GIURISDIZIONE:
il riparto di giurisdizione in materia sanitaria
(T.A.R. Campania - Napoli -
sent. 11 gennaio 2013 n. 277)
Il riparto di giurisdizione è quaestio trasversale a tutta la parte speciale del diritto amministrativo (con poche eccezioni: vd. la materia degli appalti ed il decisivo intervento sulla "sorte del contratto" da parte del D.Lgs. n. 53/2010).
La recente sentenza in esame (T.A.R. Campania - Napoli - sent. 11 gennaio 2013 n. 277) ribadisce comunque un consolidato orientamento, sia delle Sez. Un. della Suprema Corte che della giurisprudenza amministrativa.
Massima
1. Il sempre attuale insegnamento della Suprema Corte per il quale, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè della intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cfr.: Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 10180/2004) e, anche seguendo la direttiva ermeneutica indicata dalla Corte Costituzionale a partire dalla importante sentenza 204/2004 l’elemento decisivo per radicare la giurisdizione amministrativa, al di là della prospettazione del ricorrente, è indubbiamente costituito dall’esistenza di un potere autoritativo dell’amministrazione espresso nel provvedimento impugnato.
2. Ciò precisato, riguardo al riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo nella materia de qua in giurisprudenza si è operato un chiaro distinguo fra le controversie concernenti l’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria o di continuità assistenziale e quelle, logicamente conseguenti e successive alle prime, relative all’assegnazione delle zone precedentemente individuate, ai singoli medici aspiranti ad incarichi di continuità assistenziale o di assistenza primaria; nell’ambito di tale distinzione, mentre le controversie inerenti all’individuazione delle zone carenti, sì come implicanti l’esercizio di un potere organizzativo della pubblica amministrazione di indubbia natura discrezionale (a fronte del quale possono configurarsi situazioni di interesse legittimo degli interessati) sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le seconde, invece, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario e, ciò, sul presupposto che l’assegnazione delle zone carenti in precedenza individuate presuppone una scelta dei soggetti cui affidare gli incarichi (in ogni caso, non di lavoro subordinato, ma) di natura libero-professionale, previo rigoroso riscontro della sussistenza dei requisiti normativamente previsti, dal quale esula ogni valutazione di natura discrezionale.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2012,
proposto da:
PERROTTA ANNA, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Teresa Laddaga e Leonardo Mennella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. ti Antonio Coccia e Teresa Laddaga, in Napoli, alla Via E. De Marinis, n. 19;
PERROTTA ANNA, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Teresa Laddaga e Leonardo Mennella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. ti Antonio Coccia e Teresa Laddaga, in Napoli, alla Via E. De Marinis, n. 19;
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Taglialatela ed elettivamente
domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;
nei confronti di
FORMISANO COLOMBA, rappresentata e difesa dall’Avv.
Luigi Maria D’Angiolella presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Napoli, al Viale Gramsci, n. 16;
per l’annullamento, previa sospensiva
1) del decreto dirigenziale n. 83 del 16.4.2012 della
Regione Campania (A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria - settore 1 Prevenzione, Assistenza
Sanitaria - Igiene Sanitaria) avente ad oggetto “Procedimento di revoca e
contestuale rassegnazione della zona carente di assistenza primaria anno 2008
ambito di Ercolano” pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 18 aprile 2012, con cu
veniva decretata: 1. la revoca della zona carente di Assistenza Primaria anno
2008 dell’ambito di Ercolano assegnata alla dott. ssa Perrotta Anna; 2. il
conferimento della zona carente di Ercolano alla dott. ssa Formisano Colomba;
3. l’approvazione e pubblicazione della zona di Assistenza Primaria dell’ambito
di Torre del Greco anno 2008, notificata in data 8 maggio a mezzo nota prot.
2012. 0332842 del 2 maggio 2012;
2) per quanto di ragione, della nota prot. 2012.
0179262 del 7 marzo 2012, pervenuta alla ricorrente in data 14 marzo 2012, con
la quale la Regione Campania ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art.
21-quinquies della legge n. 241/90 il procedimento di revoca dell’assegnazione
della zona carente di A.P. ambito 2008 ambito di Ercolano;
3) del provvedimento, senza estremi, contenuto nel
telegramma dell’8 maggio 2012 del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria,
Igiene Sanitaria, a firma del Dirigente del Settore con il quale la ricorrente
era invitata in Assessorato per il 29 maggio al fine di formalizzare la revoca
dell’assegnazione della zona carente ambito di Ercolano;
4) della nota prot. 2012. 003322842 del 2 maggio 2012
con la quale la Regione Campania notificava alla ricorrente il decreto
dirigenziale n. 83/2012 già impugnato sub 1);
5) di tutti gli atti preordinati, connessi o,
comunque, conseguenti;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla conservazione
dell’assegnazione della zona carente di A:P. ambito di Ercolano, in virtù del
principio di legittimo affidamento in lei ingenerato dal decorso del tempo e
rafforzato in termini di diritto dalla insussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale capace di giustificare la rimozione in autotutela del
precedente provvedimento e perché interesse prevalente all’esito della doverosa
comparazione degli interessi contrapposti nella vicenda in oggetto;
e per la condanna
in subordine, dell’intimata Amministrazione, in
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno mediante
reintegrazione in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente e/o in
via equitativa, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n.
241/1990.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata
Regione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
controinteressata Formisano Colomba;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 699 del 22 maggio 2012 di questa
Sezione;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 13 dicembre
2013 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16-17.5.2012 e depositato il
giorno 18 successivo - laureata in Medicina e Chirurgia il 9.11.1998 ed
abilitata all’esercizio della professione nel mese di marzo 1989 - impugnava,
innanzi a questo Tribunale, il decreto dirigenziale n. 83 del 16.4.2012 in
epigrafe, notificato in data 8 maggio, a mezzo nota prot. 2012.0332842 del
2.5.2012, con cui il Dirigente del Settore A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria -
Settore 1 Prevenzione, Assistenza Sanitaria - Igiene Sanitaria della Regione
Campania, premesso che, per mero errore materiale, nella graduatoria regionale
di medicina generale anno 2007, alla dott. ssa Perrotta Anna era stato
attribuito un punteggio superiore a quello spettante (punti 31,10 anziché punti
28,90) e che tale errato punteggio aveva determinato l’assegnazione della zona
carente di Assistenza Primaria ambito di Ercolano anno 2008 a favore della
dott. ssa Perrotta Anna ai danni della dott. ssa Formisano Colomba, disponeva:
“- di procedere alla revoca della zona carente di
Assistenza Primaria anno 2008 dell’ambito di Ercolano assegnata alla dott. ssa
Perrotta Anna;
- di procedere al conferimento della zona carente di
Ercolano alla dott. ssa Formisano Colomba, legittima assegnataria;
- di approvare e pubblicare la zona di assistenza
primaria dell’ambito di Torre del Greco anno 2008 (……) ”.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, l’accertamento del
diritto alla conservazione dell’assegnazione della zona carente di A:P. ambito
di Ercolano, nonché la condanna, in subordine, dell’intimata Amministrazione,
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno mediante
reintegrazione in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente e/o in
via equitativa, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n.
241/1990;
All’uopo, in punto di fatto, l’interessata premetteva:
- di avere presentato, alla luce dei titoli posseduti,
domanda di ammissione alla graduatoria unica regionale della Campania per
incarichi e sostituzioni di Medicina Generale e di essere stata posizionata al
n. 1110 con punti 31,10 nella graduatoria regionale definitiva anno 2007,
valida per il 2008, dei Medici aspiranti ad incarichi di Medicina Generale,
redatta ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N. vigente del 23.3.2005 ed approvata
con decreto dirigenziale n. 350 del 13 dicembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C.
n. 67 del 31 dicembre 2007;
- di avere ottenuto, in virtù della predetta
graduatoria - non impugnata dalla dott. ssa Formisano Colomba che risultava
posizionata nella stessa al n. 1677 con punti 25,30 -, in data 14.10.2010,
l’assegnazione come titolare della zona carente di Ercolano per l’anno 2008 e,
per l’effetto, riponendo (in buona fede) legittimo affidamento nel
provvedimento dalla P.A. in data 20.10.2010, presentato le proprie dimissioni
dall’attività professionale sino ad allora svolta presso il Centro Diagnostico
Plinio dell’A.S:L. NA 5 - distretto 82 - Ercolano;
- che, in data 23.10.2010, a completamento del
procedimento amministrativo, la Regione Campania - A.S.L. Napoli 3 Sud (ex
Napoli 5) con nota prot. 30049 del 23.10.2010 le comunicava l’incarico a tempo
indeterminato di Assistenza Primaria - Comune di Ercolano - verificata la
idoneità dello studio professionale ed invitando la stessa al ritiro dei
ricettari ed a tutti gli adempimenti di rito;
- che, nel contempo, in virtù della medesima graduatoria,
la Regione Campania aveva assegnato alla dott. ssa Formisano Colomba la zona
carente di Assistenza Primaria ambito di Torre del Greco anno 2008, sede
accettata dalla dott. ssa Formisano, non avendo la medesima impugnato la
graduatoria definitiva nei termini di legge, e presso la sede medesima avendo
svolto e svolgendo tuttora le funzioni assegnate di Assistenza Primaria;
- che soltanto in data 2.1.2012, la Giunta Regionale
della Campania con nota prot. 2012.0001235 del 2.1.2012 le inviava, ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento
in riferimento alla sua assegnazione come titolare della zona carente di
Assistenza Primaria ambito di Ercolano per l’anno 2008 avvenuta in data 14
febbraio 2010.
Tanto premesso ed evidenziato che l’impugnato decreto
era preceduto dalla nota prot. 2012.0179262 del 7.3.2012 con cui la Regione le
comunicava, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il
procedimento di revoca dell’assegnazione della zona carente di A.P. anno 2008
ambito di Ercolano considerato che “in relazione ad una verifica, su
segnalazione, effettuata dalla scrivente Amministrazione si è constatato
l’attribuzione di un punteggio superiore al dovuto e precisamente 4,60 invece
di punti 2,40 nell’annualità 2007” e che “tale punteggio ha determinato
l’irregolare assegnazione a suo favore della zona carente dell’ambito di
Ercolano ai danni dei legittimi aventi diritto”, le ricorrente deduceva
svariati profili di violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; L. 7.8.1990, n.
241 e s.m.i.; principio di proporzionalità) e di eccesso di potere (per
violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di
legittimo affidamento, irragionevolezza, difetto di motivazione).
L’intimata Regioni si costituiva in giudizio
preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito,
sostenendone l’infondatezza.
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata
Formisano Colomba, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e,
nel merito, sostenendone l’infondatezza.
Con l’ordinanza in epigrafe la Sezione accoglieva
l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2012 il ricorso
era ritenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente
controversia, sollevata sia dalla resistente Regione Campania che dalla
controinteressata Formisano Colomba.
1.1. L’eccezione merita condivisione per esulare la
controversia in esame dalla giurisdzione del giudice amministrativo e rientrare
nella giurisdzione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Sul punto giova tenere presente il sempre attuale
insegnamento della Suprema Corte per il quale, ai fini del riparto tra giudice
ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle
parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non
tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e
soprattutto in funzione della causa petendi, cioè della intrinseca natura della
controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai
fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono
manifestazione (Cfr.: Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 10180/2004) e, anche
seguendo la direttiva ermeneutica indicata dalla Corte Costituzionale a partire
dalla importante sentenza 204/2004 l’elemento decisivo per radicare la
giurisdizione amministrativa, al di là della prospettazione del ricorrente, è
indubbiamente costituito dall’esistenza di un potere autoritativo
dell’amministrazione espresso nel provvedimento impugnato.
2. Ciò precisato, riguardo al riparto di giurisdizione
fra giudice ordinario e giudice amministrativo nella materia de qua in
giurisprudenza si è operato un chiaro distinguo fra le controversie concernenti
l’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria o di continuità
assistenziale e quelle, logicamente conseguenti e successive alle prime,
relative all’assegnazione delle zone precedentemente individuate, ai singoli
medici aspiranti ad incarichi di continuità assistenziale o di assistenza primaria;
nell’ambito di tale distinzione, mentre le controversie inerenti
all’individuazione delle zone carenti, sì come implicanti l’esercizio di un
potere organizzativo della pubblica amministrazione di indubbia natura
discrezionale (a fronte del quale possono configurarsi situazioni di interesse
legittimo degli interessati) sono attribuite alla giurisdzione del giudice
amministrativo, le seconde, invece, sono attribuite alla giurisdizione del
giudice ordinario e, ciò, sul presupposto che l’assegnazione delle zone carenti
in precedenza individuate presuppone una scelta dei soggetti cui affidare gli
incarichi (in ogni caso, non di lavoro subordinato, ma) di natura
libero-professionale, previo rigoroso riscontro della sussistenza dei requisiti
normativamente previsti, dal quale esula ogni valutazione di natura
discrezionale.
3. In tema di riparto di giurisdzione della materia de
qua in giurisprudenza si è ritenuto che: << Nella procedura per il
conferimento da parte delle aziende sanitarie locali, ai sensi della legge n.
