TRIBUTARIO:
la cartella esattoriale "tributaria"
non va motivata
(Cass. Civ., Sez. Trib.,
ordinanza 8 dicembre 2013 n. 27455).
Massima
1. La cartella esattoriale con cui la P.A. chiede il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tal fine applicabile né l'art. 3 della L. n. 241/90 (il quale prevede, in concreto, che siano messi a disposizione del contribuente i documenti di cui egli non disponga) né l'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 (che prescrive il contenuto minimo della cartella esattoriale).
2. La pretesa tributaria scaturisce difatti dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte del contribuente, il quale ha l'onere di provare in giudizio l'effettuato corretto pagamento.
3. Peraltro il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad un atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne i relativi estremi di notificazione o pubblicazione, non può condurre alla declaratoria di nullità, allorché la medesima sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di aver piena conoscenza degli atti presupposti all'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare o provare in concreto quale sia stato il pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (v. SS.UU. 11722/2010).
Sentenza per esteso
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