SERVIZI PUBBLICI LOCALI & GIURISDIZIONE:
il riparto nella materia
(Cons, St., Sez. V,
sentenza breve 11 dicembre 2013 n. 5964).
Niente di nuovo sotto il sole.
Repetita iuvant però.
Massima
1. Conformemente a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano anche essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cass. SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 26391);
2. E' stata così ritenuta appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di beni e servizi che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezioni per la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, escluse quelle di natura meramente patrimoniale (C.d.S., sez. V, 30 novembre 2012, n. 6110; 6 luglio 2012, n. 3963; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 682).
3. E' stata invece ritenuta appartenente al giudice ordinario la domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta ad ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati e forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del regolamento 1191/69/Cee, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali sussiste un diritto soggettivo, irrilevante essendo – nel caso di specie, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – la circostanza della mancata contrattualizzazione del rapporto di concessione, trattandosi di controversia attinente a indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass. SS.UU., 14 novembre 2012, n. 19828.
4. Spetta poi al giudice amministrativo decidere sulla controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche, essendosi al riguardo precisato che l’obbligazione pubblica (finanziamenti, indennizzi, contributi) è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, e che una volta costituita essa segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione, salvo che detto rapporto non inerisca ad un pubblico servizio, sussistendo in tal caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (C.d.S., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 785).
Sentenza breve
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4656 del 2013, proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso c/o Studio Legale Recchia Luca Coletta in Roma, viale Regina Margherita, n. 1;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4656 del 2013, proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso c/o Studio Legale Recchia Luca Coletta in Roma, viale Regina Margherita, n. 1;
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della
Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Buondonno,
con cui è domiciliata in Roma, via Poli, n. 29;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI,
sez. III, n. 1433 del 13 marzo 2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione
Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10
dicembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati
Vincenzo Catalano e A. Bove, su delega dell'avv. Lidia Buondonno;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
PREMESSO CHE:
a) il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sez. III, con la sentenza n. 1433 del 13 marzo 2013 ha dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il
ricorso proposto dalla Provincia di Benevento per la declaratoria dell’asserita
illegittimità del silenzio – inadempimento e/o rifiuto serbato dalla Regione
Campania sulla istanza in data 29 maggio 2012 (prot. 2113), recante contestuale
messa in mora, di rimborso della somma di €. 2.462.734,04, quale importo
anticipato per i.v.a. alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico
locale per il periodo 2003 – 2011; a suo avviso, infatti, la pretesa economica
in questione, quantunque afferente alla materia dei pubblici servizi,
rientrerebbe nella categoria degli “altri corrispettivi”, le cui controversie
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè essa si
collocherebbe “…a valle dell’imposizione dell’obbligo di espletare attività di
pubblico servizio, attenendo alla definizione delle obbligazioni reciproche che
discendono direttamente dal rapporto concessorio o convenzionale nonché
dall’applicazione della normativa comunitaria”, non emergendo “…profili di
autoritività del potere idonei a degradare ad interessi legittimi le posizioni
soggettive delle imprese di trasporto” e non essendo non pertinente l’invocato
richiamo alla propria precedente decisione n. 2134 del 2011;
b) la Provincia di Benevento con atto di appello
notificato il 3 giugno 2013 ha lamentato l’erroneità di tale sentenza,
chiedendone la riforma alla stregua di due motivi di gravame, rubricati
rispettivamente “Error in iudicando – Violazione e falsa
applicazione di legge (D. Lgs. 80/98 art. 33, CPA art. 133, comma 1, lett. c) –
Violazione dei principi giurisprudenziale regolanti la materia (sentenza Corte
Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004) – Perplessità ed insufficienza della
motivazione” e “Error in iudicando – Violazione e falsa
applicazione di legge (D. Lgs. 80/98 art. 33, CPA art. 133, comma 1, lett. c) –
Perplessità ed insufficienza della motivazione – Erroneità nei presupposti”:
secondo l’appellante non potrebbe dubitarsi dell’appartenenza della
controversia de qua alla giurisdizione del giudice amministrativo, giacché essa
non riguarderebbe la corresponsione di un corrispettivo, bensì di un
finanziamento “…strettamente collegato, meglio, imprescindibile per assicurare
un pubblico servizio e, pertanto, finalizzato al perseguimento di un interesse
pubblico”, ponendosi pertanto al di fuori di un rapporto concessorio e
“…iscrivendosi, invece, nel sovrastante rapporto pubblicistico tra Regione e
Provincia regolato dalla L.R. n. 3/2002, con connesso esercizio di potere
autoritativo (di tipo organizzativo – contabile) ad opera della prima”; a ciò
conseguirebbe anche l’erroneità dei richiami giurisprudenziali operati dai
primi giudici che avrebbero poi altrettanto erronea mente ritenuto non
applicabile al caso in esame la loro stessa sentenza n. 2131 del 2011;
c) ha resistito all’appello la Regione Campania,
chiedendone il rigetto;
CONSIDERATO CHE:
d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale,
dal quale non vi è motivo di discostarsi, conformemente a quanto precisato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in
materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono
quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i
rapporti tra amministrazione e amministrati possano anche essere declinati
nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando al giudice
ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che
assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di
interessi generali (Cass. SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n.
