PROCESSO & APPALTI:
pregiudizialità tecnica
e riparto di giurisdizione in materia d'appalti
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 14 maggio 2014 n. 2484).
Massima
1. La nozione di pregiudizialità tecnica comprende la situazione in cui un diverso rapporto giuridico (in
questo caso, il rapporto concessorio della cui esistenza si discute) funge da
presupposto al rapporto giuridico in contestazione (ossia è la condicio sine
qua non per la legittimità della procedura di gara) è dunque applicabile alla
situazione in esame e determina di conseguenza l'attribuzione alla cognizione
incidentale del giudice amministrativo anche del rapporto condizionante.
2. Tale è
peraltro la posizione espressa dalla giurisprudenza di questo Consiglio, quando
ha affermato, in tema contrattuale, che le condizioni di validità, efficacia,
nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o
sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da
irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le
fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o
sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti possono essere accertate
incidentalmente dal giudice amministrativo, quando la loro determinazione sia
funzionale all'accertamento rimesso alla cognizione del giudice amministrativo
medesimo che, ai sensi dell'art. 8 citato, ha il potere di decidere, senza
efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative
a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione
principale.
3. Sussiste la giurisdizione
del giudice amministrativo a decidere in merito ad una controversia avente a
oggetto l'impugnazione di una deliberazione con la quale la giunta comunale ha
stabilito di esperire una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in
locazione a terzi di un immobile pubblico già interessato da un contratto di
locazione in corso e per il quale pende un giudizio instaurato da chi si
asserisce legittimo conduttore in ragione della perdurante validità ed
efficacia del contratto per effetto delle proroghe tacite, e ciò in
considerazione che il petitum aveva ha ad oggetto non l'accertamento della
sussistenza del vincolo di cui al contratto di locazione, quanto piuttosto il
cattivo uso da parte dell'amministrazione comunale del potere di gestione dei
propri beni per aver messo a gara un bene già locato, riconducendo la
fattispecie all'ambito dell'art. 8 del codice del processo amministrativo.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 1105 del 2014,
proposto da
Autogrill s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Libertini, Vincenzo Cerulli Irelli e Simone Cadeddu, ed elettivamente domiciliato presso il primo dei difensori in Roma, via Boezio n. 14, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
Autogrill s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Libertini, Vincenzo Cerulli Irelli e Simone Cadeddu, ed elettivamente domiciliato presso il primo dei difensori in Roma, via Boezio n. 14, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Roland Berger Strategy Consultants s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
SAT Società autostrada tirrenica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianpaolo Ruggiero, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
SAT Società autostrada tirrenica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianpaolo Ruggiero, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
per la riforma
della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 11122 del 23
dicembre 2013, resa tra le parti e concernente appello avverso sentenza con cui
il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione nella causa
per l’affidamento del servizio di ristorazione, comprensivo del servizio
market, nell'area di servizio lotto 218 Fine est dell’autostrada A12.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di SAT Società Autostrada Tirrenica s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 8 aprile 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati
Cadeddu e Salvaore, per delega dell'Avv. Ruggiero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1105 del 2014,
Autogrill s.p.a. propone appello avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 11122 del 23
dicembre 2013 con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione il ricorso proposto contro Roland Berger Strategy Consultants
s.r.l., Autostrade per l’Italia s.p.a. e SAT Società autostrada tirrenica
s.p.a. per l'annullamento della sollecitazione alla domanda di partecipazione,
pubblicata il 6 febbraio 2004, con la quale la Roland Berger Strategy
Consultants s.r.l, nella sua qualità di advisor indipendente e per conto di
Autostrade per l’Italia s.p.a., ha indetto la procedura competitiva per
l’affidamento del servizio di ristorazione, comprensivo del servizio market
nell’area di servizio “Lotto 218 Fine Est – A12”, nonché di ogni altro atto
connesso, presupposto e conseguenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa,
