Come già fatto con la dispensa su "L'espropriazione per pubblica utilità" e gli inserti speciali su tutte le Ad.Plen. del 2012, in un'ottica di massima condivisione (il diritto non è e non deve essere materia esoterica), si mette a disposizione di quanti fossero interessati anche la dispensa su "I concorsi della P.A." del CORSO FRASCA 2012, datata 28.09.2012.
E' interamemente e gratuitamente scaricabile tramite Google Drive al seguente link": "I Concorsi della P.A." (CORSO FRASCA).
Di seguito vi riporto soltanto la parte introduttiva.
Buona lettura!
Premessa
Salve ragazze/i,
questa dispensa è dedicata
principalmente ai “Concorsi della P.A.”, materia non particolarmente difficile
e di scarsa probabilità d’uscita in sede di Esame. Vi ritorneremo con un’altra
dispensa, quindi, soltanto qualora intervengano, da oggi agli inizi di
settembre, pronunce di particolare rilievo.
Merita particolare
attenzione comunque la recentissima emanazione del D.L. n. 160 del 14/09/2012,
contenente il secondo correttivo (dopo il primo con il D.Lgs. n. 195/2011) al
Codice del Processo Amministrativo. Le novità non sono di poco conto (vd.
introduzione dell’azione d’esatto adempimento); ad ogni modo vi ritorneremo funditus
con le prime pronunce dei T.A.R. e le
prime opinioni della dottrina.
Vi allego inoltre una
copiosa e( spesso) rilevante giurisprudenza sulla materia “Concorsi della
P.A.”.Vi consiglio in particolare di leggere per esteso tutte le. Sez. Un. e le
Ad. Plen..
Buono studio.
A presto.
1. Il Decreto Legge n.
160 del 14 settembre 2012:
secondo correttivo al Codice del Processo Amministrativo
Emanato dal Governo il 14/09/2012 e
pubblicato in G.U. il 18/09/2012, il D.L.
n. 160/2012 costituisce il “secondo correttivo” (dopo il primo del novembre
2011, il D.Lgs. n. 195/11) al Codice del Processo Amministrativo, ed è
destinato a “mandare in soffitta” i vostri (e miei!) precedenti testi.
Ricordatevi, quindi, di comprarne una copia aggiornata per l’Esame o quantomeno
di ristampare il D.Lgs. n. 104/2010 aggiornato. Le modifiche sono poche, ma
rilevanti.
Ricordate che l’elaborato si redige
a “normativa vigente”: costituirebbe quindi un errore un’ ipotetica vostra
citazione (o peggio un’argomentazione su) di una norma del c.p.a. modificata.
L’obiettivo della manovra è quello di accelerare i tempi del processo
e migliorare la funzionalità di diversi istituti processuali. Vi segnalo in
particolare l’introduzione dell’azione
d’adempimento, in recepimento dell’Ad. Plen. n. 3 del 2011 (in
materia di rimedi esperibili dal terzo in caso di DIA o SCIA) che, invero in un obiter
dictum, l’aveva ritenuta “implicitamente” ammessa nel nuovo diritto sistema
processuale amministrativo.
L’intervento sana così un contrasto giurisprudenziale tra lo
stesso Cons. St. a sezioni semplici ed alcuni T.A.R..
Il primo (Cons. St., Sez. IV, sent.
n. 3858) aveva ritenuto ancora vigente il principio di tipicità delle azioni processuali, senza
possibilità di estensioni analogiche, secondo il rilievo “classico” che il
processo amministrativo rimane tendenzialmente di tipo impugnatorio, quindi non
ammetterebbe operazioni di “ingegneria processuale”. I secondi (vd. T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 1428/11) avevano invece ammesso l’azione de qua sulla base del principio della strumentalità dei rimedi
processuali rispetto alle esigenze sostanziali di tutela.
NOTA
BENE: tutte le sent. citate nelle dispense possono essere agevolmente trovate,
quindi lette per estero, sul sito: http://www.giustizia-amministrativa.it/
In attesa delle prime pronunce dei
T.A.R. e dei primi giudizi della dottrina vi riporto uno schematico riassunto
delle principali novità contenute nel D.L. n. 160/2012 (dal sito http://www.italiaoggi.it/).
1.
Competenza del giudice amministrativo: la nuova formulazione dell’art. 15 c.p.a. da
una parte conferma il principio della
rilevabilità d’ufficio da parte del giudice amministrativo del difetto di
competenza, principio innovativo che supera il precedente (L. n. 1034/71) regime
della derogabilità della competenza territoriale, dall’altra cerca di ridurre i
tempi del processo laddove il vizio venga esaminato per la prima volta nella
fase conclusiva del giudizio.
E’ quindi previsto che l’inderogabilità della competenza
territoriale del T.A.R. (regola generale)
valga anche in ordine alle misure cautelari.
Il giudice deve decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda
cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non deve nemmeno
pronunciarsi sulla sospensiva. La domanda cautelare può, peraltro, essere
riproposta al giudice dichiarato competente. Le parti hanno comunque la
possibilità di eccepire il difetto di competenza con una richiesta espressa
rivolta al giudice entro un tempo determinato. In mancanza di domanda
cautelare, infatti, il difetto di competenza, può essere eccepito entro il
termine previsto per la costituzione in giudizio; a quel punto il presidente
fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di
competenza.
2.
Azione di adempimento: con la modifica all’art.
34 c.p.a., il decreto correttivo interviene sulle azioni proponibili al
giudice amministrativo.
L’azione di
condanna al rilascio di un provvedimento richiesto deve essere proposta in
concomitanza all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o
all’azione avverso il silenzio. Quindi
nell’atto di ricorso contro l’inerzia della pubblica amministrazione o contro
un provvedimento che respinge una istanza si deve inserire la domanda di
condanna specifica dell’amministrazione resistente.
Si prevede, inoltre, con l’art. 31 del c.p.a. che il giudice potrà pronunciare sulla
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività
vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio
della discrezionalità e non sono necessari
adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. In
caso di attività discrezionale il giudice condannerà la P.A. a emanare un
provvedimento in senso generico, e non specifico.
3.
Indicazione a pena di inammissibilità dei
motivi specifici a base del ricorso:
vengono salvaguardati i principi di sinteticità e chiarezza degli atti
processuali e il principio della specificità dei motivi su cui si fonda il
ricorso.
L’art. 26 c.p.a. (richiamando
il c.p.c.) dispone che il giudice deve provvedere alla condanna delle spese del
giudizio.
Nel provvedere sulle spese, egli, deve tener conto della
eventuale violazione dei suddetti principi.
Pertanto la sua decisione deve essere presa tenendo conto
dell’obbligo che le parti hanno di redigere atti sintetici e chiari, ciò
significa che gli atti difensivi troppo lunghi o poco chiari accrescono il
rischio di dovere pagare una somma eccessiva al momento della soccombenza nel
giudizio.
E ancora, le singoli parti del ricorso devono essere
indicate distintamente. L’atto deve essere scritto separando in maniera netta sette parti:
1) indicazione parti;
2) oggetto della
domanda;
3) fatti di causa;
4) motivi di ricorso;
5) mezzi di prova;
6) provvedimenti chiesti
al giudice;
7) firme.
E’ prevista, inoltre, una specifica causa di
inammissibilità in caso di violazione della regola della indicazione di motivi
specifici; il giudizio si chiuderà con una
pronuncia sul rito, senza passare alla valutazione di merito.
4.
Rotazione nei collegi tra tutti i componenti
di sezione: in riferimento alle
note critiche sorte in merito alla rigidità della precedente disposizione, che
nel cristallizzare la composizione di tutti i collegi attraverso la costante
presenza degli stessi due magistrati persone fisiche, ha di fatto impedito di
realizzare appieno il criterio di rotazione nei collegi tra tutti i componenti
della sezione e ostacolato in tal maniera l’applicazione del principio della
collegialità.
Si è, pertanto, previsto che il Presidente del T.A.R., con
decreto, fissa ogni anno i criteri obiettivi per la composizione dei collegi
giudicanti.
5.
Termini processuali: per accelerare i tempi del processo si è proceduto alla
modifica di alcuni termini per renderli più coerenti con il generale sistema
processuale. Viene meglio precisato il regime applicabile ai mezzi di
impugnazione, con particolare riferimento all’appello cautelare (art. 98) e chiarisce i rapporti tra le
sezioni semplici e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 99 co. 1).
6.
Processo amministrativo telematico: ulteriori passi avanti nel campo della informatizzazione
del processo amministrativo. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei
suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti potranno
essere sottoscritti con firma digitale.
7.
