APPALTI:
proroga e rinnovo
(T.A.R. Piemonte, Sez. I,
sentenza 17 aprile 2014 n. 674).
Massima
1. Laddove, al di là della qualifica del provvedimento quale "proroga", tra le
parti si è raggiunto un accordo per l'oggetto differente del contratto e il
servizio è stato affidato mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 57, co. 2, lett.
c), del D.Lgs. n. 163/2006, vi è stata quindi una complessiva rinegoziazione del
preesistente rapporto contrattuale, per cui il provvedimento non
si configura come una mera "proroga" del termine finale del
precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a
rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio.
2. L'elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga è
infatti identificato proprio nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone
una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero
differimento temporale.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 201 del 2011, proposto da:
Plurima S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
Plurima S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
contro
Azienda
Sanitaria Locale Vc, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
per l'annullamento
della
determinazione del Dirigente Responsabile della SC Provveditorato Economato
dell'ASL VC 31.12.2010 n. 230, comunicata via fax in data 13.1.2011, nella
parte in cui dispone a favore della Plurima spa la proroga di un anno del
servizio di gestione archivio limitatamente ai soli segmenti della
"archiviazione e custodia" e della "ricerca ordinaria", con
esclusione dei servizi di "descaffalazione" e "fornitura
scatole";
di
ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto, conseguenziale e
comunque connesso;
nonchè
per la condanna dell'Amministrazione sanitaria al risarcimento del danno.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Vc;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visti
gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa Silvana Bini e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La
società Plurima dal 2001 gestisce il servizio di archiviazione e gestione dei
documenti amministrativi per l’ASL VC di Vercelli.
Ai
sensi dell’art 2 del capitolato speciale di appalto, il servizio comprende una
serie di prestazioni: la preparazione e il trasferimento della documentazione
nei locali a ciò destinati, servizio di catalogazione materiale, servizio di
archiviazione, servizio di ricerca, consegna e riarchiviazione della
documentazione richiesta e altri servizi connessi.
Scaduto
il contratto, dopo sei anni, l’Amministrazione sanitaria ha prorogato
l’affidamento del servizio, di anno in anno, fino al 31.12.2010.
Nelle
more dell’indizione della nuova gara, dopo una trattativa, l’Azienda sanitaria
ha ritenuto di prorogare, per un ulteriore anno, il servizio, limitatamente
all’attività di archiviazione e custodia, nonché la ricerca ordinaria,
escludendo gli altri servizi.
Parte
ricorrente ha quindi impugnato la determina indicata in oggetto, chiedendo
l’annullamento nella parte in cui dispone la proroga di un anno dei soli
servizi di “archiviazione, custodia e ricerche ordinarie”, con esclusione degli
altri, previsti dal capitolato, per i seguenti motivi:
1)
violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento;
violazione di legge in relazione agli artt. 1325 e 1373 c.c. e al divieto di
modificazione unilaterale del contratto: la proroga del contratto incide solo
sulla durata del rapporto contrattuale e non potrebbe introdurre modifiche
all’oggetto o alle condizioni contrattuali; in tal modo l’Amministrazione ha
contravvenuto al divieto di aggiudicazione parziale del servizio.
La
ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni per aver sottoscritto un
contratto economicamente sconveniente a causa della violazione delle regole di
buona fede e correttezza da parte dell’Amministrazione; il risarcimento
andrebbe determinato in base al minor vantaggio ottenuto per la mancata
esecuzione del servizio globale.
Si
è costituita in giudizio l’Asl di Vercelli, sollevando l’eccezione di inammissibilità
del ricorso, per carenza di interesse e chiedendo nel merito il suo rigetto.
All’udienza
del 20 marzo 2014, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1)
Viene impugnato il provvedimento con cui l’Azienda sanitaria ha disposto di
“prorogare il contratto in essere con Plurima”, servizio già affidato alla
ricorrente, limitando l’oggetto della prestazione, ai servizi di
"archiviazione e custodia e ricerca ordinaria", con esclusione dei
servizi di "descaffalazione" e "fornitura scatole";
Si può
prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, in quanto il ricorso è
infondato nel merito.
