ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.:
il rapporto tra insegnante di sostegno ed alunno portatore di handicap deve essere di 1:1
(T.A.R. Lazio, Sez. III-"bis",
sentenza 31 luglio 2013 n. 7783)
Massima
1. Il rapporto tra insegnante di sostegno e alunno portatore di handicap deve essere di 1:1 in ogni ciclo e presso ogni grado ed ogni ciclo scolastici.
Viene confermato l'orientamento già espresso con la sentenza n. 224/2013 dallo stesso T.A.R. Lazio, Roma, con l'ulteriore effetto, tuttavia, di stabilire ultrattivamente che, a partire da settembre 2013, il nuovo anno scolastico dovrà essere organizzato dalle P.A. competenti secondo il predetto inderogabile principio,
2. La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno, laddove la legge 27 dicembre 2006, n. 296 all’art. 1, comma 605 lett. b) ha sostituito il criterio numerico indicato dalle disposizioni della L. n. 449/1997 con il principio delle “effettive esigenze rilevate”. A tale norma è subentrata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, all’art. 2, commi 413 e 414 fissava rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e che, sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti – alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi, ha finito per essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 80 del 2010.
Tale declaratoria ha fatto sì che tornasse in auge l’art. 40 della L. n. 449 del 1997 il quale testualmente dispone che: “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,”.
3. E' stato già chiarito, inoltre, che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle — in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica (TAR Lazio, sezione III bis, n. 5415/2011).
4. Il contrario operato dell P.A. finisce per sminuire e svilire il portato dei principi costituzionali e comunitari della cui lesione pure si dolgono gli interessati e per come sono stati analizzati e ripresi nella sentenza della sezione in data 9 novembre 2010, n. 33314, laddove si è posto pure in evidenza che la stessa Corte Costituzionale ha chiarito come l’esiguità dell’organico di sostegno “non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docenti – alunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno, come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma …che sancisce un ineludibile dovere da parte dell’amministrazione scolastica" (vd. Corte Costituzionale e le due sentenze n. 80 del 26 febbraio 2010 e la n. 215 dell’8 giugno 1987).
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6247 del 2013, proposto da:
Lorena Florentia Lallana, Tommaso Caccese, Melania Fazzino, Luciana Ferreri, Maria Letizia Fiori, Marcello Mazzolena, Paolo Patrizi, Pina Pierotti, Danilo Pacifici, Antonella Murgese, Maria Vienna, Simona Spurio Schiavoni, Mihaela Mihailescu, Paola Nobili, Luca Ghiani, Raffaella Turano, Sabrina Congiu, Paola Ruberti, Alessandra Sacchetti, Donatella Francese, Nicoletta Re, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tavernese presso il cui studio in Roma, viale Gorizia, n.52;
sul ricorso numero di registro generale 6247 del 2013, proposto da:
Lorena Florentia Lallana, Tommaso Caccese, Melania Fazzino, Luciana Ferreri, Maria Letizia Fiori, Marcello Mazzolena, Paolo Patrizi, Pina Pierotti, Danilo Pacifici, Antonella Murgese, Maria Vienna, Simona Spurio Schiavoni, Mihaela Mihailescu, Paola Nobili, Luca Ghiani, Raffaella Turano, Sabrina Congiu, Paola Ruberti, Alessandra Sacchetti, Donatella Francese, Nicoletta Re, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tavernese presso il cui studio in Roma, viale Gorizia, n.52;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante p.t., l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Roma in
persona del legale rappresentante p.t., l’Istituto Comprensivo Statale “Orsa
Maggiore” di Roma, l’Istituto Comprensivo “Via del Calice” di Roma, l’Istituto
Comprensivo “ Largo S. Pio V” di Roma, l’Istituto Comprensivo di Roma “Piazza
Forlanini”, Direzione Didattica Statale I Circolo Ciampino “Vittorio Bachelet”
di Ciampino, l’Istituto Comprensivo “Via Giovanni Palombini, n. 39” Roma,
l’Istituto Comprensivo di Roma “Via Guicciardini”, l’Istituto Comprensivo di
Fiano indirizzo musicale di Fiano Romano, l’Istituto Comprensivo di Roma “Via
G. Messina”, l’Istituto Comprensivo “Santa Maria delle Mole” di Marino,
l’Istituto Comprensivo di Roma “Nino Rota ex I.C. Vigna Pia”, I.T.C.G.S. “Paolo
Toscanelli” di Roma Lido, tutti in persona dei loro legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede
in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano,
per l'annullamento
1. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo Statale “Via del Calice” di Roma, prot. 2745/FP del 17
giugno 2013 e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui
assegna a C.A. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno
diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. I);
2. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo VII Circolo “Largo San Pio V” di Roma, prot. n. 3856/FP
del 12 giugno 2013 e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui
assegna a F.C. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore
dell’alunno diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. II);
3. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Orsa Maggiore” di Roma, prot. 1794/fp di data 24.5.2013 e
relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna a B.A. un
numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno
diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc.3);
4. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Fiano Indirizzo Musicale” di Fiano Romano prot. 2200 di
data 23.5.2013 e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui
assegna a D.I. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore
dell’alunno diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 4);
5. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Via Guicciardini” di Roma, prot. 2247/fp di data 3.62013
e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna a R.G. ,
un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno
diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 5);
6. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Direzione Didattica di I Circolo Ciampino, prot. 1783/FP di data 21.5.2013 e
relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna a M.R. un
numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno
diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 6);
7. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Via Giovanni Palombini” di Roma prot. 2185/B18 di data
24.5.2013 e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna
a P.M. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore
dell’alunno diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 7);
8. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
I.C. “Piazza Forlanini” di Roma, prot. n. 1631/FP di data 3.6.2013 e relativo
all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna a M.C. un numero di
ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno diversamente abile
il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 8);
9/17 del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Via G. Messina” prot. 2396/B19h in data 20 5. 2013 nella
parte in cui assegna per l’a.s. 2013/2014 a P.M., a P.F., A.D., V.G., O.A.,
M.L., G.G., T.A. e T.F. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in
favore degli alunni diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. da 9
a 17);
18. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Orsa Maggiore”, prot. n° 1877/FP di data 31.5.2013 e
relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna a R.E. un
numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno
diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 18);
19. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Santa Maria delle Mole”, Prot. n. 3054/fp di data 4
giugno 2013 e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui
assegna a Di S. C. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in
favore dell’alunno diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 18);
20. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Santa Maria delle Mole”, Prot. n. 3053/fp di data 4
giugno 2013 e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui
assegna a Di S. G. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in
favore dell’alunno diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 20);
21. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Istituto Comprensivo “Nino Rota” di Roma, Prot. n. 4527/RIS di data 14 giugno
2013 e relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna a
M.S. un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno
diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 21);
22. del provvedimento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
I.T.C.G.S. “Paolo Toscanelli” di Roma, Prot. n. 1279/H30 di data 18.6.2013 e
relativo all’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui assegna a C.B.. un
numero di ore di sostegno non idoneo a garantire in favore dell’alunno
diversamente abile il prescritto rapporto 1 a 1 (doc. 22.);
nonché per la declaratoria
del diritto ad usufruire di un docente insegnante di
sostegno specializzato in rapporto 1/1 per l’intero orario di frequenza della
scuola
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti ai sensi dell’art. 30
c.p.a. a garantire il suddetto rapporto per la.s. 2013/2014 e per gli anni
successivi perdurando la situazione di handicap;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
Dell'Istruzione Dell'Università E Della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31
luglio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle istituzioni ed
amministrazioni in epigrafe indicate in data 22 giugno 2013 e depositato il
successivo 1° luglio 2013, i ricorrenti espongono di essere genitori di minori
interessati da disabilità grave ex art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e si dolgono quindi della omessa assegnazione delle ore di sostegno
spettanti ai figli in virtù di tale disabilità, in particolare nel rapporto 1/1
per come segnalato da strutture pubbliche e convenzionate appartenenti al
Servizio Sanitario Nazionale.
Premesso il quadro normativo sulla materia, avverso
gli atti di assegnazione delle ore di sostegno gli interessati, dunque,
deducono:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2,
3, comma 2, 32, 34, comma 1, 38, commi 3 e 4 Cost.; eccesso di potere,
manifesta ingiustizia:
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 4,
12, 13 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’art. 40 della legge n.
449/1997, art. 2, commi 413 e 414 della legge n. 244/2007 così come
interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/2010;
3. Omessa e/o insufficiente motivazione; violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4. Omessa e/ insufficiente istruttoria.
I ricorrenti completano il ricorso con richiesta di
risarcimento del danno e chiedono dunque l’accoglimento dell’istanza cautelare
e del ricorso.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 31 luglio 2013 il ricorso
è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo
le parti costituite.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto secondo
quanto statuito dal TAR nell’analogo gravame deciso con sentenza della sezione
in data 11 gennaio 2013, n. 224.
Con esso i ricorrenti, tutti genitori di alunni
affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 3 febbraio
1992, n. 104 impugnano i provvedimenti con i quali le scuole presso le quali
essi studiano ed in alcuni casi i provvedimenti dei Gruppi di lavoro handicap
hanno loro assegnato un numero di ore di sostegno minore del rapporto 1/1 per
carenze di organico.
2. Avverso tali provvedimenti delle scuole ed i
sottostanti verbali dei Gruppi di lavoro per l’handicap gli interessati
propongono le seguenti censure.
Con la prima essi lamentano che l’attribuzione di un
numero di ore di sostegno minori ai loro figlioli comporta una gravissima
lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti; in
particolare del diritto di sviluppare la personalità anche nelle formazioni
sociali come la scuola, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini ne impediscono
il pieno sviluppo della personalità (art. 2 e 3 Cost.) Viola il diritto
all’istruzione che, già affermato per tutti i cittadini (art. 34), in
particolare assume rilevanza per i disabili con l’art. 38 Cost.
Osservano che tali principi sono ribaditi dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 e che lo stesso
articolo 12, comma 2 della legge n. 104/1992 prescrive chiaramente che: “è
garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nella classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 215/1987 ha
statuito che il diritto all’integrazione scolastica non può riferirsi alla sola
scuola dell’obbligo, ma va esteso anche alla scuola secondaria di secondo grado
e a mente dell’art. 38, comma 2 Cost. il diritto all’insegnante di sostegno va
riconosciuto all’alunno diversamente abile sin dal primo anno di scuola di
infanzia e sino all’università.
Gli atti impugnati quindi violano tale quadro
normativo di riferimento e non tengono neppure conto della dichiarazione di
handicap grave riconosciuta ai figlioli dei ricorrenti.
Con la seconda doglianza gli interessati osservano che
la legge n. 104 del 1992 per l’assistenza e l’integrazione sociale delle
persone disabili sancisce il diritto del disabile all’integrazione scolastica,
allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni ed al raggiungimento della massima autonomia possibile. L’art.
40 della legge n. 449/1997 contemplava espressamente la possibilità di assumere
insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni legislativamente
fissato in presenza di handicap grave. E l’art. 2, commi 413 e 414 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 che fissavano rigidamente un limite al numero degli
insegnanti di sostegno e sopprimevano radicalmente la possibilità di assumere
con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto
docenti – alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi, è
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 80 del 26
febbraio 2010. Concludono il motivo notando che anche di recente il legislatore
è tornato sui suoi passi e con la norma di cui all’art. 9, comma 15 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 è consentita alle
istituzioni scolastiche la possibilità di attivare “posti di sostegno in
deroga…per situazioni di particolare gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Con il terzo motivo gli interessati rilevano che le
Amministrazioni motivano il ridotto numero di ore di sostegno con motivazione
riguardante le risorse complessivamente assegnate, ma, a fronte della posizione
sovente ribadita dal TAR (sentenza 17 giugno 2011, n. 5415) “l’esiguità
dell’organico… non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione
del disabile grave.”
Con la quarta censura sostengono che è mancata anche
una adeguata istruttoria sulla vicenda, poiché i provvedimenti impugnati sono
stati adottati senza adeguatamente valutare le certificazioni prodotte.
3. Le censure vanno tutte accolte.
Premesso che il quadro costituzionale della vicenda, a
partire dalle norme la cui lesione viene stigmatizzata dalla stessa Corte
Costituzionale con le due sentenze dai ricorrenti citate e cioè la n. 80 del 26
febbraio 2010 e la n. 215 dell’8 giugno 1987, può essere dato per condiviso, è
da osservare che la sezione ha infatti sovente richiamato che la legge 27
dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a
tempo determinato insegnanti di sostegno, laddove la legge 27 dicembre 2006, n.
296 all’art. 1, comma 605 lett. b) ha sostituito il criterio numerico indicato
dalle disposizioni della L. n. 449/1997 con il principio delle “effettive
esigenze rilevate”. A tale norma è subentrata la legge 24 dicembre 2007, n. 244
che, all’art. 2, commi 413 e 414 fissava rigidamente un limite al numero degli
insegnanti di sostegno e che, sopprimendo radicalmente la possibilità di
assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto
docenti – alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi, ha
finito per essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale con la citata sentenza n. 80 del 2010.
Tale declaratoria ha fatto sì che tornasse in auge
l’art. 40 della L. n. 449 del 1997 il quale testualmente dispone che: “In
attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è
assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi
adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21,
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di
assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al
rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap
particolarmente gravi,”. (TAR Lazio, III bis, 5 aprile 2012, n. 3177, 19 aprile
2012, n. 3583, 9 novembre 2012, n. 9225).