Ampliamento ipotesi di immediata impugnabilità
nel procedimento elettorale preparatorio: In materia elettorale (art. 129 c.p.a.) si prevede che i provvedimenti immediatamente
lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale
preparatorio per le elezioni sono impugnabili innanzi al T.A.R. competente nel
termine di tre giorni; mentre gli altri atti sono impugnati alla conclusione
del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.
2. DECALOGO dei consigli
per la redazione della
MEMORIA DIFENSIVA
Premessa: non c’è alcun dubbio
la parte in “DIRITTO” della Memoria difensiva sia più semplice di quella del
ricorso. In quest’ultimo dovete “cercare voi” le norme violate dalla P.A. in
sede procedimentale/provvedimentale/comportamentale, nella prima solitamente è
la traccia invece a palesarvi le specifiche censure di legittimità mosse dal
ricorrente.
Nondimeno la Memoria presenta delle particolari difficoltà legate all’elaborazione delle eccezioni preliminari, in particolari
quelle relative alle c.d. “condizioni”
dell’azione, ossia alla legittimazione ad agire ed all’interesse a
ricorrere (ossia ad ottenere una pronuncia
“favorevole”).
Di seguito vi propongo un Decalogo che “per summa capita” che si propone di far focalizzare la vostra
attenzione sulle principali caratteristiche generali della “Memoria difensiva”
(questo è il nomen più corretto),
onde poter agevolmente redigere un “canovaccio” a prescindere dalla specifica
materia o dalle particolari problematiche poste dalla traccia.
Si tratta di “consigli generali” che vi instradano in via
preventiva; l’esercizio vi aiuterà in via successiva a correggervi o
migliorarvi.
1.
L’intestazione:
la P.A. riceve (se si è tempestivamente costituita in giudizio) un avviso di
cancelleria che le comunica la data la Sez. ed il num. di R.G. assegnati al
ricorso. E’ bene dimostrare di conoscere tale aspetto inserendo quindi tali tre “dati” subito sotto l’intestazione
(“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO …;” sotto “R.G.
n. … - Sez. … - Ud. del …” e
sotto ancora “MEMORIA DIFENSIVA nell’interesse di …”).
2.
L’epigrafe: come per tutti gli atti
processuali, anche per al Memoria difensiva vige il principio di libertà delle forme. Nondimeno appare preferibile
strutturare questa parte secondo uno schema che presupponga una concezione del
processo amministrativo come giudizio “sul rapporto”, e non più solo
sull’atto”.
Che vuol dir ciò a livello pratico?
Prima una breve premessa
teorica.
Abbiamo detto che nel ricorso è bene non chiedere più soltanto
l’annullamento del provvedimento lesivo ma, se ne sussistono le condizioni,
anche la condanna della P.A. all’esatto adempimento e al risarcimento per
equivalente o in forma specifica, sia in
caso di lesione di interessi pretensivi (vd. annullamento del diniego di
permesso a costruire o del diniego all’accesso) sia in quello di violazione di
interessi oppositivi (vd. richiesta di restituito
in pristinum a seguito d’annullamento di un provvedimento di demolizione
edilizia eseguito) o nelle altre ipotesi (vd. danno da ritardo in caso di
silenzio non significativo della P.A.). Oggi vige il principio di pluralità delle azioni (non più soltanto quella
costitutiva/demolitoria, ma anche quelle d’accertamento e di condanna); il G.A. accerta sempre più il rapporto
tra P.A. e privato, almeno in maniera tendenziale. La supremazia
speciale della prima sfuma difatti sempre di più rispetto alle esigenze di
democraticità/partecipazione del secondo, non più suddito “passivo”, ma cittadino
“attivo”e collaborativo con i pubblici poteri (vd. ex multis gli art. 1-bis,
10-bis od 11 della l. n. 241/90).
Tale inarrestabile evoluzione è iniziata con la l. n. 241/90ed è culminata con
il D.Lgs. n. 104/10.
Se deve cambiare il petitum del
ricorso perché la cognizione del G.A. si è
estesa di pari passo con i suoi poteri (vd. da ultimo l’introduzione
dell’azione d’esatto adempimento con il D.L. n. 160/12), e l’oggetto del
processo non è più l’atto (da annullare solamente) ma il rapporto, quasi che
P.A. stessero su una posizione di parità e l’interesse legittimo potesse
trasformarsi in diritto soggettivo, allora
anche la Memoria non ha più ad oggetto la difesa dell’atto, ma la valutazione
della correttezza, sotto il profilo della legittimità, della “gestione del
rapporto” che la P.A. ha con il privato.
Ciò postula una visione “agonistica del” processo amministrativo
che se non può raggiungere la pienezza del contraddittorio di cui all’art. 111
Cost., può comunque avvicinarvisi (vd. art. 39 c.p.a., sul “Rinvio esterno” al
c.p.c.).
In concreto, appare pertanto preferibile redigere la Memoria contro il
privato e per la conferma della legittimità dell’operato della P.A., e non
nell’interesse dell’Ente pubblico sul ricorso presentato dal primo per
l’annullamento.
Ovviamente la Memoria deve contenere, oltre al ricorrente e ad
eventuali controinteressati, anche il petitum
di controparte, di merito e/o cautelare (annullamento e condanna, accertamento
dell’inerzia e condanna, etc.) ma è
preferibile chiedere subito la “CONFERMA” del provvedimento o della legittimità
dell’operato della P.A..
Un’epigrafe “classica” tuttavia non è affatto sbagliata (anzi è forse anche più elegante stiliticamente); appare però “superata”.
In definitiva, scrivereste mai una comparsa di costituzione e
risposta nell’interesse di Caio, sull’atto di citazione di Tizio per a condanna
del primo al pagamento di una somma tot?
Sicuramente no: mutatis
mutandis, anche la Memoria amministrativistica si avvicina sempre di più
alla comparsa civilistica.
L’epigrafe deve quindi (preferibilmente) seguirne le sorti anche
sul piano formale.
3.
Il FATTO: assume una rilevanza maggiore rispetto al ricorso. Mentre
in quest’ultimo solitamente ci si limita ad ripetere (con numerazione
progressiva!) il contenuto della traccia, nella Memoria la vicenda va sì del
pari ordinata graficamente, ma cercando di sottolineare gli aspetti della
fattispecie concreta che vi permettano subito dopo, nel DIRITTO, di formulare in particolar modo le eccezioni in via
preliminare sull’irricevibilità, sull’inammissibilità (specie per
carenza delle condizioni dell’azione; ad es. la mancanza della vicinitas per il proprietario di un
immobile che non è finitimo con quello di un soggetto che sta realizzando un
manufatto in mancanza di idoneo titolo abilitativo), e sull’improcedibilità.
Supra si è già accennato all’importanza nella Memoria di tali eccezioni
preliminari (che sono di rito e di merito come nel processo civile); infra se ne opererà una più approfondita
disamina.
4.
Il DIRITTO; in particolare
le tre eccezioni preliminari formulabili.
Premesso che costituisce errore utilizzarle come sinonimi in sede di petitum, esse sono:
a.
l’irricevibilità: semplificando,
essa attiene alla tardività della notificazione e/o del deposito del ricorso (o dei motivi aggiunti, etc.). RICORDATE: date e luoghi indicati nella traccia non sono MAI
casuali.
b. l’inammissibilità: si ricollega alle carenze originarie o precedenti la
proposizione del ricorso, come possono in particolare essere le condizioni
dell’azione, ossia il difetto di legittimazione e l’interesse a ricorrere.
In materia di concorsi della P.A., con quest’eccezione si chiede spesso la
declaratoria di difetto di giurisdizione a favore del G.O. (ad es, nel caso in
cui il petitum consista nello scorrimento
della graduatoria; vd. infra il cap.
3.1 sul “Riparto di giurisdizione”)
c.
l’improcedibilità: attiene a tutte le cause successive alla proposizione
del ricorso che ne impediscono l’esame o la pronuncia del G.A., come nel caso
di sopraggiunta carenza d’interesse. Ad es., rimanendo sempre nella materia
oggetto della presente dispensa, il ricorso viene dichiarato improcedibile se
non vengono impugnati con i motivi aggiunti tutti gli atti lesivi della
sequenza procedimentale. Non si può chiedere quindi solo l’annullamento
dell’esclusione dalle prove scritte per mancanza di un requisito di
partecipazione, ma bisogna impugnare anche la graduatoria degli ammessi
all’orale, quella contenente gli idonei vincitori e non dopo gli orali, etc. I detti atti endo-procedimentali,
quando annullati, dispiegano soltanto un’invalidità viziante e non caducante
(ossia non determinano alcun “effetto domino” sui successivi provvedimenti, sui
cui grava l’onere di impugnativa).
5.
