ENERGIA & PROCEDIMENTO:
è perentorio il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 28 aprile 2014 n. 2184).
Massima
Il termine massimo di 180
giorni dalla presentazione della richiesta, fissato dall' art. 12 comma 4,
d.lg. 29 dicembre 2003 n. 387 per la conclusione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione unica, è di natura perentoria in quanto, come
chiarito anche dal giudice delle leggi, costituisce principio fondamentale in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica e risulta
anche ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della
celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la
conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
Sentenza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
8062 del 2012, proposto da:
Margherita S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
Margherita S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidnete
oro tempore della Fiunt Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana
Colelli, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, n.
92;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE
I n. 01817/2012, resa tra le parti, concernente illegittimità del silenzio
tenuto dalla regione puglia sull'istanza di rilascio di autorizzazione unica
per la realizzazione di un impianto eolico
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 25 marzo 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli
avvocati Mescia e Liberti, per delega di Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Margherita s.r.l. in data 31.09.2009
presentava alla Regione Puglia, Settore Industria, istanza di rilascio di
autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo
della Daunia (Fg), alla località "Mezza di Cinque – Crocella e Donna
Elisabetta".
Detta società, nell'assunto che il Settore
Industria di detta Regione, nonostante fossero trascorsi quasi tre anni dalla
presentazione di detta istanza, non aveva comunicato l'avvio del procedimento
alle amministrazione interessate, né aveva effettuato le altre previste
attività prodromiche alla convocazione della conferenza di servizi, proponeva
ricorso ai sensi dell'art. 117 del c.p.a., iscritto presso il T.A.R. Puglia al
n. 366/2012.
Prima dell’ udienza di discussione in
camera di consiglio di detto ricorso, l'Ufficio Energia della Regione Puglia,
con nota prot. n. 8878 del 21.09.2012, comunicava l’avvio del procedimento
volto al rilascio dell’autorizzazione unica. Nella stessa comunicazione si
evidenziava che la dichiarazione resa dall’istituto bancario sulla
disponibilità delle risorse finanziarie, propedeutica alla convocazione della
Conferenza di Servizi ai sensi della l.r. n. 31/2008, non risultava conforme a quanto
previsto dall’art. 4, co. I, lett. b) della medesima legge regionale.
Con sentenza n. 1817 del 25 ottobre 2012,
l'adito T.A.R. Puglia, sede di Bari, dichiarava improcedibile il ricorso
proposto dalla Margherita s.r.l., nell'assunto che la comunicazione del
21.09.2012 avesse messo fine all’inerzia sull’ istanza di autorizzazione unica
di cui trattasi.
2.Con il ricorso in appello in esame,
iscritto al n. 8062/2012 Reg. Ric., la società di cui trattasi ha chiesto
l'annullamento di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1.-"Error in iudicando".
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 ter della l. n. 241/1990,
dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, della deliberazione della Giunta
Regionale 23 gennaio 2007, n. 35 e dell'art. 10, comma 5, della l.r. n.
17/2007. Illegittimità.
La tesi fatta propria dal primo Giudice,
secondo la quale l'inerzia della Regione sarebbe venuta meno a seguito della
comunicazione di avvio del procedimento inviata in data 21 settembre 2012, non
è suscettibile di condivisione alla luce del combinato disposto di cui all'art.
2, comma 1, della l. n. 241/1990 e all'art. 12, comma 4, del d. lgs. n.
387/2003.
2.-"Error in iudicando",
violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato ex art. 112 del c.p.c.. Ultrapetizione. Vizio della pronuncia
giudiziale. Riforma. Necessità.
Con la sentenza impugnata sarebbe stato
violato l'art. 112 del c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo ex
art. 39 del c.p.a., a tenore del quale il Giudice deve stabilire su tutta la
domanda e non oltre i limiti di essa, atteso che, nel dichiarare
l'improcedibilità del ricorso, il T.A.R. non ha considerato la concreta ed
effettiva questione che l'appellante aveva sottoposto al suo esame, omettendo
di dichiarare che la Regione non aveva ottemperato agli obblighi ad essa
imposti dall'art. 2 della l. n. 241/1990 e dall'art. 12 del d. lgs. n.
387/2003, nonché di ordinare alla Regione Puglia di concludere il procedimento
iniziato.
Con note depositate il 22.10.2013 la parte
appellante ha ribadito tesi e richieste.
Con atto depositato il 24.10.2013 si è
costituita in giudizio la Regione Puglia.
Con due memorie difensive, depositate il
5.11.2013 ed il 7.11.2013, la Regione Puglia ha dedotto che, con nota prot. n.
8211 del 17.10.2013, la Regione Puglia, in considerazione del mancato deposito
della documentazione di cui all’art. 4, co. I, lett. b), della l.r. n. 31/2008,
comunicava alla Margherita s.r.l., ai sensi dell’art. 10-bis della l. n.
241/1990, la presenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del
procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto eolico,
e che, con nota acquisita al prot. n. 8845 del 29.10.2013, la società
appellante depositava, in riscontro alla citata comunicazione di preavviso di
rigetto, la dichiarazione di cui all’art. 4, co. I, lett. b), della l.r. n.
31/2008, completando così la documentazione richiesta ex lege ai fini della
convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 12 del d. lgs. n.
387/2003.
Con ulteriore memoria difensiva depositata
in data 24.3.2014, la Regione Puglia ha, infine, dedotto che, in esito alla
Conferenza di Servizi espletata il 20.3.2014, l’Amministrazione Regionale ha
adottato, in data 21.3.2014, il provvedimento di diniego conclusivo del
procedimento per cui è causa, in considerazione delle carenze tecniche,
documentali ed istruttorie dell’istanza presentata.
Alla udienza in camera di consiglio del
25.3.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza
degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Con la sentenza appellata i Primi Giudici
hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta
comunicazione dell’avvio del procedimento, idonea porre termine all’intrzia
denunciata con il ricorso introduttivo.
3. L’appello è in parte fondato e in parte
improcedibile.
3.1. L’azione avverso il silenzio, di cui
all’art. 31 del codice del processo amministrativo, è concettualmente
scindibile in due domande: la prima, di natura dichiarativa, volta
all’accertamento dell’obbligo, in capo all’amministrazione destinataria
dell’istanza presentata dal titolare dell’interesse pretensivo, dell’obbligo di
definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o
regolamentare a sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n 241; l’altra,
inquadrabile nel novero delle azioni di condanna, diretta ad ottenere una
sentenza che condanni l’amministrazione inadempiente all’adozione di un
provvedimento esplicito, previo accertamento della spettanza del bene della
vita nei casi in cui venga in rilievo l’esplicazione di in potere
discrezionale.
Le due domande, normalmente conosciute
nell’ambito di un giudizio unitario in seno al quale l’attività di accertamento
è strumentale alla pronuncia di condanna ad un facere di
stampo pubblicistico, rivelano la loro autonomia nell’ipotesi in cui la
sentenza di condanna non risulti più ammissibile o utile ma residui, a fini
risarcitori, l’interesse ad una declaratoria che stigmatizzi l’illegittima
inerzia amministrativa. Detta autonomia viene in rilievo in modo particolare
nel caso di specie, nel quale, nel corso del giudizio di primo grado e
nell’atto di appello, la parte ricorrente ha manifestato l’interesse a
conseguire una pronuncia dichiarativa della formazione del silenzio-rifiuto
anche a fronte del venir meno dell’interesse alla sentenza di condanna alla
definizione dell’ iter procedurale.
3.2. Applicando tali coordinate al caso di
specie si deve reputare che l’improcedibilità del ricorso di primo grado a
seguito del sopravvenuto difetto d’interesse conseguente al sopravvenuto
esplicito di diniego nel corso del giudizio d’appello non faccia venir meno
l’interesse al conseguimento di una decisione sull’autonoma domanda, articolata
con il ricorso di prime cure e ribadita in appello, di accertamento della
violazione dell’obbligo di provvedere entro i termini di legge nella
prospettiva della futura proponibilità di una domanda di risarcimento.
A suffragio di tale ricostruzione depone
la disciplina dettata dall’articolo art. 34, co. III, cod. proc. amm., secondo
cui “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento
impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta
l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.
Detta norma, pur se relativa all’azione di
annullamento, esprime una regula iuris, che, riconnettendosi
al principio generale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
(così Cons. Stato, sez. I, 18 maggio 2012, n. 2918) e al corollario, che a tale
premessa consegue, dell’ammissibilità di azioni di accertamento anche atipiche
(Cons., Stato, Ad Plen 29 luglio 2011, n. 15; sez. V, 31 gennaio 2012, n. 472;
sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2518)), non può che estendersi anche al giudizio
avverso il silenzio. Ne deriva che il sopravvenire di un provvedimento di
diniego non può ostare alla declaratoria dell’illegittimità procedurale
dell’amministrazione laddove, come nel caso di specie, venga prospettata e sia
astrattamente ravvisabile l’utilità di un tale decisum nella
proiezione di un successivo giudizio risarcitorio, ferma restando la riserva a
tale separato momento cognitivo della delibazione, sul piano dell’an e
del quantum, della domanda risarcitoria (sulla necessità di una
domanda o allegazione di parte e sulla riserva al giudice del risarcimento
della cognizione della relativa domanda, Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2911,
n. 6541).
3.4. Si deve, a questo punto, stabilire se
effettivamente vi sia stato nel caso di specie l’inadempimento
dell’Amministrazione Regionale all’obbligo di provvedere sull’istanza
dell’appellante entro i termini previsti per la conclusione del procedimento de
quo.
3.4.1. Premette il Collegio che l'art. 2
della l. n. 241/1990, che racchiude uno dei principi fondamentali
dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per
l'amministrazione di concludere ogni procedimento che consegua obbligatoriamente
ad un’istanza con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello
generale fissato dal comma 3 di detto articolo o quello indicato da specifiche
disposizioni.
Aggiungasi che il termine entro il quale
deve concludersi, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione unica, oltre ad essere perentorio (Corte Cost.,
sentenze n. 364/2006, e n. 282/2009), risponde a evidenti finalità di
semplificazione e accelerazione, sicché esso può essere qualificato come
principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia (Corte Cost. 9 novembre 2006, n. 364, Consiglio di
Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5413, 21 novembre 2012, n. 5895 e 15 maggio
2013 n. 2634).
Peraltro, nemmeno in base alle
disposizioni di cui al regolamento regionale contenuto nell'allegato A della
delibera di Giunta n. 23 gennaio 2007, n. 35 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del
6.2.2007), in materia di procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica,
risulta un diverso quadro procedimentale.
Ciò in quanto l'art. 2.3.2, comma 4, del
citato regolamento stabilisce che, a seguito dell'istanza presentata dal
privato per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, "....il Responsabile
unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni
lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto
definitivo a ciascuno degli enti individuati dall'Ufficio Industria Energetica
quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge"; da ciò
si deduce che, in conformità alla normativa statale in materia, tutti i pareri,
compresi quelli ambientali, nella Regione Puglia devono essere acquisiti
all'interno dello stesso procedimento di competenza regionale.
A tanto consegue che la mancata adozione
di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica nel
complessivo termine di legge, pacificamente spirato nel caso di specie, entro
cui deve concludersi il relativo procedimento è del tutto ingiustificata e configura
un sostanziale inadempimento.
Va soggiunto che, in omggio a pacifici
principio giurisprudenziali, l’adozione di atti infraprocedimentali (quali la
comunicazione di avvio del procedimento o la convocazione di conferenze di
servizi) non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento,
visto che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse,
azionato nel giudizio di cui all’art. 31 c.p.a., al conseguimento di una
risposta esplicita alla domanda introduttiva. Si deve aggiungere che nel caso
di specie il termine di legge risulta decorso anche a considerare alla stregua
di dies a quo quello della regolarizzazione della garanzia
posta a corredo dell’istanza; e che, salvo il caso, che qui non viene in
rilievo, di palese infondatezza, sarà oggetto di autonomo giudizio, in sede di
impugnazione eventuale del diniego espresso o della proposizione di domanda
risarcitoria, lo scrutinio sulla spettanza del bene della vita.
4. Alla stregua delle considerazioni
l’appello deve essere dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente
accolto.
Le spese seguono la regola della
soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, per sopravvenuto
difetto di interesse, relativamente alla domanda di ordinare
all’Amministrazione Regionale di provvedere entro un termine e di nominare
Commissario ad acta, e lo accoglie in parte, con riferimento alla domanda di
accertamento dell’ inadempimento della Regione Puglia all’obbligo di provvedere
nei termini di legge.
Condanna l’appellata Regione Puglia al
pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del presente grado di
giudizio, che liquida nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ai
dovuti accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere,
Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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