mercoledì 18 dicembre 2013

TRIBUTARIO: l'accesso agli atti del procedimento tributario (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 7 novembre 2013 n. 2437).


TRIBUTARIO: 
l'accesso agli atti del procedimento tributario 
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 
sentenza 7 novembre 2013 n. 2437).


Massima

1. Non costituisce giusta ragione del diniego di accesso ai documenti fiscali (nella fattispecie, ad una cartella esattoriale) il fatto che si tratti di un procedimento tributario. Vero è che l'art. 24, l. n. 241 del 1990 esclude il diritto di accesso, tra l'altro, nel caso di procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che lo regolano.
2. Tale norma va intesa  secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata: l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi deve essere temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo stesso. 
3. In definitiva, deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e, quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2013, proposto da:
Dalmine S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Ielo, Matteo Fanni, Carlo Catarisano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bonelli in Milano, via Barozzi, 1; 
contro
Ministero dell'economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 
per l'annullamento
della determinazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, prot. n. 2013/53594, del 21 maggio 2013, con cui è stato confermato il diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti dalla società Dalmine spa;
degli atti connessi e per quanto occorrer possa, della determinazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, ufficio grandi contribuenti, prot. n. 2013/15268 dell’8 febbraio 2013, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata da Dalmine in data 11 gennaio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
La società ricorrente espone:
di essere stata sottoposta ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, avente ad oggetto l’attività di distribuzione dei dividendi alla controllante Talta LDA;
che il procedimento, avviato il 2 aprile 2009, si è concluso il 10 settembre 2012, con la notifica di un avviso di accertamento per una infrazione fiscale e applicazione di una sanzione pecuniaria di € 169.121.361;
di aver presentato in data 11 gennaio 2013 domanda di accesso agli atti e ai documenti del suddetto procedimento, motivando l’accesso con l’esigenza di tutela giurisdizionale;
che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, ufficio grandi contribuenti, con nota prot. n. 2013/15268 dell’8 febbraio 2013, ha respinto la domanda, rilevando l’inesistenza in capo alla richiedente di un interesse diretto attuale e concreto, nonché per la presenza di alcuni documenti esclusi dall’accesso;
di aver presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi contro il diniego;
che la Commissione ha accolto in parte il ricorso, affermando la non congruità del diniego basato sull’art 24 c.1 lett. b) L. 241/90, qualora gli atti richiesti attengano ad un procedimento concluso e la richiesta sia connessa alla tutela del’interesse alla difesa giurisdizionale.
È stata invece ritenuta legittima l’esclusione dall’accesso della documentazione relativa a comunicazioni con Autorità fiscali di Paesi esteri, ai sensi dell’art 2 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603;
di aver quindi ripresentato domanda di accesso, istanza che veniva respinta, con la nota prot. n. 2013/53594, del 21 maggio 2013, ribadendo le motivazioni già contenute nel precedente diniego.
Avverso i due provvedimenti negativi, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art 22 comma 1, lett. b) e 3,24 commi 1, lett. b) 2,3,5,6 e 7 e 25 commi 3 e 4 L. 241/90;
2) violazione e falsa applicazione dell’art 24, 11 e 113 Cost. Violazione dell’art 6 CEDU;
3) violazione e falsa applicazione dell’art 22 comma 1, lett. b) e 3, 24 commi 1, lett. b) 2,3,5,6 e 7 e 25 commi 3 e 4 L. 241/90; eccesso di potere per sviamento ed errore di fatto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO
1) Con il presente ricorso la società Dalmine ha impugnato i dinieghi opposti alla domanda di accesso presentata in data in data 11 gennaio 2013, istanza poi ripresentata, dopo la decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
2) Si pone la necessità di una breve disamina del contenuto della domanda e dei dinieghi.
Parte ricorrente, in qualità di soggetto sottoposto ad un accertamento fiscale, conclusosi con un avviso di accertamento per una infrazione fiscale e applicazione di una sanzione pecuniaria di € 169.121.361, ha richiesto copia di “ogni comunicazione scritta intercorsa direttamente e/o indirettamente” tra l’agenzia regionale delle Entrate e le sue articolazioni organizzative; la Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle entrate e le sue articolazioni organizzative; il Comando regionale della Guardia di finanza della Lombardia, di Bergamo e il Comando del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bergamo; nonché la documentazione con le competenti autorità fiscali di paesi terzi cui sono state inviate richieste di informazioni avvalendosi degli strumenti approntati dalla normativa vigente in materia di cooperazione internazionale.
