ESPROPRIAZIONI:
l'invalidità c.d. "caducante"
dell'annullamento del decreto di esproprio,
ma anche della sentenza civile
sull'opposizione alla stima
(T.A.R. Campania, Napoli,
sentenza 21 gennaio 2014 n. 385)
Massima
1. La sussistenza di un decreto di esproprio è condizione dell'azione
di determinazione dell' indennità, di talché se nel corso del giudizio inerente
a tale determinazione venga prodotta una sentenza del giudice amministrativo di
annullamento del decreto di esproprio si determina una sopravvenuta carenza
d'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, in quanto, appunto,
l'annullamento del decreto di esproprio comporta il venir meno della stessa
condizione fondamentale dell'azione di determinazione indennitaria.
2. Tale dipendenza
del cosiddetto “giudizio di opposizione alla stima” dall’esistenza degli atti
di occupazione e di esproprio infatti non può essere riservata alla sfera
processuale ma interessa anche la sfera sostanziale, in considerazione dell'indissolubile
collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e trasferimento del
bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità e allo stesso modo tra
decreto di occupazione dell’area e indennità di occupazione.
La sentenza del giudice ordinario che operi tale determinazione
non si difatti, pone, come titolo autonomo di accertamento della
spettanza delle suddette somme al soggetto che subisce la procedura
espropriativa (facendo nascere un autonomo diritto di credito), avendo il
suindicato giudizio solo natura di quantificazione degli importi dovuti ad
altri titolo (il decreto di occupazione e il decreto di esproprio).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4684 del 2012,
proposto da:
Angela Buonanno, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Martino, con domicilio eletto presso lo Studio legale Manasse, in Napoli, via Ponti Rossi, n. 37;
Angela Buonanno, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Martino, con domicilio eletto presso lo Studio legale Manasse, in Napoli, via Ponti Rossi, n. 37;
contro
Consorzio A.S.I., rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Casertano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via P.
Colletta n.12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3232/2010 resa dalla Corte d'Appello
di Napoli
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio
A.S.I. Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27
novembre 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La parte ricorrente adiva la Corte di Appello di
Napoli, convenendo il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta
(A.S.I.), in un giudizio di opposizione all'indennità offerta per la procedura
espropriativa di un proprio fondo.
Con sentenza n. 3232/2010, depositata in data
5/10/2010, la Corte di Appello di Napoli ha determinato la giusta indennità di
espropriazione in euro 223.470,00 e l’indennità di occupazione legittima in
euro 53.074,12, oltre interessi, ordinando al convenuto Consorzio A.S.I. di
versare presso la Cassa depositi e prestiti, in favore dell’odierna ricorrente,
le suddette somme meno quanto già depositato.
La medesima ricorrente, deducendo che il Consorzio
A.S.I. non aveva provveduto al pagamento, ha presentato ricorso per
l’ottemperanza, chiedendo che il T.A.R. voglia disporre l’esecuzione in suo
favore della sentenza in epigrafe indicata, nominando a tal fine un commissario
ad acta che provveda al pagamento delle somme dovute, a cura e spese del Comune
intimato.
Si è costituito in giudizio il Consorzio A.S.I. che
innanzitutto ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello pendente
dinanzi al medesimo T.A.R. iscritto con R.G. 4680/2012.
Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso per
l’ottemperanza, deducendo che questo T.A.R., con sentenza n. 6883/2002, ha
annullato gli atti della procedura espropriativa riguardanti i suoli in
questione e dichiarato l’illeicità degli atti di occupazione per assenza di una
valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità per le opere, con
conseguente obbligo del Consorzio A.S.I. di risarcire i danni dell’illecito
commesso e restituire i suoli occupati.
Tale sentenza è stata confermata dalla pronuncia del
Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/04/2008, n. 1885, sia pure in base ad una
motivazione in parte diversa, in considerazione della rilevata
incostituzionalità della normativa posta a base degli atti impugnati in primo
grado.
Faceva presente altresì che, successivamente, per le
medesime aree la Regione ha proceduto ad avviare un procedimento di
acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
La causa veniva chiamata all’udienza in camera di
consiglio del 27 novembre 2013 e trattenuta in decisione
DIRITTO
1) In primo luogo il Collegio ritiene non vi siano
ragioni per disporre la riunione del presente giudizio con quello, sempre di
ottemperanza, iscritto dinanzi a questo T.A.R. con R.G. 4680/2012.
I due giudizi, pur derivando dalla richiesta di ottemperanza
dalla medesima sentenza n. 3232/2010 della Corte di Appello di Napoli, hanno
diverse parti e differenti oggetti, presentandosi quindi come del tutto
autonomi.
Il giudizio di cui qui è causa ha come ricorrente la
parte attrice nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello e riguarda
l’ottemperanza della sentenza per quanto concerne il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti delle differenze dell’indennità di esproprio e
dell’indennità di occupazione.
