AUTHORITIES:
l'ISVAP è l'Autorità competente ad adottare i provvedimento sanzionatori
in materia di tutela del consumatore
(T.A.R. Lazio - Roma - sent. 17 gennaio 2013 n. 535)
Massima
La questione della individuazione dell’Autorità competente ad adottare
provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del consumatore, evidenziata
con il motivo in rassegna, assume profili di delicatezza e di rilevanza anche
alla luce della recente rimessione della questione, da parte del Consiglio di
Stato (ord. n. 5526 del 12 ottobre 2011) all’Adunanza Plenaria – ancorché con
riferimento a fattispecie involgente due Autorità diverse – del rapporto tra
due plessi normativi aventi possibili aspetti di complementarità ed il concorso
nell’esercizio dei poteri in funzione di vigilanza e di controllo in relazione al
comportamento ritenuto rilevante.
Sono dunque intervenute le decisioni dell’Adunanza Plenaria dell’11 maggio
2012, nn. 11-16, che si sono pronunciate sulla questione di principio attinente
al più complesso problema della coerenza del sistema con il principio di buon
andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, attesa anche la rilevanza, per
l’amministrazione nonché per i privati, dei procedimenti di controllo e
sanzionatori, conducendo altresì un attento esame del rapporto tra la normativa
generale in materia di tutela del consumatore e la disciplina speciale di
settore (nella specie, le comunicazioni elettroniche).
In particolare, nelle decisioni in questione il
Supremo Consesso ha ritenuto che, perché possa trovare applicazione la norma di
settore in luogo di quella generale del Codice del Consumo, non debba
necessariamente verificarsi una vera e propria situazione di antinomia
normativa tra disciplina generale e speciale, dal momento che tale
interpretazione restrittiva vanificherebbe la portata del principio di
specialità, principio immanente e di portata generale sul piano
sanzionatorio nel nostro ordinamento, come si evince dall’art. 15 del cod. pen.
e dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981, confinandolo a situazioni
eccezionali di incompatibilità tra discipline concorrenti.
Il richiamo alle conclusioni dell’Adunanza Plenaria
citata rileva, nella specie, poiché la parte ricorrente contesta la competenza
dell’AGCM ad emettere il provvedimento in applicazione della normativa generale
del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, stante
l'esistenza di una normativa speciale - rappresentata dal Codice delle
Assicurazioni private (in seguito, il Codice), istituito dal d.lgs 7 settembre
2005, n. 209 - che attribuisce la competenza in materia in via esclusiva
all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo (in seguito, ISVAP) e che disciplina anche i profili relativi alla
tutela del consumatore, prevedendo un complesso di norme rilevanti esclusivamente
indirizzate alla "tutela dell'assicurato" e ai relativi"obblighi
di informazione", che gli operatori del settore sono chiamati ad assolvere
nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.
