venerdì 31 gennaio 2014

ESPROPRIAZIONI: l'invalidità c.d. "caducante" dell'annullamento del decreto di esproprio, ma anche della sentenza civile sull'opposizione alla stima (T.A.R. Campania, Napoli, 21 gennaio 2014 n. 385).


ESPROPRIAZIONI: 
l'invalidità c.d. "caducante" 
dell'annullamento del decreto di esproprio, 
ma anche della sentenza civile 
sull'opposizione alla stima 
(T.A.R. Campania, Napoli, 
sentenza 21 gennaio 2014 n. 385)    


Massima

1. La sussistenza di un decreto di esproprio è condizione dell'azione di determinazione dell' indennità, di talché se nel corso del giudizio inerente a tale determinazione venga prodotta una sentenza del giudice amministrativo di annullamento del decreto di esproprio si determina una sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, in quanto, appunto, l'annullamento del decreto di esproprio comporta il venir meno della stessa condizione fondamentale dell'azione di determinazione indennitaria.
2. Tale dipendenza del cosiddetto “giudizio di opposizione alla stima” dall’esistenza degli atti di occupazione e di esproprio infatti non può essere riservata alla sfera processuale ma interessa anche la sfera sostanziale, in considerazione dell'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e trasferimento del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità e allo stesso modo tra decreto di occupazione dell’area e indennità di occupazione.
La sentenza del giudice ordinario che operi tale determinazione non si  difatti, pone, come titolo autonomo di accertamento della spettanza delle suddette somme al soggetto che subisce la procedura espropriativa (facendo nascere un autonomo diritto di credito), avendo il suindicato giudizio solo natura di quantificazione degli importi dovuti ad altri titolo (il decreto di occupazione e il decreto di esproprio).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4684 del 2012, proposto da:
Angela Buonanno, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Martino, con domicilio eletto presso lo Studio legale Manasse, in Napoli, via Ponti Rossi, n. 37; 
contro
Consorzio A.S.I., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Casertano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via P. Colletta n.12; 
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3232/2010 resa dalla Corte d'Appello di Napoli

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio A.S.I. Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La parte ricorrente adiva la Corte di Appello di Napoli, convenendo il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta (A.S.I.), in un giudizio di opposizione all'indennità offerta per la procedura espropriativa di un proprio fondo.
Con sentenza n. 3232/2010, depositata in data 5/10/2010, la Corte di Appello di Napoli ha determinato la giusta indennità di espropriazione in euro 223.470,00 e l’indennità di occupazione legittima in euro 53.074,12, oltre interessi, ordinando al convenuto Consorzio A.S.I. di versare presso la Cassa depositi e prestiti, in favore dell’odierna ricorrente, le suddette somme meno quanto già depositato.
La medesima ricorrente, deducendo che il Consorzio A.S.I. non aveva provveduto al pagamento, ha presentato ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che il T.A.R. voglia disporre l’esecuzione in suo favore della sentenza in epigrafe indicata, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento delle somme dovute, a cura e spese del Comune intimato.
Si è costituito in giudizio il Consorzio A.S.I. che innanzitutto ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello pendente dinanzi al medesimo T.A.R. iscritto con R.G. 4680/2012.
Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso per l’ottemperanza, deducendo che questo T.A.R., con sentenza n. 6883/2002, ha annullato gli atti della procedura espropriativa riguardanti i suoli in questione e dichiarato l’illeicità degli atti di occupazione per assenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità per le opere, con conseguente obbligo del Consorzio A.S.I. di risarcire i danni dell’illecito commesso e restituire i suoli occupati.
Tale sentenza è stata confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/04/2008, n. 1885, sia pure in base ad una motivazione in parte diversa, in considerazione della rilevata incostituzionalità della normativa posta a base degli atti impugnati in primo grado.
Faceva presente altresì che, successivamente, per le medesime aree la Regione ha proceduto ad avviare un procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
La causa veniva chiamata all’udienza in camera di consiglio del 27 novembre 2013 e trattenuta in decisione

DIRITTO
1) In primo luogo il Collegio ritiene non vi siano ragioni per disporre la riunione del presente giudizio con quello, sempre di ottemperanza, iscritto dinanzi a questo T.A.R. con R.G. 4680/2012.
I due giudizi, pur derivando dalla richiesta di ottemperanza dalla medesima sentenza n. 3232/2010 della Corte di Appello di Napoli, hanno diverse parti e differenti oggetti, presentandosi quindi come del tutto autonomi.
Il giudizio di cui qui è causa ha come ricorrente la parte attrice nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello e riguarda l’ottemperanza della sentenza per quanto concerne il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle differenze dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione.
Il giudizio di cui al R.G. 4592/2012 è stato, invece, intentato dall’avvocato antistatario nel giudizio di Corte d’Appello ed è volto ad azionare la sentenza del giudice ordinario per quel che riguarda il pagamento delle spese di giudizio distratte in suo favore.
La sola circostanza che i due giudizi abbiano come riferimento la medesima sentenza non costituisce motivo di riunione, trattandosi di due situazioni sostanziali e processuali del tutto distinte.
2) Nel merito il ricorso non può essere accolto.
A fronte dell’azionata sentenza passata giudicato della Corte di Appello inerente ad un giudizio di quantificazione delle indennità di occupazione legittima e di esproprio parte resistente ha eccepito, come indicato nella parte in fatto, l’esistenza di una precedente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1885/2008) che, confermando con altre motivazioni la sentenza di primo grado del T.A.R. Campania, ha annullato gli atti della procedura esecutiva e, in particolare, ha affermato l’insussistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e annullato il decreto di occupazione dell’area.
Le questioni teoriche che si pongono ai fini della risoluzione della controversia sono gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato sul decreto finale di esproprio (che non risulta essere stato oggetto di impugnativa) e l’effettiva valenza della sentenza di Corte di Appello di determinazione dell’indennità.
Quanto alla prima questione il Collegio esprime l’avviso che, sebbene la giurisprudenza sul punto non sia unanime, il riconoscimento dell’assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità o il suo annullamento in sede giurisdizionale abbia un effetto caducante e non meramente viziante sul decreto di esproprio che pertanto resta travolto, come del resto tutti gli altri atti della procedura espropriativa, senza necessità della loro impugnativa (Cons. Stato, sez. IV, 3/10/2012, n. 5189; Cons. Stato, Sez. IV, 29/1/2008, n. 258; T.A.R. Sardegna, sez. II, 18/4/2005, n. 776).
La rimozione delle determinazioni che ab origine hanno dato l'abbrivio alla procedura ablatoria oltre a comportare l’illegittimità dell'occupazione dei suoli avvenuta sine titulo produce un effetto "domino", con l'invalidazione dei successivi atti del procedimento espropriativo ivi compreso quello conclusivo, rappresentato dal decreto finale di esproprio che viene anch'esso travolto.
Si invera, allora, un effetto automaticamente caducante, derivante dalla invalidità degli atti presupposti, senza che si possa configurare a carico della parte interessata un onere di impugnazione del decreto finale di esproprio, (Cons. Stato, sez. IV, 3/10/2012, n. 5189; Cons. Stato Sez. IV, 29/1/2008 n.258; Cons. Stato, Sez. IV, 30/12/2003 n.9155; Cons. Stato Sez. IV, 30/6/2003 n.3896).
Una volta quindi acclarato che, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato 1885/2008, il decreto di esproprio riguardante le aree in questione è venuto meno, si devono verificare gli effetti di tale caducazione sulla statuizione della Corte d’Appello che ha determinato la misura dell’indennità di occupazione legittima e di esproprio. A tali fini si deve, peraltro, tener presente anche l’ulteriore circostanza che la sentenza del Consiglio di Stato (e il relativo effetto caducatorio) non possono essere neanche considerati un fatto sopravvenuto al giudicato azionato, in quanto la decisione del Consiglio di Stato è precedente di quasi due anni alla decisione del giudice ordinario di determinazione della giusta indennità.
Ora, indubbiamente, la sussistenza di un decreto di esproprio è condizione dell'azione di determinazione dell' indennità, di talché se nel corso del giudizio inerente a tale determinazione venga prodotta una sentenza del giudice amministrativo di annullamento del decreto di esproprio si determina una sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, in quanto, appunto, l'annullamento del decreto di esproprio comporta il venir meno della stessa condizione fondamentale dell'azione di determinazione indennitaria (Cass. civ. Sez. I, 15 marzo 2007, n. 6026; Cass. 11 luglio 2005, n. 14537; Cass. ord. 15 marzo 2006, n. 5679; Cass. 27 aprile 2006, n. 9689; Cass. 16 giugno 2006, n. 13961; Cass. 30 giugno 2006, n. 15113).