Il giudizio di cui al R.G. 4592/2012 è stato, invece,
intentato dall’avvocato antistatario nel giudizio di Corte d’Appello ed è volto
ad azionare la sentenza del giudice ordinario per quel che riguarda il
pagamento delle spese di giudizio distratte in suo favore.
La sola circostanza che i due giudizi abbiano come
riferimento la medesima sentenza non costituisce motivo di riunione,
trattandosi di due situazioni sostanziali e processuali del tutto distinte.
2) Nel merito il ricorso non può essere accolto.
A fronte dell’azionata sentenza passata giudicato della
Corte di Appello inerente ad un giudizio di quantificazione delle indennità di
occupazione legittima e di esproprio parte resistente ha eccepito, come
indicato nella parte in fatto, l’esistenza di una precedente sentenza del
Consiglio di Stato (n. 1885/2008) che, confermando con altre motivazioni la
sentenza di primo grado del T.A.R. Campania, ha annullato gli atti della
procedura esecutiva e, in particolare, ha affermato l’insussistenza di una
valida dichiarazione di pubblica utilità e annullato il decreto di occupazione
dell’area.
Le questioni teoriche che si pongono ai fini della
risoluzione della controversia sono gli effetti della sentenza del Consiglio di
Stato sul decreto finale di esproprio (che non risulta essere stato oggetto di
impugnativa) e l’effettiva valenza della sentenza di Corte di Appello di
determinazione dell’indennità.
Quanto alla prima questione il Collegio esprime
l’avviso che, sebbene la giurisprudenza sul punto non sia unanime, il
riconoscimento dell’assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità o
il suo annullamento in sede giurisdizionale abbia un effetto caducante e non
meramente viziante sul decreto di esproprio che pertanto resta travolto, come
del resto tutti gli altri atti della procedura espropriativa, senza necessità
della loro impugnativa (Cons. Stato, sez. IV, 3/10/2012, n. 5189; Cons. Stato,
Sez. IV, 29/1/2008, n. 258; T.A.R. Sardegna, sez. II, 18/4/2005, n. 776).
La rimozione delle determinazioni che ab origine hanno
dato l'abbrivio alla procedura ablatoria oltre a comportare l’illegittimità
dell'occupazione dei suoli avvenuta sine titulo produce un effetto
"domino", con l'invalidazione dei successivi atti del procedimento
espropriativo ivi compreso quello conclusivo, rappresentato dal decreto finale
di esproprio che viene anch'esso travolto.
Si invera, allora, un effetto automaticamente
caducante, derivante dalla invalidità degli atti presupposti, senza che si
possa configurare a carico della parte interessata un onere di impugnazione del
decreto finale di esproprio, (Cons. Stato, sez. IV, 3/10/2012, n. 5189; Cons.
Stato Sez. IV, 29/1/2008 n.258; Cons. Stato, Sez. IV, 30/12/2003 n.9155; Cons.
Stato Sez. IV, 30/6/2003 n.3896).
Una volta quindi acclarato che, in seguito alla
sentenza del Consiglio di Stato 1885/2008, il decreto di esproprio riguardante
le aree in questione è venuto meno, si devono verificare gli effetti di tale
caducazione sulla statuizione della Corte d’Appello che ha determinato la
misura dell’indennità di occupazione legittima e di esproprio. A tali fini si
deve, peraltro, tener presente anche l’ulteriore circostanza che la sentenza
del Consiglio di Stato (e il relativo effetto caducatorio) non possono essere
neanche considerati un fatto sopravvenuto al giudicato azionato, in quanto la
decisione del Consiglio di Stato è precedente di quasi due anni alla decisione
del giudice ordinario di determinazione della giusta indennità.
Ora, indubbiamente, la sussistenza di un decreto di
esproprio è condizione dell'azione di determinazione dell' indennità, di talché
se nel corso del giudizio inerente a tale determinazione venga prodotta una
sentenza del giudice amministrativo di annullamento del decreto di esproprio si
determina una sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla definizione
del giudizio, in quanto, appunto, l'annullamento del decreto di esproprio
comporta il venir meno della stessa condizione fondamentale dell'azione di
determinazione indennitaria (Cass. civ. Sez. I, 15 marzo 2007, n. 6026; Cass.
11 luglio 2005, n. 14537; Cass. ord. 15 marzo 2006, n. 5679; Cass. 27 aprile
2006, n. 9689; Cass. 16 giugno 2006, n. 13961; Cass. 30 giugno 2006, n. 15113).
Tale rapporto di dipendenza dell'azione di
determinazione dell' indennità dall’esistenza di un decreto di espropriazione
(considerato presupposto per l'esercizio del potere determinativo da parte del
giudice) è evidenziato ancora da quella giurisprudenza secondo cui
l'impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa della dichiarazione di
pubblica utilità, dal cui annullamento discenderebbe l'invalidazione degli atti
conseguenti tra cui il decreto di espropriazione, si traduce in una
pregiudizialità di quella controversia su quella indennitaria, della quale,
pertanto, può essere disposta la sospensione in attesa della definizione della prima
(Cass. civ. Sez. I Ord., 07-03-2007, n. 5272).
