TRIBUTARIO:
l'accesso agli atti del procedimento tributario
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III,
sentenza 7 novembre 2013 n. 2437).
Massima
1. Non costituisce giusta ragione del diniego di accesso ai documenti fiscali (nella fattispecie, ad una cartella esattoriale) il fatto che si tratti di un procedimento tributario. Vero è che l'art. 24, l. n. 241 del 1990 esclude il diritto di accesso, tra l'altro, nel caso di procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che lo regolano.
2. Tale norma va intesa secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata: l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi deve essere temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo stesso.
3. In definitiva, deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e, quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2013,
proposto da:
Dalmine S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Ielo, Matteo Fanni, Carlo Catarisano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bonelli in Milano, via Barozzi, 1;
Dalmine S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Ielo, Matteo Fanni, Carlo Catarisano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bonelli in Milano, via Barozzi, 1;
contro
Ministero dell'economia e delle Finanze, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via
Freguglia, 1;
per l'annullamento
della determinazione dell’Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale della Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, prot. n.
2013/53594, del 21 maggio 2013, con cui è stato confermato il diniego di
accesso ai documenti amministrativi richiesti dalla società Dalmine spa;
degli atti connessi e per quanto occorrer possa, della
determinazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia,
settore Controlli e Riscossioni, ufficio grandi contribuenti, prot. n.
2013/15268 dell’8 febbraio 2013, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso
ai documenti amministrativi presentata da Dalmine in data 11 gennaio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8
ottobre 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO
La società ricorrente espone:
di essere stata sottoposta ad una verifica fiscale da
parte della Guardia di Finanza, avente ad oggetto l’attività di distribuzione
dei dividendi alla controllante Talta LDA;
che il procedimento, avviato il 2 aprile 2009, si è
concluso il 10 settembre 2012, con la notifica di un avviso di accertamento per
una infrazione fiscale e applicazione di una sanzione pecuniaria di € 169.121.361;
di aver presentato in data 11 gennaio 2013 domanda di
accesso agli atti e ai documenti del suddetto procedimento, motivando l’accesso
con l’esigenza di tutela giurisdizionale;
che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della
Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, ufficio grandi contribuenti, con
nota prot. n. 2013/15268 dell’8 febbraio 2013, ha respinto la domanda,
rilevando l’inesistenza in capo alla richiedente di un interesse diretto
attuale e concreto, nonché per la presenza di alcuni documenti esclusi
dall’accesso;
di aver presentato ricorso alla Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi contro il diniego;
che la Commissione ha accolto in parte il ricorso,
affermando la non congruità del diniego basato sull’art 24 c.1 lett. b) L.
241/90, qualora gli atti richiesti attengano ad un procedimento concluso e la
richiesta sia connessa alla tutela del’interesse alla difesa giurisdizionale.
È stata invece ritenuta legittima l’esclusione
dall’accesso della documentazione relativa a comunicazioni con Autorità fiscali
di Paesi esteri, ai sensi dell’art 2 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603;
di aver quindi ripresentato domanda di accesso,
istanza che veniva respinta, con la nota prot. n. 2013/53594, del 21 maggio
2013, ribadendo le motivazioni già contenute nel precedente diniego.
Avverso i due provvedimenti negativi, parte ricorrente
ha articolato le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art 22 comma
1, lett. b) e 3,24 commi 1, lett. b) 2,3,5,6 e 7 e 25 commi 3 e 4 L. 241/90;
2) violazione e falsa applicazione dell’art 24, 11 e
113 Cost. Violazione dell’art 6 CEDU;
3) violazione e falsa applicazione dell’art 22 comma
1, lett. b) e 3, 24 commi 1, lett. b) 2,3,5,6 e 7 e 25 commi 3 e 4 L. 241/90;
eccesso di potere per sviamento ed errore di fatto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2013 il
ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Con il presente ricorso la società Dalmine ha
impugnato i dinieghi opposti alla domanda di accesso presentata in data in data
11 gennaio 2013, istanza poi ripresentata, dopo la decisione della Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi.
2) Si pone la necessità di una breve disamina del
contenuto della domanda e dei dinieghi.
Parte ricorrente, in qualità di soggetto sottoposto ad
un accertamento fiscale, conclusosi con un avviso di accertamento per una
infrazione fiscale e applicazione di una sanzione pecuniaria di € 169.121.361,
ha richiesto copia di “ogni comunicazione scritta intercorsa direttamente e/o
indirettamente” tra l’agenzia regionale delle Entrate e le sue articolazioni
organizzative; la Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle entrate e
le sue articolazioni organizzative; il Comando regionale della Guardia di
finanza della Lombardia, di Bergamo e il Comando del Nucleo di polizia
tributaria della Guardia di finanza di Bergamo; nonché la documentazione con le
competenti autorità fiscali di paesi terzi cui sono state inviate richieste di
informazioni avvalendosi degli strumenti approntati dalla normativa vigente in
materia di cooperazione internazionale.
Le due istanze sono state respinte, con atti molti
articolati, dalla cui complessiva lettura possono evincersi le seguenti
ragioni:
- la L. 241/90 non troverebbe applicazione automatica
e generalizzata all’interno del procedimento tributario: l’art 24 infatti
esclude il diritto di accesso in materia tributaria, “per il quale restano
ferme le particolari norme che lo regolano”. La documentazione richiesta
rientra nell’”attività di pianificazione dei controlli la quale è inaccessibile
stante il disposto dell’art 24 della legge sul procedimento amministrativo”;
- il contribuente non vanta alcun legittimo diritto di
accesso alle tipologie di documenti, perlatro mai espressamente e
analiticamente individuati nei loro estremi,
- deve essere sottratta la documentazione relativa a
comunicazione con Autorità fiscali di paesi esteri, ai sensi dell’art 2 c. 1
lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603.
2) Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito
esposte.
2.1 Va affrontata in primo luogo la questione della
accessibilità ai documenti fiscali e tributari.
Sul punto si è consolidato un orientamento secondo cui
non costituisce giusta ragione del diniego di accesso ai documenti fiscali
(nella fattispecie esaminata ad una cartella esattoriale), il fatto che si
tratta di un procedimento tributario; “vero è infatti che l'art. 24 della l. n.
241 del 1990 esclude il diritto d'accesso, tra l'altro, nel caso di
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano, ma tale norma va essere intesa - secondo una lettura della disposizione
costituzionalmente orientata - nel senso che la inaccessibilità agli atti di
cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento
tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la
conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di
accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che
conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi
il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento,
con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve
ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento
tributario ormai concluso” (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV – n. 4821
del 26 settembre 2013).
Pertanto, poiché nel caso di specie il procedimento
tributario si è concluso, all’istanza di accesso non possono essere opposte
esigenze di segretezza.
Per tali ragioni il diniego, laddove richiama l’art 24
L. 241/90, è illegittimo.
2.2 Quanto alla posizione del richiedente e
all’oggetto della richiesta, si osserva che l’interesse è in re ipsa, cioè
nell’essere stato soggetto sottoposto ad accertamenti: pare superfluo che
l’Amministrazione richieda una precisazione circa la sussistenza
dell’interesse, in quanto è logico che alla conclusione di un procedimento di
accertamento fiscale, il destinatario dell’avviso di accertamento o della
sanzione abbia interesse a conoscere gli atti istruttori, al fine di valutare
l’opportunità di agire in via giudiziale.
La società chiede per tale ragione di poter avere
copia degli atti endoprocedimentali, in base ai quali è stato adottato il
provvedimento conclusivo, ceteris verbis a tutti gli atti
dell’istruttoria.
Dalla domanda presentata, formulata facendo
riferimento ai soggetti da cui gli atti sono emanata e al procedimento oggetto
della corrispondenza, si evince con chiarezza anche quali siano i documenti
richiesti, per cui il richiamo difensivo alla genericità della domanda è
pretestuoso.
Non attiene poi al presente giudizio ogni rilievo o
contestazione circa l’effettivo rispetto del diritto al contraddittorio
garantito nel corso del procedimento tributario.
2.3 Anche la motivazione del diniego alle comunicazioni
con Autorità fiscali di paesi esteri, sottratte all’accesso ai sensi dell’art 2
c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603, è illegittimo.
Il D.M. 29-10-1996 n. 603 all’art. 2 disciplina le
categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla
difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.
Nella lettera b) del D.M., disposizione richiamata
dall’Amministrazione, vengono inclusi tra i documenti non accessibili, quelli
“attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei
settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi
di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione
dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali”.
La richiesta della società Dalmine atteneva in realtà
alla corrispondenza con paesi esteri relativa ad un accertamento in corso nei
suoi confronti, per cui non è chiara l’attinenza della disposizione richiamata;
inoltre il rigetto in base a detta disposizione presupponeva quanto meno la
rappresentazione delle particolari esigenze di segretezza.
III) Per tali ragioni i provvedimenti impugnati vanno
annullati e deve essere riconosciuto il diritto di accedere alla documentazione
richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e
ordina all'intimata amministrazione di esibire alla ricorrente gli atti
richiesti con l'istanza in data 11 gennaio 2013 e di rilasciarne copia.
Condanna la stessa amministrazione al pagamento delle
spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente
in complessivi 2.000/00 (duemila,00), oltre accessori di legge e rimborso di
quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del
giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Primo Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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