Ma vanno condivisi pure i dedotti difetto di
motivazione e di istruttoria, laddove è stato sovente chiarito dalla sezione
che “l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto
fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione
Scolastica a provvedere a soddisfarle — in deroga al rapporto docenti-alunni
ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di
sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte
qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che
sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;”
(TAR Lazio, sezione III bis, n. 5415/2011 cit.).
A tali osservazioni non si oppongono quelle sovente e
nelle stesse circostanze ribadite dall’Amministrazione, laddove si pone in
rilievo che a fronte del complesso articolato di norme non può senz’altro
ritenersi che il portatore di handicap abbia diritto a vedersi attribuito un
insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato. E tale posizione
non può essere condivisa proprio nella situazione dell’handicap grave in cui lo
stesso complesso di norme, invocate dal Ministero per escludere una
semplicistica attribuzione tout court del sostegno per un numero di ore
predeterminato invece impone che l’Amministrazione valuti la possibilità di
attivare “posti di sostegno in deroga…per situazioni di particolare gravità ai
sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art. 9, comma
15 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 ed ancora l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449) per
come del tutto correttamente dai ricorrenti rilevato con esplicito profilo in
tal senso.
Il contrario operato finisce per sminuire e svilire il
portato dei principi costituzionali e comunitari della cui lesione pure si
dolgono gli interessati e per come sono stati analizzati e ripresi nella
sentenza della sezione in data 9 novembre 2010, n. 33314, laddove si è posto
pure in evidenza che la stessa Corte Costituzionale ha chiarito come l’esiguità
dell’organico di sostegno “non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale
all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’istituzione Scolastica a
provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docenti – alunni ordinario –
attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno, come
prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma …che sancisce un ineludibile
dovere da parte dell’amministrazione scolastica.”
4. La richiesta di risarcimento del danno va rigettata
nella considerazione che in sostanza la pronuncia del giudicante consente agli
interessati di non ricevere un vulnus alla loro posizione sin dall’inizio
dell’anno scolastico consentendo all’Amministrazione di procedere per tempo
all’assegnazione del giusto plaphond di insegnanti per ogni Istituzione
scolastica in relazione alla quantità di alunni in situazione di handicap grave
ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 1992.
Tale richiesta va pure correlata con quella di condanna
dell’Amministrazione a garantire il suddetto rapporto 1 a 1 anche per gli anni
scolastici successivi, perdurando la situazione di handicap grave da cui sono
affetti i minori.
Ed al riguardo non può non riprendersi quanto di
recente affermato dalla sezione III bis con la sentenza in data 16 luglio 2013,
n. 7133, dalle cui considerazioni non si ritiene di discostarsi.
Va infatti osservato che la situazione di handicap
grave è connotata dalla durevolezza nel tempo degli effetti della patologia da
cui è affetto il disabile, nella migliore delle ipotesi suscettibili di una
lenta e non totale guarigione o quanto meno di un recupero delle abilità che
servono a condurre una vita normale. Ed “Il carattere perdurevole dell’handicap
riconosciuto, non può quindi non riguardare gli anni scolastici successivi a
quello in corso” (TAR Lazio, III bis, n. 7133/2013 cit.).
Di conseguenza va accolta anche la domanda di condanna
dell’Amministrazione ad adottare “misure idonee a tutelare la situazione
giuridica soggettiva dedotta in giudizio” sempre nei limiti della domanda ai
sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) e va quindi ordinato alle Istituzioni
scolastiche in epigrafe di avviare e perfezionre con ogni tempestività, in base
alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che
contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di
sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione
dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno
della Istituzione scolastica, avuto riguardo alla domanda presentata dai
ricorrenti.
5. Per le superiori considerazioni il ricorso va
pertanto accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti in ricorso prodotti
ed i sottostanti verbali dei Gruppi di Lavoro per l’Handicap o citati o
prodotti nelle parti in cui assegnano, anche in deroga, ai figlioli dei
ricorrenti un numero di ore di sostegno per l’a.s. 2013/2014 che non tiene
conto della situazione di handicap grave in cui essi versano e va pertanto
ordinato alle Istituzioni scolastiche in epigrafe di adottare gli opportuni
provvedimenti per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del
personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno da ogni
ricorrente richiesto e per il resto respinge la domanda risarcitoria.
6. La soccombenza solo parziale consente la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, l’accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione,
disponendo, a carico delle amministrazioni soccombenti, la tempestiva adozione
dei provvedimenti quivi indicati e per il resto respinge la domanda
risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 31 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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