lunedì 21 gennaio 2013

La dispensa del CORSO FRASCA su i "Concorsi della P.A." è scaricabile GRATUITAMENTE!

Come già fatto con la dispensa su "L'espropriazione per pubblica utilità" e gli inserti speciali su tutte le Ad.Plen. del 2012, in un'ottica di massima condivisione (il diritto non è e non deve essere materia esoterica), si mette a disposizione di quanti fossero interessati anche la dispensa su "I concorsi della P.A." del CORSO FRASCA 2012, datata 28.09.2012.
E' interamemente e gratuitamente scaricabile tramite Google Drive al seguente link": "I Concorsi della P.A." (CORSO FRASCA).
Di seguito vi riporto soltanto la parte introduttiva.
Buona lettura!

Premessa
  
Salve ragazze/i,

questa dispensa è dedicata principalmente ai “Concorsi della P.A.”, materia non particolarmente difficile e di scarsa probabilità d’uscita in sede di Esame. Vi ritorneremo con un’altra dispensa, quindi, soltanto qualora intervengano, da oggi agli inizi di settembre, pronunce di particolare rilievo.
Merita particolare attenzione comunque la recentissima emanazione del D.L. n. 160 del 14/09/2012, contenente il secondo correttivo (dopo il primo con il D.Lgs. n. 195/2011) al Codice del Processo Amministrativo. Le novità non sono di poco conto (vd. introduzione dell’azione d’esatto adempimento); ad ogni modo vi ritorneremo funditus con le prime pronunce dei T.A.R. e le prime opinioni della dottrina.
Vi allego inoltre una copiosa e( spesso) rilevante giurisprudenza sulla materia “Concorsi della P.A.”.Vi consiglio in particolare di leggere per esteso tutte le. Sez. Un. e le Ad. Plen..
Buono studio.
A presto. 


1.   Il Decreto Legge n. 160 del 14 settembre 2012:
secondo correttivo al Codice del Processo Amministrativo

Emanato dal Governo il 14/09/2012 e pubblicato in G.U. il 18/09/2012, il D.L. n. 160/2012 costituisce il “secondo correttivo” (dopo il primo del novembre 2011, il D.Lgs. n. 195/11) al Codice del Processo Amministrativo, ed è destinato a “mandare in soffitta” i vostri (e miei!) precedenti testi. Ricordatevi, quindi, di comprarne una copia aggiornata per l’Esame o quantomeno di ristampare il D.Lgs. n. 104/2010 aggiornato. Le modifiche sono poche, ma rilevanti.
Ricordate che l’elaborato si redige a “normativa vigente”: costituirebbe quindi un errore un’ ipotetica vostra citazione (o peggio un’argomentazione su) di una norma del c.p.a. modificata.
L’obiettivo della manovra è quello di accelerare i tempi del processo e migliorare la funzionalità di diversi istituti processuali. Vi segnalo in particolare l’introduzione dell’azione d’adempimento, in recepimento dell’Ad. Plen. n. 3 del 2011 (in materia di rimedi esperibili dal terzo in caso di DIA o SCIA) che, invero in un obiter dictum, l’aveva ritenuta “implicitamente” ammessa nel nuovo diritto sistema processuale amministrativo.
L’intervento sana così un contrasto giurisprudenziale tra lo stesso Cons. St. a sezioni semplici ed alcuni T.A.R..
Il primo (Cons. St., Sez. IV, sent. n. 3858) aveva ritenuto ancora vigente il principio di tipicità delle azioni processuali, senza possibilità di estensioni analogiche, secondo il rilievo “classico” che il processo amministrativo rimane tendenzialmente di tipo impugnatorio, quindi non ammetterebbe operazioni di “ingegneria processuale”. I secondi (vd. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 1428/11) avevano invece ammesso l’azione de qua sulla base del principio della strumentalità dei rimedi processuali rispetto alle esigenze sostanziali di tutela.
NOTA BENE: tutte le sent. citate nelle dispense possono essere agevolmente trovate, quindi lette per estero, sul sito: http://www.giustizia-amministrativa.it/
In attesa delle prime pronunce dei T.A.R. e dei primi giudizi della dottrina vi riporto uno schematico riassunto delle principali novità contenute nel D.L. n. 160/2012 (dal sito http://www.italiaoggi.it/).

1.        Competenza del giudice amministrativo: la nuova formulazione dell’art. 15 c.p.a. da una parte conferma il principio della rilevabilità d’ufficio da parte del giudice amministrativo del difetto di competenza, principio innovativo che supera il precedente (L. n. 1034/71) regime della derogabilità della competenza territoriale, dall’altra cerca di ridurre i tempi del processo laddove il vizio venga esaminato per la prima volta nella fase conclusiva del giudizio.
E’ quindi previsto che l’inderogabilità della competenza territoriale del T.A.R. (regola generale) valga anche in ordine alle misure cautelari. Il giudice deve decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non deve nemmeno pronunciarsi sulla sospensiva. La domanda cautelare può, peraltro, essere riproposta al giudice dichiarato competente. Le parti hanno comunque la possibilità di eccepire il difetto di competenza con una richiesta espressa rivolta al giudice entro un tempo determinato. In mancanza di domanda cautelare, infatti, il difetto di competenza, può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio; a quel punto il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.
2.        Azione di adempimento: con la modifica all’art. 34 c.p.a., il decreto correttivo interviene sulle azioni proponibili al giudice amministrativo.
L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto deve essere proposta in concomitanza all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio. Quindi nell’atto di ricorso contro l’inerzia della pubblica amministrazione o contro un provvedimento che respinge una istanza si deve inserire la domanda di condanna specifica dell’amministrazione resistente.
Si prevede, inoltre, con l’art. 31 del c.p.a. che il giudice potrà pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. In caso di attività discrezionale il giudice condannerà la P.A. a emanare un provvedimento in senso generico, e non specifico.
3.        Indicazione a pena di inammissibilità dei motivi specifici a base del ricorso: vengono salvaguardati i principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali e il principio della specificità dei motivi su cui si fonda il ricorso.
L’art. 26 c.p.a. (richiamando il c.p.c.) dispone che il giudice deve provvedere alla condanna delle spese del giudizio.
Nel provvedere sulle spese, egli, deve tener conto della eventuale violazione dei suddetti principi.
Pertanto la sua decisione deve essere presa tenendo conto dell’obbligo che le parti hanno di redigere atti sintetici e chiari, ciò significa che gli atti difensivi troppo lunghi o poco chiari accrescono il rischio di dovere pagare una somma eccessiva al momento della soccombenza nel giudizio.
E ancora, le singoli parti del ricorso devono essere indicate distintamente. L’atto deve essere scritto separando in maniera netta sette parti:
1)  indicazione parti;
2)  oggetto della domanda;
3)  fatti di causa;
4)  motivi di ricorso;
5)  mezzi di prova;
6)  provvedimenti chiesti al giudice;
7)  firme.
E’ prevista, inoltre, una specifica causa di inammissibilità in caso di violazione della regola della indicazione di motivi specifici; il giudizio si chiuderà con una pronuncia sul rito, senza passare alla valutazione di merito.
4.        Rotazione nei collegi tra tutti i componenti di sezione: in riferimento alle note critiche sorte in merito alla rigidità della precedente disposizione, che nel cristallizzare la composizione di tutti i collegi attraverso la costante presenza degli stessi due magistrati persone fisiche, ha di fatto impedito di realizzare appieno il criterio di rotazione nei collegi tra tutti i componenti della sezione e ostacolato in tal maniera l’applicazione del principio della collegialità.
Si è, pertanto, previsto che il Presidente del T.A.R., con decreto, fissa ogni anno i criteri obiettivi per la composizione dei collegi giudicanti.
5.        Termini processuali: per accelerare i tempi del processo si è proceduto alla modifica di alcuni termini per renderli più coerenti con il generale sistema processuale. Viene meglio precisato il regime applicabile ai mezzi di impugnazione, con particolare riferimento all’appello cautelare (art. 98) e chiarisce i rapporti tra le sezioni semplici e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 99 co. 1).
6.        Processo amministrativo telematico: ulteriori passi avanti nel campo della informatizzazione del processo amministrativo. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti potranno essere sottoscritti con firma digitale.
7.        Ampliamento ipotesi di immediata impugnabilità nel procedimento elettorale preparatorio: In materia elettorale (art. 129 c.p.a.) si prevede che i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni sono impugnabili innanzi al T.A.R. competente nel termine di tre giorni; mentre gli altri atti sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.



