URBANISTICA:
la "diversità ontologica"
tra i contributi per spese di urbanizzazione
e i contributi dovuti per monetizzazione
di aree standard.
(T.A.R. Lombardia, Brescia,
sentenza 29 novembre 2013 n. 1034).
Massima
1. Sussiste una "diversità ontologica" tra i contributi per spese di urbanizzazione e i contributi dovuti per monetizzazione di aree standard.
a) I contributi della prima specie sono dovuti per realizzare dette opere "senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia", e quindi, per così dire, a titolo di contributo per i costi generali del Comune;
b) i contributi della seconda specie, per contro, riguardano "aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento", ovvero i costi specifici inerenti all'intervento stesso.
2. Non vi è giustificazione alcuna, pertanto, a scomputare dai primi l'importo dei secondi, trattandosi di distinti e ugualmente necessari costi che la P.A. deve sopportare per la sostenibilità dell'intervento.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2006,
proposto da:
Lidl Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Mosconi, Cesare Righetti, con domicilio eletto presso Augusto Mosconi in Brescia, corso Martiri della Libertà,3;
Lidl Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Mosconi, Cesare Righetti, con domicilio eletto presso Augusto Mosconi in Brescia, corso Martiri della Libertà,3;
contro
Comune di Mantova, rappresentato e difeso dagli avv.
Chiara Bergamaschi, Sara Magotti, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria
in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per l’annullamento
del provvedimento autorizzativo unico 27 gennaio 2005
n°196/04 e prot. n°2126/05, ricevuto il 1 febbraio 2006, con il quale il
Dirigente dello sportello unico per le imprese e i cittadini del Comune di
Mantova ha rilasciato permesso di costruire e contestuale autorizzazione
commerciale alla Lidl Italia S.p.a. quanto alla demolizione e ricostruzione con
destinazione commerciale di un edificio sito alla locale via Cremona civico 36
e al contestuale ampliamento della superficie di vendita sita nello stesso,
limitatamente alla parte in cui determina come dovuta per il rilascio del
permesso di costruire la somma di € 46.970,66 per oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria;
dell’avviso in pari data di rilascio del predetto
provvedimento;
di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o
comunque lesivo, in particolare, ove necessario:
della deliberazione 23 novembre 2004 n°344, con la
quale la Giunta comunale di Mantova ha determinato in via generale le tariffe
per gli oneri di urbanizzazione;
nonché l’accertamento
della somma effettivamente dovuta per oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria;
del diritto allo scomputo della quota di contributo dovuta
per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conseguenza del pagamento
della somma di € 61.350 a titolo monetizzazione di uno standard di parcheggio
pubblico;
e infine la condanna
del Comune intimato a restituire l’importo
indebitamente percetto, maggiorato di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Mantova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre
2013 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La LIDL Italia S.r.l., controllata italiana di una
nota impresa di livello europeo attiva nel settore del commercio al dettaglio
tramite i cd. discount, ha ottenuto il permesso di costruire di cui meglio in
epigrafe, con il quale è stata autorizzata alla demolizione e ricostruzione con
ampliamento della superficie di vendita di un proprio esercizio sito i Mantova,
alla via Cremona 36, e tutto ciò contro pagamento, a titolo di contributi
urbanistici, di € 38.376,00 per contributo costo di costruzione, € 32.468,59
per contributo spese di urbanizzazione primaria, € 14.502,07 per contributo
spese di urbanizzazione secondaria ed € 61.350,00 per monetizzazione aree
standard (doc. 1 ricorrente, copia permesso di costruire).
Sul presupposto implicito che tale liquidazione sia
oggetto di un provvedimento autoritativo, la LIDL la impugna in questa sede per
contestare due degli importi sopraindicati, sulla base di due motivi:
- con il primo di essi, deduce violazione degli artt.
12 e 16 T.U. 6 giugno 2001 n°380 per contestare l’importo di € 61.350,00
preteso per monetizzazione aree standard. Sostiene infatti che tale importo è
dovuto, come si è detto, per la monetizzazione di aree standard, ovvero quale
equivalente in danaro della realizzazione delle opere corrispondenti. Ciò
posto, e rilevato che ai sensi dell’art. 16 citato chi realizza in via diretta
opere di urbanizzazione ha diritto a scomputare dagli oneri dovuti il relativo
importo, sostiene che avrebbe avuto titolo per detrarre dalle somme dovute a
titolo di contributo spese di urbanizzazione primaria e secondaria l’importo
dovuto come equivalente delle opere stesse;
-con il secondo motivo, deduce ulteriore violazione
degli artt. 12 e 16 T.U. 6 giugno 2001 n°380 per contestare gli importi dovuti
quali oneri di urbanizzazione. Sostiene in proposito che l’intervento da essa
eseguito avrebbe aumentato il carico urbanistico solo per la parte
corrispondente all’incremento di superficie dell’immobile ristrutturato, e che
quindi solo a tale aumento di superficie il contributo si sarebbe dovuto
commisurare.