la lettera di richiesta di offerta vincolante, e, ove già intervenuta,
l’aggiudicazione, nonché la nota SAT n. 035453 del 4 febbraio 2004, l’atto di
revisione della concessione Anas SAT stipulato in data 7 ottobre 1999 con i
relativi allegati tra i quali, in particolare, l’allegato G, nonché per la
condanna al risarcimento del danno ingiusto mediante reintegrazione in forma
specifica o, in subordine, per equivalente, nonché con atto di motivi aggiunti,
depositato il 18 giugno 2004, per l’annullamento dell’aggiudicazione del Lotto
218 Fine Est – A12 alla stessa ricorrente.
Dinanzi al giudice di prime cure, con
ricorso notificato in data 6 aprile 2004 e depositato il successivo 21 aprile,
l’Autogrill s.p.a. ha impugnato la sollecitazione alla domanda di
partecipazione, pubblicata il 6 febbraio 2004, con la quale la Roland Berger
Strategy Consultants s.r.l, nella sua qualità di advisor indipendente e per
conto di Autostrade per l’Italia s.p.a., ha indetto la procedura competitiva
per l’affidamento del servizio di ristorazione, comprensivo del servizio market
nell’area di servizio “Lotto 218 Fine Est – A12”, nonché, quale atto
presupposto, la nota del 4 febbraio 2004, con la quale Società Autostrada Tirrenica
s.p.a. (Sat) ha comunicato che il rapporto sub concessorio sarebbe scaduto il
31 dicembre 2006. Ha altresì chiesto la condanna al risarcimento del danno
ingiusto mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per
equivalente.
Esponeva, in fatto, di essere titolare, in
forza di una Convenzione stipulata il 15 settembre 1991 con Sat, di un diritto
autonomo alla gestione delle aree di servizio oggetto di gara fino al 31
dicembre 2012, e non sino al 31 dicembre 2006, come scritto nelle impugnate
Sollecitazioni. In effetti l’effettiva durata delle Convenzioni era oggetto di
controversia arbitrale, con la conseguenza che, ad avviso della ricorrente,
nelle more della procedura sarebbe stato opportuno non procedere all’indizione
della gara.
Avverso i predetti provvedimenti la
ricorrente ha dedotto motivi di violazione e falsa applicazione dei principi in
materia di concessioni – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto
dei presupposti, contraddittorietà fra provvedimenti, illogicità ed ingiustizia
manifeste, difetto di motivazione nonché violazione dei principi di
proporzionalità e affidamento.
La tesi svolta era che Roland Berger
Strategy Consultants s.r.l, nella sua qualità di advisor di Autostrade per
l’Italia s.p.a., avesse leso il diritto della ricorrente a mantenere la
gestione dei servizi di ristoro sull’area di servizio denominata Savalano ben
oltre il 31 dicembre 2006, e cioè almeno sino al 31 dicembre 2012.
L’art. 8 della Convenzione-contratto
stipulata il 15 settembre 1991 con la Sat prevedeva infatti che la stessa
sarebbe durata dieci anni decorrenti dal giorno di effettiva entrata in
esercizio dell’intera autostrada Livorno-Civitavecchia, condizione quest’ultima
che alla data dell’adozione del provvedimento impugnato non si era ancora
verificata. Di conseguenza alla ricorrente non può essere opposta una eventuale
nuova scadenza fissata nella Convenzione stipulata tra Sat e Anas il 7 ottobre
1999, scadenza peraltro non prevista.
Con atto di motivi aggiunti, notificato il
5 giugno 2004 e depositato il successivo 18 giugno, Autogrill s.p.a. ha
impugnato l’aggiudicazione della gara disposta nei propri confronti, in quanto
viziata per illegittimità derivata, avendo essa diritto a gestire il servizio
in forza della Convenzione-contratto stipulata nel 1991.
Costituitesi le parti intimate e rinviato
al merito l’esame dell’istanza di sospensione cautelare, all’udienza del 17
dicembre 2013 la causa è stata discussa e decisa con la sentenza appellata. In
essa, il T.A.R. riteneva fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione
proposta, in considerazione che la questione principale dedotta in giudizio
fosse proprio quella relativa alla durata del rapporto sub concessorio,
esaurendosi in questa questione tutta la res litigiosa.
Contestando le statuizioni del primo
giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in
diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione all’esistenza della
giurisdizione ammistrativa, riproponendo le proprie originarie doglianze.
Nel giudizio di appello, si è costituita
SAT Società autostrada tirrenica s.p.a., chiedendo di dichiarare inammissibile
o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del
giorno 8 aprile 2014, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato e merita
accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. - Occorre osservare come la ragione
della dichiarazione di difetto di giurisdizione, data dal giudice di prime cure
nella sentenza gravata, si fondi, una volta esaminata la natura del giudizio,
sulla ritenuta non applicabilità dell’art. 8 del codice del processo
amministrativo.
Afferma, infatti, il T.A.R.: “Giova
aggiungere che non sembra potersi invocare neanche l’art. 8 c.p.a., che
autorizza il giudice amministrativo a decidere incidentalmente (e senza
efficacia di giudicato) tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative
a diritti, sulle quali è carente di giurisdizione, la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla questione principale, atteso che nel caso
all’esame la questione principale è proprio quella relativa alla durata del
rapporto sub concessorio e in questa questione si esaurisce la res litigiosa,
relativa proprio alla verifica della legittimità dell’impugnata nota del 4
febbraio 2004, che ha dichiarato esaurito, al 31 dicembre 2006, il rapporto
convenzionale-contrattuale e che, sulla base di questo assunto, ha dato luogo
all’indizione della gara. Ed invero, i limiti all'accertamento incidentale
effettuato ai sensi dell'art. 8 c.p.a. (e, prima ancora, dell’art. 8, l. 6
dicembre 1971, n. 1034, di contenuto analogo al cit. art. 8 c.p.a.), non
possono sconfinare nella vera e propria tutela dei diritti e consistere,
quindi, nella soluzione di controversie riservate all'autorità giudiziaria
ordinaria, con conseguente circoscrizione del sindacato giurisdizionale di cui
trattasi al contenuto oggettivo degli atti, che siano fonte costitutiva o anche
meramente ricognitiva di un diritto, senza che il sindacato stesso possa estendersi
ad ulteriori atti o fatti modificativi delle situazioni giuridiche, come
usucapioni, prescrizioni, devoluzioni o manifestazioni atipiche di volontà
contrattuale (Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 713; Tar Bari, sez. I, 3
maggio 2013, n. 684).
“Una volta che l’organo giudiziario adito
(indipendentemente se il Collegio arbitrale o il giudice ordinario) abbia
deciso sulla durata del rapporto sub concessorio, ne conseguirà in via
immediata e diretta la legittimità o non della gara bandita da Autostrade per
l’Italia s.p.a.; e se sarà accertata la fondatezza della prospettazione
difensiva di Autogrill, la sollecitazione ad inviare le offerte, impugnata con
l’atto introduttivo del giudizio, e l’aggiudicazione della gara alla stessa
Autogrill, impugnata nella via dei motivi aggiunti, risulteranno inficiate per
illegittimità caducante, trovando entrambi gli atti il loro unico presupposto
nella nota del 4 febbraio 2004 che ha ritenuto la Convenzione in scadenza il 31
dicembre 2006.”
2.1. - La ricostruzione appena proposta
non può essere condivisa.
L’art. 8 del codice del processo
amministrativo, recante “Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali”,
prevede:
“Il giudice amministrativo nelle materie
in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di
tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui
risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
“Restano riservate all'autorità
giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la
capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in
giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.”
Si tratta di uno strumento, comune ad
altre discipline processuali, che consente al giudice di risolvere in un unico
contesto, ma senz’altro valore che quello interno a quel giudizio, questioni
che altrimenti sarebbero sottoposte a altri organi giurisdizionali. Occorre
quindi valutare se la situazione qui in esame, ossia il legame esistente tra la
controversia sull’essere o meno esaurito il rapporto privatistico convenzionale
-contrattuale Sat - Autogrill al 31 dicembre 2006, come dedotto da Sat
nell’impugnata nota del 4 febbraio 2004 (come definito dal primo giudice) e
l’impugnazione della sollecitazione alla domanda di partecipazione, pubblicata
il 6 febbraio 2004, al fine di farne dichiarare l’illegittimità per carenza del
presupposto, dato proprio dall’inesistenza di un rapporto concessorio scaduto,
rientri o meno nell’ambito applicativo del citato art. 8 del codice del
processo amministrativo.
Occorre notare, senza peraltro poter qui
esaminare i vari aspetti del fenomeno, che il rapporto di pregiudizialità può
riguardare due tipologie di fenomeni giuridici diversi: in primo luogo, la cd.
pregiudizialità logica, ossia quella che si manifesta sempre all'interno del
medesimo rapporto giuridico e dove viene in evidenza la relazione tra l’intero
rapporto e un singolo aspetto di questo, costituito a sua volta da una autonoma
situazione giuridica sostanziale; in secondo luogo, la cd. pregiudizialità
tecnica, ossia quella dove il nesso collega rapporti giuridici diversi, in modo
che vi sono ricompresi tutti i casi in cui un diritto o un rapporto giuridico
diventa elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo in una
fattispecie che, a sua volta, esplica un effetto giuridico su un diverso
diritto o rapporto.
In questa seconda evenienza, che è qui
rilevante, l'esistenza dell'effetto o rapporto giuridico oggetto di scrutinio
giurisdizionale in via principale dipende, secondo un meccanismo di
condizionamento o di derivazione, dalla situazione a monte, ossia
dall’esistenza o dall’inesistenza del diritto o rapporto costitutivo,
impeditivo, modificativo, estintivo.
Questa nozione di pregiudizialità tecnica,
che comprende appunto la situazione in cui un diverso rapporto giuridico (in
questo caso, il rapporto concessorio della cui esistenza si discute) funge da
presupposto al rapporto giuridico in contestazione (ossia è la condicio sine
qua non per la legittimità della procedura di gara) è dunque applicabile alla
situazione in esame e determina di conseguenza l’attribuzione alla cognizione
incidentale del giudice amministrativo anche del rapporto condizionante.
Tale è peraltro la posizione espressa
dalla giurisprudenza di questo Consiglio, quando ha affermato, in tema
contrattuale, che le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità
del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del
contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della
procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del
procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono
singoli atti possono essere accertate incidentalmente dal giudice amministrativo,
quando la loro determinazione sia funzionale all'accertamento rimesso alla
cognizione del giudice amministrativo medesimo che, ai sensi dell'art. 8
citato, ha il potere di decidere, senza efficacia di giudicato, tutte le
questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione
sia necessaria per pronunciare sulla questione principale (Consiglio di Stato,
sez. V, 7 giugno 2013 n. 3133; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2012, n.
6400).
O ancora, quando si è precisato (Consiglio
di Stato, sez. V, 13/12/2012 n. 6400) che sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo a decidere in merito ad una controversia avente a oggetto
l'impugnazione di una deliberazione con la quale la giunta comunale ha
stabilito di esperire una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in
locazione a terzi di un immobile pubblico già interessato da un contratto di
locazione in corso e per il quale pende un giudizio instaurato da chi si
asserisce legittimo conduttore in ragione della perdurante validità ed
efficacia del contratto per effetto delle proroghe tacite, e ciò in
considerazione che il petitum aveva ha ad oggetto non l'accertamento della
sussistenza del vincolo di cui al contratto di locazione, quanto piuttosto il
cattivo uso da parte dell'amministrazione comunale del potere di gestione dei
propri beni per aver messo a gara un bene già locato, riconducendo la
fattispecie all’ambito dell’art. 8 del codice del processo amministrativo.
3. - Conclusivamente, l’appello deve
essere accolto, con rimessione al primo giudice della causa ai sensi dell’art.
105 del codice del processo amministrativo, per aver erroneamente dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione. Tutti gli argomenti di doglianza non
espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini
della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo
diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti
le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla
questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008
n. 20598).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al
ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 1105 del 2014 e,
per l’effetto, annulla con rinvio al primo giudice la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 11122 del 23
dicembre 2013;
2. Compensa integralmente tra le parti le
spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del giorno 8 aprile 2014, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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