2.   DECALOGO dei consigli
per la redazione della
MEMORIA DIFENSIVA

Premessa: non c’è alcun dubbio la parte in “DIRITTO” della Memoria difensiva sia più semplice di quella del ricorso. In quest’ultimo dovete “cercare voi” le norme violate dalla P.A. in sede procedimentale/provvedimentale/comportamentale, nella prima solitamente è la traccia invece a palesarvi le specifiche censure di legittimità mosse dal ricorrente.
Nondimeno la Memoria presenta delle particolari difficoltà legate all’elaborazione delle eccezioni preliminari, in particolari quelle relative alle c.d. “condizioni” dell’azione, ossia alla legittimazione ad agire ed all’interesse a ricorrere (ossia ad ottenere una pronuncia “favorevole”).
Di seguito vi propongo un Decalogo che “per summa capita” che si propone di far focalizzare la vostra attenzione sulle principali caratteristiche generali della “Memoria difensiva” (questo è il nomen più corretto), onde poter agevolmente redigere un “canovaccio” a prescindere dalla specifica materia o dalle particolari problematiche poste dalla traccia.
Si tratta di “consigli generali” che vi instradano in via preventiva; l’esercizio vi aiuterà in via successiva a correggervi o migliorarvi.

1.        L’intestazione: la P.A. riceve (se si è tempestivamente costituita in giudizio) un avviso di cancelleria che le comunica la data la Sez. ed il num. di R.G. assegnati al ricorso. E’ bene dimostrare di conoscere tale aspetto inserendo quindi tali tre “dati” subito sotto l’intestazione (“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO …;  sotto R.G. n. … - Sez. … - Ud. del … e sotto ancora MEMORIA DIFENSIVA nell’interesse di …”).
2.        L’epigrafe: come per tutti gli atti processuali, anche per al Memoria difensiva vige il principio di libertà delle forme. Nondimeno appare preferibile strutturare questa parte secondo uno schema che presupponga una concezione del processo amministrativo come giudizio “sul rapporto”, e non più solo sull’atto”.
Che vuol dir ciò a livello pratico?
Prima una breve premessa teorica.
Abbiamo detto che nel ricorso è bene non chiedere più soltanto l’annullamento del provvedimento lesivo ma, se ne sussistono le condizioni, anche la condanna della P.A. all’esatto adempimento e al risarcimento per equivalente o in forma specifica, sia in caso di lesione di interessi pretensivi (vd. annullamento del diniego di permesso a costruire o del diniego all’accesso) sia in quello di violazione di interessi oppositivi (vd. richiesta di restituito in pristinum a seguito d’annullamento di un provvedimento di demolizione edilizia eseguito) o nelle altre ipotesi (vd. danno da ritardo in caso di silenzio non significativo della P.A.). Oggi vige il principio di pluralità delle azioni (non più soltanto quella costitutiva/demolitoria, ma anche quelle d’accertamento e di condanna); il G.A. accerta sempre più il rapporto tra P.A. e privato, almeno in maniera tendenziale. La supremazia speciale della prima sfuma difatti sempre di più rispetto alle esigenze di democraticità/partecipazione del secondo, non più suddito “passivo”, ma cittadino “attivo”e collaborativo con i pubblici poteri (vd. ex multis gli art. 1-bis, 10-bis od 11 della l. n. 241/90). Tale inarrestabile evoluzione è iniziata con la l. n. 241/90ed è culminata con il D.Lgs. n. 104/10.
Se deve cambiare il petitum del ricorso perché la cognizione del G.A. si è estesa di pari passo con i suoi poteri (vd. da ultimo l’introduzione dell’azione d’esatto adempimento con il D.L. n. 160/12), e l’oggetto del processo non è più l’atto (da annullare solamente) ma il rapporto, quasi che P.A. stessero su una posizione di parità e l’interesse legittimo potesse trasformarsi in diritto soggettivo, allora anche la Memoria non ha più ad oggetto la difesa dell’atto, ma la valutazione della correttezza, sotto il profilo della legittimità, della “gestione del rapporto” che la P.A. ha con il privato.
Ciò postula una visione “agonistica del” processo amministrativo che se non può raggiungere la pienezza del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., può comunque avvicinarvisi (vd. art. 39 c.p.a., sul “Rinvio esterno” al c.p.c.).
In concreto, appare pertanto preferibile redigere la Memoria contro il privato e per la conferma della legittimità dell’operato della P.A., e non nell’interesse dell’Ente pubblico sul ricorso presentato dal primo per l’annullamento.
Ovviamente la Memoria deve contenere, oltre al ricorrente e ad eventuali controinteressati, anche il petitum di controparte, di merito e/o cautelare (annullamento e condanna, accertamento dell’inerzia e condanna, etc.) ma è preferibile chiedere subito la “CONFERMA” del provvedimento o della legittimità dell’operato della P.A..
Un’epigrafe “classica” tuttavia non è affatto sbagliata (anzi è forse anche più elegante stiliticamente); appare però “superata”.
In definitiva, scrivereste mai una comparsa di costituzione e risposta nell’interesse di Caio, sull’atto di citazione di Tizio per a condanna del primo al pagamento di una somma tot?
Sicuramente no: mutatis mutandis, anche la Memoria amministrativistica si avvicina sempre di più alla comparsa civilistica.
L’epigrafe deve quindi (preferibilmente) seguirne le sorti anche sul piano formale.
3.        Il FATTO: assume una rilevanza maggiore rispetto al ricorso. Mentre in quest’ultimo solitamente ci si limita ad ripetere (con numerazione progressiva!) il contenuto della traccia, nella Memoria la vicenda va sì del pari ordinata graficamente, ma cercando di sottolineare gli aspetti della fattispecie concreta che vi permettano subito dopo, nel DIRITTO, di formulare in particolar modo le eccezioni in via preliminare sull’irricevibilità, sull’inammissibilità (specie per carenza delle condizioni dell’azione; ad es. la mancanza della vicinitas per il proprietario di un immobile che non è finitimo con quello di un soggetto che sta realizzando un manufatto in mancanza di idoneo titolo abilitativo), e sull’improcedibilità.
Supra si è già accennato all’importanza nella Memoria di tali eccezioni preliminari (che sono di rito e di merito come nel processo civile); infra se ne opererà una più approfondita disamina.
4.        Il DIRITTO; in particolare le tre eccezioni preliminari formulabili. Premesso che costituisce errore utilizzarle come sinonimi in sede di petitum, esse sono:
a.  l’irricevibilità: semplificando, essa attiene alla tardività della notificazione e/o del deposito  del ricorso (o dei motivi aggiunti, etc.). RICORDATE: date e luoghi indicati nella traccia non sono MAI casuali.
b.  l’inammissibilità: si ricollega alle carenze originarie o precedenti la proposizione del ricorso, come possono in particolare essere le condizioni dell’azione, ossia il difetto di legittimazione e l’interesse a ricorrere. In materia di concorsi della P.A., con quest’eccezione si chiede spesso la declaratoria di difetto di giurisdizione a favore del G.O. (ad es, nel caso in cui il petitum consista nello scorrimento della graduatoria; vd. infra il cap. 3.1 sul “Riparto di giurisdizione”)
c.  l’improcedibilità: attiene a tutte le cause successive alla proposizione del ricorso che ne impediscono l’esame o la pronuncia del G.A., come nel caso di sopraggiunta carenza d’interesse. Ad es., rimanendo sempre nella materia oggetto della presente dispensa, il ricorso viene dichiarato improcedibile se non vengono impugnati con i motivi aggiunti tutti gli atti lesivi della sequenza procedimentale. Non si può chiedere quindi solo l’annullamento dell’esclusione dalle prove scritte per mancanza di un requisito di partecipazione, ma bisogna impugnare anche la graduatoria degli ammessi all’orale, quella contenente gli idonei vincitori e non dopo gli orali, etc. I detti atti endo-procedimentali, quando annullati, dispiegano soltanto un’invalidità viziante e non caducante (ossia non determinano alcun “effetto domino” sui successivi provvedimenti, sui cui grava l’onere di impugnativa).
5.        La domanda cautelare: non basta il fumus boni iuris, ma anche il periculum in mora, inteso dalla giurisprudenza come “grave ed irreparabile nocumento che alla parte verrebbe dalla mancata tempestiva adozione di misure cautelari idonee”. Nella Memoria bisogna insistere SEMPRE sulla natura di extrema ratio della tutela cautelare, ovviamente non genericamente ma sulla base del FATTO indicato nella traccia.
