ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA':
ancora sul riparto in materia;
in particolare lo "sconfinamento" va dal G.O.
(Cass. Civ., Sez. Un.,
ordinanza 24 dicembre 2013 n. 27944).
Massima
1. Le Sezioni Unite dopo le note decisioni 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale hanno affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita dal menzionato Legge n. 205 del 2000, articolo 7, ribadita dagli artt. 7 e 133, lett. g) C.p.A., le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano (pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo).
1.1 In concreto, vi rientrano tutte quelle in cui l'esercizio del potere si e' manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa P.A. che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo
1.2 Vi rientrano, inoltre, quelle in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si e' in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere,pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti.
1.1 In concreto, vi rientrano tutte quelle in cui l'esercizio del potere si e' manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa P.A. che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo
1.2 Vi rientrano, inoltre, quelle in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si e' in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere,pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti.
2. Rientrano invece in via residuale nella giurisdizione ordinaria i "comportamenti" posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di "mero fatto" per averne la Consulta dichiarato costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva ad opera dell'articolo 53 del d.P.R. n. 327 del 2001; per cui in merito alla seconda di dette categorie le Sezioni Unite onde individuarne l'ambito hanno enunciato i seguenti principi:
2.2 nessuna concreta consistenza può essere attribuita alla categoria di occupazioni preordinate all'espropriazione in cui manchi del tutto la dichiarazione di p.u. posto che la Legge n. 1 del 1978, ha generalizzato le ipotesi di dichiarazione implicita attribuendo valore di dichiarazione di p.u. ai progetti di opere pubbliche approvati alla competente P.A. ; e che l'articolo 12 del Testo Unico ha ampliato tale previsione elencando gli atti in cui la dichiarazione deve intendersi contenuta;
2.2 la fattispecie e' invece ravvisabile nell'ipotesi cd. di sconfinamento, ricorrente in caso di collocazione di un'opera di pubblica utilità in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto:in quanto la dichiarazione di pubblica utilità pur emessa, e' riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa) e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi.
Al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2058 cod. civ..
Al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2058 cod. civ..
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Epigrafe
ORDINANZA
sul ricorso
16239/2011 proposto da:
(OMISSIS)
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio
dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e
difende
unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.P.A.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in (OMISSIS), presso lo
studio dell'avvocato
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), per delega in calce
al controricorso;
-
controricorrente -
per regolamento
di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6481/2005 del TRIBUNALE
di MODENA;
uditi gli avvocati
(OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell'avvocato (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella
Camera di consiglio del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato
Generale Dott. CICCOLO Pasquale Mario, che ha concluso per la giurisdizione
ordinaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), con citazione dell'11 agosto 2005
chiese al Tribunale di Modena la condanna dell'(OMISSIS) al risarcimento del
danno
per l'avvenuta
occupazione senza titolo di un fondo di sua proprieta' in (OMISSIS) (in catasto
al fg. (OMISSIS)) utilizzato per la
costruzione di
un'opera viaria che avrebbe dovuto sorgere su altra porzione di terreno
regolarmente espropriatole con decreto
prefettizio 10
novembre 1998.
Nella resistenza dell'(OMISSIS), la (OMISSIS)
con ricorso del 25 luglio 2011 ha proposto regolamento di
giurisdizione,chiedendo a
questa Corte che
la stessa fosse attribuita al giudice ordinario.
L'(OMISSIS) ha depositato memoria, con la
quale ha chiesto, invece, che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo
sia perche' nel caso trattavasi della c.d. occupazione espropriativa,
pacificamente devoluta al suddetto giudice, sia
perche' la
stessa controparte aveva invocato il disposto dell'articolo 43 Testo Unico
espr. appr. con Decreto del Presidente della
Repubblica n.
327 del 2001, che ne conferma la giurisdizione esclusiva nella materia.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La
ricorrente, gia' destinataria del decreto prefettizio 10 settembre 1998 con cui
le era stata espropriata una porzione di terreno
per la
realizzazione della tangenziale di (OMISSIS), ha dedotto che l'opera viaria e'
stata realizzata in zona diversa da quella individuata nel progetto, avendo subito una
traslazione che ne ha comportato lo spostamento lineare in altra parte del
proprio fondo estesa secondo le
risultanze della c.t.u. circa mq. 1940 ed estranea al piano particellare
individuato nella dichiarazione di p.u.
dell'opera: percio' ubicata in zona diversa da quella su cui si era svolto il
procedimento ablatorio con ulteriori danni per i propri terreni relitti, le cui utilizzazioni avevano
subito una notevole compressione.
Tanto premesso il Collegio deve ricordare che
le Sezioni Unite dopo le note decisioni 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale hanno affermato che rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita dal
menzionato Legge n. 205 del 2000, articolo 7, ribadita dalla Legge n. 104 del
2010, articolo 7 e articolo 133, lettera g), le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in
presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al
procedimento svolto ed alle forme adottate,
in consonanza con le norme che lo regolano (pur se poi l'ingerenza nella
proprieta' privata e/o la sua utilizzazione
nonche' la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo
che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo); e, quindi (vedi Corte Costituzionale
191/2006 cit.), tutte quelle in cui l'esercizio del potere si e' manifestato
con l'adozione della dichiarazione di
p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprieta' privata e/o la sua utilizzazione
nonche' la sua irreversibile trasformazione
sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto
titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla
stessa autorita' amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice
amministrativo (Cass. 16093/2009; 26798/2008; 14794/2007; 7256/2007). Nonche'
quelle in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e successivamente annullata in sede
amministrativa o giurisdizionale perche' anche in tal caso si e' in presenza di
un concreto riconoscibile atto di
esercizio del potere,pur se poi lo stesso si e' rivelato illegittimo e per
effetto dell'annullamento ha cessato retroattivamente
di esplicare i suoi effetti (Cass. 509/2011; 1787/2010; 14954/2007; 3724/2007;
2689/2007).
Rientrano invece in via residuale nella
giurisdizione ordinaria i "comportamenti" posti in essere in carenza
di potere, ovvero in via di mero
fatto" per averne la Consulta dichiarato costituzionalmente illegittima
(vedi Corte Costituzionale 191/2006 cit.) la devoluzione alla giurisdizione esclusiva ad
opera dell'articolo 53 del Testo Unico appr. con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001; per cui in
merito alla seconda di dette categorie (che qui interessa), le Sezioni Unite
onde individuarne l'ambito hanno enunciato i seguenti principi:
A) nessuna concreta consistenza
puo' essere attribuita alla categoria di occupazioni preordinate
all'espropriazione in cui manchi del tutto la dichiarazione di p.u. posto che
la Legge n. 1 del 1978, ha generalizzato le ipotesi di dichiarazione implicita attribuendo
valore di dichiarazione di p.u. ai progetti di opere pubbliche approvati alla
competente autorita' amministrativa; e
che l'articolo 12 del Testo Unico ha ampliato tale previsione elencando gli
atti in cui la dichiarazione deve intendersi contenuta;
B) La
fattispecie e' invece ravvisabile nell'ipotesi cd. di sconfinamento, ricorrente
in caso di collocazione di un'opera di
pubblica utilita' in un terreno diverso o piu' esteso rispetto a quello
considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del
progetto:in quanto la dichiarazione di pubblica utilita' pur emessa, e'
riferibile ad aree diverse da quelle di
fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non puo' che
ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta
di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito
(comune) a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione
usurpativa) e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi.
Al quale conseguentemente l'interessato
puo' reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria
sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il
risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2058 cod. civ. (Cass. sez. un. 7442/2008; 3723/2007; 27192/2006).
Proprio quest'ultima ipotesi si e' verificata
nel caso concreto in cui la proprietaria non ha ricollegato neppure
mediatamente il danno di cui chiede il
risarcimento, ad atti amministrativi, ed in particolar modo al procedimento
ablativo utilizzato per la costruzione dell'opera viaria e concluso con il
menzionato decreto del 1998, che non ha contestato sotto alcun profilo; ma ha
lamentato
un'occupazione di fatto da parte dell'(OMISSIS), in assenza di alcun progetto o
di opportuna variante, e quindi al di fuori di un procedimento di espropriazione, di altro
fondo (diverso da quello espropriato) esteso mq. 1940, con conseguente
istituzione di alcuni relitti nell'ambito
dei terreni rimasti di sua proprieta'. Percio' a nulla rilevando che la
(OMISSIS) nella citazione introduttiva del
giudizio abbia erroneamente invocato gli effetti della c.d. occupazione
espropriativa, che invece presuppone una dichiarazione di p.u. valida ed
operante sull'immobile espropriando (Cass. sez. un. 3940/1988 e succ); o la
liquidazione del danno come stabilita dall'articolo
43 del Testo Unico, essendo stata la norma dichiarata costituzionalmente
illegittima dalla nota decisione 293/2010 della Corte Costit..
Ne' sul sistema del riparto come sopra
delineato ha influito il sopravvenuto articolo 42 bis del Testo Unico
(introdotto dal Decreto Legge n. 98 del
2011, articolo 34, conv. dalla Legge n. 111 del 2011) avendo con esso il
legislatore reintrodotto l'istituto della c.d. acquisizione sanante, stabilendone i
presupposti per l'adozione del relativo provvedimento da parte
dell'amministrazione e disciplinando
specificamente la misura dell'"indennizzo" per il pregiudizio
patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile; sicche' la nuova norma risulta
ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione nelle domande
di risarcimento del danno da occupazione sine titulo (originaria o
sopravvenuta). Senza considerare che nel caso concreto e' pacifico tra le parti
che nessun provvedimento di acquisizione e' stato mai emesso dall'(OMISSIS).
Conclusivamente,
le Sezioni Unite devono dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e
compensare interamente tra le parti le
spese del
regolamento.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario ed interamente compensate tra le parti le
spese processuali.
Dispone la
restituzione degli atti al Tribunale di Modena.
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