26391);
e) è stata così ritenuta appartenente alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa
ai rapporti di beni e servizi che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezioni
per la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, escluse
quelle di natura meramente patrimoniale (C.d.S., sez. V, 30 novembre 2012, n.
6110; 6 luglio 2012, n. 3963; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 682);
f) è stata invece ritenuta appartenente al giudice
ordinario la domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto
pubblico volta ad ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il
criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati e
forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del
regolamento 1191/69/Cee, non ricorrendo elementi di discrezionalità
amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali
sussiste un diritto soggettivo, irrilevante essendo – nel caso di specie, al
fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – la circostanza
della mancata contrattualizzazione del rapporto di concessione, trattandosi di
controversia attinente a indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass.
SS.UU., 14 novembre 2012, n. 19828;
g)spetta poi al giudice amministrativo decidere sulla
controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di
risorse pubbliche, essendosi al riguardo precisato che l’obbligazione pubblica
(finanziamenti, indennizzi, contributi) è subordinata ad un procedimento
amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed
unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso,
e che una volta costituita essa segue le sorti dell’ordinario rapporto
obbligatorio anche sul piano della giurisdizione, salvo che detto rapporto non
inerisca ad un pubblico servizio, sussistendo in tal caso la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (C.d.S., sez. VI, 3 febbraio 2011, n.
785);
RILEVATO CHE:
h) nel caso di specie la controversia concerne la
pretesa della Provincia di Benevento di vedersi riconosciuta rimborsata dalla
Regione Campania la maggior somma asseritamente anticipata alle aziende
esercenti, nell’ambito territoriale di competenza, il servizio di trasporto
pubblico locale per il periodo 2003 – 2011, in virtù dei contratti – ponte nei
quali la predetta Provincia è subentrata alla Regione;
i) detta controversia ha natura esclusivamente
patrimoniale, difettando di qualsiasi elemento di rilievo autoritativo e
discrezionale e non essendo neppure collegata, in modo diretto ed immediato, ad
un servizio pubblico (il servizio di trasporto pubblico locale essendo la mera
occasione del preteso rapporto debito – credito esistente tra le due
amministrazioni), così che non vi è ragione per sottrarla alla cognizione del
giudice ordinario;
j) non consentono di giungere a conclusioni differenti
né la circostanza che il riconoscimento della somma rivendicata presupponga un
procedimento ed un successivo atto di natura amministrativo – contabile di
imputazione e di liquidazione delle somme, né la pretesa particolare
qualificazione giuridica (finanziamento) della somma rivendicata;
k) l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla
decisione di questo Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6489 del 5 ottobre 2004,
invocata dall’appellante, è da ritenersi superato alla stregua della sentenza
della Cassazione, SS.UU. 4 luglio 2006, n. 15216, come peraltro già rilevato da
C.d.S., sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3466;
RITENUTO CHE in conclusione l’appello deve essere
respinto, potendo nondimeno compensarsi tra le parti le spese del presente
grado di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Dichiara compensate le spese del presente grado di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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