venerdì 24 gennaio 2014

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA': ancora sul riparto in materia; in particolare lo "sconfinamento" va dal G.O. (Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 24 dicembre 2013 n. 27944).


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA': 
ancora sul riparto in materia;
in particolare lo "sconfinamento" va dal G.O.
 (Cass. Civ., Sez. Un., 
ordinanza 24 dicembre 2013 n. 27944). 


Massima 

1.  Le Sezioni Unite dopo le note decisioni 204/2004 e 191/2006 della Corte  Costituzionale hanno affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita dal menzionato Legge n. 205 del 2000, articolo 7, ribadita dagli artt. 7 e 133, lett. g) C.p.A., le occupazioni illegittime  preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano (pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto  titolo).
1.1  In concreto, vi rientrano tutte quelle in cui l'esercizio del potere si e' manifestato con l'adozione  della dichiarazione di p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile  trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa P.A. che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo  
1.2 Vi rientrano, inoltre, quelle in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si e' in presenza di un concreto  riconoscibile atto di esercizio del potere,pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato  retroattivamente di esplicare i suoi effetti.
2.  Rientrano invece in via residuale nella giurisdizione ordinaria i "comportamenti" posti in essere in carenza di potere, ovvero in via  di "mero fatto" per averne la Consulta dichiarato costituzionalmente illegittima la  devoluzione alla giurisdizione esclusiva ad opera dell'articolo 53 del d.P.R. n. 327 del 2001; per cui in merito alla seconda di dette categorie le Sezioni Unite onde individuarne l'ambito hanno enunciato i seguenti principi:
2.2 nessuna concreta consistenza può essere attribuita alla categoria di occupazioni preordinate all'espropriazione in cui manchi del tutto la dichiarazione di p.u. posto che la Legge n. 1 del 1978, ha generalizzato le  ipotesi di dichiarazione implicita attribuendo valore di dichiarazione di p.u. ai progetti di opere pubbliche approvati alla competente  P.A. ; e che l'articolo 12 del Testo Unico ha ampliato tale previsione elencando gli atti in cui la dichiarazione deve intendersi contenuta;
2.2  la fattispecie e' invece ravvisabile nell'ipotesi cd. di sconfinamento, ricorrente in caso di collocazione di un'opera di pubblica utilità in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto:in quanto la dichiarazione di pubblica utilità pur emessa, e' riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza  assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del  diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa) e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi. 
Al quale  conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2058 cod. civ..


