SANITA':
l'ormai celebre ordinanza del T.A.R. Lazio
sul metodo "Stamina"
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III "quater",
ordinanza 4 dicembre 2013 n. 4728).
Ordinanza, a mio parere, ineccepibile.
Come può io Ministero nominare come componenti del Comitato scientifico personalità accademiche che già hanno espresso palesi posizioni contrarie al metodo Stamina?
Non è vero, tuttavia, quel che i media hanno scritto: non mi sembra un'ordinanza "propulsiva" quindi il merito ancora deve decidersi. In altre parole non c'è nessuna apertura della sperimentazione Stamina, ma solo uno "stop" a bloccare un metodo "a priori" da parte della P.A. (e degli interessi privati che la muovono).
Massima
1. Va accolta la censura rivolta avverso il d.m. 28 giugno 2013 di nomina dei componenti del Comitato scientifico, con il quale si denuncia l’illegittima composizione dello stesso, essendo stati nominati componenti, professionisti che in passato, prima dell’inizio dei lavori, avevano espresso forti perplessità, o addirittura accese critiche, sull’efficacia scientifica del Metodo Stamina.
2. Non risulta sia stata stata garantita l’obiettività e l’imparzialità del giudizio, con grave nocumento per il lavoro dell’intero organo collegiale, considerato inoltre che il requisito dell’indipendenza dei componenti il Comitato scientifico è stato ritenuto essenziale anche dal Ministero della salute che, nel d.m. 18 giugno 2013, all’art. 5 ne ha fatto espressa menzione
Tale indipendenza va intesa primariamente in senso ideologico (e dunque non necessariamente economico e deve quindi concretizzarsi innanzitutto nel non approcciarsi alla sperimentazione in modo prevenuto, per averla già valutata prima ancora di esaminare la documentazione prodotta dalla Stamina Fondation; ai lavori occorre partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla questione non hanno già preso posizione o, se ciò non è possibile essendosi tutti gli esperti già esposti, che siano chiamati in seno al Comitato, in pari misura, anche coloro che si sono espressi in favore di tale Metodo.
3. E' peraltro interesse primario dello stesso Ministero della salute pervenire a riscontri obiettivi e, per quanto lo consenta la materia, il più possibile certi in ordine alla possibilità di iniziare la sperimentazione e, se del caso, alla sua efficacia.
I vizi che inficiano la composizione del Comitato scientifico si riflettono sull’obiettività dell’espletamento dei compiti che erano stati ad esso assegnati dall’art. 2, comma 4, d.m. 18 giugno 2013 nonché sul parere negativo dallo stesso reso in ordine all’avvio della sperimentazione;
4. Pur avendo tale vizio carattere assorbente, il Collegio ritiene di dover esaminare anche l’atto di motivi aggiunti avente ad oggetto l’annullamento del decreto del 10 ottobre 2013, con il quale il Ministero della salute, in dichiarata “presa d’atto” del parere reso dal Comitato scientifico, ha escluso che la sperimentazione possa essere “ulteriormente proseguita”.
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale n. 8730 del
2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stamina Foundation Onlus, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, con domicilio eletto presso l’avv.
Antonio Martini in Roma, corso Trieste, 109;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
Comitato Scientifico per la Sperimentazione, non costituito in giudizio;
Comitato Scientifico per la Sperimentazione, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Omiss, rappresentati e difeso dagli avv. Marco Vorano e Dario Bianchini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Movimento Vite Sospese Santa Illuminati e Omiss, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Mazza e Desirè Sampognaro, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, 41;
Omiss, rappresentati e difeso dagli avv. Marco Vorano e Dario Bianchini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Movimento Vite Sospese Santa Illuminati e Omiss, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Mazza e Desirè Sampognaro, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, 41;
per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia,
del decreti del 18/06/2013 e del 28/08/2013 relativi
al rilascio dell'autorizzazione per la sperimentazione clinica all'Aifa ed alla
nomina dei componenti del Comitato scientifico per la sperimentazione, nonche'
del parere contrario espresso dal predetto Comitato
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3
dicembre 2013 in cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Visto l’atto introduttivo del giudizio, con il quale
si chiede l’annullamento: a) del d.m. 18 giugno 2013 del Ministro della salute,
che disciplina la sperimentazione del Metodo Stamina in dichiarata applicazione
dell’art. 2, comma 2 bis, d.l. 25 marzo 2013, n. 24; b) del d.m. 28 giugno
2013, che nomina i componenti del Comitato scientifico; c) del parere negativo
all’inizio della sperimentazione, reso dal Comitato scientifico e conosciuto
dalla ricorrente solo attraverso gli organi di stampa;
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 28
ottobre 2013 e depositato il successivo 14 novembre, avente ad oggetto
l’impugnazione del decreto del 10 ottobre 2013, con il quale il Ministero della
salute, in dichiarata “presa d’atto” del parere reso dal Comitato scientifico,
ha escluso che la sperimentazione possa essere “ulteriormente proseguita”;
Vista l’eccezione di inammissibilità dell’atto
introduttivo del giudizio (ed estesa poi, con la memoria depositata il 30
novembre 2013, all’atto di motivi aggiunti), sollevata dal Ministero della
salute sul rilievo che lo stesso non è stato notificato né all’Aifa né all’ISS;
Considerato che tale eccezione, ove fondata,
renderebbe inammissibile l’atto introduttivo del giudizio solo nella parte
volta all’annullamento del d.m. 18 giugno 2013, ferma restando l’ammissibilità
sia dello stesso atto introduttivo del giudizio nella parte volta
all’annullamento del decreto di istituzione del Comitato scientifico sia dei
successivi motivi aggiunti, con i quali, come si è detto, è dedotta
l’illegittimità della presa d’atto del Ministero dell’attività compiuta dal
Comitato scientifico;
Ritenuto pertanto di rinviare alla successiva fase del
merito l’esame di tale eccezione, il cui esito non rileva ai fini della
presente decisione;
Ritenuto che la proposizione dei motivi aggiunti
avverso il decreto del 10 ottobre 2013 del Ministero della salute, che ha
recepito in toto il parere reso dal Comitato scientifico, rende ammissibili i
motivi contro lo stesso dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, e quindi
priva di pregio la relativa eccezione sollevata dal Ministero;
Ritenuta priva di pregio l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dal Ministero
della salute, essendo invece evidente l’interesse concreto ed attuale della
Fondazione Stamina a che inizi e si concluda positivamente la sperimentazione
del proprio Metodo Stamina, a nulla rilevando che il soggetto promotore della
sperimentazione sia, come afferma l’Avvocatura generale dello Stato nella
memoria depositata il 30 novembre 2013, il Ministero della salute e non la
Fondazione stessa;
Considerato infatti che è innegabile che la Fondazione
ha, come dice lo stesso Ministero nella memoria depositata il 30 novembre 2013,
“ideato” il preparato oggetto della sperimentazione, con la conseguenza che la
stessa è legittimata ed ha interesse ad impugnare i provvedimenti che ne
inibiscono la sperimentazione;
Ritenuto di rinviare alla successiva fase di merito
l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dei sig.ri Carter
ed altri;
Visto il primo motivo dell’atto introduttivo del
giudizio, rivolto avverso il d.m. 28 giugno 2013 di nomina dei componenti del
Comitato scientifico, con il quale si denuncia l’illegittima composizione dello
stesso, essendo stati nominati componenti (prof.ri Luca Pani, Alessandro Nanni
Costa, Maria Grazia Roncarolo, Bruno Dallapiccola, Generoso Andria, Amedeo
Santossuo, e dott.ssa Patrizia Popoli) professionisti che in passato, prima
dell’inizio dei lavori, avevano espresso forti perplessità, o addirittura accese
critiche, sull’efficacia scientifica del Metodo Stamina;
Considerato che tale motivo è ammissibile, non
