CORTE DI GIUSTIZIA & APPALTI:
sul termine di proposizione del ricorso
nei settori speciali
(Corte di Giustizia, Sez.V,
sentenza 8 maggio 2014, n. 161).
Principio di diritto
1. Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2,
ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso
che il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la
decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere
qualora sia intervenuta una nuova decisione dell'amministrazione
aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della
firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione
di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli
offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal
momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza.
2. Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza
del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un'irregolarità
asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto,
il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale
termine, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale
diritto, conformemente al diritto dell'Unione.
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