RESPONSABILITA' CONTABILE:
è irrilevante la qualifica soggettiva del soggetto;
la giurisdizione della Corte dei Corti
si fonda sulla natura dell'attività esercitata
e sulla provenienza del denaro
(Corte dei Conti, Sez. Giuris. Lazio,
sentenza 15 luglio 2013 n. 539).
La Corte dei Conti utilizza, comunque, un lessico che è più vicino alle grida di manzoniana memoria che all'italiano (anche solo) novecentesco.
Massima
1. In
via generale, quanto alla materia oggetto del giudizio (concessione di
contributi finanziari pubblici ex lege 488/92 a società privata), ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei
conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare
dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di
Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il
titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo
consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una
concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.
Il criterio
per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è infatti
spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente
pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti,
cosicché ove il privato cuisiano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida
negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A. alla cui
realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del
contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle
finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico - anche sotto
il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe
potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed
approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore - di cui
deve rispondere davanti al giudice contabile ( Cass. SS.UU., ord. n. 4511 del
2006 ).
2. Tale principio è stato ribadito più di recente dalla stessa Cassazione a Sezioni
Unite con sent. n. 4309 del 23.2.2010, in cui si è tra l’altro affermato - in
via generale - che “L’affidamento, da parte di un ente pubblico ad un
soggetto esterno da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico
integra una relazione funzionale incentrata sull’inserimento del soggetto
stesso nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne implica, conseguentemente,
lo assoggettamento alla giurisdizione della
Corte dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica
dello stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia
costituito e attuato il rapporto [...], anche se
l’estraneo venga investito solo di fatto dello svolgimento di una data attività
in favore della P.A. [...] e pure se difetti di una
gestione del danaro secondo moduli contabili di tipo pubblico o secondo
procedure di rendicontazione proprie della giurisdizione contabile in senso
stretto [...].
Lo stesso dicasi per l’accertamento
della responsabilità erariale conseguente all’illecito e indebito utilizzo, da
parte di una società privata, di finanziamenti pubblici [...] ovvero per la responsabilità in cui può incorrere
il concessionario privato di un pubblico servizio o di un’opera pubblica,
quando la concessione investe il privato dell’esercizio di funzioni
obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto della
amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest’ultima [...].”.
3. Infine, la giurisdizione della Corte dei conti in subjecta
materia postulabile inoltre non solo con riferimento all’ente ed alla
società cui siano erogati (indebitamente)
fondi pubblici distratti dalle finalità perseguiti dalla legge mediante la concessione
dei contributi, ma anche ai suoi amministratori di diritto o di fatto.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
[...]
SENTENZA
[...]
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.71932 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale con
atto di citazione in riassunzione depositato il 28.5.2012, nei confronti di L. F. nata a Vietri sul Mare il 20.10.1932;
Udìto - nella pubblica udienza del 9 luglio 2013, con l’assistenza della dott.ssa Cirillo, previa relazione del Cons. Enrico Torri - il Pubblico Ministero dott. Antonio Giuseppone; non costituta la
parte convenuta;
Esaminati gli atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto in epigrafe la Procura regionale - vista la sentenza n. 247 del 20 marzo 2012, con la quale la Sezione terza giurisdizionale di appello della Corte dei conti, riconoscendo sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, ha annullato la sentenza n.2064/2009 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, ed ha stabilito il rinvio della causa al giudice di primo grado - ha citato in riassunzione la signora L. F. a comparire davanti a questa Sezione giurisdizionale territoriale della Corte dei conti, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero delle Attività Pr oduttive, della somma di € 83.270,41, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Questi i fatti e gli argomenti posti dalla Procura a fondamento della pretesa.
