoltre eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per mancata
notifica a tutte le parti evocate in primo grado e, in gran parte, per mero
rinvio agli atti di primo grado o per introduzione di censure nuove. Ciascuno
ha poi replicato con ulteriori memorie; il Consorzio ha, tra l’altro, segnalato
in ogni caso l’opportunità di sospendere il giudizio ex art.
39 cod. proc. amm. in relazione all’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della
pronuncia della Corte di giustizia UE adita dal TAR Piemonte in tema di
pregiudizialità dell’esame del ricorso incidentale rispetto all’esame di quello
principale. Tanto ha ribadito all’odierna udienza pubblica.
IV.- Ciò posto,
vanno esaminate prioritariamente le censure di cui al ricorso incidentale di
primo grado di CNS (pure formulate da Dussmann nel rispettivo ricorso
incidentale), riproposte in questa sede e ribadite con l’appello incidentale di
CNS.
Tanto in
adesione all’orientamento espresso con la nota sentenza 7 aprile 2011 n. 4
dell’Adunanza plenaria ed in assenza di valide ragioni per rimettere nuovamente
alla stessa Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, co. 3, cod. proc. amm.,
la questione del rapporto tra il ricorso principale e il ricorso incidentale di
primo grado e del loro corretto ordine di esame, ovvero per sospendere il
giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia delle Comunità
europee sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Piemonte con
l’ordinanza 9 febbraio 2012 n. 208 della seconda sezione, richiamata dal
Consorzio Evolve.
In particolare,
il quesito formulato con l’accennata questione pregiudiziale concerne il caso
“in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla
rinnovazione dell’intera procedura selettiva ed indipendentemente dal numero
dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento
all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano
con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario – ricorrente incidentale)”,
mentre nella specie per ciascuno dei tre lotti nei quali si è articolata la
gara hanno partecipato, con offerte valide sino alla conclusione della
procedura selettiva, un numero di concorrenti superiore ai tre contendenti,
ossia quattro per i primi due lotti e sei per il terzo.
Pertanto, la
stessa questione è irrilevante ai fini dell’applicazione del principio di
diritto affermato con l’indicata pronuncia dell’Adunanza plenaria (resa in
fattispecie nella quale i ricorrenti principali lamentavano tra l’altro, come
qui, l’illegittimità dell’intera procedura, tra cui l’eccessiva brevità dei
termini di gara), secondo il quale “il ricorso incidentale, diretto a
contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura
della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato
prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi
l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità
logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura
selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle
richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del
ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia
evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o
improcedibilità”.
V.- Nel merito,
l’appello incidentale di CNS deve ritenersi fondato già in relazione alle
censure contenute nel primo motivo (primo motivo del ricorso incidentale di
primo grado dello stesso CNS, ma anche di Dussmann), miranti all’esclusione del
Consorzio Evolve per aver partecipato definendosi “consorzio stabile”, quindi
utilizzando le modalità di maggior favore, tipiche di tale veste, per formulare
l’istanza di partecipazione, le relative dichiarazioni, l’offerta tecnica,
quella economica e le giustificazioni, nonché per comprovare il possesso dei
prescritti requisiti, senza però dimostrare tale sua assunta qualità non
risultando che tutte le consorziate abbiano deciso di operare congiuntamente in
modo stabile né che sussista l’accordo di consorzio stabile.
Ed invero, il
Consorzio Evolve ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara di cui
si controverte la qualità di “consorzio stabile (soggetti di cui all’art. 34
comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/2006)”.
La norma
richiamata include, appunto, tra i soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici “i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile (…) secondo le
disposizioni di cui all’art. 36”. Quest’ultimo definisce al primo comma i
consorzi stabili come quelli “formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in
modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a
tal fine una comune struttura di impresa”.
E’ pertanto
evidente che il consorzio può essere qualificato come stabile alle seguenti
condizioni:
a) essere
formato da almeno tre consorziati;
b) consorziare
imprese che abbiano deciso, mediante i rispettivi organi deliberativi, di operare
congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per non meno di cinque anni;
c) possedere una
autonoma struttura imprenditoriale consortile, formalmente istituita, idonea a
dare diretta esecuzione ai contratti pubblici affidati al consorzio.
Nella visura
camerale del Consorzio Evolve, in atti, si legge che “almeno tre imprese che
partecipano al consorzio hanno espresso, mediante delibere dei rispettivi
organi deliberativi, la volontà di dar vita ad un consorzio stabile secondo
quanto previsto dall’articolo 36, d.lgs. 12.4.2006, n. 163, e, pertanto, hanno
manifestato la loro volontà di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d’impresa.
Il consorzio ha, di conseguenza, acquisito la natura di consorzio stabile ai
sensi dell’articolo 36, d.lgs. 12.4.2006, n. 163”.
Non emerge,
invece, se il consorzio stabile sia stato effettivamente istituito con apposito
patto consortile, ossia se la volontà manifestata da “almeno” tre fra le
imprese consorziate si sia poi concretata mediante la reale istituzione della
struttura imprenditoriale comune e duratura con specifico atto plurisoggettivo.
Tale elemento
deve ritenersi essenziale per comprovare come il consorzio stabile sia tale in
quanto esso stesso impresa, giuridicamente costituita da altre imprese al
precipuo fine di operare altrettanto strutturalmente e durevolmente nel settore
dei contratti pubblici; ma lo stesso elemento non risulta documentato in sede
di gara, com’era indispensabile, e per vero neppure in questa sede, poiché al
riguardo l’appellante principale si è limitato genericamente a rappresentare
che esso “nel 2006, ha pure formalizzato tale forma, con sottoscrizione del
patto di stabilità delle quattro imprese, che ne costituiscono il nocciolo”.