Con memoria 25 ottobre 2013, la ricorrente ha ribadito
le asserite proprie ragioni.
Ha resistito il Comune di Mantova, con memoria formale
21 novembre 2006, memoria 23 ottobre e replica 5 novembre 2013, in cui chiede
che il ricorso sia preliminarmente dichiarato inammissibile, meglio detto
irricevibile, perché tardivo rispetto al provvedimento contestato; ne chiede
poi la reiezione nel merito, sottolineando che lo scomputo è istituto diverso
dalla monetizzazione e che la ristrutturazione radicale operata ha comunque
modificato nel suo complesso il carico urbanistico.
Alla udienza del 27 novembre 2013, la Sezione ha da
ultimo trattenuto in decisione il ricorso.
DIRITTO
1. Pacifici i fatti oggetto di causa, il ricorso
risulta infondato in diritto e va quindi respinto.
2. Infondato è anzitutto il primo motivo di ricorso,
col quale la società ricorrente sostiene, in buona sostanza, di aver titolo per
scomputare da quanto dovuto a titolo di contributo spese di urbanizzazione quanto
versato a titolo di monetizzazione di standard. In sintesi estrema, il
ragionamento che sta alla base della relativa domanda di restituzione del
corrispondente importo è il seguente: chi realizza opere di urbanizzazione a
propria cura e spese non paga in danaro il contributo per spese di
urbanizzazione, perché trasferendo le opere al Comune lo paga in natura per il
valore corrispondente. La società ricorrente, in luogo di realizzare opere di
urbanizzazione, le ha monetizzate, quindi si è impegnata a pagare il valore
corrispondente; ha quindi titolo ad uno sconto di pari importo sul contributo
spese di urbanizzazione.
3. Tale ordine di idee, apparentemente convincente,
peraltro sta e cade con una premessa non esplicitata, ovvero la natura omogenea
delle opere di urbanizzazione e delle aree standard. Solo se si trattasse di
entità omogenee, infatti, si potrebbe sostenere la possibilità che il valore di
entrambe, corrisposto che sia in natura o in danaro, vada a scomputo del
contributo del relativo contributo spese di urbanizzazione.
4. Secondo la giurisprudenza, peraltro, la premessa
descritta non è corretta. Fra i contributi per spese di urbanizzazione e i
contributi dovuti per monetizzazione di aree standard vi è infatti una
“diversità ontologica”, nei termini ribaditi da ultimo da C.d.S. sez. IV 8
gennaio 2013 n°32, da cui si cita e che ribadisce un orientamento formatosi,
quanto alle sentenze edite, a partire da C.d.S. sez. IV 16 febbraio 2011
n°1013.
5. Infatti, i contributi della prima specie sono
dovuti per realizzare dette opere “senza che insorga un vincolo di scopo in
relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente
trasformazione edilizia”, e quindi, per così dire, a titolo di contributo per i
costi generali del Comune; i contributi della seconda specie per contro
riguardano “aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
secondaria all'interno della specifica zona di intervento”, ovvero i costi
specifici inerenti all’intervento stesso. In tale ordine di idee, quindi, non
vi è giustificazione alcuna a scomputare dai primi l’importo dei secondi,
trattandosi di distinti e ugualmente necessari costi che l’amministrazione deve
sopportare per la sostenibilità dell’intervento.
6. Né tale ordine di idee, che deriva dalla legge,
cioè da fonte di rango superiore, sembra poter essere alterato dal contenuto
del punto 10.8 delle NTA di Mantova (cfr. memoria ricorrente 6 novembre 2013 p.
5), che, quand’anche interpretabile nel senso voluto dalla ricorrente riveste
al più rango di regolamento subordinato alle fonti primarie.
7. Infondato è anche il secondo motivo, per cui, a
dire della ricorrente, i contributi versati al Comune si sarebbero dovuti
commisurare non già, come fatto, alla superficie dell’intero edificio così come
risultante dall’intervento, ma al solo ampliamento realizzato rispetto al
fabbricato preesistente.
8. In proposito, vale il principio che si desume da
C.d.S. sez. V 16 giugno 2009 n°3847, nel senso che la ricostruzione con
ampliamento di un edificio, la quale come nella specie porti a realizzare un
edificio più ampio e funzionale, va assoggettata a contributo come se si
trattasse di opera nuova, dato che il carico urbanistico del nuovo manufatto va
valutato tenendo conto della sua consistenza complessiva, e non è a priori
riducibile alla somma del carico urbanistico dell’organismo preesistente e di
quello corrispondente alla nuova superficie.
9. La decisione fondata su orientamenti
giurisprudenziali non ancora manifestatisi al momento della proposizione della domanda
è giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del
giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento