APPALTI:
i "servizi legali"
di cui all'Allegato II B n. 21 del D.Lgs. n. 163/06
sono sottoposti alla sola "evidenza minore"
quando il contratto di prestazione d'opera intellettuale non s'inserisce all'interno
di una più vasta attività d'assistenza legale alla P.A. (Cons. St., Sez. V, sentenza 11 maggio 2012 n. 2730).
Il linguaggio e l'argomentare rivelano che la penna che ha scritto questa sentenza è di Caringella.
Come mi diceva un collega, è stata tuttavia una "rondine in cielo che non ha fatto primavera"
Massima
1. La riconduzione dell’atto di conferimento del singolo incarico legale nella categoria dei “servizi legali” di cui all’allegato II B, n. 21, al codice dei contratti pubblici, è erronea, come il consequenziale precipitato dell’applicazione a tale fattispecie, ai sensi dell’articolo 20, delle norme di cui agli articoli 65, 68 e 225 del medesimo codice e dei principi valevoli per i contratti esclusi ai sensi dell’articolo 27.
L’assimilazione non tene nel debito conto la differenza ontologica che connota l’espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell’ente locale, rispetto all’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata.
Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.
2.1 A sostegno dell’assunto depone, in prima battuta, il rilievo che le disposizioni che riguardano i “servizi legali” non rappresentano affatto una novità introdotta nell’ordinamento interno a seguito della direttiva 2004/18/CE, in quanto già il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (“Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”), indicava, nell’allegato 2, una serie di servizi, tra cui i “servizi legali”, relativamente ai quali non si applicava la disciplina generale nella sua integralità ma solo alcune disposizioni del citato decreto legislativo e, segnatamente: l’eventuale pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione (art. 8, co. 3); l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di definire le “specifiche tecniche” del servizio nei capitolati d’oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto (art. 20), obbligo quest’ultimo, soggetto peraltro a deroghe (art. 21).
Tutta una serie di servizi erano poi esclusi, in via integrale, dall’assoggettamento alle norme del decreto. Veniva precisato, inoltre, nell’ottavo “considerando” delle premesse alla direttiva 1992/50/CE, trasfusa nel citato D.Lgs. n. 157/1995, che “la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva”.
2.2 Inoltre il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce.
3. Si può così affermare che, solo con riguardo ad un appalto così strutturato, l’obbligo del committente di indicare, adeguandole alla natura del servizio, le specifiche tecniche che consentono di definire l’oggetto dell’appalto e le modalità della prestazione, assume concreta valenza selettiva delle offerte presentate proprio nell’ambito di un servizio organizzato e strutturato.
Per converso, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 163/06, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.
Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l’attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell’ente è prestazione d’opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l’ambito dell’amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell’attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici.
4. Resta inteso che l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10038 del
2011, proposto dalla Provincia di Frosinone, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.
Piergiorgio Galli e Giovanni Fontana, con domicilio eletto presso l’avv.
Piergiorgio Galli in Roma, piazza Mignanelli, 3;
contro
Fabio Tonelli, rappresentato e difeso dall'avv.
Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenio Picozza in
Roma, via di San Basilio, n.61;
nei confronti di
Massimiliano Fiorini, Daniela Di Sora;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Tre Esse Italia Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Di Giovanni, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;
Tre Esse Italia Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Di Giovanni, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via San Basilio, 61;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI
LATINA: SEZIONE I n. 00604/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
INCARICO DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO IMPUGNATIVO DEL LODO ARBITRALE DEL 7 APRILE
2010 NEL PROCEDIMENTO INTRODOTTO DA TRE ESSE ITALIA S.R.L. CONTRO LA PROVINCIA
DI FROSINONE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fabio
Tonelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile
2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Guzzo, per
delega dell'Avv. Fontana, e Annalisa Di Giovanni, per delega dell'Avv. Pietro
M. Di Giovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
e DIRITTO
1. La Provincia di Frosinone, soccombente in un
giudizio arbitrale rispetto alla società Tre Esse Italia, con deliberazione
della giunta municipale n. 176 dell’8 giugno 2010, affidava ai
controinteressati Avv.ti Massimiliano Fiorini e Daniela Di Sora incarico
finalizzato all’impugnazione del lodo arbitrale pronunciato in data 7 aprile
2010.
L’avvocato Fabio Tonelli proponeva ricorso avverso
l’affidamento diretto dell’incarico legale, chiedendo al Tribunale di prime
cure: a) l’annullamento, previa sospensione, della summenzionata deliberazione;
b) la declaratoria d’inefficacia e/o privazione di effetti di qualsiasi atto di
natura pattizia intercorso tra l’Amministrazione e i controinteressati; c) la
condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Il ricorrente articolava, in seguito, motivi aggiunti
volti ad ottenere l’annullamento del regolamento di cui alla delibera G.P. n.
282 del 29.7.2007 (“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative
propedeutiche al conferimento degli incarichi esterni e per l’osservanza degli
obblighi di pubblicità”), nella parte in cui all’art 1, comma 2, escludeva il
ricorso alla “procedura comparativa” per “gli incarichi conferiti per il
patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione”.
Con la sentenza appellata i Primi Giudici, muovendo
dall’assunto della sussumibilità dell’atto di cofermento dell’incarico legale
nel novero dei “servizi legali” di cui all’allegato II B del codice dei
contratti pubblici e della conseguente violazione dei principi di evidenza
pubblica operanti per siffatti affidamenti, hanno accolto il ricorso e, per
l’effetto, hanno annullato, nei limiti dell’interesse del ricorrente, gli atti
impugnati, condannando altresì la Provincia di Frosinone al risarcimento dei
danni
La Provincia di Frosinone propone appello con il quale
contesta gli argomenti posti a fondamento della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio l’originario ricorrente
e l’interventore ad opponendum in epigrafe specificato.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite
memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 13 aprile 2012 la causa è trattenuta
per la decisione.
2. L’appello è fondato.
2.1. I Primi giudici hanno posto a fondamento del decisum di
accoglimento l’assunto della riconduzione dell’atto di conferimento del
singolo incarico legale nella categoria dei “servizi legali” di cui
all’allegato II B, n. 21, al codice dei contratti pubblici, traendo da tale
premessa i precipitato dell’applicazione a tale fattispecie, ai sensi
dell’articolo 20, delle norme di cui agli articoli 65, 68 e 225 del medesimo
codice e dei principi valevoli per i contratti esclusi ai sensi dell’articolo
27.
Il Tribunale ha mostrato, in tal guisa, di aderire
all’orientamento ermeneutico secondo cui tanto l’attività di assistenza e
consulenza giuridica di carattere continuativo quanto il conferimento del
singolo incarico di patrocinio legale sarebbero annoverabili nell’unica ed
omnicomprensiva nozione di “servizi legali” di cui al punto 21 dell’allegato II
B del Codice degli appalti.
A sostegno della tesi il Tribunale ha valorizzato
l’ampiezza della nozione di appalto di servizi abbracciata dal codice,
comprensiva anche di affidamenti a beneficio di liberi professionisti oltre che
di imprenditori, in una con la considerazione che il riferimento letterale ai
“servizi”, sarebbe sintomatico, con l’uso del plurale, della volontà di
comprendere sia il caso del conferimento del singolo incarico che l’ipotesi
dell’attribuzione, in termini generali, di un incarico di consulenza-difesa
dell’ente per un determinato periodo di tempo. Il Tribunale ha soggiunto che
alla differenziazione delle due fattispecie non è dato pervenire per il tramite
della valorizzazione del carattere fiduciario del singolo incarico, posto che
l’intuitus personae è tratto che permea in modo identico e
indefettibile qualsiasi incarico professionale, ivi compreso quello
sostanziantesi nell’affidamento del complesso delle attività di consulenza e di
patrocinio per un certo periodo di tempo.
2.2. La Sezione, in adesione ai rilievi svolti
dall’appellante, reputa che l’assimilazione sostenuta dal Tribunale non tenga
nel debito conto la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione
giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di
soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l’
espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali
esigenze di difesa dell’ente locale, rispetto all’attività di assistenza e
consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica
organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della
durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere
che, diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto
complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali
organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il conferimento del singolo
incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto
di servizi legali ma integri un contatto d’opera intellettuale che esula dalla
disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.
2.2.1. A sostegno dell’assunto depone, in prima
battuta, il rilievo che le disposizioni che riguardano i “servizi legali” non
rappresentano affatto una novità introdotta nell’ordinamento interno a seguito
della direttiva 2004/18/CE, in quanto già il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157
(“Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi”), indicava, nell’allegato 2, una serie di servizi, tra cui i “servizi
legali”, relativamente ai quali non si applicava la disciplina generale nella
sua integralità ma solo alcune disposizioni del citato decreto legislativo e,
segnatamente: l’eventuale pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione (art. 8,
co. 3); l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di definire le
“specifiche tecniche” del servizio nei capitolati d’oneri o nei documenti
contrattuali relativi a ciascun appalto (art. 20), obbligo quest’ultimo,
soggetto peraltro a deroghe (art. 21). Tutta una serie di servizi erano poi
esclusi, in via integrale, dall’assoggettamento alle norme del decreto. Veniva
precisato, inoltre, nell’ottavo “considerando” delle premesse alla direttiva
1992/50/CE, trasfusa nel citato D.Lgs. n. 157/1995, che “la prestazione di
servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su
contratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su
altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta
prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva”.
2.2.2. Detto dato storico consente di lumeggiare la
riproposizione della nozione di servizi legali nella legislazione, comunitaria
e nazionale, successiva, nel senso di limitare l’ambito di operatività della
categoria al soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto-
ossia un contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il
profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità - rispetto al
contratto di conferimento dell’incarico difensivo specifico, integrante mero
contratto d’ opera intellettuale, species del genus contratto
di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di contratto
di appalto ratione materiaeabbracciata dal legislatore comunitario.
In altre parole, il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un
elemento di specialità, per prestazione e per modalità
organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale.
L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando
l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore
dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio,
affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche
comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce
(cfr.determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori,. Servizi e Forniture).
2.2.3.In tal senso depone, sul piano normativo, anche
la prescrizione che, per l’affidamento di tali servizi, pretende l’indicazione
delle specifiche tecniche fissate dal committente (art. 68 del codice), così
configurando la condizione, non compatibile con un mero contratto di patrocinio
legale isolato, per permettere l’apertura dell’appalto alla concorrenza (cfr.
il ventinovesimo “considerando” alla direttiva n. 18 del 2004). Ed ancora, una
conferma in tal senso può desumersi dal quarantasettesimo “considerando” della
medesima direttiva n. 18/2004 alla stregua dei condivisibili rilevi svolti da
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Balilicata deliberazione
n. 19/2009. “Posto che negli appalti pubblici di servizi, i criteri di
aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni
nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le
prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati”, il prezzo di
tali servizi, così determinato, di per sé solo, non sarebbe idoneo a garantire
quella valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, che
ammette soltanto l'applicazione di uno dei due criteri di aggiudicazione,
quello del prezzo più basso e quello della offerta economicamente più
vantaggiosa. Da quanto precede non sembra, dunque, che il legislatore
comunitario si sia preoccupato di regolare le modalità di affidamento dei
contratti del tutto esclusi dall’ambito della disciplina degli appalti
pubblici. Tra questi, il contratto di lavoro autonomo avente a oggetto il
patrocinio legale, stipulato con un’amministrazione aggiudicatrice”.
2.2.4. Le norme di tema di appalti di servizi vengono,
in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e
strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera prestazione di
lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle
utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un
corrispettivo determinato.
Si può così affermare, in adesione alla parabola
argomentativa a tracciata dalla richiamata deliberazione n. 19/2009 della Corte
dei conti, sez. reg. Basilicata, che, solo con riguardo ad un appalto così
strutturato, l’obbligo del committente di indicare, adeguandole alla natura del
servizio, le specifiche tecniche che consentono di definire l’oggetto
dell’appalto e le modalità della prestazione, assume concreta valenza selettiva
delle offerte presentate proprio nell’ambito di un servizio organizzato e
strutturato.
Per converso, il contratto di conferimento del singolo
e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni
comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in
quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’articolo 27
del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo
selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie
contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del
giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e
sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive
sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza
della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.
Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare
una specifica disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di
architettura volta a enucleare un sistema di qualificazione e di selezione per
determinate tipologie di prestazioni d’opera, conferma l’inesistenza di un
principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d’opera e servizi
intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute
ed organizzate.
Si deve aggiungere che, come osservato da attenta
dottrina, l’attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza
dell’ente è prestazione d’opera professionale che non può essere qualificata in
modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l’ambito
dell’amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale
rispetto ai campi dell’attività amministrativa regolati del codice dei
contratti pubblici.
Resta inteso che l’attività di selezione del difensore
dell’ente pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una
procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali
dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata
motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta
fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.
2.2.5. Alla stregua dei rilievi che precedono deve
essere accolto il motivo di appello voto a censurare il capo della sentenza che
ha accolto il motivo di ricorso diretto a censurare l’omesso espletamento della
procedura di evidenza pubblica.
2.3. E’ infondato anche il motivo d’appello diretto
contestare il capo della sentenza appellata con cui i Primi Giudici hanno
sancito la violazione del principio che attribuisce al dirigente ratione
materiae competente il compito di scegliere il legale e, comunque, di
autorizzare il conferimento del patrocinio legale.
La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi
dall’orientamento interpretativo secondo cui compete al Sindaco o al Presidente
della Provincia, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, quale organo di
rappresentanza dell’ente, il conferimento della procura alle liti del difensore
senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1°
ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10
dicembre 2002, n. 17550).
3 L’appello merita, in definitiva, accoglimento per i
motivi assorbenti fin qui esaminati.
Ne consegue la riforma della sentenza appellata, con
l’integrale reiezione del ricorso di primo grado anche con riguardo alla
domanda risarcitoria.
Novità e complessità delle questioni affrontate
giustificano la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 13 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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