MILITARI:
la critica sulla "casta militare"
non è ammessa nell'Arma dei Carabinieri
ed implica la legittimità della sanzione del rimprovero (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II,
sentenza 14 novembre 2013 n. 2297).
"Usi ad obbedir tacendo e tacendo morir".
E' il vecchio motto, ma vedo che è ancora valido.
Massima
1. Secondo le norme dell’ordinamento militare i rapporti dei militari nei confronti dei propri superiori gerarchici debbono essere improntati alla massima correttezza e al rigido rispetto delle forme.
Ciò si desume con chiara evidenza dalle disposizioni di cui all’art. 732 (contegno del militare) e all’art. 733 del d.P.R. n. 90/2010 (norme di tratto).
L’art. 1360 del D.Lgs. n. 66/10 (Codice dell’ordinamento militare) qualifica come il rimprovero come “la dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.
2. Ritiene conseguentemente il collegio che, a prescindere dalle sue reali intenzioni, le espressioni ingiustificatamente polemiche utilizzate dal ricorrente nei confronti del proprio superiore gerarchico, nelle quali si ipotizzano genericamente un trattamento discriminatorio di favore nei confronti di “pochi privilegiati” ed il perpetuarsi di “usi e/o consuetudini” che inibirebbero a priori “le chance di selezione” per il conferimento degli incarichi, non siano oggettivamente compatibili con la disciplina dell’ordinamento militare e giustifichino quindi l’irrogazione della sanzione del rimprovero, prevista appunto per le “lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2013,
proposto da:
Ricci Umberto, rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Zeppola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, via Templari n. 15;
Ricci Umberto, rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Zeppola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, via Templari n. 15;
contro
Comando Provinciale Carabinieri di Lecce; Ministero
della Difesa rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;
per l'annullamento
- del decreto n. 374/7-2013-SP del 20 aprile 2013, con
cui il Comandante del Comando Provinciale di Lecce - Legione Carabinieri
"Puglia" - ha respinto il ricorso gerarchico del Mar. Capo Ricci
Umberto proposto in data 4 febbraio 2013;
- del provvedimento prot. n. 350/5-2012 del 19.1.2013,
con cui il Comandante della Compagnia di Lecce - Legione Carabinieri Puglia, ha
inflitto la sanzione del rimprovero ex art. 1360 del Cod. Ord. Mil.;
-di ogni atto presupposto, collegato e/o
consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando
Provinciale Carabinieri di Lecce e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre
2013 il dott. Paolo Marotta e uditi l’avv.to F. Zeppola, per il ricorrente, e,
nei preliminari, l’avv.to dello Stato A. Roberti, per il Comando Provinciale
Carabinieri di Lecce ed il Ministero della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, maresciallo capo dell’Arma dei
Carabinieri in servizio presso la stazione Carabinieri di Cavallino, ha impugnato
il decreto del 20 aprile 2013 (n. 374/7-2013-SP) con il quale il Comandante
della Legione Carabinieri “Puglia” - Comando provinciale di Lecce ha respinto
il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente medesimo avverso la sanzione
disciplinare del “rimprovero”, irrogatagli per alcune osservazioni polemiche
mosse avverso il proprio superiore gerarchico in merito al mancato accoglimento
di un’istanza di trasferimento. Il ricorrente contesta anche la legittimità del
provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti.
A sostegno del proposto gravame deduce i seguenti
motivi di impugnativa:
- Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 717, 732 e733 del d.P.R. n.
90/2010;
- Violazione della Circolare del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 1280/35 -1-1987 del 22.04.2013;
- Eccessività della sanzione irrogata.
Si sono costituiti in giudizio il Comando Provinciale
Carabinieri di Lecce e il Ministero della Difesa, contestando nel merito il
fondamento delle dedotte censure.
2. Alla Camera di Consiglio del 30 maggio 2013,
fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, su richiesta del difensore
del ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza di
merito.
All’udienza pubblica del 16 ottobre 2013, su richiesta
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con il primo motivo del gravame, il ricorrente
deduce travisamento ed erronea valutazione dei fatti nonché violazione degli artt.
717, 732 e 733 del d.P.R. n. 90/2010.
Sostiene il ricorrente che le espressioni usate nei
confronti del proprio superiore gerarchico, in quanto rappresentate in forma
non corretta, sarebbero state travisate ed erroneamente interpretate dal
superiore gerarchico del ricorrente, al di là della sua reale intenzione.
3.1 La censura non può essere condivisa.
3.2 Occorre premettere che il ricorrente aveva
presentato in data 19 aprile 2012 istanza di trasferimento dalla Stazione
Carabinieri di Cavallino al Nucleo investigativo del Reparto operativo del
Comando provinciale di Lecce.
Con nota del 19 settembre 2012 il Comando della
Legione Carabinieri Puglia – Ufficio personale rendeva partecipe il ricorrente,
ai sensi dell’art.10-bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., dell’orientamento di
non poter accogliere la domanda di trasferimento “in considerazione del fatto
che non c’è possibilità d’impiego presso il Nucleo Investigativo, ove le
vacanze che si verranno a determinare con il prossimo collocamento in congedo
di alcuni ispettori, sono già state ripianate con la destinazione di altri
Marescialli specificamente individuati e proposti dal Comandante Provinciale di
Lecce”.
In risposta alla suddetta comunicazione, il ricorrente
con nota del 3 ottobre 2012, nel chiedere al Comando della Legione Carabinieri
Puglia – Ufficio personale (Bari) di riconsiderare la richiesta di
trasferimento presentata, con specifico riguardo al procedimento de quo, faceva
rilevare: <<il suddetto iter selettivo, pur se legittimo, non fa che consolidare
usi e/o consuetudini riservate a pochi privilegiati inibendo a priori le
“chance” di selezione per tale incarico>>.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, con
provvedimento del 19 gennaio 2013 il Comandante della Legione Carabinieri Puglia
- Compagnia di Lecce irrogava al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, di
cui all’art. 1360 del Codice dell’ordinamento militare, con la seguente
motivazione: “Maresciallo capo addetto a stazione Carabinieri distaccata,
nell’ambito dell’istruttoria relativa alla propria domanda di trasferimento ad
altro reparto, nel redigere le memorie integrative alla comunicazione di
probabile diniego all’istanza, con minor senso di responsabilità usava
espressioni inopportune all’indirizzo della scala gerarchica, evidenziando
palese disappunto”.
3.3 Premesso ciò, il collegio non ravvisa nel
provvedimento impugnato il dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento
dei fatti né quello di violazione degli artt. 717 (senso di responsabilità),
732 (contegno del militare) e 733 (norme di tratto) del d.P.R. 15 marzo 2010 n.
90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare), in quanto, a prescindere dalle sue reali intenzioni, le espressioni
usate dal ricorrente nei confronti del proprio superiore gerarchico sono
oggettivamente caratterizzate da un evidente carattere polemico, del tutto
ingiustificato anche perché (per sua stessa ammissione) i rilievi critici
formulati dal ricorrente sono disancorati dalla contestazione della legittimità
del provvedimento di reiezione dell’istanza di trasferimento.
4. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente
deduce violazione della Circolare del Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri del 22 aprile 2013 (prot. n. 1280/35-1-1987).
Sostiene il ricorrente che la sanzione irrogatagli si
porrebbe in contrasto con le direttive impartite con la suddetta Circolare.
4.1 La censura è infondata.
4.2 In estrema sintesi, la Circolare richiamata dal
ricorrente, avente ad oggetto: “Capacità di ascolto e senso di solidarietà nei
rapporti interpersonali e nell’azione di Comando”, invita tutti gli
appartenenti all’Arma dei Carabinieri ad esprimere, indipendentemente dal grado
e dalla posizione funzionale, solidarietà nei confronti degli altri commilitoni
ed a non sentirsi soli di fronte ai propri problemi.
Il collegio ritiene conseguentemente che la predetta
Circolare, diretta a improntare i rapporti tra gli appartenenti all’Arma dei
Carabinieri alla condivisione ed allo spirito di solidarietà, nulla abbia a che
vedere con la fattispecie dedotta in giudizio, che attiene alla legittimità
della irrogazione della sanzione del “rimprovero” nei confronti di un
appartenente all’Arma dei Carabinieri per aver utilizzato delle espressioni
polemiche nei confronti di un proprio superiore gerarchico, ipotizzando (senza
peraltro fornire alcun elemento concreto a supporto delle proprie asserzioni)
un trattamento preferenziale accordato a “pochi privilegiati” nella valutazione
delle istanze di trasferimento.
5. Con l’ultimo motivo di gravame il ricorrente deduce
eccessività della sanzione irrogata ed eccesso di potere.
Sostiene il ricorrente che la sanzione irrogatagli
sarebbe sproporzionata rispetto al comportamento contestatogli, non terrebbe
conto del fatto che nessun danno è stato arrecato alla amministrazione né delle
condizioni (personali e familiari) del ricorrente e del suo curriculum
professionale.
5.1 La censura non può essere condivisa.
5.2 Il collegio fa rilevare anzitutto che secondo le
norme dell’ordinamento militare i rapporti dei militari nei confronti dei
propri superiori gerarchici debbono essere improntati alla massima correttezza
e al rigido rispetto delle forme.
Ciò si desume con chiara evidenza dalle disposizioni
di cui all’art. 732 (contegno del militare) e all’art. 733 del d.P.R. n.
90/2010 (norme di tratto).
L’art. 1360 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice
dell’ordinamento militare) qualifica come il rimprovero come “la dichiarazione
di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina
e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il
richiamo”.
5.3 Ritiene conseguentemente il collegio che, a
prescindere dalle sue reali intenzioni, le espressioni ingiustificatamente
polemiche utilizzate dal ricorrente nei confronti del proprio superiore
gerarchico, nelle quali si ipotizzano genericamente un trattamento
discriminatorio di favore nei confronti di “pochi privilegiati” ed il
perpetuarsi di “usi e/o consuetudini” che inibirebbero a priori “le chance di
selezione” per il conferimento degli incarichi, non siano oggettivamente
compatibili con la disciplina dell’ordinamento militare e giustifichino quindi
l’irrogazione della sanzione del rimprovero, prevista appunto per le “lievi
trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”.
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va
respinto.
7. In considerazione del fatto che le argomentazioni
addotte dal ricorrente a giustificazione della propria condotta (relative a
vicende di carattere familiare) possono aver influito negativamente sul grado
di consapevolezza dei doveri deontologici nei confronti dei propri superiori
gerarchici, ritiene tuttavia il collegio che nel caso di specie sussistano, ai
sensi degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c., gravi ed eccezionali
motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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