Così come sottolinea tale stretto collegamento quella
giurisprudenza secondo cui l'azione di determinazione dell'indennità di
esproprio trova causa nella procedura espropriativa definita mediante la pronuncia
del relativo decreto ablativo che attribuisce la proprietà dell'immobile, a
titolo originario, dall'espropriato all'ente espropriante, e opera la
trasformazione del diritto reale del primo in quello a percepire il giusto
indennizzo ex art. 42 Cost.; tale azione ha nel provvedimento di esproprio la
sua condizione indefettibile, rappresentandone un fatto indispensabile per
integrarne la fattispecie costitutiva, sicché non è consentito addivenire, in
sua assenza, ad una statuizione definitiva sull' indennità (Cass. civ. Sez. I,
18-07-2013, n. 17604).
Stesso discorso vale per l’indennità di occupazione
legittima rispetto alla caducazione degli atti che autorizzano l'occupazione
(Cass. civ. Sez. I, 21-02-2006, n. 3784).
Il fatto però che la circostanza dell’intervenuta
caducazione del decreto di esproprio non sia stata dedotta in sede di giudizio
di Corte di Appello (e che la relativa sentenza non sia stata impugnata) non
comporta che essa sia irrilevante in ordine alla spettanza delle indennità di
occupazione e di esproprio e che non possa essere eccepita in sede di
ottemperanza della sentenza che tale determinazione ha operato ordinando il
deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Tale dipendenza del cosiddetto “giudizio di opposizione
alla stima” dall’esistenza degli atti di occupazione e di esproprio infatti non
può essere riservata alla sfera processuale ma interessa anche la sfera
sostanziale, in considerazione dell'indissolubile collegamento che esiste tra
indennità di espropriazione e trasferimento del bene attraverso
l'espropriazione per pubblica utilità e allo stesso modo tra decreto di
occupazione dell’area e indennità di occupazione.
La sentenza del giudice ordinario che operi tale
determinazione non si pone come titolo autonomo di accertamento della spettanza
delle suddette somme al soggetto che subisce la procedura espropriativa
(facendo nascere un autonomo diritto di credito), avendo il suindicato giudizio
solo natura di quantificazione degli importi dovuti ad altri titolo (il decreto
di occupazione e il decreto di esproprio).
E’ stato in giurisprudenza osservato come il giudizio
di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione
temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto
indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello,
sono circoscritti alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei
rapporti tra espropriante ed espropriati , dovendo la Corte non pronunciare
condanna dell' espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare
(come di fatto nel caso di specie ha ordinato) il deposito presso la Cassa
depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede
giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa (Cass. civ. Sez. I,
21-08-2013, n. 19323).
In base a quanto anzidetto, il Collegio ritiene quindi
che l’effetto di giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello
riguardi la quantificazione dell’indennità e non il diverso titolo del diritto
della ricorrente di percepire le somme, che è subordinato all’esistenza del
decreto di occupazione delle aree e del decreto di esproprio che nel caso di
specie sono venuti meno.
La circostanza che gli atti di esproprio siano venuti
meno rende incoercibile il contenuto della sentenza di Corte di Appello
azionata che in quegli atti trova il suo presupposto di efficacia e
azionabilità.
Tale conclusione risponde peraltro anche a criteri di
razionalità e giustizia sostanziale essendo del tutto illogico, innanzitutto,
ordinare il versamento di un’indennità di occupazione legittima o di esproprio
dove tali fatti non si siano concretizzati in base a sentenze (del giudice
amministrativo) passate in giudicato ma anche ritenere che possa acclarare la
sussistenza di un diritto di credito un giudice diverso (quello ordinario)
rispetto a quello che ha giurisdizione sulla validità del titolo da cui tale
diritto di credito sorge.
Non gioverebbe peraltro alla parte ricorrente il
deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Prestiti nel caso in
cui la stessa (come pare nell’ipotesi di specie) non abbia titolo a ritirarle
essendo non più sussistenti il decreto di occupazione e quello di esproprio.
Si sottolinea, infine, il comportamento non del tutto
coerente della parte ricorrente che, dopo aver agito per l’annullamento degli
atti della procedura espropriativa, una volta ottenutolo, agisce in questa sede
per ottenere le somme relative all’indennità di occupazione legittima e di
esproprio che presuppongono la validità del procedimento espropriativo e
l’intervenuto conclusione con il passaggio della proprietà dell’area.
3) In conclusione, quindi, essendo venuti meno il
decreto di occupazione e quello di espropriazione il ricorso deve essere
respinto.
In considerazione della peculiarità e complessità
delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per
disporre la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta) rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento