venerdì 25 luglio 2014

CORTE DI GIUSTIZIA: non costituisce abuso del diritto il conseguimento dell'abilitazione forense in Spagna (C.G.U.E., Grande Sez., sentenza 17 luglio 2014, C- 58 e C - 59/13).




 CORTE DI GIUSTIZIA: 
non costituisce abuso del diritto 
il conseguimento dell'abilitazione forense
 in Spagna
 (C.G.U.E., Grande Sez.,
 sentenza 17 luglio 2014, C- 58 e C - 59/13).


La massima per esteso della recente (e ormai famosa) sentenza della Corte di Giustizia sugli abogados. 
Grazie al Collega Filippo De Luca che da oggi fa parte ufficialmente del Comitato di Redazione!
 

Massima

1. Il diritto dei cittadini di  uno Stato membro di scegliere, da  un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il  loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (v. in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, C‑286/06, EU:C:2008:586, punto 72).
2. Il fatto che un cittadino di uno Stato membro, che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine  di acquisirvi la qualifica  professionale  di avvocato e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l’obiettivo della  direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall’articolo 3 della direttiva 98/5.
3. Inoltre, il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da  quello in cui risiede, allo scopo di  beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé, di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del diritto.
4. L’articolo 3 della direttiva 98/5 dev’essere pertanto interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

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