2)
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di
buona fede, correttezza e legittimo affidamento, nonché degli artt. artt. 1325
e 1373 c.c., nonchè del divieto di modificazione unilaterale del contratto:
sostiene che la proroga del contratto incide solo sulla durata del rapporto
contrattuale e non potrebbe introdurre modifiche all’oggetto o alle condizioni
contrattuali: in tal modo l’Amministrazione ha contravvenuto al divieto di
aggiudicazione parziale del servizio.
Va
osservato che parte ricorrente non solleva alcun profilo di illegittimità del
provvedimento, laddove viene approvata la proroga contrattuale, ma sostiene
solo l’illegittimità di una proroga “parziale”, realizzata in violazione al
divieto di modifica unilaterale delle condizioni del contratto.
Il
motivo non è fondato.
Come
si evince dal provvedimento, l’Amministrazione, ha stabilito di “prorogare”
alcuni servizi oggetto del precedente appalto, essendo in corso “una gara
aggregata a favore di tutte le ASL dell’Area di coordinamento, che avrebbe
previsto l’affidamento del servizio in strutture delle singole ASL/ASO e non
più presso i magazzini del fornitore”.
Il
servizio che l’Azienda ha chiesto, nella fase transitoria prima di concludere
la gara per l’affidamento del servizio, è differente solo dal punto di vista
quantitativo, rispetto a quello affidato, scaduto da sei anni e prorogato per
altri sei, in quanto si chiede di eseguire solo alcune prestazioni (l’attività
di custodia e consegna delle cartelle cliniche, con esclusione dell’attività
ulteriore di prelevamento di ulteriore documentazione).
Si
legge però nel provvedimento che “le condizioni contrattuali hanno dovuto
essere necessariamente riviste e ridefinite con l’Azienda interessata” ed
emerge chiaramente dagli atti che il servizio è poi stato eseguito dalla
ricorrente, secondo le condizioni pattuite.
E’
noto come il giudice non sia in linea di principio vincolato dal "nomen
iuris" attribuito dalle parti al provvedimento, ma possa qualificare
l’atto sulla base del potere effettivamente esercitato.
Nel
caso di specie, al di là della qualifica del provvedimento quale “proroga”,
l’elemento maggiormente rilevante è che venga dato atto che tra le parti si sia
raggiunto un accordo per l’oggetto differente del contratto e che la società
Plurima abbia poi eseguito il servizio.
Il
servizio è stato affidato mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 57, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 163/2006.
Vi
è stata quindi una complessiva rinegoziazione del preesistente rapporto
contrattuale, per cui il provvedimento non si configura come una mera “proroga”
del termine finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le
parti hanno proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il
contenuto del servizio, eliminando alcune parti, non più attuali.
L’elemento
che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga è infatti identificato
proprio nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione
delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento
temporale. (cfr. Cons. St., sez. III nn. 2682/2012 e 1687/2012).
Pertanto,
il ricorso è infondato, in quanto, riqualificato in tal modo l’atto impugnato,
non si ravvisa alcuna violazione ai principi di correttezza e di buona fede,
dal momento che le nuove condizioni, secondo quanto emerge dagli atti, sono
state oggetto di contrattazione e sono state accettate dalla società
ricorrente, che ha eseguito il servizio.
Stante
la legittimità dell’operato dell’Azienda sanitaria, anche la domanda
risarcitoria deve essere respinta.
3)
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna
parte ricorrente a liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria Locale Vc, le
spese di giudizio quantificate in € 2000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Lanfranco
Balucani, Presidente
Silvana
Bini, Consigliere, Estensore
Ariberto
Sabino Limongelli, Primo Referendario
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
17/04/2014
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento