La rinuncia della mandante o della mandataria di un R.T.I. è motivo d'annullamento della gara ai sensi dell'art. 37 co. 10 D.Lgs. n. 163
(Cons. St., Sez. IV, sentenza 14 dicembre 2012 n. 6446).
Speriamo che T.A.R. Lazio di Roma la pensi come il "Supremo Consesso" all'udienza camerale del 23 aprile c.m. ....
Massima
1. Lo scopo del raggruppamento (o associazione) temporanea è quello di consentire la più ampia partecipazione a gare di appalto, in relazione alle quali le singole imprese non posseggono singolarmente tutte le competenze tecnico-operative, le categorie, caratteristiche e classifiche richieste dal bando (scopo che risulta accentuato dalle facilitazioni offerte dalla legge 18 novembre 1998 n. 415, che ha escluso la necessità di costituzione preventiva dell’associazione ai fini della partecipazione alla gara).
Proprio perché la finalità è costituita dalla agevolazione partecipativa alle gare attraverso temporanee aggregazioni “di scopo”, il raggruppamento temporaneo di imprese - come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza risalente (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1987 n. 246) fino alla più recente (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012 n. 22) – non da luogo alla costituzione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono (mancando qualunque organizzazione comune), né ad un rigido collegamento strutturale.
In definitiva, può affermarsi che l’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese rappresenta uno strumento volto ad agevolare la partecipazione alle gare di appalto disposte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi pubblici in genere, al duplice scopo di consentire l’ampliamento delle imprese partecipanti, e dunque le occasioni di lavoro per le medesime, e di offrire al contempo alla stazione appaltante una più ampia possibilità di scelta con conseguente migliore definizione dell’offerta.
2. Rientra tra i poteri dell’impresa mandataria, anche di R.T.I. non ancora costituito (ed a maggior ragione nel caso di raggruppamento costituito), quello di rinunciare agli effetti dell’aggiudicazione.
2. Rientra tra i poteri dell’impresa mandataria, anche di R.T.I. non ancora costituito (ed a maggior ragione nel caso di raggruppamento costituito), quello di rinunciare agli effetti dell’aggiudicazione.
Questo Consiglio di Stato si è già pronunciato sul punto, con ordinanze 27 luglio 2011 nn. 3272 e 3278 e 18 gennaio 2012 n. 191, affermando che “ai sensi dell’art. 37, co. 16, d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ben rientra nei poteri della mandataria di associazione temporanea di impresa la rinuncia all’aggiudicazione, tenuto conto che, in virtù della connessa procura rilasciata a detta mandataria, quest’ultima agisce anche in nome e per conto della mandante nell’ambito del rapporto di mandato avente chiara natura collettiva (ex art. 1726 c.c,) speciale ed irrevocabile, rilasciato anche nell’interesse della mandataria e della stazione appaltante e non soltanto della mandante”.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10040 del
2011, proposto da:
Cmb Societa' Cooperativa Muratori e Braccianti di Capri in proprio ed in q.tà
Mandataria Rti, Rti-Ghella Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Arturo
Cancrini, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in
Roma, via G. Mercalli, 13;
contro
Uniter Consorzio Stabile A R.L., rappresentato e
difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Antonietta Sgobba, Lorenzo Lentini, con
domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento,
11;
nei confronti di
Anas Spa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Stabile Sis Scpa, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia,
Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via
Principessa Clotilde N.2;
Tecnimont Civil Constgruction S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Annoni, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine N. 6;
per la riforma
del dispositivo di sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III n. 09638/2011, resa tra le parti, nonchè della sentenza del TAR
Lazio - Roma: sezione III, 11 gennaio 2012 n. 260, pubblicata dopo dispositivo,
resa tra le parti, concernente affidamento gara lavori di ammodernamento e
adeguamento autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uniter
Consorzio Stabile A R.L. e di Anas Spa e di Consorzio Stabile Sis Scpa e di
Tecnimont Civil Constgruction S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio
2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Claudio De
Portu, Lorenzo Lentini, Gianluigi Pellegrino, Angelo Clarizia, Andrea Segato in
sostituzione di Marco Annoni, Giovanni Palatiello e Stefano Varone (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1. Con l’appello in esame, la società C.M.B. – soc.
Cooperativa Muratori e braccianti di Carpi impugna la sentenza 11 gennaio 2012
n. 260, con la quale il TAR per il Lazio, sez. III, ha accolto il ricorso
proposto dalla società Uniter Consorzio Stabile ed ha quindi annullato la
disposizione 4 aprile 2011 n. 56 del Presidente dell’ANAS..
Con tale atto, il Presidente ha determinato
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva al RTI costituito da Uniter, in
qualità di mandante, e da Tecnimont s.p.a., in qualità di mandataria, nella
gara ASR 18/08, in considerazione della nota con la quale la Tecnimont ha
comunicato di “volersi sciogliere da ogni vincolo con l’amministrazione
aggiudicatrice”, ai sensi dell’art. 11, co. 9, d. lgs. n. 163/2006, ed ha
quindi disposto l’affidamento in favore del secondo classificato, e
precisamente del RTI costituito tra l’appellante C.M.B. e la s.p.a. Impresa
Ghella.
La gara alla quale attiene la presente controversia
riguarda l’affidamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento
dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria dal km. 153,4 al km. 173,9
(macrolotto 3°, parte 2°), per un importo a base d’asta di Euro 502.761.177,60.
L’attuale appellante ha dapprima impugnato il
dispositivo della citata sentenza del TAR per il Lazio, poi ha proposto appello
all’esito della pubblicazione della sentenza medesima.
La sentenza appellata – previa declaratoria di
inammissibilità del ricorso incidentale proposto da C.M.B. – ha affermato:
- l’art. 37 d. lgs. n. 163/2006, relativo ai poteri
dell’impresa mandataria, individua questi ultimi “con riferimento alla fase
successiva all’avvenuta stipula del contratto di appalto, per cui non sembra
automaticamente riferibile a quella fase procedurale che va dall’aggiudicazione
alla stipula del contratto”;
- poiché “l’aggiudicazione è disposta a favore di
tutti i componenti del raggruppamento temporaneo i quali hanno firmato
l’offerta”, ne consegue che “la rinuncia alla stipula del contratto
risolvendosi in una sorta di rinuncia all’aggiudicazione, sulla base del
principio della forma del contrarius actus deve provenire da tutti i soggetti
del R.T.I., i quali, peraltro, a tal fine possono esplicitamente attribuire il
suddetto potere alla mandataria”;
- il potere di rinuncia alla aggiudicazione “non
rientra tra i poteri conferiti alla mandataria nella procura, in assenza di una
esplicita previsione nella stessa”; ciò in quanto “la costituzione della
R.T.I., una volta intervenuta l’aggiudicazione, è finalizzata alla stipula del
contratto”, di modo che “i poteri concessi alla capogruppo si estendono per
legge a tutte quelle attività conseguenti e successive a tale ultimo
provvedimento e finalizzate unicamente a consentire la stipula del contratto”;
- quanto esposto comporta che la rinuncia, se
effettuata dalla mandataria in assenza di una esplicita previsione nella
procura, “non può impegnare le altre imprese componenti dell’A.T.I., con
l’ulteriore conseguenza che la stazione appaltante è tenuta formalmente ad
accertare se sussistono ancora gli estremi per procedere alla stipula del
contratto, al fine di adottare i consequenziali provvedimenti nei confronti
delle imprese dell’A.T.I. aggiudicatrice che con il loro operato ne hanno
impedito la stipula”.
Avverso tale decisione, vengono proposti motivi di
impugnazione, sia nella parte in cui la stessa accoglie il ricorso proposto da
Uniter (pagg. 4 – 16 appello), sia nella parte in cui dichiara inammissibile il
ricorso incidentale proposto dall’attuale appellante (pagg. 16 – 57 appello).
In particolare, con riferimento al primo aspetto, oltre alla riproposizione
delle ragioni per le quali il ricorso Uniter instaurativo del giudizio di I
grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (pagg. 6 – 9), viene
dedotto:
a) error in iudicando; infondatezza del ricorso instaurativo
del giudizio di I grado; ciò in quanto la soc. Tecnimont “nel manifestare la
propria scelta di recedere da ogni vincolo, ha agito sia in proprio che in
qualità di capogruppo mandataria”. Per un verso, quindi, anche a voler
considerare la dichiarazione come “tamquam non esset” nei confronti di Uniter,
essa è certamente valida per la parte relativa a Tecnimont; per altro verso, ai
sensi dell’art. 1711 cod. civ., “l’atto che esorbita dal mandato resta a carico
del mandatario se il mandante non lo ratifica”; il negozio, dunque, non è
annullabile, ma solo inefficace nei confronti del mandante”. Inoltre, la
Tecnimont, nella sua qualità di mandataria, nel corso del giudizio di primo
grado, ha dichiarato di “non avere più interesse al presente ricorso”, con ciò
non solo e non tanto rinunciando al ricorso incidentale proposto, quanto
piuttosto “alla posizione sostanziale dedotta in giudizio consistente nella
volontà di difendere la legittimità e l’efficacia dell’aggiudicazione disposta
da ANAS”;
b) l’art. 37, co. 16, “si basa su un concetto forte di
rappresentanza, che è esclusiva, anche processuale”; essa “opera in tutti i
sensi e senza limitazioni di sorta”, vigendo anzi “un principio di irrilevanza
delle vicende interne al raggruppamento temporaneo di imprese”.
Si è costituita in giudizio l’ANAS spa.
Si è costituito in giudizio il consorzio stabile a
r.l. Uniter, che, in primo luogo, con memoria datata 16 febbraio 2012, ha
riproposto “per mero tuziorismo . . . per intero tutti i motivi articolati
innanzi al TAR in modo da far valere anche nella presente sede di appello e ove
mai risultasse necessario i profili non esaminati dal primo giudice”; in
secondo luogo, con memoria datata 20 aprile 2012, ha concluso richiedendo che
l’appello venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato stante la sua
infondatezza.
In particolare, la Uniter, precisato che il giudizio
“si concentra sull’impugnazione della sentenza . . . . introdotta da
controparte con l’atto di motivi aggiunti”, prospetta la inammissibilità dell’appello
in quanto, avendo il primo giudice accolto i primi due motivi del proprio
ricorso instaurativo del giudizio di I grado, l’appello si concentrerebbe solo
sul primo motivo di accoglimento, restando dunque “priva di impugnazione la
specifica statuizione del TAR nella parte in cui espressamente e testualmente .
. . ha annullato l’atto impugnato anche in accoglimento del secondo motivo,
recante come detto vizio di istruttoria e di motivazione”. Ne consegue – a dire
dell’appellato – la “formazione del giudicato interno dell’annullamento degli
atti impugnati per quanto disposto (anche) con riguardo al secondo motivo di
ricorso”.
Sempre secondo la Uniter, il TAR, nel rigettare
un’eccezione delle parti resistenti, avrebbe inoltre esteso la propria
“valutazione della fondatezza dei motivi” anche alla terza censura proposta,
riferita al difetto delle condizioni di legge per l’esercizio della facoltà di
cui all’art. 11, co. 9, d. lgs. n. 163/2006 (v. pagg. 3 – 6 memoria 20 aprile
2012).
Si è costituita in giudizio Tecnimont Civil
Construction s.p.a., per effetto della intervenuta scissione di Tecnimont
s.p.a..
Infine., ha spiegato intervento ad adiuvandum il
Consorzio stabile Sis s.c.p.a..
Con decreti monocratici presidenziali n. 5661/2011 e
n. 208/2012, è stata sospesa l’esecutività dapprima del dispositivo, poi della
sentenza appellata.
Analogamente, dapprima con ordinanza 17 gennaio 2012
n. 191, poi con ordinanza 14 febbraio 2012 n. 624, sono state disposte misure
cautelari di sospensione dell’esecutività sia del dispositivo sia della
successiva sentenza.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata
in decisione.
DIRITTO
2. Il Collegio deve, in via preliminare, rigettare,
per le ragioni di seguito esposte, l’eccezione di inammissibilità dell’appello,
in quanto non sarebbero state oggetto di impugnazione statuizioni della
sentenza di I grado, con conseguente formazione di giudicato sulle medesime e,
quindi, di “resistenza” della pronuncia di annullamento anche solo in
accoglimento del (o dei) motivi proposti ed accolti con quella parte della
pronuncia non gravata.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso
introduttivo del giudizio di I grado, dopo averne esplicitato del ragioni,
dichiarando che “i primi due motivi di ricorso sono fondati”.
In particolare, con il secondo di tali motivi il
ricorrente Uniter aveva dedotto un difetto di istruttoria e di motivazione
dell’atto impugnato, per avere richiamato questo solo le note Tecnimont e non
anche le comunicazioni e diffide con cui essa Uniter aveva “motivatamente
evidenziato le ragioni della giuridica inesistenza di una rinuncia da parte del
soggetto aggiudicatario”.
Tanto precisato, appare evidente come il I giudice
abbia complessivamente considerato (ritenendole illegittime) le ragioni che
hanno portato l’ANAS ad adottare l’atto impugnato (di annullamento della
precedente aggiudicazione a Tecnimont- Uniter e di nuova aggiudicazione
all’appellante), così come con i motivi di impugnazione proposti (e come sopra
sinteticamente riportati), l’attuale appellante ha inteso impugnare la sentenza
in ordine all’accoglimento di ambedue i motivi, che, seppure separatamente
proposti, convergono in un’unica complessiva doglianza di illegittimità
dell’atto impugnato.
Tale considerazione, che questo Collegio esprime in
relazione all’accoglimento espressamente dichiarato in relazione ai primi due
motivi di ricorso, a maggior ragione deve essere ribadita in relazione al terzo
dei motivi di ricorso in I grado.
E ciò in quanto, per un verso, tale motivo non è
espressamente dichiarato accolto dalla sentenza (di modo che, sul piano
formale, non vi è ragione di impugnazione della sentenza anche per tale parte,
né formazione di giudicato), Per altro verso, esso rappresenta – tale è,
peraltro, il fondamento implicito dell’eccezione (che altrimenti non avrebbe
potuto richiamarlo, non essendo espressamente citato in sentenza) – ancora una
volta uno sviluppo logico della complessiva argomentazione di doglianza avverso
il provvedimento dell’ANAS, accolta dal TAR ed oggetto di impugnazione con i
motivi esposti alle pagg. 4 – 16 dell’appello.
3. L’appello è fondato, per le ragioni di seguito
esposte, con conseguente riforma della sentenza appellata.
In sostanza, la presente controversia consiste nello
stabilire quali siano le conseguenze della rinuncia agli effetti
dell’aggiudicazione effettuata dall’impresa mandataria di un R.T.I..
Il primo giudice, argomentando sull’art. 37 Codice dei
contratti, ha ritenuto:
- per un verso che la rinuncia sarebbe possibile,
purchè ne sia attribuito esplicitamente il relativo potere alla mandataria, da
parte delle imprese mandanti. Ciò si evince laddove in sentenza si afferma che
il potere di rinuncia alla aggiudicazione “non rientra tra i poteri conferiti
alla mandataria nella procura, in assenza di una esplicita previsione nella
stessa”; ed inoltre laddove si afferma che “la rinuncia alla stipula del
contratto risolvendosi in una sorta di rinuncia all’aggiudicazione, sulla base
del principio della forma del contrarius actus deve provenire da tutti i
soggetti del R.T.I., i quali, peraltro, a tal fine possono esplicitamente
attribuire il suddetto potere alla mandataria”;
- per altro verso che, in difetto di attribuzione
esplicita del potere di rinuncia alla aggiudicazione, questo “non rientra tra i
poteri conferiti alla mandataria nella procura”, poichè “la costituzione della
R.T.I., una volta intervenuta l’aggiudicazione, è finalizzata alla stipula del
contratto”, di modo che “i poteri concessi alla capogruppo si estendono per
legge a tutte quelle attività conseguenti e successive a tale ultimo
provvedimento e finalizzate unicamente a consentire la stipula del contratto”;
- per altro verso ancora, ha concluso affermando che
la rinuncia, se effettuata dalla mandataria in assenza di una esplicita
previsione nella procura, “non può impegnare le altre imprese componenti
dell’A.T.I., con l’ulteriore conseguenza che la stazione appaltante è tenuta
formalmente ad accertare se sussistono ancora gli estremi per procedere alla
stipula del contratto, al fine di adottare i consequenziali provvedimenti nei
confronti delle imprese dell’A.T.I. aggiudicatrice che con il loro operato ne
hanno impedito la stipula”.
Questo Consiglio di Stato non ritiene di poter
condividere tali considerazioni, alla luce delle argomentazioni di seguito
esposte.
4. I raggruppamenti temporanei sono definiti dall’art.
2, comma 20, d. lgs. n. 163/2006, come “un insieme di imprenditori, o
fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta”
Più in particolare, l’art. 37 d. lgs. n. 163/2006
prevede, per quel che interessa nella presente sede:
“1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo
di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e
così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per
raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come
principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono
il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti
indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture,
per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. . . .
8. È consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto,
nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto (. . . ) .
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto
mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la
sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto
alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire”.
L’associazione (raggruppamento) temporanea di imprese
venne introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 8 agosto 1977 n. 584,
con la quale furono recepite le direttive comunitarie nn. 304 e 305 del 1971, e
di seguito ulteriormente disciplinata dal d. lgs. 19 dicembre 1991 n. 406,
dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109 e dal DPR 21 dicembre 1999 n. 584.
Lo scopo del raggruppamento (o associazione)
temporanea è quello di consentire la più ampia partecipazione a gare di
appalto, in relazione alle quali le singole imprese non posseggono
singolarmente tutte le competenze tecnico-operative, le categorie,
caratteristiche e classifiche richieste dal bando (scopo che risulta accentuato
dalle facilitazioni offerte dalla legge 18 novembre 1998 n. 415, che ha escluso
la necessità di costituzione preventiva dell’associazione ai fini della
partecipazione alla gara).
Proprio perché la finalità è costituita dalla
agevolazione partecipativa alle gare attraverso temporanee aggregazioni “di
scopo”, il raggruppamento temporaneo di imprese - come è stato chiarito anche
dalla giurisprudenza risalente (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1987 n. 246)
fino alla più recente (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012 n. 22) – non da
luogo alla costituzione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo
compongono (mancando qualunque organizzazione comune), né ad un rigido
collegamento strutturale.
In definitiva, può affermarsi che l’istituto del
raggruppamento temporaneo di imprese rappresenta uno strumento volto ad
agevolare la partecipazione alle gare di appalto disposte dalle pubbliche
amministrazioni e dagli organismi pubblici in genere, al duplice scopo di
consentire l’ampliamento delle imprese partecipanti, e dunque le occasioni di
lavoro per le medesime, e di offrire al contempo alla stazione appaltante una
più ampia possibilità di scelta con conseguente migliore definizione
dell’offerta.
Orbene, alla luce di quanto esposto (ed in
particolare, dalla complessiva lettura dell’art. 37 d. lgs. n. 163/2006), si
evince:
- per un verso, che l’aggiudicazione, ove intervenuta
in favore di un costituendo (o costituito) raggruppamento temporaneo, si
intende disposta in favore della composizione di questo come “risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta” (comma 9);
- per altro verso, che una mutazione della
composizione (fatte salve le ipotesi di cui ai commi 18 e 19 del medesimo art.
37), comporta “l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto,
nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto” (comma 10);
- per altro verso ancora (ed ad ulteriore conferma delle
ragioni fondanti l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto)
che, sia nel raggruppamento verticale sia in quello orizzontale, ciascuno dei
concorrenti deve effettuare, nel caso di lavori, quelli ad essi spettanti, di
modo come non può essere ammessa una novazione soggettiva di uno o più dei
partecipanti al raggruppamento, poiché ciò implica una mutazione di quanto
dichiarato (e valutato) in sede di gara.
Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di
osservare (sez. V, 20 aprile 2012 n. 2328), con considerazioni che si
condividono, l' immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare
pubbliche è preordinata a garantire l'amministrazione appaltante in ordine alla
verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica,
nonché alla legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara. E’
per tali ragioni, che l'art. 37, co. 9, del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce il
divieto di modificare la composizione dei raggruppamenti temporanei e le
eccezioni previste ai commi 18 e 19 (fallimento del mandante, del mandatario e,
se si tratta di imprenditore individuale, morte, interdizione o inabilitazione,
nonché le ipotesi previste dalla normativa antimafia) sono ammissibili in
quanto, riguardano motivi indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante
alla gara e trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante
alla continuazione della stessa. Pertanto, al di fuori delle ipotesi
normativamente previste, non è ammissibile alcuna modifica della composizione
del raggruppamento affidatario (in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 7
aprile 2006 n. 1903 e 30 agosto 2006 n. 5081).
Questo Collegio non ignora che altra giurisprudenza
(Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842 e 13 maggio 2009 n. 2964; sez.
V, 10 settembre 2010 n. 6546; sez. IV, 6 luglio 2010 n. 4332), ha ritenuto che
il divieto di mutamento della composizione va letto come inteso ad impedire
l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’A.T.I. e non anche a
precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione, a condizione che
quelle che restano risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione
e di qualificazione, e sempre che il recesso e/o la modifica della compagine
soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie
dell’A.T.I., e non per eludere la disciplina di gara, o, più in particolare,
non sia finalizzato ad evitare la sanzione di esclusione dalla gara per difetto
dei requisiti a carico del componente.
A tal fine, si è sostenuto che tale interpretazione
non penalizza la stazione appaltante, non creando incertezze, né le imprese “le
cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e
raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non
possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per la
stazione appaltante”, né risulta violata la par condicio “perché non si tratta
di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli
associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei
soggetti residui, già comunque posseduti” (in tal senso, Cons. St., sez. VI, n.
841/2010, cit.).
Il Collegio non ritiene di condividere tale ultima
interpretazione, alla luce del chiaro disposto dell’art. 37, co. 9, il quale
letteralmente prevede che “salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.”.
Per un verso, quindi, il divieto imposto dal
legislatore, riguarda “qualsiasi modificazione”, con ciò impedendosi
all’interprete di escludere alcune delle modificazioni dal “totale” di esse,
complessivamente vietato dal legislatore E ciò risulta a maggior ragione
confermato dal fatto che il medesimo legislatore ha provveduto espressamente ad
indicare le eccezioni al regime di divieto, con ciò ancora una volta (e a
maggior ragione) precludendo interpretazioni volte ad escludere ipotesi di
modificazione (quale quella in senso riduttivo dei componenti) dal complesso
delle modifiche vietate.
In definitiva, l’interpretazione “meno rigida” sopra
riportata non può ritenersi consentita poiché essa, in presenza di un chiaro (e
complessivo) divieto imposto dalla legge, con l’escludere un caso da tale
divieto, compie una operazione non già di interpretazione normativa, bensì di
(non consentita) integrazione della norma, di per sé compiutamente
disciplinante il caso considerato.
Tale operazione non già di interpretazione ma di (non
consentita) integrazione normativa, risulta vieppiù non condivisibile, laddove
si rileva che la stessa non si limita ad escludere contra legem le
modificazioni per riduzione dei partecipanti dal divieto, ma distingue i casi
di riduzione per esigenze organizzative, da ritenersi ammessi, dai casi di
riduzione dei partecipanti per così dire “elusivi” di cause di esclusione, da
ritenere vietati, in tal modo affidando – in modo estemporaneo ed in assenza di
previsione normativa, anzi in presenza di esplicito divieto –
all’amministrazione, e successivamente al giudice, una analisi delle ragioni
del recesso dell’impresa dal raggruppamento.
Per altro verso, il divieto di modificazione, come si
è già affermato, è volto a garantire l'amministrazione appaltante in ordine
alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed
economica, nonché alla legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla
gara. Ma tale divieto è volto anche a presidiare la complessiva serietà delle
imprese che partecipano alla gara, onde garantire la migliore affidabilità del
futuro contraente dell’amministrazione.
Ed infatti, se è vero che il R.T.I. costituisce
strumento volto ad agevolare la partecipazione del maggior numero di imprese alle
gare, allo stesso tempo esso richiede anche una preventiva verifica di seria ed
effettiva volontà di ciascuna impresa in ordine alla suddetta partecipazione in
forma temporaneamente associata con altre.
Né è possibile sostenere che imprese possano dapprima
decidere di partecipare ad una gara in forma associata, per poi – per le
circostanze più varie – mutare tale forma composita di partecipazione, senza
che ciò assuma – in presenza dei requisiti di partecipazione alle altre imprese
del raggruppamento – alcuna rilevanza per l’amministrazione.
Da quanto sin qui esposto, consegue che, una volta che
un raggruppamento temporaneo di imprese abbia partecipato ad una gara e ne
abbia ottenuto l’aggiudicazione, non è possibile alcuna modifica, tanto meno
soggettiva, in ordine alla composizione del raggruppamento ed a quanto
dichiarato in sede di gara (l’ “impegno presentato in sede di offerta”, di cui
parla il comma 9 dell’art. 37).
5. A maggior ragione, nel caso in cui una impresa, sia
essa la mandataria o una delle mandanti del raggruppamento, dichiara di non
voler più partecipare al raggruppamento (ad esempio, non partecipando alla sua
successiva costituzione), ovvero dichiara alla amministrazione aggiudicatrice
di non avere più intenzione di eseguire le prestazioni cui era obbligata ai
sensi dell’offerta, ovvero ancora nel caso in cui dichiara di “rinunciare” -
anche solo in proprio - agli effetti dell’aggiudicazione o del contratto, in
ciascuno di detti casi si realizza una differente composizione (per sottrazione/riduzione)
del raggruppamento per come esso si è presentato, quale concorrente, in sede di
gara, di modo che deve procedersi ai sensi dell’art. 37, comma 10,
all’annullamento dell’aggiudicazione o alla declaratoria di nullità del
contratto, fermo ogni ulteriore profilo di (eventuale) responsabilità
dell’impresa nei confronti della amministrazione appaltante.
In altre parole, l’effetto concreto che si produce,
quale conseguenza delle situazioni sopra rappresentate, è quello di una
modificazione della composizione del raggruppamento, che priva
l’amministrazione del suo contraente (presente o futuro), così come determinato
in sede di gara.
Né a diverse conclusioni si perviene qualora la
dichiarazione di rinuncia agli effetti dell’aggiudicazione provenga dalla
mandataria. Anche in questo caso, non ha alcun rilievo (per la Pubblica
Amministrazione appaltante), se detta rinuncia rientri (o meno) tra i poteri
conferiti alla mandataria, né assumono rilievo le disposizioni del codice
civile, e segnatamente l’art. 1711 c.c., in base al quale “il mandatario non
può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato
resta a carico del mandatario”.
Come già affermato, nel caso di specie si realizza una
modificazione soggettiva del raggruppamento, dovuta al venir meno di una delle
imprese concorrenti e partecipanti al medesimo, di modo che ogni questione
attinente ai poteri e relativi limiti dell’impresa mandataria non può che
retrocedere a fronte del mero dato costituito dalla diversa realtà di fatto.
Occorre ricordare che le norme del Codice dei
contratti, quali norme di natura pubblicistica, regolano le posizioni in sede
di procedure di affidamento ed i rapporti in sede di esecuzione delle imprese
private nei confronti (e con) una Pubblica Amministrazione, organismo pubblico
o altro soggetto equiparato, non già (salvo specifiche ed espresse eccezioni) i
rapporti tra soggetti privati e, in particolare, tra imprese operanti
nell’ambito del medesimo raggruppamento.
Ciò comporta che le norme medesime devono essere
interpretate nell’ambito di tale contesto, ed a chiarificazione dei rapporti
tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione, senza che eventuali
disposizioni di fonte diversa, atte a regolare i rapporti interprivati, possano
costituire – se non nei limiti strettamente necessari, e laddove la fattispecie
delineata dalla norma di diritto pubblico non sia completa – integrazione di
una diversa fattispecie e di una normativa di per sé autosufficiente.
Si intende, dunque, affermare che, nel caso in cui una
impresa mandataria rinunci all’aggiudicazione, tale manifestazione di volontà
sicuramente produce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, una
oggettiva modificazione della composizione del raggruppamento, le cui
conseguenze, sul piano pubblicistico, sono disciplinate dall’art. 37, co. 10,
d. lgs. n. 163/2006, mentre ogni questione relativa ai contenuti e limiti del
rapporto di mandato - allorchè fuoriescono dalla disciplina pubblicistica -, od
anche gli effetti di atti o comportamenti tenuti dall’impresa mandataria nei
confronti dell’amministrazione sulla sfera giuridica delle mandanti, possono
rilevare tra gli stessi mandante e mandatario, ma risultano indifferenti alla
Pubblica Amministrazione, ed in ogni caso esulano dalla cognizione (e
giurisdizione) del giudice amministrativo.
6. Alla luce di quanto esposto, appare fondato
l’appello proposto, nella parte in cui l’appellante – in disparte ogni
questione sulla legittima facoltà della mandataria di rinunciare
all’aggiudicazione anche per conto delle mandanti (o comunque con effetti nella
sfera delle medesime) – afferma che, anche a voler considerare la dichiarazione
di Tecnimont come “tamquam non esset” nei confronti di Uniter, essa è
certamente valida per la parte relativa a Tecnimont.
Il che determina, alla luce di quanto esposto, una
unilaterale rinuncia all’aggiudicazione, che si sostanzia in una modificazione
del raggruppamento e, quindi, determina un doveroso annullamento
dell’aggiudicazione medesima, ai sensi dell’art. 37, co. 10, d. lgs. n.
163/2006.
Fermo quanto sin qui affermato, il Collegio ritiene
inoltre che rientri tra i poteri dell’impresa mandataria, anche di R.T.I. non
ancora costituito (ed a maggior ragione nel caso di raggruppamento costituito),
quello di rinunciare agli effetti dell’aggiudicazione.
Questo Consiglio di Stato si è già pronunciato sul
punto, con ordinanze 27 luglio 2011 nn. 3272 e 3278 e 18 gennaio 2012 n. 191,
affermando che “ai sensi dell’art. 37, co. 16, d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
ben rientra nei poteri della mandataria di associazione temporanea di impresa
la rinuncia all’aggiudicazione, tenuto conto che, in virtù della connessa
procura rilasciata a detta mandataria, quest’ultima agisce anche in nome e per
conto della mandante nell’ambito del rapporto di mandato avente chiara natura
collettiva (ex art. 1726 c.c,) speciale ed irrevocabile, rilasciato anche
nell’interesse della mandataria e della stazione appaltante e non soltanto
della mandante”.
Il Collegio ritiene – con le precisazioni di seguito
esposte - di non doversi discostare dalle conclusioni già espresse da questa
Sezione, nella medesima controversia in sede cautelare.
Come si è detto, le imprese concorrenti che intendono
costituire (o hanno già costituito) raggruppamento temporaneo devono conferire
(art. 37, co. 14) “mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, detto mandatario”.
Ai sensi del co. 16 del citato art. 37, al mandatario
spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto”, ferma restando la
possibilità che la stazione appaltante faccia valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
Con la individuazione dell’impresa mandataria il
legislatore, a fronte dell’agevolazione partecipativa alla gara concessa ad una
pluralità di imprese (che altrimenti non avrebbero potuto parteciparvi), per il
tramite del R.T.I., ha inteso rendere chiari ed immediati i rapporti con
l’amministrazione appaltante, costituendo un unico soggetto di riferimento,
tale da poter interloquire con la predetta amministrazione, a nome e per conto
di tutte le imprese del raggruppamento, con ampiezza di poteri e definitività
di manifestazione della volontà.
Ciò si evince chiaramente:
- sia dal conferimento al mandatario dei poteri del
rappresentante (co. 14), con conseguente applicazione degli artt. 1387 ss. cod.
civ.;
- sia, dalla individuazione del contenuto della
rappresentanza, riferito nei confronti della stazione appaltante, a “tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo
il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto” (co.
16);
- sia dalla previsione di irrevocabilità del mandato e
di ininfluenza, nei confronti dell’amministrazione appaltante, della eventuale
revoca per giusta causa (co. 15).
A fronte di ciò, non vi sono ragioni per escludere che
tra i poteri del mandatario rientri anche quello di rinunciare agli effetti
dell’aggiudicazione, poiché:
- per un verso, tale limitazione non si evince dalle
norme (che, anzi, prevedono la rappresentanza del mandatario per “tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto”);
- per altro verso, non è comunque consentito ai
soggetti privati limitare contra legem il contenuto dei poteri del mandatario
con rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, così come definiti
dalla legge, di modo che non è possibile sostenere (come invece affermato dalla
sentenza appellata) che il detto potere di rinuncia potrebbe ammettersi solo
laddove espressamente conferito dalle imprese mandanti.
Tale impostazione non esclude che il contratto di
mandato limiti i poteri della impresa mandataria, ad esempio escludendo il
potere di rinunciare all’aggiudicazione. Ma tale previsione, lungi dal
dispiegare effetti, per le ragioni già esposte, nei confronti
dell’amministrazione, assume rilievo esclusivamente sui rapporti intercorrenti
tra le imprese (mandanti e mandataria) aderenti al costituendo o costituito
raggruppamento temporaneo, onde definirne eventuali responsabilità.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto anche
in riferimento al motivo (sub b) dell’esposizione in fatto), con il quale si
censura la sentenza impugnata, per la parte in cui essa esclude il potere di
rinunciare agli effetti dell’aggiudicazione in capo alla mandataria.
7. L’accoglimento dell’appello per le ragioni sin qui
rappresentate rende superfluo l’esame dei motivi con i quali sui censura la
sentenza nella parte in cui la stessa dichiara inammissibile il ricorso
incidentale proposto dall’attuale appellante (pagg. 16 – 57 appello).
Quanto alla “memoria di riproposizione questioni
assorbite”, datata 16 febbraio 2012, per la parte in cui la stessa possa essere
interpretata come proposizione di appello incidentale da parte di Uniter
Consorzio stabile a r.l., il Collegio osserva che lo stesso Uniter ha
rinunciato a tali motivi (peraltro in parte consistenti in quelli accolti dalla
sentenza appellata), come si evince:
- sia dalla memoria 20 aprile 2012, con la quale la
Uniter ha precisato che il giudizio “si concentra sull’impugnazione della
sentenza . . . . introdotta da controparte con l’atto di motivi aggiunti”;
- sia dalle conclusioni rassegnate con la memoria 20
aprile 2012, limitate alla richiesta di declaratoria di inammissibilità o
comunque al rigetto dell’appello avversario.
Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere
accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, disponendosi, per
l’effetto, il rigetto del ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
Stante la natura e complessità delle questioni
trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti
ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
CMB soc. coop. Muratori e braccianti di Carpi (n. 10040/2011 r.g.), lo accoglie
e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso
instaurativo del giudizio di I grado..
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 8 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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