Sulla base dell'analisi degli artt. 3, 5 e 182
co. 18 del predetto Codice, e procedendo per analogia con quanto stabilito
dalle predette Ad. Plen. le disposizioni normative in
rassegna rendono evidenziano l’attribuzione in capo all’ISVAP di una generale
competenza nella materia delle assicurazioni private anche con specifico
riferimento alla tutela del consumo; dal descritto quadro normativo risulta
infatti l’attribuzione all’Istituto di chiari e specifici poteri interdittivi,
sanzionatori e prescrittivi in materia di pubblicità di prodotti assicurativi
(avendo, oltretutto, l'ISVAP dato attuazione alle disposizioni in questione
mediante la Circolare ISVAP n. 533/04 applicabile a tutte le fattispecie di
pubblicità di prodotti assicurativi).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
585 del 2010, proposto da:
Società Zuritel Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luca Zampa, Isidoro Niola e Andrea Marega, con domicilio eletto presso Gian Luca Zampa in Roma, piazza del Popolo, 18;
Società Zuritel Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luca Zampa, Isidoro Niola e Andrea Marega, con domicilio eletto presso Gian Luca Zampa in Roma, piazza del Popolo, 18;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Aldo Mario Trevisan, non costituito;
per l'annullamento
- del provvedimento dell' Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato n. 20399 adottato nell' adunanza del 22 ottobre
2009 e notificato alla ricorrente in data 6 novembre 2009 con il quale la
ricorrente è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad
euro 55 mila per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ai
sensi degli artt. 20 e 22 del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, come modificato
dal d.lgs n. 146/07 (il Codice del Consumo);
- del provvedimento dell' Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato n. 20399 assunto in data 6 agosto 2009, con il
quale è stata rigettata l’istanza per la presentazione di impegni presentata da
Zuritel s.p.a. in data 24 giugno 2009, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del
Codice del Consumo e dell’art. 8 del “Regolamento sulle procedure istruttorie
in materia di pratiche commerciali scorrette”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso
e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
11 dicembre 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. La società Zuritel s.p.a. (in seguito
anche "Zuritel " o “la società”), odierna esponente, ha rappresentato
quanto segue:
2. Zuritel è una società del gruppo Zurich
specializzata nella vendita di prodotti assicurativi esclusivamente tramite
internet e telefono, utilizzando il marchio “Zurich Connect”.
In data 2 marzo 2009 la società lanciava
l’iniziativa denominata “Battiamo la tua polizza" (in seguito,
l'Iniziativa), diffusa con vari mezzi di comunicazione (segnatamente TV,
stampa, radio ed internet), originariamente protratta sino al 30 marzo 2009 e
poi riproposta dal 5 maggio al 30 giugno 2009.
I soggetti interessati, se titolari di un
contratto di assicurazione "RC auto" con copertura furto/incendio in
corso con altra compagnia di assicurazioni, potevano partecipare all'Iniziativa
richiedendo un preventivo Zuritel per una polizza "RC auto" con
copertura furto/incendio con le medesime caratteristiche: tali soggetti, una
volta confrontate le condizioni economiche del preventivo della polizza
ottenuto da Zuritel con la polizza in proprio possesso, avrebbero potuto
richiedere un buono carburante pari a Euro 50 qualora l'importo del premio come
"preventivato" da Zuritel fosse risultato maggiore (e quindi meno
conveniente) di quello previsto dalla polizza in corso con la loro compagnia.
Per l'erogazione del bonus era altresì necessario che il soggetto richiedente
fosse titolare di un contratto "RC Auto" avente decorrenza/ validità
da almeno 5 anni
consecutivi, senza aver registrato
sinistri negli ultimi 5 anni (compreso l'anno in corso) e che il preventivo
Zuritel fosse inclusivo della condizione "guida esclusiva" o
"esperta" .
3. Con comunicazione del 25 maggio 2009
1'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito anche “AGCM “ o
“Autorità”) informava Zuritel dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento
istruttorio (PS/3721), ai sensi dell' art. 27, comma 3, del Codice del Consumo,
nonché ai sensi dell' art. 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pratiche commerciali scorrette (il Regolamento), avente ad oggetto
una condotta idonea ad integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21
e 22 del Codice del Consumo, essendo tale condotta " ... contraria
alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore medio …", ed "…
ingannevole, in quanto sarebbero state fornite ai consumatori informazioni non
rispondenti al vero, inesatte o incomplete, ovvero sarebbero state omesse
informazioni rilevanti in ordine a presupposti e condizioni per poter fruire
della promozione avente ad oggetto l'attribuzione dei buoni carburante. La
pratica, pertanto, potrebbe aver indotto, ovvero essere risultata idonea ad
indurre il consumatore medio in errore e/o ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso".
Nello specifico, l'omissione informativa
avrebbe riguardato la necessità di possedere una garanzia che coprisse anche il
furto e l'incendio nonché il fatto che"... la garanzia aggiuntiva
incendio e furto non sarebbe stata prestata da Zuritel a favore dei contraenti
residenti in determinate aree territoriali..”
