mercoledì 7 agosto 2013

PROCEDIMENTO: due fattispecie in cui non si vi è l'obbligo di comunicazione d'avvio del procedimento (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza 27 giugno 2013 n. 787; Cons.,. St., Sez. IV, sentenza 25 giugno 2013 n. 3458).


PROCEDIMENTO: 
due fattispecie 
in cui non vi è l'obbligo di comunicazione 
d'avvio del procedimento 
(T.A.R. Piemonte, Sez. I, 
sentenza 27 giugno 2013 n. 787; 
Cons.,. St., Sez. IV,
 sentenza 25 giugno 2013 n. 3458)



Massima n. 1    (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza 27 giugno 2013 n. 787)

L'adozione del provvedimento di revoca di un'aggiudicazione o comunque di un incarico di svolgimento di pubblico servizio, in presenza di un'informativa prefettizia antimafia sfavorevole, configura un provvedimento non soltanto fortemente caratterizzato nel profilo contenutistico, ma anche connotato dall'urgenza del provvedere; ad escludere l'obbligo della previa comunicazione d'avvio del procedimento concorre, quindi, il carattere spiccatamente cautelare della misura, che fa rilevare quelle esigenze di celerità, che rendono giustificata l'omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta.


Massima n. 2    (Cons.,. St., Sez. IV, sentenza 25 giugno 2013 n. 3458)

1.  La  comunicazione d'avvio del procedimento prevista dall'art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241, ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, deve essere fatta al Consorzio di bonifica di cui essi fanno parte,il quale ha personalità giuridica pubblica e viene gestito da specifici organi previsti dallo statuto, e non ai singoli proprietari degli immobili ricompresi nel consorzio; né i singoli consorziati rientrano tra i soggetti diversi dai diretti destinatari nei confronti dei quali il cit. art. 7 prevede la comunicazione d'avvio del procedimento qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, in quanto è solo il Consorzio a ricevere gli eventuali pregiudizi diretti.
2.  Poiché l'obbligo di comunicazione dell' avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende lcomunicazione .
3.  L'obbligo di comunicare l' avvio del procedimento amministrativo, previsto in linea generale dall'art. 7, l.7 agosto 1990 n. 241, non si applica nei confronti dei soggetti che subiscono meri effetti riflessi dall'emanando provvedimento; occorre distinguere tra situazioni radicanti la pretesa ad essere destinatari dell'avviso di avvio del procedimento ai sensi del cit. art. 7, a portata più limitata e a presidio della speditezza, efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa, e situazioni radicanti la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale, a portata più ampia, a garanzia della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche sostanziali, in prospettiva di un vantaggio concreto e attuale, di natura anche solo morale, conseguibile dal ricorrente in esito all'accoglimento del ricorso.

Nessun commento:

Posta un commento