Né, per quanto già esposto, allo scopo di individuare la natura giuridica di
consorzio stabile è applicabile il criterio “sostanziale” (o di fatto),
proposto dallo stesso appellante principale.
Inoltre, ma non
secondariamente, il fatto stesso che il Consorzio Evolve sia composto da ben
oltre le quattro imprese a cui accenna (tra cui, oltretutto, non è dato
conoscere se vi sia la I.S.M.A. s.r.l., indicata come consorziata
preaffidataria per la quale ha concorso), cioè che, come d’altra parte esso
stesso assume, non abbiano aderito al c.d. patto di stabilità tutte le sue
consorziate, esclude in radice che si tratti di consorzio stabile ex cit.
art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006, perciò abilitato ad avvalersi del regime
giuridico agevolato (in deroga al regime ordinario previsto per i consorzi
ordinari) nella fase di ammissione alle procedure di gara, potendo piuttosto in
ipotesi essere definito un consorzio ordinario formato da un consorzio stabile
e da altri consorziati, soggetto alle rispettive regole.
In altri
termini, in ogni caso la commistione tra consorzio stabile e consorziati
ordinari non permette di distinguere se il Consorzio Evolve abbia agito di
fatto in proprio, appunto ed esclusivamente come consorzio stabile, ovvero per
singoli consorziati ordinari.
Del resto, come
si è visto la norma richiede che i consorzi stabili siano “formati” da
consorziati, nel numero di non meno di tre, i quali tutti abbiano deciso di
operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per lavori, servizi e
forniture almeno per il previsto periodo minimo mediante la comune struttura
imprenditoriale. Diversamente da quanto argomentato dall’appellante principale,
non consente, quindi, di intendere in tal senso soggetti in cui ai consorziati
che abbiano assunto quella decisione siano aggregate altre imprese che ciò non
abbiano condiviso.
Né depone in
senso contrario, anzi conferma la linea seguita, il sopravvenuto regolamento
recato dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il cui art. 277, co. 1, in tema di
servizi e forniture, rinvia al precedente art. 94, co. 1 e 4, in tema di
lavori, il quale dispone che il consorzio stabile possa eseguire l’appalto in
proprio o tramite i consorziati indicati in sede di gara “senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei
confronti della stazione appaltante” (co. 1); ciò con ovvio riferimento ai
consorziati stabili, pena l’elusione delle regole di partecipazione relative ai
consorzi ordinari, oltre che di quelle di garanzia nei confronti della stazione
appaltante, nonché di qualificazione con riguardo ai consorziati ordinari, che
altrimenti potrebbero avvalersi dei requisiti unitari del consorzio stabile.
Ne deriva che
illegittimamente la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione dalla gara
del Consorzio Evolve quanto meno per non aver idoneamente comprovato la qualità
in virtù della quale ha inteso partecipare. Pertanto, come preannunciato,
l’appello incidentale dev’esser accolto, con assorbimento dei restanti censure
non trattate.
VI.- Per le
esposte considerazioni viene meno la legittimazione attiva del ripetuto
Consorzio Evolve a contestare gli esiti della gara e, di qui, l’improcedibilità
dell’appello principale, nella parte che investe tali esiti, come dell’atto
introduttivo del ricorso principale di primo grado ed dei primi motivi aggiunti
a questo.
Quanto alle
parti ripropositive dei secondi motivi aggiunti di primo grado, relativi
all’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto ed alla mancata proroga
tecnica in favore dell’istante fino alla definizione della fase cautelare del
contenzioso, con conseguente cessazione del contratto in corso, la pronunzia di
reiezione del primo giudice non può che essere confermata con riguardo alla
mancata proroga.
Siffatta scelta
dell’Amministrazione va infatti ritenuta pienamente legittima, essendo evidente
che la sostituzione dell’attuale impresa esecutrice, a suo tempo indicata come
tale, con altra consorziata comportava una modificazione di un rilevante elemento
sostanziale del rapporto, con ingresso nel rapporto stesso di un nuovo soggetto
del quale, se non altro, occorreva verificare il possesso dei prescritti
requisiti generali; verifica che, stanti i necessari tempi tecnici, era
impedita dall’urgenza di provvedere al fine di garantire l’espletamento del
delicato servizio di cui trattasi, come puntualmente chiarito nell’impugnato
provvedimento dirigenziale 11 febbraio 2011 n. 68.
Per la parte
restante concernente, come detto, l’avvio d’urgenza dell’esecuzione dell’appalto,
le conclusioni appena raggiunte in ordine alla legittimità del diniego di
proroga in favore del Consorzio Evolve lo privano di ogni interesse a
contestare la determinazione di affidamento in favore di terzi, sicché anche
per questa medesima parte l’appello principale va dichiarato improcedibile, al
pari della corrispondente parte dei secondi motivi aggiunti di primo grado.
Restano
ovviamente assorbite le eccezioni in rito formulate ex adverso nei riguardi
dell’appello principale.
VII.- In definitiva,
la sentenza appellata va riformata nel senso che il ricorso incidentale di
primo grado va accolto, mentre il ricorso principale dev’essere in gran parte
dichiarato improcedibile e per la restante parte respinto, ferma restando la
condanna alle spese del ricorrente principale in considerazione di tale esito.
Quanto alle
spese del presente grado, la peculiarità e la novità della maggior questione
sostanziale su esaminata ne consigliano la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale,
dichiara in parte improcedibile ed in parte respinge l’appello principale e,
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso
incidentale di primo grado del Consorzio Nazionale Servizi, dichiara in parte
improcedibile ed in parte respinge il ricorso principale di primo grado del
Consorzio Evolve.
Spese
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 21/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)
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