Ad. Plen., Ord. 4 febbraio 2013 n. 4
Massima (tratta dal sito Nel Diritto Editore)
1. In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice
amministrativo, il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha
adottato l’atto impugnato e che tale criterio è sostituito da quello inerente
agli effetti "diretti" dell’atto qualora essi si esplichino in luogo
compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tribunale
amministrativo regionale.
2. Ai fini della competenza territoriale vanno
considerati solo gli effetti diretti e immediati dell’atto, mentre non assumono
rilievo gli effetti mediati e indiretti eventualmente derivanti dalla
connessione con atti non oggetto di specifico gravame, al pari dell’efficacia
eventualmente ultraregionale degli atti impugnati.
3. L’informativa prefettizia tipica non
costituisce atto a portata generale né ha efficacia sull’intero territorio
nazionale ma opera in seno al singolo rapporto cui attiene e, pertanto,
sortisce i suoi effetti "diretti" nell’esclusivo ambito della
circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge. Ne
deriva che, non solo con riguardo all’atto applicativo a valle ma anche con
riferimento all’informativa resa dall’Ufficio Territoriale del Governo di
Cagliari - che ha inciso in modo diretto sul rapporto giuridico in controversia
- sussiste la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
in relazione sia al criterio dell’efficacia spaziale che a quello della sede
dell’organo.
4. Sussiste la competenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia in quanto, anche a considerare
l’informativa presupposta resa dall’Ufficio Territoriale del Governo di
Cagliari, il ricorso di primo grado ha investito detto atto nella misura in cui
si è tradotto in un atto applicativo produttivo di effetti territorialmente
limitati all’ambito della circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia. Nel dettaglio, l’informativa è stata resa in via diretta a enti
richiedenti operanti nel territorio siciliano dall’Ufficio Territoriale del
Governo di Caltanissetta pur se con rinvio ob relationem all’informativa
precedente resa dall’Ufficio Territoriale di Governo di Cagliari.
5. Non solo con riguardo all’atto applicativo a
valle ma anche con riferimento all’informativa che ha inciso in modo diretto
sul rapporto giuridico in controversia sussiste la competenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia in relazione sia al criterio
dell’efficacia spaziale che a quello della sede dell’organo.
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 39 di A.P. del
2012, proposto da:
Entei S.p.A. - Environmental Technologies
International-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Marcello Vignolo, con domicilio eletto
presso Andrea Abbamonte in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale di
Governo di Cagliari in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato,
presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi,
n. 12;
Ministero della Difesa, Prefettura di Caltanissetta, Comune di Ustica, Girgenti Acque Spa, Consorzio di Ambito Agrigento-Servizio Idrico Integrato, Comune di Ruviano, Comune di Larino, Acquedotto Lucano Spa, Comune di Biccari, Comune di Montesano sulla Marcellana, Comune di Albanella;
Ministero della Difesa, Prefettura di Caltanissetta, Comune di Ustica, Girgenti Acque Spa, Consorzio di Ambito Agrigento-Servizio Idrico Integrato, Comune di Ruviano, Comune di Larino, Acquedotto Lucano Spa, Comune di Biccari, Comune di Montesano sulla Marcellana, Comune di Albanella;
per regolamento di competenza
avverso ordinanza collegiale del T.A.R. SARDEGNA -
CAGLIARI: SEZIONE I n. 00832/2012, resa tra le parti, ex art.
15, comma 5, c.p.a. - interdittiva antimafia
Visto il regolamento di competenza proposto da Entei
S.p.A;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale di Governo di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’ art. 16,
cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21
gennaio 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati
Abbamonte e Soldani.;
FATTO E DIRITTO
1. Con tre separati ricorsi (nn 1174/2911, 42/2012 e
64/2012)la società ENTEI S.p.A. ha impugnato innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna l’informativa antimafia resa
dall'Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari con nota del 28 ottobre 2011,
prot. n°67080, attestante la sussistenza, a carico della società, di tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.
Con i primi due ricorsi la società ha gravato anche i
provvedimenti consequenziali adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici,
ossia la determinazione 16 novembre 2011, n. 5619, con cui il responsabile
dell’ufficio tecnico del comune di Ustica ha revocato l’aggiudicazione
dell’appalto dei «lavori di adeguamento e completamento del depuratore comunale
e realizzazione della condotta sottomarina di scarico», e le note del Consorzio
di ambito di Agrigento (9 novembre 2011, n. 67080) e della Girgenti Acque S.p.A
(10 novembre 2011, n. 220) con le quali è stata avviata la procedura
finalizzata all’ esclusione della ENTEI dalla società mista deputata alla
gestione del servizio idrico integrato. Per converso, il terzo ricorso ha ad
oggetto in via esclusiva l’informativa prefettizia e gli atti ivi richiamati
senza investire le determinazioni adottate a valle dalle stazioni appaltanti.
2. Con ordinanza n. 832/2012 il Tribunale adito ha
disposto la riunione dei tre ricorsi, in quanto avvinti profili di connessione
oggettiva e soggettiva, e ha declinato la competenza in favore del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, in considerazione della
poziorità del criterio di competenza funzionale di cui al combinato disposto
degli artt. 14 e 119 del codice del processo amministrativo, rispetto ai
criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente
articolo 13.
3. Con il ricorso per regolamento di competenza in
epigrafe specificato, ritualmente notificato e depositato, la E.N.T.E.I.,
chiede, in via principale, che venga dichiarata la competenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna originariamente adito, in virtù del
criterio di regolazione basato sulla sede dell’amministrazione ex art.
13, comma 1, primo periodo, c.p.a. e, in via gradata, che sia riconosciuta la
competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ex art.
13, comma 3, in considerazione dell’efficacia ultraregionale degli effetti
spiegati dall’interdittiva antimafia impugnata.
4. Il regolamento è stato assegnato all'adunanza
plenaria, nella composizione integrata prevista dall'art. 10, comma 3, del
d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni
spettanti al Consiglio di Stato).
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in
giudizio chiedendo la conferma della competenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite
memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All'odierna camera di consiglio il regolamento è stato
assunto in decisione.
5. Si deve puntualizzare, in via preliminare, che la
fattispecie in esame riguarda l’impugnazione, congiuntamente agli atti
applicativi, di un’informativa antimafia tipica adottata ai sensi degli artt. 4
d.lgs. 8 agosto 1990, n. 490 e 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
E’ quindi estranea al thema decidendum la
disciplina sopravvenuta recata dal d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia - da ultimo modificata dal
d.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 - che, previa abrogazione, ex art.
120, della normativa previgente, ha regolato in modo organico, agli articoli 84
e seguenti, la materia de qua, introducendo molteplici profili di
novità, con riguardo, tra l’altro, agli effetti soggettivi, alla durata e alla
pubblicità delle informative.
6. Tanto doverosamente premesso, il Collegio ritiene
che, alla stregua del quadro normativo ratione temporis vigente,
debba essere riconosciuta, per tutti e tre i ricorsi di primo grado, la
competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sulla scorta
dell’applicazione delle coordinate ermeneutiche già fissate da questa adunanza
plenaria con l’ordinanza 24 settembre 2012, n. 33, con riguardo proprio a
fattispecie relativa all’impugnazione di informativa prefettizia tipica
assoggettata alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del codice
antimafia.
6.1. Si deve muovere dal dato normativo che regola il
tema della ripartizione della competenza in funzione del territorio.
L’ art. 13, comma 1, cod. proc. amm., rubricato "Competenza
territoriale inderogabile", dispone, al primo periodo, che “sulle
controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di
pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede”.
Il secondo periodo stabilisce, per converso, che “il Tribunale
amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle
controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di
pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito
territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede”.
Come precisato nella relazione di accompagnamento al
codice e chiarito dall’adunanza plenaria nelle ordinanze nn. 33 e 34/2012, i
due precetti in esame, nel delineare - congiuntamente al successivo comma 3,
dedicato agli atti ad efficacia ultra-regionale - i rapporti tra il criterio
della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di
complementarietà e di reciproca integrazione, hanno inteso chiarire che il
criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa cui
fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a
quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi
i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un
tribunale periferico. In tal caso la competenza spetta, quindi, al tribunale
nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche nell’ipotesi in cui
l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale,
da un ente ultra regionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia
sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale. Questo
Consiglio (sez. VI, sentenza 11 luglio 2012, n. 4105), facendo leva
sull'avverbio "comunque" presente nel rammentato incipit del
secondo periodo del citato comma 1 dell’art. 13, ha, al riguardo, sottolineato,
con osservazione condivisibile, che deve darsi la prevalenza al criterio del
luogo di produzione degli effetti dell'atto impugnato ove esso sia limitato
alla circoscrizione di un singolo tribunale.