833 del 1978 in relazione al D.P.R. n. 500 del 1996, degli incarichi ai medici
della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di
individuazione delle zone carenti che l’amministrazione intende ricoprire e
nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni
discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli
aspiranti), stabilite tali graduatorie la p.a. deve procedere alle convenzioni
di diritto privato sulla base dell’ordine progressivo della graduatoria, senza
che residui alcun potere discrezionale; ne consegue che ricade nell’ambito
della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che
rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua
posizione nella graduatoria e della deduzione della mancata cancellazione di
altro medico, a lui anteposto ed assegnatario di altro incarico >> (Cass.
SS.UU. 18 febbraio 2004, n. 3231; Cass. SS.UU. 2 aprile 2007, n. 8087; anche,
in termini, T.A.R. Lazio, Latina, 18 aprile 2007, n. 273; T.A.R. Basilicata, 12
luglio 2006, n. 480 T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 marzo 2005, n. 94) >>.
Recentemente, in un caso analogo, la giurisprudenza ha
statuito che: << Una volta costituito il rapporto di lavoro, le
controversie che hanno oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione
da parte della Regione e dell’Azienda Sanitaria Locale appartengono alla
giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del
giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci
l’illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica
amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro eventuale
disapplicazione (cfr: T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 4.11.2008, n. 2748;
T.A.R. Campania, sez. V, 6.6.1008, n. 5400; T.A.R. Campania, sez. V,
17.10.2007, n. 9592; Cass. Civ., SS.UU. 21.10.2005, n. 20344) >> (T.A.R.
Sicilia, Catania, sez. IV, 29.9.2009, n. 1594).
4. Anche la Sezione ha già avuto modo di affrontare la
questione condividendo la soluzione proposta dalla giurisprudenza ed ha
approfondito la ratio di un tale riparto giurisdizionale, rilevando come:
<< Secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. in particolare le sentenze n. 10960-2001, 532-2000, 4955-1997,
8632-1996), va ancora una volta ribadito, non ravvisandosi e non essendo state
prospettate ragioni per discostarsene, che il rapporti tra i medici
convenzionati esterni e le Unità sanitarie locali, disciplinati dall’art. 48 L.
23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in
attuazione di tale norme, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare
le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare
la salute pubblica, sono rapporti di lavoro libero-professionali
“parasubordinati”, che si volgono su un piano di parità, non esercitando gli
enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo,
all’infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere
unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il
professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o degradandole ad
interessi legittimi.
Invero, una volta costituito il detto rapporto di
lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali il medico
lamenti la lesione da parte della U.S.L., della A.S.L. o della Regione,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova
deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del
professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti
dal detto rapporto, l’illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti
emessi dalla pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro
eventuale disapplicazione >> (T.A.R. Campania, sez. V, 6 giugno 2008, n.
5400; cfr., in termini, anche T.A.R. Lazio, Latina, 4 maggio 1994, n. 454).
5. Pertanto alla stregua della su emarginata
giurisprudenza deriva che, una volta pubblicate le graduatorie definitive, l’Amministrazione,
senza che residuino spazi per l’esercizio di un potere discrezionale, deve
procedere a stipulare con i medici di base, convenzioni di diritto privato,
costitutive dei rapporti di prestazione d’opera professionale connotati dalla
collaborazione continuativa e coordinata e che, nella fattispecie in esame, sia
mancata qualsivoglia valutazione discrezionale da parte della Regione risulta
anche da quanto argomentato dalla difesa regionale circa la presenza di un mero
errore materiale di digitazione alla base dell’erronea attribuzione del
punteggio.
6. In tal modo, ai fini del riparto di giurisdizione
ed operandosi una corretta applicazione del su menzionato criterio del petitum
sostanziale, viene in rilievo una questione, successiva all’individuazione
delle zone carenti, di assegnazione di tali zone messe a bando ed inerente
all’instaurazione del rapporto di convenzionamento, sulla base di una
graduatoria (che, non avendo natura concorsuale, dovrebbe, più correttamente,
qualificarsi quale un mero elenco nonostante a ciascun soggetto ivi inserito
sia stato attribuito un punteggio sulla base, però, di titoli tassativamente
previsti dalla normativa di riferimento) e, più precisamente, all’atto di
revoca dell’assegnazione in una fase successiva all’instaurazione del rapporto
che si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione, a seguito del quale
la giurisdzione spetta al giudice ordinario.
7. In definitiva il Tribunale adito deve declinare la
propria giurisdizione, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, atteso
che alcun potere autoritativo risulta essere stato esercitato
dall’Amministrazione resistente nell’emanazione dell’atto impugnato.
8. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n.
2134/2010 R.G.) proposto da Perrotta Anna, lo dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia
in esame nella giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
|
||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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