potendosi ritenere che la mera ottemperanza, da parte della Fondazione
ricorrente, alla richiesta di rilasciare la documentazione necessaria all’avvio
della sperimentazione costituisca manifestazione di acquiescenza e rinuncia a
far valere eventuali vizi del decreto ministeriale di nomina del Comitato;
Ritenuto che tale motivo, oltre che ammissibile è
anche provvisto di sufficiente fumus, non essendo stata garantita l’obiettività
e l’imparzialità del giudizio, con grave nocumento per il lavoro dell’intero
organo collegiale;
Considerato che il requisito dell’indipendenza dei
componenti il Comitato scientifico è stato ritenuto essenziale anche dal Ministero
della salute che, nel d.m. 18 giugno 2013, all’art. 5 ne ha fatto espressa
menzione;
Considerato che tale indipendenza va intesa
primariamente in senso ideologico (e dunque non necessariamente economico, come
sembra affermare il Ministero nella memoria difensiva), e deve quindi
concretizzarsi innanzitutto nel non approcciarsi alla sperimentazione in modo
prevenuto, per averla già valutata prima ancora di esaminare la documentazione
prodotta dalla Stamina Fondation;
Considerato che è interesse primario dello stesso
Ministero della salute pervenire a riscontri obiettivi e, per quanto lo
consenta la materia, il più possibile certi in ordine alla possibilità di
iniziare la sperimentazione e, se del caso, alla sua efficacia;
Considerato che è pertanto necessario che ai lavori
partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla questione non
hanno già preso posizione o, se ciò non è possibile essendosi tutti gli esperti
già esposti, che siano chiamati in seno al Comitato, in pari misura, anche coloro
che si sono espressi in favore di tale Metodo;
Considerato peraltro che i vizi che inficiano la
composizione del Comitato scientifico si riflettono sull’obiettività
dell’espletamento dei compiti che erano stati ad esso assegnati dall’art. 2,
comma 4, d.m. 18 giugno 2013 nonché sul parere negativo dallo stesso reso in
ordine all’avvio della sperimentazione;
Considerato che, pur avendo tale vizio carattere
assorbente, il Collegio ritiene di dover esaminare anche l’atto di motivi
aggiunti avente ad oggetto l’annullamento del decreto del 10 ottobre 2013, con
il quale il Ministero della salute, in dichiarata “presa d’atto” del parere
reso dal Comitato scientifico, ha escluso che la sperimentazione possa essere
“ulteriormente proseguita”;
Ritenuta priva di pregio l’eccezione di
inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, sollevata dal Ministero della
salute con la memoria depositata il 30 novembre 2013, sul rilievo che sarebbe
impugnato un parere espressione di discrezionalità tecnica;
Ritenuto infatti tale parere, ed il decreto
ministeriale che lo ha recepito con la “presa d’atto”, sindacabile nei limiti
ben noti in cui sono valutabili, da questo giudice, gli atti espressione di
discrezionalità tecnica, e quindi in primo luogo quelli inficiati da vizi di
carattere procedimentale e istruttorio;
Considerato, in sede di prima delibazione propria
della fase cautelare, che l’art. 2, comma 4, d.m. 18 giugno 2013 non
attribuisce al Comitato scientifico il compito di valutare la sussistenza delle
condizioni per iniziare la sperimentazione;
Considerato infatti che nel caso in esame è stato
inibito l’inizio della sperimentazione, non potendosi dire che la stessa era
già iniziata con la “promozione” disposta dal Ministro della salute con il suo
decreto 18 giugno 2013 (art. 1, comma 1);
Considerato infatti che è lo stesso d.m. 18 giugno
2013 che distingue nettamente e chiaramente la “promozione” dalla
“sperimentazione” del Metodo Stamina;
Considerato, che pur essendo tale vizio assorbente
appare necessario l’esame anche dell’ulteriore profilo di illegittimità dedotto
nella via dei motivi aggiunti avverso il decreto del 10 ottobre 2013;
Considerato che con il predetto decreto il Ministero
della salute si è limitato a “prendere atto” del parere negativo reso dal
Comitato scientifico;
Vista la relazione del Comitato scientifico e la nota
di accompagnamento, entrambe trasmesse al Ministero della salute;
Considerato che il Comitato scientifico ha ravvisato
elementi tali da far ritenere non sicuro il Metodo Stamina per gli effetti collaterali
dannosi che lo stesso provocherebbe e ha quindi escluso la possibilità di
procedere alla sperimentazione;
Considerato che quand’anche fosse stato, come afferma
il Ministero, proprio il prof. Vanoni a non consentire la ripetibilità della
terapia e a chiedere che non fosse modificato il Metodo presentato, il Comitato
avrebbe dovuto convocare nuovamente la Fondazione Stamina per comunicare che le
preclusioni imposte dal prof. Vanoni avrebbero portato all’impossibilità di
procedere alla sperimentazione e al fine di verificare se dubbi e carenze
riscontrate potessero essere colmate con l’ausilio di chi, su tale Metodo,
aveva lavorato, e solo successivamente, ove le carenze fossero rimaste,
esprimere parere negativo;
Considerato peraltro, in sede di prima delibazione
propria della fase cautelare, che non appare illogico il rifiuto del prof.
Vanoni, espresso nel corso dell’audizione del 12 luglio, di modificare il
metodo prestabilito, per evitare di sottoporre a sperimentazione un prodotto
diverso da quello proposto da Stamina Foundation;
Considerato infatti che ove fosse stato sottoposto a
sperimentazione un prodotto anche parzialmente diverso da quello proposto dalla
Fondazione, l’esito positivo o negativo della stessa non avrebbe sortito
effetti diretti sul Metodo proposto dalla Fondazione stessa;
Considerato ancora che, prima di esprimere il parere
negativo all’inizio della sperimentazione, il Comitato avrebbe dovuto altresì
esaminare le cartelle cliniche dei pazienti che erano stati sottoposti alla
cura con la Stamina presso l’Ospedale civile di Brescia i quali pazienti, dai
certificati medici versati in atti, non risultano aver subito effetti negativi
collaterali;
Considerato infatti che sebbene queste non facciano
parte, come afferma il Ministero nella memoria depositata il 30 novembre 2013,
della sperimentazione perché questa non viene fatta sui pazienti, lo studio
delle stesse avrebbe potuto essere di ausilio nella determinazione finale da
assumere;
Considerato quindi che la decisione di iniziare o meno
la sperimentazione sul Metodo Stamina – sperimentazione che il Legislatore
aveva ritenuto opportuna disciplinandola nel comma 2 bis, aggiunto in sede di
conversione in legge al testo dell’art. 2 predisposto dal Governo (che tale
sperimentazione non aveva affatto prevista, essendosi limitato ad autorizzare,
al comma 2, la conclusione dei cicli di cura iniziati) – avrebbe richiesto
certamente un maggiore approfondimento, atteso che l’importanza vitale che la
stessa assume avrebbe giustificato (rectius, reso doverosa) la chiusura dei
lavori in un arco di tempo superiore ai tre mesi impiegati dal Comitato,
peraltro cadenti nel periodo feriale, aprendo un contraddittorio sulle
questioni relative alla sicurezza del Metodo, uniche questioni che avrebbero
potuto evitare che la sperimentazioni fosse avviata;
Considerato che solo un’approfondita istruttoria in
contraddittorio con chi afferma che il Metodo Stamina non produce effetti
negativi collaterali potrà - ove a conclusione dei lavori si arrivasse a
confermare il parere contrario all’inizio della sperimentazione - convincere
anche i malati con patologie dall’esito certamente infausto, e che su tale
Metodo hanno riposto le ultime speranze, che il rimedio stesso non è, almeno
allo stato, effettivamente praticabile;
Considerato infine che la giusta preoccupazione del
Ministero della salute e della comunità scientifica - che non siano autorizzate
procedure che creino solo illusioni di guarigione o comunque, e quanto meno, di
un miglioramento del tipo di vita, e che si dimostrino invece nella pratica
inutili o addirittura dannose - può essere, anche nella specie, superata con
un’istruttoria a tal punto approfondita in tutti i suoi aspetti da non lasciare
più margini di dubbio, anche ai fautori del Metodo in esame, ove il
procedimento si concludesse negativamente, che il Metodo stesso non è, o almeno
non è per il momento, praticabile;
Considerato che la fondatezza di tale motivo consente
al Collegio di prescindere dall’esame degli ulteriori vizi dedotti nell’atto di
motivi aggiunti;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per
l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Accoglie la suindicata domanda incidentale di
sospensione e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa l’udienza pubblica alla data dell’11 giugno
2014.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente
fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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