Con nota n. 3538 del 20.06.2007, il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, inviava alla Procura regionale copia della notizia di reato trasmessa dagli Ispettori del Ministero delle Attività Produttive incaricati di effettuare controlli presso la Ditta SIEM - Società Industriale Elettro Meccanica S.r.l. - di Anagni (FR); da tale notizia è emerso che la società, in data 27.2.1998, aveva p resentato domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge n.488/1992 per un programma di investimento da realizzare in Anagni, ottenendo dal Ministero delle Attività Produttive un decreto di concessione di contributo n.b3/CD/9/103978 del 30.10.2001; dai controlli espletati è emerso che le dichiarazioni rese al fine di ottenere le erogazioni non corrispondevano alle scritture contabili della società; sulla base di tale notizia, la Procura reg ionale delegava per gli ulteriori accertamenti il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Frosinone che, in data 28.4.2008, con nota n.5228/13968/UN, trasmetteva un dettagliato rapporto da cui risulta quanto segue; la SIEM S.r.l. aveva presentato due domande, in data 5.4.2000 (1° e 2° SAL) e in data 06/07/2000 (SAL finale), comprensive di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, al fine di ottenere il contributo; in tali atti veniva dichiarato che la fattura n.52 del 20.02.2000, emessa dalla ditta La Bella Service s.n.c. per un importo complessivo di lire 132.000.000, relativa a beni acquistati direttamente dalla SIEM, era stata regolarmente quietanzata, o comunque interamente pagata alla data del 29.03.2000; inoltre, con le note nn.2594 e 2595, entrambe del 3.10.2000, la Prominvestment S.p.A. ( Banca Concessionaria ) comunicava che, a mezzo della Banca Commerciale Italiana erano stati bonificati, in favore della SIEM Srl, una prima quota di contributo di lire 84.860.000, ed una seconda quota di contributo di lire 76.374.000, per un totale di lire 161.234.000 (pari ad € 83.270,41).
Deduce il Requirente che dalla suddetta ispezione ministeriale è emerso che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società non corrispondevano a quanto di fatto rilevato nelle sue scritture contabili; con riferimento in particolare alla fattura n.52 del 29.03.2000 emessa dalla ditta La Bella Service snc, asseritamente pagata per intero alla data del 29.3.2000, è stato accertato che il pagamento della somma indicata in fattura, non risultava ancora ultimato entro le sopra indicate date (05.04.2000 e 6.7.2000) delle domande di richiesta della prima e della seconda quota del contributo; tale requisito risultava decisivo ai fini della concessione dell'erogazione, con il conseguente venir meno di un presupposto per l’erogazione di € 83.270 ,41; il Nucleo Polizia Tributaria di Frosinone, sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà datate 05.4.2000 e 06.07.2000, ha individuato quale responsabile del danno erariale la sig.ra L. F., nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazi one della società beneficiaria dell'agevolazione la quale con le sue false dichiarazioni ha disatteso i requisiti essenziali per l’erogazione.
La Procura regionale – rappresentato di aver notificato in data 12.06.2008 invito a dedurre alla sig.ra L. F., la quale non ha depositato deduzioni difensive – chiede in conclusione che la convenuta risponda in questa sede, a titolo di dolo, di un danno pari ad € 83.270,41, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
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In esito a precedente udienza pubblica del 27 novembre 2012 - nel corso della quale il Pubblico Ministero, dopo aver premesso che nella specie non emergono distorsioni nell’utilizzo del pubblico denaro, salva l’eventuale rilevanza penale delle dichiarazioni della convenuta, si è rimesso nel merito alle valutazioni della Corte - questa Sezione giurisdizionale territoriale, con ordinanza n. 417/6.12.2012, riteneva necessario acquisire agli atti del processo: a) gli esiti del procedimento di revoca dell’agevolazione finanziaria in esame, del cui avvio è cenno nella nota del Ministero delle Attività Produttive / Direzione Generale Coordiname nto Incentivi alle Imprese / Ufficio B 3 del 2006 indirizzata alla Prominvestment spa, nonché dell’eventuale procedura di recupero delle somme oggetto delle erogazioni della prima quota (pari a lire 84.860.000 ) e della seconda quota del contributo ( pari a lire 76.374.000 ) nei confronti della Ditta SIEM (Società I ndustriale Elettro Meccanica S.r.l.) di Anagni; ciò con specifico riferimento all’oggetto del presente giudizio, ovvero all’ inserimento nel secondo SAL della fattura n. 52/2000 della Ditta “ La Bella Service”, il cui completo pagamento è avvenuto in data successiva a quella delle dichiarazioni rilasciate dalla convenuta per il primo e il secondo SAL; b) nonchè, alla luce delle risultanze di cui al punto che precede, l’esito della comunicazione della notizia di reato a carico della sig.ra L. F. inoltrata alla Procura della Repubblica di Velletri dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma.
In esecuzione dell’ordinanza che precede, in data 8 marzo 2013 la Procura regionale ha depositato presso la Sezione “ la documentazione pervenuta a seguito delle numerose richieste indirizzate al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché un rapporto della Guardia di Finanza in merito alle pendenze penali a carico della sig.ra L. F.”.
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Nell’odierna pubblica udienza - non costituitasi la parte convenuta, di cui si dichiara la contumacia - il Pubblico Ministero, nel prendere atto della revoca parziale del contributo pubblico concesso alla Ditta SIEM di Anagni, ha insistito per la condanna della sig.ra L. F. al pagamento della somma di € 14.560,64, pari all’ importo oggetto della procedura di recupero da parte dell’amministrazione (compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali), rimettendosi alle decisioni della Corte per quanto attiene alla somma complessiva di cui si è chiesta condanna nell’atto di citazione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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In via generale, quanto alla materia oggetto del giudizio (concessione di contributi finanziari pubblici ex lege 488/92 a società privata), si osserva che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato; il criterio per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è infatti spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato cuisiano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A. alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite , esso realizza un danno per l'ente pubblico - anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore - di cui deve rispondere davanti al giudice contabile ( Cass. SS.UU., ord. n. 4511 del 2006 ); principio ribadito più di recente dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 4309 del 23.2.2010, in cui si è tra l’altro affermato - in via generale - che “ L’ affidamento, da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico integra una relazione funzionale incentrata sull’inserimento del soggetto stesso nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne implica, conseguentemente, lo assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito e attuato il rapporto (SS.UU. 27 settembre 2006 n. 20886, 1 aprile 2008 n. 8409, 1 marzo 2006 n. 4511, 19 febbraio 2004 n. 3351), anche se l’estraneo venga investito solo di fatto dello svolgimento di una data attività in favore della P.A. (SS.UU. 9 settembre 2008 n. 22652) e pure se difetti di una gestione del danaro secondo moduli contabili di tipo pubblico o secondo procedure di rendicontazione proprie della giurisdizione contabile in senso stretto (SS.UU. 12 ottobre 2004 n. 20132). Lo stesso dicasi per l’accertamento della responsabilità erariale conseguente all’ illecito e indebito utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti pubblici (SS.UU. 5 giugno 2008 n. 14825 e n. 4511/06 cit.) ovvero per la responsabilità in cui può incorrere il concessionar io privato di un pubblico servizio o di un’opera pubblica, quando la concessione investe il privato dell’esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto della amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest’ultima (SS.UU. n. 4112 /07 cit.).”; giurisdizione della Corte dei conti in subjecta materia postulabile inoltre non solo con riferimento all’ente ed alla società cui siano erogati (indebitamente) fondi pubblici distratti dalle finalità perseguiti dalla legge mediante la concessione dei contributi, ma anche ai suoi amministratori di diritto o di fatto ( cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 1781/2011).
Nel merito, anche in esito alle acquisizione istruttorie di cui all’ordinanza n. 417/2012, è emerso che, per la fattispecie oggetto di giudizio – relativa a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in data 5.4.2000 e 6.7.2000 dalla sig.ra L. F. in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della SIEM Società Industriale Elet tro Meccanica srl con contestuale richiesta della prima quota e della seconda quota del contributo pubblico di cui alla legge n. 488/1992, e con particolare riferimento al mancato integrale pagamento della fattura n. 52 del 29.2.2000 emessa dalla ditta La Bella Service snc alla data delle suddette dichiarazioni - il relativo procedimento penale in cui la sig.ra Lubrano era indagata (in esito a denuncia della Guardia di Finanza del 10 marzo 2006 ) per il reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. ( Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ) è stato archiviato, su richiesta del P.M., dal GIP del Tribunale ordinario di Frosinone in data 1.9.2006, ai sensi degli artt. 408 e ss. del cpp., ovvero per infondatezza della notizia di reato.
Dalla lettura della documentazione amministrativa versata in atti si evince invero che la suddetta fattura è stata comunque pagata in modo dilazionato, e saldata in via definitiva in data 5 ottobre 2000, anziché entro le due date di cui alle dichiarazioni che precedono: 5.4.2000 ( I e II SAL ) e 6.7.2000 ( SAL finale ); in particolare, dai controlli effettuati dagli ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico sui libri contabili e sulla documentazione bancaria relativa alla società è emerso che la fattura n. 52 del 29.2.2000 emessa dalla ditta La Bella Service snc ( di importo pari a lire 132.000.000 comprensivo di IVA ) è stata pagata alla data del 29.3.2000 per un importo di lire 22.000.000, e alla data del 6.7.2000 ( SAL finale ) per lire 92.412.000; siccome sostanzialmente confermato nella Relazione conclusiva della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Frosinone del 28.4.2008.
Deduce la Procura regionale, sulla scorta della Relazione della Guardia di Finanza, che la convenuta sia responsabile di un danno erariale pari alle due quote di contributo bonificate a favore della SIEM srl dalla Prominvestement a mezzo della Banca Commerciale Italiana nell’importo complessivo di lire 161.234000 ( € 83.270,71 ): pri ma quota di contributo lire 84.860.000 ( € 43.826,53 ); secondo quota di contributo lire 76.374.000 ( € 39.443,88 ); ciò in quanto la medesima “…. con le sue false dichiarazioni, ha disatteso i requisiti essenziali per la erogazione del contributo ricevuto …” siccome leggesi nell’atto di citazione.
Tuttavia nella fattispecie, dopo il decreto di concessione in via definitiva delle agevolazioni in questione alla ditta SIEM srl ( DM n. B/3/CD/103978 del 30.10.2001 ), ed in esito alla citata verifica ispettiva del 27/28 aprile del 2005, il Ministero competente con nota n. 1040142 del 21.2.2006 comunicava l’avvio del procedimento di revoca relativo all’agevolazione in questione ( con riferimento, tra l’altro, anche alla suddetta fattura n. 52/2000 ), invitando la Banca concessionaria (Prominvestement spa ) “ a relazionare in merito … alle spese da riconoscere ammissibili ai fini di una eventuale rideterminazione del contributo concesso …”; cui seguiva nota della Prominvestement spa del 14.7.2006 indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, in cui (quanto alla fattura della ditta La Bella, il cui numero peraltro risulta ivi erroneamente indicato) si riteneva “ ammissibile, alla data del 29.3.2000 di attestazione del primo SAL da parte dell’impresa, la sola quota parte imponibile pari a lire 18.333.333 afferente il primo pagamento, corrispondente a lire 22.000.000, della fattura in questione, effettuato tramite assegno bancario incassato dal fornitore con valuta 6.3.2000”.
[...]
In conclusione, dall'esame del complessivo svolgimento amministrativo [...] sono emersi: a) l'assenza di elementi dolosi nella condotta posta in essere nella circostanza dalla
convenuta siccome evidenziati dalla archiviazione del procedimento penale; b)
la natura meramente amministrativa delle irregolarità
poste in essere dalla medesima con una condotta che, ancorchè negligente, non appare come gravemente colposa alla luce delle risultanze di causa [...]; c) l'assenza della prova da parte della Procura [...] di un danno per l'erario riveniente dalla condotta della convenuta; d) l'assenza di elemento di prova su eventuali distorsioni nell'utilizzo del pubblico denaro [...].
Ne consegue l'assoluzione della convenuta. [...].
***
Per Questi Motivi
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
***
ASSOLVE
***
La sig.ra L. F. dalle pretese di cui all’atto di citazione in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2013.
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