lunedì 26 maggio 2014

APPALTI: proroga e rinnovo (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza 17 aprile 2014 n. 674).


APPALTI: 
proroga e rinnovo 
(T.A.R. Piemonte, Sez. I, 
sentenza 17 aprile 2014 n. 674).


Massima

1. Laddove, al di là della qualifica del provvedimento quale "proroga", tra le parti si è raggiunto un accordo per l'oggetto differente del contratto e il servizio è stato affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 57, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, vi è stata quindi una complessiva rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, per cui il provvedimento non si configura come una mera "proroga" del termine finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio.

2. L'elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga è infatti identificato proprio nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2011, proposto da:
Plurima S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14; 
contro
Azienda Sanitaria Locale Vc, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Pietro Palmieri, 40; 
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente Responsabile della SC Provveditorato Economato dell'ASL VC 31.12.2010 n. 230, comunicata via fax in data 13.1.2011, nella parte in cui dispone a favore della Plurima spa la proroga di un anno del servizio di gestione archivio limitatamente ai soli segmenti della "archiviazione e custodia" e della "ricerca ordinaria", con esclusione dei servizi di "descaffalazione" e "fornitura scatole";
di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
nonchè per la condanna dell'Amministrazione sanitaria al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Vc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La società Plurima dal 2001 gestisce il servizio di archiviazione e gestione dei documenti amministrativi per l’ASL VC di Vercelli.
Ai sensi dell’art 2 del capitolato speciale di appalto, il servizio comprende una serie di prestazioni: la preparazione e il trasferimento della documentazione nei locali a ciò destinati, servizio di catalogazione materiale, servizio di archiviazione, servizio di ricerca, consegna e riarchiviazione della documentazione richiesta e altri servizi connessi.
Scaduto il contratto, dopo sei anni, l’Amministrazione sanitaria ha prorogato l’affidamento del servizio, di anno in anno, fino al 31.12.2010.
Nelle more dell’indizione della nuova gara, dopo una trattativa, l’Azienda sanitaria ha ritenuto di prorogare, per un ulteriore anno, il servizio, limitatamente all’attività di archiviazione e custodia, nonché la ricerca ordinaria, escludendo gli altri servizi.
Parte ricorrente ha quindi impugnato la determina indicata in oggetto, chiedendo l’annullamento nella parte in cui dispone la proroga di un anno dei soli servizi di “archiviazione, custodia e ricerche ordinarie”, con esclusione degli altri, previsti dal capitolato, per i seguenti motivi:
1) violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento; violazione di legge in relazione agli artt. 1325 e 1373 c.c. e al divieto di modificazione unilaterale del contratto: la proroga del contratto incide solo sulla durata del rapporto contrattuale e non potrebbe introdurre modifiche all’oggetto o alle condizioni contrattuali; in tal modo l’Amministrazione ha contravvenuto al divieto di aggiudicazione parziale del servizio.
La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni per aver sottoscritto un contratto economicamente sconveniente a causa della violazione delle regole di buona fede e correttezza da parte dell’Amministrazione; il risarcimento andrebbe determinato in base al minor vantaggio ottenuto per la mancata esecuzione del servizio globale.
Si è costituita in giudizio l’Asl di Vercelli, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse e chiedendo nel merito il suo rigetto.
All’udienza del 20 marzo 2014, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO
1) Viene impugnato il provvedimento con cui l’Azienda sanitaria ha disposto di “prorogare il contratto in essere con Plurima”, servizio già affidato alla ricorrente, limitando l’oggetto della prestazione, ai servizi di "archiviazione e custodia e ricerca ordinaria", con esclusione dei servizi di "descaffalazione" e "fornitura scatole";
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, nonché degli artt. artt. 1325 e 1373 c.c., nonchè del divieto di modificazione unilaterale del contratto: sostiene che la proroga del contratto incide solo sulla durata del rapporto contrattuale e non potrebbe introdurre modifiche all’oggetto o alle condizioni contrattuali: in tal modo l’Amministrazione ha contravvenuto al divieto di aggiudicazione parziale del servizio.
Va osservato che parte ricorrente non solleva alcun profilo di illegittimità del provvedimento, laddove viene approvata la proroga contrattuale, ma sostiene solo l’illegittimità di una proroga “parziale”, realizzata in violazione al divieto di modifica unilaterale delle condizioni del contratto.
Il motivo non è fondato.
Come si evince dal provvedimento, l’Amministrazione, ha stabilito di “prorogare” alcuni servizi oggetto del precedente appalto, essendo in corso “una gara aggregata a favore di tutte le ASL dell’Area di coordinamento, che avrebbe previsto l’affidamento del servizio in strutture delle singole ASL/ASO e non più presso i magazzini del fornitore”.
Il servizio che l’Azienda ha chiesto, nella fase transitoria prima di concludere la gara per l’affidamento del servizio, è differente solo dal punto di vista quantitativo, rispetto a quello affidato, scaduto da sei anni e prorogato per altri sei, in quanto si chiede di eseguire solo alcune prestazioni (l’attività di custodia e consegna delle cartelle cliniche, con esclusione dell’attività ulteriore di prelevamento di ulteriore documentazione).
Si legge però nel provvedimento che “le condizioni contrattuali hanno dovuto essere necessariamente riviste e ridefinite con l’Azienda interessata” ed emerge chiaramente dagli atti che il servizio è poi stato eseguito dalla ricorrente, secondo le condizioni pattuite.
E’ noto come il giudice non sia in linea di principio vincolato dal "nomen iuris" attribuito dalle parti al provvedimento, ma possa qualificare l’atto sulla base del potere effettivamente esercitato.
Nel caso di specie, al di là della qualifica del provvedimento quale “proroga”, l’elemento maggiormente rilevante è che venga dato atto che tra le parti si sia raggiunto un accordo per l’oggetto differente del contratto e che la società Plurima abbia poi eseguito il servizio.
Il servizio è stato affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. 163/2006.
Vi è stata quindi una complessiva rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, per cui il provvedimento non si configura come una mera “proroga” del termine finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio, eliminando alcune parti, non più attuali.
L’elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga è infatti identificato proprio nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale. (cfr. Cons. St., sez. III nn. 2682/2012 e 1687/2012).
Pertanto, il ricorso è infondato, in quanto, riqualificato in tal modo l’atto impugnato, non si ravvisa alcuna violazione ai principi di correttezza e di buona fede, dal momento che le nuove condizioni, secondo quanto emerge dagli atti, sono state oggetto di contrattazione e sono state accettate dalla società ricorrente, che ha eseguito il servizio.
Stante la legittimità dell’operato dell’Azienda sanitaria, anche la domanda risarcitoria deve essere respinta.
3) Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria Locale Vc, le spese di giudizio quantificate in € 2000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nessun commento:

Posta un commento