4. Avuta conoscenza dell’avvio
dell’istruttoria, Zuritel apportava significative modifiche alle modalità di
diffusione dell’Iniziativa, sia nella pagina iniziale del sito web sia nelle
pagine interne successive, rendendo più esplicite le limitazioni relative alle
modalità di partecipazione, e ne informava prontamente l’Autorità.
Con memoria del 4 giugno 2009 la società
poi presentava, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del codice del consumo e
dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, una proposta di impegni aggiuntivi rispetto
alle modifiche già attuate.
5. Con delibera del 6 agosto 2009 l’AGCM
rigettava l’istanza di assunzione degli impegni, per manifesta scorrettezza e
gravità delle condotte contestate.
Veniva quindi acquisito il parere
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che con nota del 15 ottobre
2009 si pronunciava nel senso di ritenere la pratica scorretta, ai sensi degli
articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
6. Con provvedimento n. 22399 del 22
ottobre 2009, AGCM deliberava la scorrettezza della pratica commerciale oggetto
del procedimento, ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, e
irrogava a Zuritel s.p.a. una sanzione pari a 55.000 euro.
7. Avverso il suddetto provvedimento e
avverso il provvedimento di rigetto degli impegni del 6 agosto 2009, la società
ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti
motivi:
I. Violazione e falsa applicazione
dell' art. 19, comma 3, del Codice del Consumo da parte dell'Autorità nella
Delibera n. 20399 del 22 ottobre 2009. Incompetenza dell'Autorità
nell'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciale scorrette con
riferimento ai prodotti assicurativi;
La fattispecie oggetto del provvedimento,
trattandosi di prodotti assicurativi, rientrerebbe nella competenza dell'ISVAP.
II. Violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli arti. 18, comma 1, lett. e) ed m), 20 e 22 del Codice
del Consumo da parte dell’Autorità nella Delibera n. 20399 del 22 ottobre 2009;
La condotta contestata non ha prodotto un
ipotetico pregiudizio al comportamento economico del consumatore, né
un'influenza nelle decisioni di natura commerciale, in quanto l'iniziativa non
era finalizzata ad invitare all'acquisto di una polizza, non essendo la
corresponsione del bonus condizionata all'acquisto.
III. Violazione e falsa
applicazione dell' art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 8 del
Regolamento in relazione al provvedimento di rigetto degli impegni. Eccesso di
potere per irragionevolezza;
La ricorrente si duole del mancato
accoglimento degli impegni dalla stessa presentati, in quanto ritiene che il
rigetto sia stato fondato su due assunti di fatto errati: che le condotte
fossero caratterizzate da un elevato grado di offensività e che risultassero di
particolare gravità.
IV. Violazione e falsa
applicazione dell' art. 11 della legge n. 689/1981 nella delibera n. 20399 del
22 ottobre 2009, nella parte relativa alla quantificazione della sanzione.
Violazione del principio di proporzionalità. Abuso di potere per carenza istruttoria.
Contraddittorietà della motivazione;
La ricorrente lamenta l'assenza di
proporzionalità nella determinazione della sanzione, in quanto l'Autorità non
avrebbe tenuto in debito conto il ravvedimento operoso di Zuritel, la
circoscritta durata della condotta e avrebbe altresì sovrastimato il parametro
della dimensione economica senza ricorrere a dati oggettivi.
V. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 7 e ss., e in particolare dell’art. 10, della legge n. 241/90;
L’Autorità, benché fosse tenuta a valutare
effettivamente e compiutamente le argomentazioni e difese svolte dalla parte
nel corso del procedimento, nel provvedimento finale non ha tenuto in alcuna
considerazione le argomentazioni giuridiche svolte da Zuritel nelle due memorie
procedimentali.
8. Si è costituita AGCM per resistere al
ricorso, chiedendone il rigetto nel merito.
9. Alla Pubblica Udienza dell’11 dicembre
2012 la causa è stata trattenuta in decisione; nella discussione in camera di
consiglio il Collegio si è riservato, rinviandone la decisione alla camera di
consiglio del 19 dicembre 2012.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo
di impugnazione riveste carattere preliminare in quanto teso a accertare la
competenza dell’Autorità ad emanare il provvedimento sanzionatorio in materia.
Come la Sezione ha già avuto occasione di
rilevare (Tar Lazio, I, 12 luglio 2012, n. 6325), la questione della
individuazione dell’Autorità competente ad adottare provvedimenti sanzionatori
in materia di tutela del consumatore, evidenziata con il motivo in rassegna,
assume profili di delicatezza e di rilevanza anche alla luce della recente
rimessione della questione, da parte del Consiglio di Stato (ord. n. 5526 del
12 ottobre 2011) all’Adunanza Plenaria – ancorché con riferimento a fattispecie
involgente due Autorità diverse – del rapporto tra due plessi normativi aventi
possibili aspetti di complementarità ed il concorso nell’esercizio dei poteri
in funzione di vigilanza e di controllo in relazione al comportamento ritenuto
rilevante.
1.1 Sono dunque intervenute le decisioni
dell’Adunanza Plenaria dell’11 maggio 2012, nn. 11-16, che si sono pronunciate
sulla questione di principio attinente al più complesso problema della coerenza
del sistema con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della
Costituzione, attesa anche la rilevanza, per l’amministrazione nonché per i
privati, dei procedimenti di controllo e sanzionatori, conducendo altresì un
attento esame del rapporto tra la normativa generale in materia di tutela del consumatore
e la disciplina speciale di settore (nella specie, le comunicazioni
elettroniche).
1.2 Invero, l’Adunanza è partita
dall’assunto condivisibile che “Una volta acclarato tale assetto normativo,
finalizzato ad individuare la disciplina da applicare in concreto, potrà essere
agevolmente individuata l’Autorità chiamata ad intervenire nella fattispecie in
esame, quale Autorità preposta alla tutela del corpo normativo di cui si è
individuata l’applicazione”.
Dall’analisi condotta, l’Adunanza Plenaria
ha concluso evidenziando come “emerge ictu oculi che l’intenzione del
legislatore (sia nazionale che comunitario, trattandosi in gran parte di norme
di diretta derivazione comunitaria) è quella di ricomprendere a pieno titolo
nella disciplina in esame anche la tutela del consumatore/utente, nell’ambito
di una regolamentazione che dai principi scende fino al dettaglio dello
specifico comportamento. D’altronde, se così non fosse, non dovrebbe neppure
ammettersi la competenza di AGCOM ad intervenire con atti regolatori o linee di
indirizzo a tutela dei consumatori (oltre che ad autorganizzarsi con la
istituzione di un’apposita direzione denominata “Tutela dei consumatori”) e
dovrebbe negarsi la legittimità della stessa delibera n. 664/06/CONS, aspetto
questo che non risulta in alcun modo contestato da Antitrust né dagli operatori
di settore”. Ed ancora ha sottolineato che “Non può, quindi,
convenirsi con la tesi sostenuta da Antitrust, che cioè la disciplina di
settore delle comunicazioni elettroniche avrebbe finalità di sola tutela della
concorrenza e di garanzia del pluralismo informativo, poiché queste ultime
finalità non possono non affiancarsi alla tutela del consumatore, come sopra
evidenziato. Anzitutto, appare ben difficile sezionare chirurgicamente la disciplina
in esame, al fine di enucleare singoli interessi oggetto di tutela, poiché tale
modus operandi contrasta con l’inevitabile unitarietà degli interessi operanti
nelle singole fattispecie concrete. Ma soprattutto tale distinzione - ove in
ipotesi possibile – non trova riscontro nel dato normativo, come si è fin qui
constatato”.