Detta soluzione, normativa ed esegetica, si appalesa
in linea con il più recente orientamento volto a privilegiare, anche in ragione
delle possibili connessioni tra diversi giudizi, il criterio incentrato
sull’ambito territoriale di efficacia del potere esercitato e vuole soddisfare
l’esigenza di non accrescere oltremodo il carico del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare
tutte le controversie aventi ad oggetto l'attività delle amministrazioni che
hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta
circoscritti ambiti territoriali.
Si deve allora concludere che, in tema di competenza
territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale è
quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato e che tale
criterio è sostituito da quello inerente agli effetti "diretti"
dell'atto qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione
territoriale di uno specifico Tribunale amministrativo regionale.
Detta regula iuris è stata ribadita e
rafforzata dallo jus superveniens di cui al comma 4 bis dell’art.
13 del codice del processo amministrativo- introdotto dall’articolo 1, lett.
a), del d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, entrato in vigore il 3 ottobre 2012-
secondo cui "la competenza territoriale relativa al provvedimento da
cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti
presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi
o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di
attribuzione della competenza".
Tale sopravvenienza normativa, pur non applicabile ai
processi instaurati prima della sua entrata in vigore in forza del generale
principio di irretroattività cristallizzato dall’art. 11, comma 1, delle
disposizioni del codice civile sulla legge in generale (così Cons. Stato, ad.
Plen., ord. n. 34/2012 cit.), si risolve nell’esplicitazione della ricordata
regola, già desumibile dal testo previgente, alla stregua della quale il
criterio della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato è sostituito
da quello dell’efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito
territoriale regionale.
Va infine ribadito che, secondo pacifico insegnamento
pretorio, ora confermato dal dato positivo (art. 13, comma 1, cit.), ai fini
della competenza territoriale vanno considerati solo gli effetti diretti e
immediati dell’atto mentre non assumono rilievo gli effetti mediati e indiretti
eventualmente derivanti dalla connessione con atti non oggetto di specifico
gravame (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2010, n. 1494, con riguardo a
controversia avente ad oggetto atti della procedura ad evidenza pubblica
relativa a contratti strumentali all'esercizio della concessione mineraria avente
portata nazionale), al pari dell’efficacia eventualmente ultraregionale degli
atti impugnati (Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2011, n. 22, in materia di
impugnazione del provvedimento di revoca del porto d’armi adottato da organo
periferico dell’amministrazione statale; nonché, con riferimento al pregresso
assetto normativo, Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4965; sez. IV, 27
giugno 2007, n. 3739; id., 27 aprile 2005, n. 1928).
6.2. L’applicazione di tali principi conduce
all’affermazione della competenza del Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia per quel che afferisce ai ricorsi nn. 1174/2011 e 42/2012.
Invero, come si è accennato in precedenza, le
controversie introdotte con tali impugnative interessano l’informativa
antimafia tipica emessa dalla Prefettura di Cagliari congiuntamente agli atti
applicativi adottati da amministrazioni e società pubbliche operanti
nell’ambito territoriale della Regione Sicilia.
Ai fini della soluzione della questione di competenza
devoluta a questa adunanza assume rilievo decisivo la circostanza che
l’informativa prefettizia tipica non costituisce atto a portata generale né ha
efficacia sull'intero territorio nazionale ma opera in seno al singolo rapporto
cui attiene e, pertanto, sortisce i suoi effetti "diretti"
nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è
costituito e si svolge.
A tal proposito va ricordato che, ai sensi del d.P.R.
30 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia), le informazioni del Prefetto, richieste dall'amministrazione
interessata (art. 10, comma 3), producono effetti giuridici diretti, in via
esclusiva, nei confronti dell’ente istante, inibendo all’ amministrazione
destinataria delle informazioni la stipulazione, l’approvazione o
l’autorizzazione del contratto al pari del rilascio di concessioni e
dell’autorizzazione di erogazioni (art. 10, comma 2), ovvero, ancora,
innescando il dispiegarsi, da parte del medesimo ente, del potere discrezionale
di revoca o recesso rispetto ai rapporti già in essere (art. 11, comma 2). Ciò
non toglie, naturalmente, che il Prefetto possa corrispondere con analoghe
informazioni alla richiesta di altra amministrazione pubblica o che possano
intervenire informazioni di altre Prefetture che recepiscano ob
relationem i contenuti dell’interdittiva originaria. In tal caso,
tuttavia, verrà in rilievo un diverso provvedimento dotato di efficacia
inibitoria o potenzialmente risolutoria nei riguardi di quell’ amministrazione
e in relazione a quel rapporto in funzione del quale la richiesta sia stata
formulata (vedi Cons. Stato, ad plen., ord. n. 34/2012, in materia di
informativa atipica).
La trasposizione di detti canoni interpretativi al
caso di specie conduce allora all’affermazione della competenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia in quanto i ricorsi in esame hanno
investito atti applicativi, adottati dagli enti destinatari dell’informativa,
che spiegano effetti diretti, in via esclusiva, nell’ambito della
circoscrizione di detto plesso giurisdizionale.
Non è, infatti, revocabile in dubbio che l’informativa
è stata oggetto di impugnazione nella parte in cui ha prodotto, attraverso la
mediazione degli atti consequenziali a valle, effetti lesivi in un ambito
territoriale circoscritto ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, cit.
Di qui il corollario del radicamento della competenza territoriale del giudice
periferico, id est il Tribunale amministrativo regionale per
la Sicilia.
6.3. La competenza territoriale di detto Tribunale
deve essere affermata anche con riferimento al ricorso n. 64/2012 che, come
ricavabile dal tenore dell’impugnazione originaria e ribadito in sede di
ricorso per regolamento e nella discussione orale, ha investito l’informativa ex
se, senza gravare i pur menzionati atti applicativi.
Reputa infatti l’adunanza che l’impugnazione di
un’interdittiva già investita, congiuntamente agli atti applicativi, da due
precedenti ricorsi, debba essere attratta, anche in ragione di profili di
connessione e del principio di prevenzione, dalla competenza già radicata con
riguardo ai due gravami già incardinati.
Si deve, infatti, escludere, alla stregua delle
considerazioni che seguono, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria
della competenza sia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che del
Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
6.3.1. Non viene in rilievo, in primo luogo, al fine
di supportare la tesi della competenza del Tribunale centrale, la disciplina
dettata dall’articolo art. 13, comma 3, del codice del processo, secondo cui “negli
altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti
pubblici a carattere ultra regionale, il Tribunale amministrativo regionale
nella cui circoscrizione ha sede il soggetto”.
In disparte la questione della portata della locuzione
“atti statali” e la connessa tematica del rapporto tra tale criterio di
competenza e quello imperniato sulla sede dell’amministrazione, di cui al
periodo iniziale del primo comma, non è ravvisabile, nel caso di specie, il
profilo qualificante degli effetti ultra-regionali sortiti dell’atto impugnato.
Si è già ricordato in precedenza che l’informativa
antimafia non è un atto di natura generale operante su tutto il territorio
nazionale in quanto la sua efficacia diretta è limitata alle amministrazioni
richiedenti e ai relativi rapporti incisi dall’interdittiva.
Non vale a spostare i termini della questione la
dedotta circostanza fattuale della ripercussione prodotta dall’informativa in
esame, anche attraverso l’intermediazione di informative rese da altri Uffici
Territoriali di Governo, su ulteriori rapporti con altre stazioni appaltanti
operanti nelle circoscrizioni di diversi tribunale periferici.
A prescindere dalla qualificazione di detta
propagazione effettuale in termini di efficacia diretta o indiretta, assume
valore decisivo ilprincipio della cd. scindibilità degli effetti, secondo
cui, a fronte dell’ impugnazione di atto potenzialmente idoneo a operare in più
regioni, debbono essere apprezzati, ai fini della statuizione sulla competenza
territoriale, i soli effetti interessati dall’azione giudiziaria proposta e,
quindi, la portata effettuale dell’ipotetica pronuncia di accoglimento (cfr., ex
multis, Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8213).
Nel caso di specie, in mancanza dell’impugnazione
degli ulteriori atti applicativi adottati nell’esercizio del non contestato
potere discrezionale di recesso e revoca di cui all’art. 11, comma 2, cit. del
d.P.R. n. 252 del 1998, cit., l’annullamento dell’informativa antimafia
impugnata in via autonoma con il ricorso n. 62/2012 non è idonea a produrre
effetti caducanti con riguardo a determinazioni diverse da quelle aggredite con
i primi due ricorsi e, quindi, non risulta caratterizzata dall’efficacia
potenzialmente ultraregionale richiesta dall’articolo 13, comma 3 (cfr., sulla
portata non caducante della sentenza di annullamento dell’informativa
prefettizia ex art. 10 d.P.R. n. 252/1998 rispetto agli atti
di revoca e recesso di cui al successivo art. 11, ex plurimis,
Cons. St., Sez. V, 29 aprile 2010 n. 2460; 31 maggio 2007, n. 2828). Ne deriva,
anche in ragione del criterio della prevenzione temporale, la soggezione del
terzo ricorso, privo di profili integrativi sul piano dell’oggetto e
dell’effetto dell’impugnativa, alla vis attractiva spiegata
dalla competenza operante per i primi due ricorsi.
6.3.2. Va altresì esclusa la competenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna in base al criterio della sede
dell’amministrazione di cui al più volte richiamato articolo 13, comma 1, primo
periodo, del codice del processo amministrativo.
Ferme restando le assorbenti considerazioni prima
esposte in merito alla prevalenza del criterio dell’efficacia territorialmente
circoscritta di cui al secondo periodo di detta ultima disposizione, si deve
soggiungere che la competenza del Tribunale amministrativo regionale della
Sardegna va esclusa anche in base al principio della prevalenza, in caso di
connessione, del criterio della competenza funzionale rispetto a quello della
competenza territoriale.
Questa adunanza ha già rimarcato, con sentenza 25
giugno 2012, n. 23, che la stessa natura della competenza funzionale,
caratterizzata da profili di specialità ed espressione di esigenze affatto
peculiari, ne implica la prevalenza rispetto alla competenza territoriale
delineata in via generale dall'art. 13 cod. proc. amm. con riferimento alla
sede dell'autorità emanante o alla sfera territoriale degli effetti degli atti.
Con riguardo proprio a fattispecie relativa
all’impugnazione di informativa antimafia tipica, questa adunanza, con la
citata ordinanza, n. 33/2012, ha precisato che la natura funzionale da
riconoscersi, in virtù del combinato disposto degli artt. 14, comma 3, e 119,
cod. proc.amm., alla competenza relativa al giudizio avente ad oggetto l’atto
applicativo inerente ad una procedura di affidamento, produce l’effetto di
spostare la competenza sull’atto presupposto in capo al giudice funzionalmente
deputato alla cognizione dell’atto a valle.
La vis attractiva della competenza
funzionale è confermata dal dettato dell’art. 42, comma 4, del codice del
processo, che devolve la cognizione del ricorso principale al tribunale
amministrativo regionale avente competenza funzionale sul ricorso incidentale
ai sensi dell’articolo 14.
Si deve allora convenire che, anche a dare seguito
alla prospettazione di parte ricorrente in merito alla configurabilità, con
riguardo al ricorso n. 64/2012, della competenza del Tribunale amministrativo
per la Sardegna in base al criterio territoriale della sede
dell’amministrazione, l’applicazione del principio della prevalenza della
competenza funzionale come criterio regolatore della connessione, produrrebbe
in ogni caso l’estensione della competenza funzionale radicata in funzione
dell’impugnazione degli atti applicativi, in materia di procedure di
affidamento, al giudizio relativo all’informativa antimafia tipica già gravata
con i due precedenti ricorsi.
6.3.3. Va quindi riconosciuta, anche con riguardo al
ricorso n. 64/2012, la competenza del medesimo giudice territoriale al quale è
affidata, in base agli argomenti svolti al punto 6.2., la cognizione sui primi
due ricorsi.
La soluzione raggiunta, oltre a essere coerente con i
criteri regolatori della competenza di cui agli art. 13, commi 1 e 3, e 14,
soddisfa il principio che impone la concentrazione di tutti i giudizi pendenti
aventi ad oggetto un medesimo atto in capo ad un unico plesso giudiziario in
guisa da assicurare il simultaneus processus e da realizzare i
valori dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo di
cui agli articoli 1 e 2 del codice del processo amministrativo (vedi, in
materia, Cons. Stato, ad. plen., ord. 16 novembre 2011, n. 20).
7. In forza dei rilievi esposti deve essere dichiara
la competenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
La peculiarità e la complessità delle questioni
oggetto di giudizio giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(adunanza plenaria)
definitivamente pronunciando sul regolamento di
competenza in epigrafe, dichiara competente il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sede di Palermo.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Giorgio Giovannini, Presidente
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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