martedì 17 dicembre 2013

SERVIZI PUBBLICI LOCALI & GIURISDIZIONE: il riparto nella materia (Cons, St., Sez. V, sentenza breve 11 dicembre 2013 n. 5964).


SERVIZI PUBBLICI LOCALI & GIURISDIZIONE: 
il riparto nella materia 
(Cons, St., Sez. V, 
sentenza breve 11 dicembre 2013 n. 5964).


Niente di nuovo sotto il sole.
Repetita iuvant però.


Massima

1.  Conformemente a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano anche essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cass. SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 26391);
2.  E' stata così ritenuta appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di beni e servizi che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezioni per la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, escluse quelle di natura meramente patrimoniale (C.d.S., sez. V, 30 novembre 2012, n. 6110; 6 luglio 2012, n. 3963; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 682).
3.   E' stata invece ritenuta appartenente al giudice ordinario la domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta ad ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati e forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del regolamento 1191/69/Cee, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali sussiste un diritto soggettivo, irrilevante essendo – nel caso di specie, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – la circostanza della mancata contrattualizzazione del rapporto di concessione, trattandosi di controversia attinente a indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass. SS.UU., 14 novembre 2012, n. 19828.
4.  Spetta poi al giudice amministrativo decidere sulla controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche, essendosi al riguardo precisato che l’obbligazione pubblica (finanziamenti, indennizzi, contributi) è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, e che una volta costituita essa segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione, salvo che detto rapporto non inerisca ad un pubblico servizio, sussistendo in tal caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (C.d.S., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 785).


Sentenza breve


INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4656 del 2013, proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso c/o Studio Legale Recchia Luca Coletta in Roma, viale Regina Margherita, n. 1; 
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Buondonno, con cui è domiciliata in Roma, via Poli, n. 29; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, sez. III, n. 1433 del 13 marzo 2013, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Catalano e A. Bove, su delega dell'avv. Lidia Buondonno;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

PREMESSO CHE:
a) il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. III, con la sentenza n. 1433 del 13 marzo 2013 ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dalla Provincia di Benevento per la declaratoria dell’asserita illegittimità del silenzio – inadempimento e/o rifiuto serbato dalla Regione Campania sulla istanza in data 29 maggio 2012 (prot. 2113), recante contestuale messa in mora, di rimborso della somma di €. 2.462.734,04, quale importo anticipato per i.v.a. alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 2003 – 2011; a suo avviso, infatti, la pretesa economica in questione, quantunque afferente alla materia dei pubblici servizi, rientrerebbe nella categoria degli “altri corrispettivi”, le cui controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè essa si collocherebbe “…a valle dell’imposizione dell’obbligo di espletare attività di pubblico servizio, attenendo alla definizione delle obbligazioni reciproche che discendono direttamente dal rapporto concessorio o convenzionale nonché dall’applicazione della normativa comunitaria”, non emergendo “…profili di autoritività del potere idonei a degradare ad interessi legittimi le posizioni soggettive delle imprese di trasporto” e non essendo non pertinente l’invocato richiamo alla propria precedente decisione n. 2134 del 2011;
b) la Provincia di Benevento con atto di appello notificato il 3 giugno 2013 ha lamentato l’erroneità di tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione di legge (D. Lgs. 80/98 art. 33, CPA art. 133, comma 1, lett. c) – Violazione dei principi giurisprudenziale regolanti la materia (sentenza Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004) – Perplessità ed insufficienza della motivazione” e “Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione di legge (D. Lgs. 80/98 art. 33, CPA art. 133, comma 1, lett. c) – Perplessità ed insufficienza della motivazione – Erroneità nei presupposti”: secondo l’appellante non potrebbe dubitarsi dell’appartenenza della controversia de qua alla giurisdizione del giudice amministrativo, giacché essa non riguarderebbe la corresponsione di un corrispettivo, bensì di un finanziamento “…strettamente collegato, meglio, imprescindibile per assicurare un pubblico servizio e, pertanto, finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico”, ponendosi pertanto al di fuori di un rapporto concessorio e “…iscrivendosi, invece, nel sovrastante rapporto pubblicistico tra Regione e Provincia regolato dalla L.R. n. 3/2002, con connesso esercizio di potere autoritativo (di tipo organizzativo – contabile) ad opera della prima”; a ciò conseguirebbe anche l’erroneità dei richiami giurisprudenziali operati dai primi giudici che avrebbero poi altrettanto erronea mente ritenuto non applicabile al caso in esame la loro stessa sentenza n. 2131 del 2011;
c) ha resistito all’appello la Regione Campania, chiedendone il rigetto;
CONSIDERATO CHE:
d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, conformemente a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano anche essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cass. SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 26391);
e) è stata così ritenuta appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di beni e servizi che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezioni per la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, escluse quelle di natura meramente patrimoniale (C.d.S., sez. V, 30 novembre 2012, n. 6110; 6 luglio 2012, n. 3963; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 682);
f) è stata invece ritenuta appartenente al giudice ordinario la domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta ad ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati e forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del regolamento 1191/69/Cee, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali sussiste un diritto soggettivo, irrilevante essendo – nel caso di specie, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – la circostanza della mancata contrattualizzazione del rapporto di concessione, trattandosi di controversia attinente a indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass. SS.UU., 14 novembre 2012, n. 19828;
g)spetta poi al giudice amministrativo decidere sulla controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche, essendosi al riguardo precisato che l’obbligazione pubblica (finanziamenti, indennizzi, contributi) è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, e che una volta costituita essa segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione, salvo che detto rapporto non inerisca ad un pubblico servizio, sussistendo in tal caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (C.d.S., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 785);

RILEVATO CHE:
h) nel caso di specie la controversia concerne la pretesa della Provincia di Benevento di vedersi riconosciuta rimborsata dalla Regione Campania la maggior somma asseritamente anticipata alle aziende esercenti, nell’ambito territoriale di competenza, il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 2003 – 2011, in virtù dei contratti – ponte nei quali la predetta Provincia è subentrata alla Regione;
i) detta controversia ha natura esclusivamente patrimoniale, difettando di qualsiasi elemento di rilievo autoritativo e discrezionale e non essendo neppure collegata, in modo diretto ed immediato, ad un servizio pubblico (il servizio di trasporto pubblico locale essendo la mera occasione del preteso rapporto debito – credito esistente tra le due amministrazioni), così che non vi è ragione per sottrarla alla cognizione del giudice ordinario;
j) non consentono di giungere a conclusioni differenti né la circostanza che il riconoscimento della somma rivendicata presupponga un procedimento ed un successivo atto di natura amministrativo – contabile di imputazione e di liquidazione delle somme, né la pretesa particolare qualificazione giuridica (finanziamento) della somma rivendicata;
k) l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla decisione di questo Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6489 del 5 ottobre 2004, invocata dall’appellante, è da ritenersi superato alla stregua della sentenza della Cassazione, SS.UU. 4 luglio 2006, n. 15216, come peraltro già rilevato da C.d.S., sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3466;
RITENUTO CHE in conclusione l’appello deve essere respinto, potendo nondimeno compensarsi tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni trattate;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Nessun commento:

Posta un commento