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Epigrafe
ORDINANZA

sul ricorso 16239/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;  
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo
studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;
 - controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6481/2005 del TRIBUNALE di MODENA;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell'avvocato (OMISSIS);
 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.
 Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Mario, che ha concluso per la giurisdizione ordinaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 (OMISSIS), con citazione dell'11 agosto 2005 chiese al Tribunale di Modena la condanna dell'(OMISSIS) al risarcimento del danno
per l'avvenuta occupazione senza titolo di un fondo di sua proprieta' in (OMISSIS) (in catasto al fg. (OMISSIS)) utilizzato per la
costruzione di un'opera viaria che avrebbe dovuto sorgere su altra porzione di terreno regolarmente espropriatole con decreto
prefettizio 10 novembre 1998.
 Nella resistenza dell'(OMISSIS), la (OMISSIS) con ricorso del 25 luglio 2011 ha proposto regolamento di giurisdizione,chiedendo a
questa Corte che la stessa fosse attribuita al giudice ordinario.
 L'(OMISSIS) ha depositato memoria, con la quale ha chiesto, invece, che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo sia perche' nel caso trattavasi della c.d. occupazione espropriativa, pacificamente devoluta al suddetto giudice, sia
perche' la stessa controparte aveva invocato il disposto dell'articolo 43 Testo Unico espr. appr. con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, che ne conferma la giurisdizione esclusiva nella materia.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 La ricorrente, gia' destinataria del decreto prefettizio 10 settembre 1998 con cui le era stata espropriata una porzione di terreno
per la realizzazione della tangenziale di (OMISSIS), ha dedotto che l'opera viaria e' stata realizzata in zona diversa da quella  individuata nel progetto, avendo subito una traslazione che ne ha comportato lo spostamento lineare in altra parte del proprio  fondo estesa secondo le risultanze della c.t.u. circa mq. 1940 ed estranea al piano particellare individuato nella dichiarazione di  p.u. dell'opera: percio' ubicata in zona diversa da quella su cui si era svolto il procedimento ablatorio con ulteriori danni per i propri  terreni relitti, le cui utilizzazioni avevano subito una notevole compressione.
 Tanto premesso il Collegio deve ricordare che le Sezioni Unite dopo le note decisioni 204/2004 e 191/2006 della Corte  Costituzionale hanno affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita dal menzionato Legge n. 205 del 2000, articolo 7, ribadita dalla Legge n. 104 del 2010, articolo 7 e articolo 133, lettera g), le occupazioni illegittime  preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento  svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano (pur se poi l'ingerenza nella proprieta' privata e/o la sua  utilizzazione nonche' la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto  titolo); e, quindi (vedi Corte Costituzionale 191/2006 cit.), tutte quelle in cui l'esercizio del potere si e' manifestato con l'adozione  della dichiarazione di p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprieta' privata e/o la sua utilizzazione nonche' la sua irreversibile  trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorita' amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass. 16093/2009; 26798/2008; 14794/2007; 7256/2007). Nonche' quelle in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e  successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perche' anche in tal caso si e' in presenza di un concreto  riconoscibile atto di esercizio del potere,pur se poi lo stesso si e' rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato  retroattivamente di esplicare i suoi effetti (Cass. 509/2011; 1787/2010; 14954/2007; 3724/2007; 2689/2007).
 Rientrano invece in via residuale nella giurisdizione ordinaria i "comportamenti" posti in essere in carenza di potere, ovvero in via  di mero fatto" per averne la Consulta dichiarato costituzionalmente illegittima (vedi Corte Costituzionale 191/2006 cit.) la  devoluzione alla giurisdizione esclusiva ad opera dell'articolo 53 del Testo Unico appr. con Decreto del Presidente della Repubblica  n. 327 del 2001; per cui in merito alla seconda di dette categorie (che qui interessa), le Sezioni Unite onde individuarne l'ambito hanno enunciato i seguenti principi:
A) nessuna concreta consistenza puo' essere attribuita alla categoria di occupazioni preordinate all'espropriazione in cui manchi del tutto la dichiarazione di p.u. posto che la Legge n. 1 del 1978, ha generalizzato le  ipotesi di dichiarazione implicita attribuendo valore di dichiarazione di p.u. ai progetti di opere pubbliche approvati alla competente  autorita' amministrativa; e che l'articolo 12 del Testo Unico ha ampliato tale previsione elencando gli atti in cui la dichiarazione deve intendersi contenuta;
B) La fattispecie e' invece ravvisabile nell'ipotesi cd. di sconfinamento, ricorrente in caso di collocazione  di un'opera di pubblica utilita' in un terreno diverso o piu' esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto:in quanto la dichiarazione di pubblica utilita' pur emessa, e' riferibile ad aree diverse da  quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non puo' che ritenersi di mero fatto o in carenza  assoluta di poteri autoritativi della P.A., configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del  diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa) e non diverso da quello di un privato che leda diritti dei terzi. Al quale  conseguentemente l'interessato puo' reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2058 cod. civ. (Cass. sez. un.  7442/2008; 3723/2007; 27192/2006).
 Proprio quest'ultima ipotesi si e' verificata nel caso concreto in cui la proprietaria non ha ricollegato neppure mediatamente il  danno di cui chiede il risarcimento, ad atti amministrativi, ed in particolar modo al procedimento ablativo utilizzato per la costruzione dell'opera viaria e concluso con il menzionato decreto del 1998, che non ha contestato sotto alcun profilo; ma ha
lamentato un'occupazione di fatto da parte dell'(OMISSIS), in assenza di alcun progetto o di opportuna variante, e quindi al di fuori  di un procedimento di espropriazione, di altro fondo (diverso da quello espropriato) esteso mq. 1940, con conseguente istituzione  di alcuni relitti nell'ambito dei terreni rimasti di sua proprieta'. Percio' a nulla rilevando che la (OMISSIS) nella citazione introduttiva  del giudizio abbia erroneamente invocato gli effetti della c.d. occupazione espropriativa, che invece presuppone una dichiarazione di p.u. valida ed operante sull'immobile espropriando (Cass. sez. un. 3940/1988 e succ); o la liquidazione del danno come stabilita  dall'articolo 43 del Testo Unico, essendo stata la norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla nota decisione 293/2010 della Corte Costit..
 Ne' sul sistema del riparto come sopra delineato ha influito il sopravvenuto articolo 42 bis del Testo Unico (introdotto dal Decreto  Legge n. 98 del 2011, articolo 34, conv. dalla Legge n. 111 del 2011) avendo con esso il legislatore reintrodotto l'istituto della c.d.  acquisizione sanante, stabilendone i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione e  disciplinando specificamente la misura dell'"indennizzo" per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva  dell'immobile; sicche' la nuova norma risulta ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione nelle domande di risarcimento del danno da occupazione sine titulo (originaria o sopravvenuta). Senza considerare che nel caso concreto e' pacifico tra le parti che nessun provvedimento di acquisizione e' stato mai emesso dall'(OMISSIS).
Conclusivamente, le Sezioni Unite devono dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e compensare interamente tra le parti le
spese del regolamento.

P.Q.M.
 La Corte, a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.


Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.

Nessun commento:

Posta un commento