Ad es. sussiste senza dubbio il periculum per il praticante avvocato non ammesso agli orali (l’accoglimento del solo merito sarebbe inutiler datum, considerato che interverrebbe a sessione d’esami scaduta da almeno un anno). ATTENZIONE: il processo amministrativo relativo all’abilitazione forense è caratterizzato da una peculiarità: se viene accolta l’istanza cautelare ed il praticante supera gli esami orali, si determina l’estinzione ex lege del processo. Non si arriva mai al merito in quest’ipotesi, né è possibile un appello sull’ordinanza cautelare (tantomeno sulla sentenza, che non esiste!). Vd. infra cap. 3. 6 della Giurisprudenza.
6.        Le richieste istruttorie. Nella Memoria difensiva è sbagliato scrivereIn via istruttoria si deposita il provvedimento …”; tutt’al più si può alludere alla “copia” del provvedimento, giacché ai sensi dell’art. 46 co. 2 c.p.a. 2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1 (ossia 60 giorni), deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. I termini tuttavia sono ordinatori e non perentori, per cui la P.A. può ben depositare Memoria e documenti il giorno stesso dell’udienza (sospensiva o di merito)! In tal caso non è sbagliato quindi non lo è neanche  nell’atto in vitro!) indicare nell’atto difensivo tutti i documenti non depositati nel termine di cui all’art. 46 co. 1.
In definitiva: le richieste istruttorie nella Memoria difensiva assumono un valore meno importante rispetto a quello svolto con il ricorso; spesso si limitano difatti ad avere un contenuto documentale (ammissibile nei sensi suestesi).
7.        La domanda riconvenzionale: la disciplina contenuta nel c.p.a. è scarna (art. 42 c.p.a.), e la giurisprudenza non è affatto unanime.
Può proporsi unitamente alla Memoria difensiva? Sembrerebbe di sì (unitamente al ricorso incidentale non sussistono dubbi invece), ma soltanto nell’ambito della giurisdizione esclusiva (ossia nelle materie indicate nell’art. 133 c.p.a.), con la prima Memoria difensiva (se è presente la fase cautelare quindi, soltanto in tale sede e non anche nel merito) e qualora la controversia verta sui diritti soggettivi, almeno secondo la concezione accolta dalla Corte Cost. con le sent. n. 204/04 e n. 191/06: i diritti soggettivi conosciuti dal G.A. in sede dio giurisdizione esclusiva implicano la spendita del potere autoritativo da parte della P.A., essendo altrimenti devoluta la giurisdizione al G.O..
Quanto alla notifica della Memoria con domanda riconvenzionale, l’orientamento prevalente ne ha sancito la necessità a pena d’inammissibilità sulla base dell’analogia con l’istituto del ricorso incidentale (o dell’art. 167 co. 2 c.p.c., reinterpretato tuttavia con una “implicita” necessità di notifica che nella comparsa civilistica non esiste).
UN CONSIGLIO: l’estrema labilità dell’argomento mi spinge a sconsigliarvi il ricorso a tale istituto in sede di Memoria difensiva, salvo i casi di macroscopica ammissibilità (ad es.
8.        Differenza della Memoria difensiva rispetto al ricorso incidentale (entrambi con o senza domanda riconvenzionale). La Memoria difensiva è l’atto con cui la P.A. convenuta in giudizio chiede la reiezione del ricorso e dell’eventuale istanza cautelare di sospensione. Lo stesso termine può lato sensu utilizzarsi per gli interventi ad opponendum o ad adiuvandum ma MAI per il ricorso incidentale, che è istituto differente!
Quest’ultimo è un mezzo di impugnazione proposto dal controinteressato nei confronti del provvedimento impugnato, ma in una parte o per motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente principale, ovvero nei confronti di un atto connesso rispetto al provvedimento impugnato.
Scopo principale di tale rimedio è quello di paralizzare l’azione proposta dal ricorrente principale e di ottenere che, nel caso di fondatezza della domanda da questo formulata, il provvedimento impugnato in via principale venga nel contempo sindacato sotto altri profili, favorevoli allo stesso controinteressato, sì da portare alla finale salvezza del suo contenuto essenziale ovvero al suo rinnovo in senso ugualmente vantaggioso. Scopo eventuale è la richiesta tramite riconvenzionale, ad es., di un risarcimento per equivalente o in forma specifica.
Rimanendo in materia di “Concorsi della P.A.”, il classico esempio che si trova riportato nella manualistica  è quello del ricorso incidentale proposto dal soggetto che, vincitore di un concorso di assunzione presso una pubblica amministrazione, si veda notificare il ricorso principale di un candidato escluso dalla nomina, perché non utilmente collocato in graduatoria, che lamenti la mancata valutazione di un titolo a suo favore.
In questo caso, il vincitore del concorso può proporre ricorso incidentale impugnando lo stesso provvedimento di approvazione della graduatoria, ma per motivi diversi da quelli dedotti in via principale (relativi, ad esempio, alla mancata valutazione di un titolo a suo favore) di modo che, nell’ipotesi di accoglimento di entrambe le impugnazioni, le posizione rispettive dei soggetti in causa non vengano a mutare.
L’impugnazione rende operante, in tal caso, una sorta di “compensazione”, per cui le illegittimità commesse a danno del ricorrente principale vengono totalmente elise dalle illegittimità – di valore pari o superiore – commesse a danno del ricorrente incidentale.
Il soggetto utilmente collocato in graduatoria non potrebbe, invece, impugnare la graduatoria facendo valere motivi che gli consentirebbero, se accolti, di migliorare la propria posizione perché tale atto è ormai divenuto inoppugnabile nei suoi confronti e tale impugnazione eccederebbe, quindi, il rapporto di derivazione causale dal ricorso principale
Nell’esempio appena visto, il ricorso incidentale porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.
In tutti i casi, comunque, presupposto del ricorso incidentale è l’occasionalità della sua proposizione, che avviene nell’ambito di un giudizio principale  promosso da altri, con oggetto o con motivi diversi, e che è diretta a conservare la posizione di vantaggio derivante al ricorrente incidentale dal provvedimento impugnato.
Ne consegue che l’interesse del ricorrente incidentale non può essere lo stesso interesse fatto valere con l’azione principale, ma deve essere un interesse diverso e contrapposto.
9.        La procura: come per il ricorso è speciale (vd. Cap. , punto 8) della Dispensa del 07/09/2012), tuttavia si distingue per due aspetti:
a.  il rappresentante legale dell’Ente pubblico conferisce SEMPRE la procura sulla base di un provvedimento, variamente denominato (per l’Università è il decreto rettorile, per il Comune è il decreto sindacale), che va menzionato, a pena d’errore (grave, perché la procura è una delle prime parti “setacciate” dai commissari alla ricerca d’errori!).
b. il conferimento della facoltà di proporre motivi aggiunti è pleonastico nella procura del ricorso, nella Memoria è un errore! La P.A. emana i successivi provvedimento come può impugnarli davanti al G.A. con un ricorso peraltro?!? A limite può agire in autotutela (facendosi “giustizia da sé” quindi …).
10.    Il petitum: chiedere la reiezione del ricorso non vuol dire formulare richieste onnicomprensive, come “si chiede il rigetto del ricorso perché irricevibile, inammissibile, irricevibile, infondato in fatto ed in diritto”! Se sono state formulate tutte le relative eccezioni è corretta tale proposizione altrimenti no!
Non dimenticarsi mai, inoltre, la richiesta di rigetto della eventuale domanda cautelare.
UN SUGGERIMENTO: è molto elegante ed efficace ordinare il petitum:
Ad es.
SI CHIEDE
-          in via preliminare, la declaratoria del difetto di giurisdizione a favore del G.O.;
-          ancora in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse;
-          in via incidentale, rigettare l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;
-          in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
-          in via subordinata, dichiarare la manifesta non infondatezza della questione di legittimità costituzionale …”.

Continua...



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