1.3 Passando, poi, ad esaminare le
disposizioni contenute nel Codice del consumo, l’Adunanza ha precisato che esso
“detta una disciplina articolata proprio al fine di tutelare le esigenze e
le aspettative del consumatore/utente in tutti i campi del commercio, senza
prendere in considerazione le specificità di singoli settori quale,
relativamente alla fattispecie in esame, quello delle comunicazioni
elettroniche. A tal fine sovviene l’art. 19, comma 3, del Codice del consumo,
ai sensi del quale, in caso di contrasto, prevalgono le norme che disciplinano
aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette. In sostanza, la norma
in esame si iscrive nell’ambito del principio di specialità (principio
immanente e di portata generale sul piano sanzionatorio nel nostro ordinamento,
come si evince dall’art. 15 del cod. pen. e dall’art. 9 della legge n. 689 del
1981), ai sensi del quale non si può fare contemporanea applicazione di due differenti
disposizioni normative che disciplinano la stessa fattispecie, ove una delle
due disposizioni presenti tutti gli elementi dell’altra e aggiunga un ulteriore
elemento di specificità (o per aggiunta o per qualificazione). In altre parole,
le due norme astrattamente applicabili potrebbero essere raffigurate come
cerchi concentrici, di cui quello più grande è quello caratterizzato dalla
specificità. Né all’applicazione del principio di specialità può opporsi che
debba esistere una situazione di contrasto tra i due plessi normativi: difatti,
ad una lettura più meditata, occorre ritenere che tale presupposto consista in
una difformità di disciplina tale da rendere illogica la sovrapposizione delle
due regole. Ed invero, al riguardo può concretamente soccorrere quanto previsto
dal considerando 10 della direttiva 2005/29/CE (testo normativo recepito nel
nostro ordinamento nel d.lgs. n. 206 del 2005, ossia nel Codice del consumo),
secondo cui la disciplina di carattere generale si applica soltanto qualora non
esistano norme di diritto comunitario che disciplinino aspetti specifici delle
pratiche commerciali sleali; in pratica, essa offre una tutela ai consumatori
ove a livello comunitario non esista una legislazione di settore. Alla luce di
questa impostazione occorre leggere, pertanto, quanto previsto all’art. 3,
comma 4, della medesima direttiva, trasfuso nell’art. 19, comma 3, del Codice
del consumo, secondo cui prevale la disciplina specifica in caso di contrasto
con quella generale: il presupposto dell’applicabilità della norma di settore
non può essere individuato solo in una situazione di vera e propria antinomia
normativa tra disciplina generale e speciale, poiché tale interpretazione in
pratica vanificherebbe la portata del principio affermato nel considerando 10,
confinandolo a situazioni eccezionali di incompatibilità tra discipline
concorrenti. Occorre, invece, leggere il termine conflict (o conflit), usato
nella direttiva nelle versioni in inglese (e francese) e tradotto nel testo
italiano come contrasto, come diversità di disciplina, poiché la voluntas legis
appare essere quella di evitare una sovrapposizione di discipline di diversa
fonte e portata, a favore della disciplina che più presenti elementi di
specificità rispetto alla fattispecie concreta. In altre parole, la disciplina
generale va considerata quale livello minimo essenziale di tutela, cui la
disciplina speciale offre elementi aggiuntivi e di specificazione”.
1.4 Di tal che, con una prima
argomentazione conclusiva, l’Adunanza ha determinato l’applicabilità della
disciplina speciale alla fattispecie in esame e, con una seconda, ha stabilito
l’intera riconduzione di questa nell’ambito della normativa di settore (Tar
Lazio, I , cit.).
In particolare, nelle decisioni in
questione il Supremo Consesso ha ritenuto che, perché possa trovare
applicazione la norma di settore in luogo di quella generale del Codice del
Consumo, non debba necessariamente verificarsi una vera e propria situazione di
antinomia normativa tra disciplina generale e speciale, dal momento che tale
interpretazione restrittiva vanificherebbe la portata del principio di
specialità, confinandolo a situazioni eccezionali di incompatibilità tra
discipline concorrenti.
2. Il richiamo alle conclusioni
dell’Adunanza Plenaria citata rileva, nella specie, poiché la parte ricorrente
contesta la competenza dell’AGCM ad emettere il provvedimento in applicazione
della normativa generale del Codice del Consumo in materia di pratiche
commerciali scorrette, stante l'esistenza di una normativa speciale -
rappresentata dal Codice delle Assicurazioni private (in seguito, il Codice),
istituito dal d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 - che attribuisce la competenza in
materia in via esclusiva all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo (in seguito, ISVAP) e che disciplina anche i
profili relativi alla tutela del consumatore, prevedendo un complesso di norme
rilevanti esclusivamente indirizzate alla "tutela dell'assicurato" e
ai relativi"obblighi di informazione", che gli operatori del settore
sono chiamati ad assolvere nel rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza.
2.1 Orbene, sulla scorta delle
argomentazioni di parte ricorrente, osserva il Collegio che, nella normativa di
settore, primario e dirimente rilievo assume per la presente controversia
l’esame degli artt. 3 e 5, 182-18 del Codice.
2.2 Si consideri infatti che l’art. 3,
nell'elencazione delle finalità della "vigilanza sull'attività
assicurativa e riassicurativa", stabilisce, per quanto in questa sede di interesse,
che la stessa “..ha per scopo [ ... ] la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del
settore assicurativo, avendo riguardo [ ... ] alla tutela degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla
protezione dei consumatori”.
2.3 La vigilanza del settore risulta
affidata all'ISVAP, il quale, ai sensi del successivo art. 5 del Codice, “svolge
le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei
poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e
repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice ... "
ed in particolare "... effettua le attività necessarie per promuovere
un appropriato grado di protezione del consumatore”.
2.4 Ancor più rilevante è l’attribuzione
all’ISVAP di specifiche competenze in materia di pubblicità di prodotti
assicurativi: a mente dell’art. 182 del Codice delle Assicurazioni, “la
pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è
effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla
conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di
contratto cui i prodotti stessi si riferiscono"; “L'ISVAP
sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la
diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza” e “… vieta la
diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni
in materia di trasparenza e correttezza”.
2.5 Sempre il suddetto Istituto, a norma
degli artt. 182 e 183 del ripetuto Codice, è l'ente preposto a stabilire,
mediante regolamento, i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza
e correttezza dell'informazione, nonché ad emanare “..specifiche
disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da
osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività
si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze
dei singoli”.
2.6 Di poi, la circolare ISVAP n. 533/2004
(applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ed
oggi sostituita dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) reca la
disciplina delle modalità attraverso le quali il messaggio pubblicitario avente
ad oggetto prodotti assicurativi deve essere costruito; all'art. 6.1 essa
richiama proprio i principi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 67 (modificativo
del d.lgs. n. 74/92), vale a dire la fonte normativa che - prima dell'entrata
in vigore del Codice del Consumo - disciplinava la pubblicità ingannevole e
comparativa.
Come rappresentato dalla parte ricorrente,
l'art. 6.3 della circolare stabilisce che il messaggio pubblicitario avente ad
oggetto prodotti assicurativi "... deve essere costruito così da non
ingenerare confusione sulle caratteristiche delle polizze, in modo che le
prestazioni pubblicizzate corrispondano a quelle previste in polizza e che i
loro contenuti siano conformi a quelli descritti nei documenti informativi
distribuiti al cliente; devono altresì essere utilizzate forme espressive e
caratteri tipografici chiari, ben visibili e leggibili ...”.