La domanda cautelare:
non basta il fumus boni iuris, ma
anche il periculum in mora, inteso
dalla giurisprudenza come “grave ed irreparabile nocumento che alla parte
verrebbe dalla mancata tempestiva adozione di misure cautelari idonee”. Nella Memoria
bisogna insistere SEMPRE sulla natura di extrema
ratio della tutela cautelare, ovviamente non genericamente ma sulla base
del FATTO indicato nella traccia.
Ad
es. sussiste senza dubbio il periculum per
il praticante avvocato non ammesso agli orali (l’accoglimento del solo merito
sarebbe inutiler datum, considerato
che interverrebbe a sessione d’esami scaduta da almeno un anno). ATTENZIONE: il processo amministrativo
relativo all’abilitazione forense è caratterizzato da una peculiarità: se viene
accolta l’istanza cautelare ed il praticante supera gli esami orali, si
determina l’estinzione ex lege del
processo. Non si arriva mai al merito in quest’ipotesi, né è possibile un
appello sull’ordinanza cautelare (tantomeno sulla sentenza, che non esiste!).
Vd. infra cap. 3. 6 della
Giurisprudenza.
6.
Le richieste istruttorie.
Nella Memoria difensiva è
sbagliato scrivere “In via
istruttoria si deposita il provvedimento …”; tutt’al più si può alludere
alla “copia” del provvedimento,
giacché ai sensi dell’art. 46 co. 2
c.p.a. “2. L'amministrazione, nel
termine di cui al comma 1 (ossia 60 giorni), deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e
i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e
quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio”. I termini tuttavia sono ordinatori
e non perentori, per cui la P.A. può ben depositare Memoria e documenti il
giorno stesso dell’udienza (sospensiva o di merito)! In tal caso non è
sbagliato quindi non lo è neanche
nell’atto in vitro!) indicare
nell’atto difensivo tutti i documenti non depositati nel termine di cui all’art.
46 co. 1.
In
definitiva: le richieste istruttorie nella Memoria difensiva assumono un
valore meno importante rispetto a quello svolto con il ricorso; spesso si
limitano difatti ad avere un contenuto documentale (ammissibile nei sensi
suestesi).
7.
La domanda
riconvenzionale: la disciplina contenuta nel c.p.a.
è scarna (art. 42 c.p.a.), e la
giurisprudenza non è affatto unanime.
Può proporsi unitamente
alla Memoria difensiva? Sembrerebbe di sì (unitamente al
ricorso incidentale non sussistono dubbi invece), ma soltanto nell’ambito
della giurisdizione esclusiva (ossia nelle materie indicate nell’art. 133
c.p.a.), con la prima Memoria difensiva (se è presente la fase cautelare
quindi, soltanto in tale sede e non anche nel merito) e qualora la
controversia verta sui diritti soggettivi, almeno secondo la concezione
accolta dalla Corte Cost. con le sent. n. 204/04 e n. 191/06: i diritti
soggettivi conosciuti dal G.A. in sede dio giurisdizione esclusiva implicano la
spendita del potere autoritativo da parte della P.A., essendo altrimenti
devoluta la giurisdizione al G.O..
Quanto
alla notifica della Memoria con domanda
riconvenzionale, l’orientamento prevalente ne ha sancito la necessità a
pena d’inammissibilità sulla base dell’analogia con l’istituto del ricorso
incidentale (o dell’art. 167 co. 2 c.p.c.,
reinterpretato tuttavia con una “implicita” necessità di notifica che nella
comparsa civilistica non esiste).
UN CONSIGLIO:
l’estrema labilità dell’argomento mi spinge a sconsigliarvi il ricorso a tale
istituto in sede di Memoria difensiva, salvo i casi di macroscopica
ammissibilità (ad es.
8.
Differenza della Memoria
difensiva rispetto al ricorso incidentale (entrambi con o senza domanda
riconvenzionale). La
Memoria difensiva è l’atto con cui la P.A. convenuta in giudizio chiede la
reiezione del ricorso e dell’eventuale istanza cautelare di sospensione. Lo
stesso termine può lato sensu utilizzarsi
per gli interventi ad opponendum o ad adiuvandum ma MAI per il ricorso
incidentale, che è istituto differente!
Quest’ultimo
è un mezzo di impugnazione proposto dal controinteressato nei confronti del
provvedimento impugnato, ma in una parte o per motivi diversi da quelli fatti
valere dal ricorrente principale, ovvero nei confronti di un atto connesso
rispetto al provvedimento impugnato.
Scopo principale di tale
rimedio è quello di paralizzare l’azione proposta dal ricorrente principale e
di ottenere che, nel caso di fondatezza della domanda da questo formulata, il
provvedimento impugnato in via principale venga nel contempo sindacato sotto
altri profili, favorevoli allo stesso controinteressato, sì da portare alla
finale salvezza del suo contenuto essenziale ovvero al suo rinnovo in senso
ugualmente vantaggioso. Scopo eventuale è la richiesta tramite riconvenzionale,
ad es., di un risarcimento per equivalente o in forma specifica.
Rimanendo in materia di “Concorsi
della P.A.”, il classico esempio che si trova riportato
nella manualistica è quello
del ricorso incidentale proposto dal soggetto che, vincitore di un concorso di
assunzione presso una pubblica amministrazione, si veda notificare il ricorso
principale di un candidato escluso dalla nomina, perché non utilmente collocato
in graduatoria, che lamenti la mancata valutazione di un titolo a suo favore.
In questo caso, il
vincitore del concorso può proporre ricorso incidentale impugnando lo stesso
provvedimento di approvazione della graduatoria, ma per motivi diversi da
quelli dedotti in via principale (relativi, ad esempio, alla mancata valutazione
di un titolo a suo favore) di modo che, nell’ipotesi di accoglimento di
entrambe le impugnazioni, le posizione rispettive dei soggetti in causa non
vengano a mutare.
L’impugnazione rende
operante, in tal caso, una sorta di “compensazione”, per cui le illegittimità
commesse a danno del ricorrente principale vengono totalmente elise dalle
illegittimità – di valore pari o superiore – commesse a danno del ricorrente
incidentale.
Il soggetto utilmente
collocato in graduatoria non potrebbe, invece, impugnare la graduatoria facendo
valere motivi che gli consentirebbero, se accolti, di migliorare la propria
posizione perché tale atto è ormai divenuto inoppugnabile nei suoi confronti e
tale impugnazione eccederebbe, quindi, il rapporto di derivazione causale dal
ricorso principale
Nell’esempio appena
visto, il ricorso incidentale porta alla dichiarazione di inammissibilità del
ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.
In tutti i casi,
comunque, presupposto del ricorso incidentale è l’occasionalità della sua proposizione,
che avviene nell’ambito di un giudizio principale promosso da altri, con oggetto o con
motivi diversi, e che è diretta a conservare la posizione di vantaggio
derivante al ricorrente incidentale dal provvedimento impugnato.
Ne consegue che
l’interesse del ricorrente incidentale non può essere lo stesso interesse fatto
valere con l’azione principale, ma deve essere un interesse diverso e
contrapposto.
9.
La procura: come per il ricorso è speciale (vd. Cap. , punto 8) della Dispensa del 07/09/2012), tuttavia
si distingue per due aspetti:
a. il rappresentante
legale dell’Ente pubblico conferisce SEMPRE
la procura sulla base di un provvedimento, variamente denominato (per
l’Università è il decreto rettorile, per il Comune è il decreto sindacale), che
va menzionato, a pena d’errore (grave, perché la procura è una delle prime
parti “setacciate” dai commissari alla ricerca d’errori!).
b.
il conferimento della facoltà di proporre motivi aggiunti è pleonastico nella
procura del ricorso, nella Memoria è un errore!
La P.A. emana i successivi provvedimento come può impugnarli davanti al G.A.
con un ricorso peraltro?!? A limite può agire in autotutela (facendosi
“giustizia da sé” quindi …).
10.
Il petitum: chiedere la reiezione del ricorso
non vuol dire formulare richieste onnicomprensive, come “si chiede il
rigetto del ricorso perché irricevibile, inammissibile, irricevibile, infondato
in fatto ed in diritto”! Se sono state formulate tutte le relative eccezioni è
corretta tale proposizione altrimenti no!
Non
dimenticarsi mai, inoltre, la richiesta di rigetto della eventuale domanda
cautelare.
UN SUGGERIMENTO:
è molto elegante ed efficace ordinare il petitum:
Ad
es.
“SI CHIEDE
-
in
via preliminare, la declaratoria del difetto di giurisdizione a favore del
G.O.;
-
ancora
in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza
d’interesse;
-
in
via incidentale, rigettare l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti
impugnati;
-
in
via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto
e diritto;
-
in
via subordinata, dichiarare la manifesta non infondatezza della questione di
legittimità costituzionale …”.
Continua...
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