venerdì 20 dicembre 2013

MILITARI: la critica alla "casta militare" non è ammessa nell'Arma dei Carabinieri ed implica la legittimità della sanzione del rimprovero (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 14 novembre 2013 n. 2297).


MILITARI: 
la critica sulla "casta militare" 
non è ammessa nell'Arma dei Carabinieri 
ed implica la legittimità della sanzione del rimprovero (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II,
sentenza 14 novembre 2013 n. 2297). 


"Usi ad obbedir tacendo e tacendo morir". 
E' il vecchio motto, ma vedo che è ancora valido.


Massima

1.  Secondo le norme dell’ordinamento militare i rapporti dei militari nei confronti dei propri superiori gerarchici debbono essere improntati alla massima correttezza e al rigido rispetto delle forme.
Ciò si desume con chiara evidenza dalle disposizioni di cui all’art. 732 (contegno del militare) e all’art. 733 del d.P.R. n. 90/2010 (norme di tratto).
L’art. 1360 del D.Lgs. n. 66/10 (Codice dell’ordinamento militare) qualifica come il rimprovero come “la dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.
2.  Ritiene conseguentemente il collegio che, a prescindere dalle sue reali intenzioni, le espressioni ingiustificatamente polemiche utilizzate dal ricorrente nei confronti del proprio superiore gerarchico, nelle quali si ipotizzano genericamente un trattamento discriminatorio di favore nei confronti di “pochi privilegiati” ed il perpetuarsi di “usi e/o consuetudini” che inibirebbero a priori “le chance di selezione” per il conferimento degli incarichi, non siano oggettivamente compatibili con la disciplina dell’ordinamento militare e giustifichino quindi l’irrogazione della sanzione del rimprovero, prevista appunto per le “lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2013, proposto da:
Ricci Umberto, rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Zeppola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, via Templari n. 15; 
contro
Comando Provinciale Carabinieri di Lecce; Ministero della Difesa rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23; 
per l'annullamento
- del decreto n. 374/7-2013-SP del 20 aprile 2013, con cui il Comandante del Comando Provinciale di Lecce - Legione Carabinieri "Puglia" - ha respinto il ricorso gerarchico del Mar. Capo Ricci Umberto proposto in data 4 febbraio 2013;
- del provvedimento prot. n. 350/5-2012 del 19.1.2013, con cui il Comandante della Compagnia di Lecce - Legione Carabinieri Puglia, ha inflitto la sanzione del rimprovero ex art. 1360 del Cod. Ord. Mil.;
-di ogni atto presupposto, collegato e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi l’avv.to F. Zeppola, per il ricorrente, e, nei preliminari, l’avv.to dello Stato A. Roberti, per il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ed il Ministero della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la stazione Carabinieri di Cavallino, ha impugnato il decreto del 20 aprile 2013 (n. 374/7-2013-SP) con il quale il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” - Comando provinciale di Lecce ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente medesimo avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero”, irrogatagli per alcune osservazioni polemiche mosse avverso il proprio superiore gerarchico in merito al mancato accoglimento di un’istanza di trasferimento. Il ricorrente contesta anche la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti.
A sostegno del proposto gravame deduce i seguenti motivi di impugnativa:
- Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 717, 732 e733 del d.P.R. n. 90/2010;
- Violazione della Circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 1280/35 -1-1987 del 22.04.2013;
- Eccessività della sanzione irrogata.
Si sono costituiti in giudizio il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce e il Ministero della Difesa, contestando nel merito il fondamento delle dedotte censure.
2. Alla Camera di Consiglio del 30 maggio 2013, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, su richiesta del difensore del ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 16 ottobre 2013, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con il primo motivo del gravame, il ricorrente deduce travisamento ed erronea valutazione dei fatti nonché violazione degli artt. 717, 732 e 733 del d.P.R. n. 90/2010.
Sostiene il ricorrente che le espressioni usate nei confronti del proprio superiore gerarchico, in quanto rappresentate in forma non corretta, sarebbero state travisate ed erroneamente interpretate dal superiore gerarchico del ricorrente, al di là della sua reale intenzione.
3.1 La censura non può essere condivisa.
3.2 Occorre premettere che il ricorrente aveva presentato in data 19 aprile 2012 istanza di trasferimento dalla Stazione Carabinieri di Cavallino al Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Lecce.
Con nota del 19 settembre 2012 il Comando della Legione Carabinieri Puglia – Ufficio personale rendeva partecipe il ricorrente, ai sensi dell’art.10-bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., dell’orientamento di non poter accogliere la domanda di trasferimento “in considerazione del fatto che non c’è possibilità d’impiego presso il Nucleo Investigativo, ove le vacanze che si verranno a determinare con il prossimo collocamento in congedo di alcuni ispettori, sono già state ripianate con la destinazione di altri Marescialli specificamente individuati e proposti dal Comandante Provinciale di Lecce”.
In risposta alla suddetta comunicazione, il ricorrente con nota del 3 ottobre 2012, nel chiedere al Comando della Legione Carabinieri Puglia – Ufficio personale (Bari) di riconsiderare la richiesta di trasferimento presentata, con specifico riguardo al procedimento de quo, faceva rilevare: <<il suddetto iter selettivo, pur se legittimo, non fa che consolidare usi e/o consuetudini riservate a pochi privilegiati inibendo a priori le “chance” di selezione per tale incarico>>.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, con provvedimento del 19 gennaio 2013 il Comandante della Legione Carabinieri Puglia - Compagnia di Lecce irrogava al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, di cui all’art. 1360 del Codice dell’ordinamento militare, con la seguente motivazione: “Maresciallo capo addetto a stazione Carabinieri distaccata, nell’ambito dell’istruttoria relativa alla propria domanda di trasferimento ad altro reparto, nel redigere le memorie integrative alla comunicazione di probabile diniego all’istanza, con minor senso di responsabilità usava espressioni inopportune all’indirizzo della scala gerarchica, evidenziando palese disappunto”.
3.3 Premesso ciò, il collegio non ravvisa nel provvedimento impugnato il dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti né quello di violazione degli artt. 717 (senso di responsabilità), 732 (contegno del militare) e 733 (norme di tratto) del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), in quanto, a prescindere dalle sue reali intenzioni, le espressioni usate dal ricorrente nei confronti del proprio superiore gerarchico sono oggettivamente caratterizzate da un evidente carattere polemico, del tutto ingiustificato anche perché (per sua stessa ammissione) i rilievi critici formulati dal ricorrente sono disancorati dalla contestazione della legittimità del provvedimento di reiezione dell’istanza di trasferimento.
4. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione della Circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri del 22 aprile 2013 (prot. n. 1280/35-1-1987).
Sostiene il ricorrente che la sanzione irrogatagli si porrebbe in contrasto con le direttive impartite con la suddetta Circolare.
4.1 La censura è infondata.
4.2 In estrema sintesi, la Circolare richiamata dal ricorrente, avente ad oggetto: “Capacità di ascolto e senso di solidarietà nei rapporti interpersonali e nell’azione di Comando”, invita tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri ad esprimere, indipendentemente dal grado e dalla posizione funzionale, solidarietà nei confronti degli altri commilitoni ed a non sentirsi soli di fronte ai propri problemi.
Il collegio ritiene conseguentemente che la predetta Circolare, diretta a improntare i rapporti tra gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri alla condivisione ed allo spirito di solidarietà, nulla abbia a che vedere con la fattispecie dedotta in giudizio, che attiene alla legittimità della irrogazione della sanzione del “rimprovero” nei confronti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri per aver utilizzato delle espressioni polemiche nei confronti di un proprio superiore gerarchico, ipotizzando (senza peraltro fornire alcun elemento concreto a supporto delle proprie asserzioni) un trattamento preferenziale accordato a “pochi privilegiati” nella valutazione delle istanze di trasferimento.
5. Con l’ultimo motivo di gravame il ricorrente deduce eccessività della sanzione irrogata ed eccesso di potere.
Sostiene il ricorrente che la sanzione irrogatagli sarebbe sproporzionata rispetto al comportamento contestatogli, non terrebbe conto del fatto che nessun danno è stato arrecato alla amministrazione né delle condizioni (personali e familiari) del ricorrente e del suo curriculum professionale.
5.1 La censura non può essere condivisa.
5.2 Il collegio fa rilevare anzitutto che secondo le norme dell’ordinamento militare i rapporti dei militari nei confronti dei propri superiori gerarchici debbono essere improntati alla massima correttezza e al rigido rispetto delle forme.
Ciò si desume con chiara evidenza dalle disposizioni di cui all’art. 732 (contegno del militare) e all’art. 733 del d.P.R. n. 90/2010 (norme di tratto).
L’art. 1360 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) qualifica come il rimprovero come “la dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.
5.3 Ritiene conseguentemente il collegio che, a prescindere dalle sue reali intenzioni, le espressioni ingiustificatamente polemiche utilizzate dal ricorrente nei confronti del proprio superiore gerarchico, nelle quali si ipotizzano genericamente un trattamento discriminatorio di favore nei confronti di “pochi privilegiati” ed il perpetuarsi di “usi e/o consuetudini” che inibirebbero a priori “le chance di selezione” per il conferimento degli incarichi, non siano oggettivamente compatibili con la disciplina dell’ordinamento militare e giustifichino quindi l’irrogazione della sanzione del rimprovero, prevista appunto per le “lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”.
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
7. In considerazione del fatto che le argomentazioni addotte dal ricorrente a giustificazione della propria condotta (relative a vicende di carattere familiare) possono aver influito negativamente sul grado di consapevolezza dei doveri deontologici nei confronti dei propri superiori gerarchici, ritiene tuttavia il collegio che nel caso di specie sussistano, ai sensi degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c., gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Nessun commento:

Posta un commento