La stessa circolare ISVAP, nelle proprie
premesse, chiarisce che "con l'atto in oggetto si introducono, nella
distribuzione e nella intermediazione assicurativa, regole di correttezza e
cautele a favore degli assicurati anche in ordine al pagamento dei premi,
adempimenti per le imprese in ordine alla formazione professionale dei soggetti
incaricati della commercializzazione delle polizze, principi generali ai quali
ispirarsi per la pubblicità delle garanzie assicurative, sia nel settore delle
assicurazioni sulla vita che in quello dell'assicurazione contro i danni ...
"; da tanto si evince che il contenuto della circolare, e quindi la
competenza dell'ISVAP, si applica in relazione a tutte le fattispecie di
pubblicità di prodotti assicurativi.
2.7 Infine, merita considerazione l’art.
184 del Codice, che delinea anche i poteri cautelari ed interdittivi
dell'ISVAP, il quale può sospendere o vietare la commercializzazione del
prodotto laddove accerti la violazione delle disposizioni in materia di
trasparenza e correttezza dell'informazione.
3. In definitiva, le disposizioni
normative in rassegna rendono evidenziano l’attribuzione in capo all’ISVAP di
una generale competenza nella materia delle assicurazioni private anche con
specifico riferimento alla tutela del consumo; dal descritto quadro normativo
risulta infatti l’attribuzione all’Istituto di chiari e specifici poteri
interdittivi, sanzionatori e prescrittivi in materia di pubblicità di prodotti
assicurativi avendo, oltretutto, l'ISVAP dato attuazione alle disposizioni in
questione mediante la suindicata Circolare, applicabile a tutte le fattispecie
di pubblicità di prodotti assicurativi.
3.1 Sono dunque evidenti – pur nella
diversità dei settori considerati - le analogie della fattispecie all’odierna
attenzione del Collegio con la situazione già all’esame dell’Adunanza Plenaria,
in quanto anche nel presente caso esiste una normativa settoriale (e, quindi
speciale), esaustiva nei contenuti, che attribuisce all'Autorità di regolazione
sia la funzione di vigilanza circa "la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori nel
settore assicurativo, avendo riguardo [ ... ] alla tutela degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla
protezione dei consumatori", sia la titolarità di specifiche
competenze in materia di pubblicità di prodotti assicurativi sia, infine, la
competenza a stabilire le modalità attuativi dei nuovi obblighi comportamentali
posti a carico dei soggetti regolati.
3.2 Tanto basta, a parere del Collegio,
per risolvere in favore dell’ISVAP il conflitto di competenze con l’AGCM in
merito all'applicazione della normativa in materia di tutela del consumatore
con riguardo ai prodotti assicurativi e per decretare la conseguente esclusione
dell'applicazione delle norme generali del Codice del Consumo alla condotta in
esame.
3.3 Ciò, in quanto il "principio di
specialità", sancito nell'articolo 19 del Codice del Consumo, comporta che
" .. . la disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette
non possa trovare applicazione quando sussista una disciplina speciale di
settore che non si limiti a regolare puntualmente e compiutamente il contenuto
degli obblighi di correttezza, sotto il profilo informativo e di condotta, in
una specifica materia, ma definisca anche i relativi poteri ispettivi,
inibitori e sanzionatori, attribuendoli ad una Autorità settoriale”
(Consiglio di Stato, parere della Sez. I, n. 3999/2008).
4.Alle superiori considerazioni consegue
che il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso da un'autorità
amministrativa incompetente, in violazione dell'art. 19, comma terzo, del
Codice del Consumo, ed è pertanto illegittimo.
5. Il motivo di ricorso in esame è dunque
fondato e pertanto, assorbita ogni altra censura e deduzione, il gravame deve
essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
6. Per la novità delle questioni trattate,
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti con esso impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di
consiglio dei giorni 11 dicembre 2012 e 19 dicembre 2012, con l'intervento dei
magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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