Tale rapporto di dipendenza dell'azione di determinazione dell' indennità dall’esistenza di un decreto di espropriazione (considerato presupposto per l'esercizio del potere determinativo da parte del giudice) è evidenziato ancora da quella giurisprudenza secondo cui l'impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa della dichiarazione di pubblica utilità, dal cui annullamento discenderebbe l'invalidazione degli atti conseguenti tra cui il decreto di espropriazione, si traduce in una pregiudizialità di quella controversia su quella indennitaria, della quale, pertanto, può essere disposta la sospensione in attesa della definizione della prima (Cass. civ. Sez. I Ord., 07-03-2007, n. 5272).
Così come sottolinea tale stretto collegamento quella giurisprudenza secondo cui l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa definita mediante la pronuncia del relativo decreto ablativo che attribuisce la proprietà dell'immobile, a titolo originario, dall'espropriato all'ente espropriante, e opera la trasformazione del diritto reale del primo in quello a percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost.; tale azione ha nel provvedimento di esproprio la sua condizione indefettibile, rappresentandone un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva, sicché non è consentito addivenire, in sua assenza, ad una statuizione definitiva sull' indennità (Cass. civ. Sez. I, 18-07-2013, n. 17604).
Stesso discorso vale per l’indennità di occupazione legittima rispetto alla caducazione degli atti che autorizzano l'occupazione (Cass. civ. Sez. I, 21-02-2006, n. 3784).
Il fatto però che la circostanza dell’intervenuta caducazione del decreto di esproprio non sia stata dedotta in sede di giudizio di Corte di Appello (e che la relativa sentenza non sia stata impugnata) non comporta che essa sia irrilevante in ordine alla spettanza delle indennità di occupazione e di esproprio e che non possa essere eccepita in sede di ottemperanza della sentenza che tale determinazione ha operato ordinando il deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Tale dipendenza del cosiddetto “giudizio di opposizione alla stima” dall’esistenza degli atti di occupazione e di esproprio infatti non può essere riservata alla sfera processuale ma interessa anche la sfera sostanziale, in considerazione dell'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e trasferimento del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità e allo stesso modo tra decreto di occupazione dell’area e indennità di occupazione.
La sentenza del giudice ordinario che operi tale determinazione non si pone come titolo autonomo di accertamento della spettanza delle suddette somme al soggetto che subisce la procedura espropriativa (facendo nascere un autonomo diritto di credito), avendo il suindicato giudizio solo natura di quantificazione degli importi dovuti ad altri titolo (il decreto di occupazione e il decreto di esproprio).
E’ stato in giurisprudenza osservato come il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati , dovendo la Corte non pronunciare condanna dell' espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare (come di fatto nel caso di specie ha ordinato) il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa (Cass. civ. Sez. I, 21-08-2013, n. 19323).
In base a quanto anzidetto, il Collegio ritiene quindi che l’effetto di giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello riguardi la quantificazione dell’indennità e non il diverso titolo del diritto della ricorrente di percepire le somme, che è subordinato all’esistenza del decreto di occupazione delle aree e del decreto di esproprio che nel caso di specie sono venuti meno.
La circostanza che gli atti di esproprio siano venuti meno rende incoercibile il contenuto della sentenza di Corte di Appello azionata che in quegli atti trova il suo presupposto di efficacia e azionabilità.
Tale conclusione risponde peraltro anche a criteri di razionalità e giustizia sostanziale essendo del tutto illogico, innanzitutto, ordinare il versamento di un’indennità di occupazione legittima o di esproprio dove tali fatti non si siano concretizzati in base a sentenze (del giudice amministrativo) passate in giudicato ma anche ritenere che possa acclarare la sussistenza di un diritto di credito un giudice diverso (quello ordinario) rispetto a quello che ha giurisdizione sulla validità del titolo da cui tale diritto di credito sorge.
Non gioverebbe peraltro alla parte ricorrente il deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Prestiti nel caso in cui la stessa (come pare nell’ipotesi di specie) non abbia titolo a ritirarle essendo non più sussistenti il decreto di occupazione e quello di esproprio.
Si sottolinea, infine, il comportamento non del tutto coerente della parte ricorrente che, dopo aver agito per l’annullamento degli atti della procedura espropriativa, una volta ottenutolo, agisce in questa sede per ottenere le somme relative all’indennità di occupazione legittima e di esproprio che presuppongono la validità del procedimento espropriativo e l’intervenuto conclusione con il passaggio della proprietà dell’area.
3) In conclusione, quindi, essendo venuti meno il decreto di occupazione e quello di espropriazione il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della peculiarità e complessità delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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