Le due istanze sono state respinte, con atti molti articolati, dalla cui complessiva lettura possono evincersi le seguenti ragioni:
- la L. 241/90 non troverebbe applicazione automatica e generalizzata all’interno del procedimento tributario: l’art 24 infatti esclude il diritto di accesso in materia tributaria, “per il quale restano ferme le particolari norme che lo regolano”. La documentazione richiesta rientra nell’”attività di pianificazione dei controlli la quale è inaccessibile stante il disposto dell’art 24 della legge sul procedimento amministrativo”;
- il contribuente non vanta alcun legittimo diritto di accesso alle tipologie di documenti, perlatro mai espressamente e analiticamente individuati nei loro estremi,
- deve essere sottratta la documentazione relativa a comunicazione con Autorità fiscali di paesi esteri, ai sensi dell’art 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603.
2) Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Va affrontata in primo luogo la questione della accessibilità ai documenti fiscali e tributari.
Sul punto si è consolidato un orientamento secondo cui non costituisce giusta ragione del diniego di accesso ai documenti fiscali (nella fattispecie esaminata ad una cartella esattoriale), il fatto che si tratta di un procedimento tributario; “vero è infatti che l'art. 24 della l. n. 241 del 1990 esclude il diritto d'accesso, tra l'altro, nel caso di procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, ma tale norma va essere intesa - secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata - nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso” (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV – n. 4821 del 26 settembre 2013).
Pertanto, poiché nel caso di specie il procedimento tributario si è concluso, all’istanza di accesso non possono essere opposte esigenze di segretezza.
Per tali ragioni il diniego, laddove richiama l’art 24 L. 241/90, è illegittimo.
2.2 Quanto alla posizione del richiedente e all’oggetto della richiesta, si osserva che l’interesse è in re ipsa, cioè nell’essere stato soggetto sottoposto ad accertamenti: pare superfluo che l’Amministrazione richieda una precisazione circa la sussistenza dell’interesse, in quanto è logico che alla conclusione di un procedimento di accertamento fiscale, il destinatario dell’avviso di accertamento o della sanzione abbia interesse a conoscere gli atti istruttori, al fine di valutare l’opportunità di agire in via giudiziale.
La società chiede per tale ragione di poter avere copia degli atti endoprocedimentali, in base ai quali è stato adottato il provvedimento conclusivo, ceteris verbis a tutti gli atti dell’istruttoria.
Dalla domanda presentata, formulata facendo riferimento ai soggetti da cui gli atti sono emanata e al procedimento oggetto della corrispondenza, si evince con chiarezza anche quali siano i documenti richiesti, per cui il richiamo difensivo alla genericità della domanda è pretestuoso.
Non attiene poi al presente giudizio ogni rilievo o contestazione circa l’effettivo rispetto del diritto al contraddittorio garantito nel corso del procedimento tributario.
2.3 Anche la motivazione del diniego alle comunicazioni con Autorità fiscali di paesi esteri, sottratte all’accesso ai sensi dell’art 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603, è illegittimo.
Il D.M. 29-10-1996 n. 603 all’art. 2 disciplina le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.
Nella lettera b) del D.M., disposizione richiamata dall’Amministrazione, vengono inclusi tra i documenti non accessibili, quelli “attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali”.
La richiesta della società Dalmine atteneva in realtà alla corrispondenza con paesi esteri relativa ad un accertamento in corso nei suoi confronti, per cui non è chiara l’attinenza della disposizione richiamata; inoltre il rigetto in base a detta disposizione presupponeva quanto meno la rappresentazione delle particolari esigenze di segretezza.
III) Per tali ragioni i provvedimenti impugnati vanno annullati e deve essere riconosciuto il diritto di accedere alla documentazione richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e ordina all'intimata amministrazione di esibire alla ricorrente gli atti richiesti con l'istanza in data 11 gennaio 2013 e di rilasciarne copia.
Condanna la stessa amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi 2.000/00 (duemila,00), oltre accessori di legge e rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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